Commenti
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cappuccio rosso 20 gennaio 2011 1:05
Ma allora è un caso patologico.
Tutti perseguitati e tutti vittime.
Ma i carnefici chi sono?
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Ettore Chiacchio 8 settembre 2009 2:24
Giacchè la cosa mi riguarda meglio chiarire un po' di
aspetti
1)L'Ettore Chiacchio su facebook non sono io (ma uno dei
miei cugini omonimi che condividono con me il nome del
"nonno"). Attualmente non sono su facebook per accordo con
la mia donna. Se un giorno mi diventerà necessario
iscrivermici ne darò comunicazione.
2) il sito internet invece è mio
3) non sono io che ho "definito indistintamente personaggi
di un teatrino messo su con fini persecutori nei miei
confronti" in quanto, a leggere il menzionato 3d "gesù"
l'esistenza di detto "teatrino" è stata confermata dallo
stesso autore (scrive infatti "quelli del "teatrino" a cui
ho dato vita (da useg in poi"). O dagli stessi autori (se
più persone in accordo) con centinaia (forse più) di
personaggi fittizi, ideati solo per aggiungersi al coro di
insulti nei miei confronti GIA' DAL LORO PRIMO INTERVENTO!
(come è possibile verificare andando a scorrere il 3d
"gesù"). Questo perchè si voleva dar l'idea, a chi entrava
in quel momento nel forum, che ERA OPINIONE CONDIVISA DA
TUTTI O QUASI (centinaia di soggetti del teatrino che
all'unisono insultassero il soggetto in questione) che
"ettore chiacchio era ritenuto lo scemo del villaggio e che
ogni cosa dicesse rientrava nei vaneggiamenti di un
pazzo".
Ciò mi ha obbligato, PER MESI, a difendermi da insulti,
calunnie, diffamazioni, anche palesemente fasulle E CHE
INVADEVANO TALVOLTA LA MIA SFERA PERSONALE, prima ancora di
poter parlare del merito degli argomenti del topic, onde
riacquisire agli occhi dello spettatore ignaro, ed in buona
fede, quella credibilità che veniva demolita NON DAL
CONFUTARE LE MIE TESI, MA BENSI' DA UN FASULLO NUTRITO
PUBBLICO (in realtà inesistente) CON CONTINUI ATTACCHI
PERSONALI! Ciò ha ovviamente nociuto PER MESI sia alla
qualità dei miei interventi, sia alla serenità della
formulazione delle mie risposte!
4) Riducendosi queste centinaia di personaggi a pochi
individui (se non ad uno) se ne percepiscono a questo punto
le CONDOTTE PERSECUTORIE, tese soprattutto a sviare
l'argomento di discussione (io parlavo dell'argomento del
topic ed il "teatrino" QUASI ESCLUSIVAMENTE di me (e non
certo in termini lusinghieri). TENTANDO IN TAL MODO ANCHE DI
FARMI ABBANDONARE IN MANIERA NON DEMOCRATICA LA DISCUSSIONE
(come più volte confermato anche indirettamente del tipo
"che poteva andarsene quando voleva senza che alcuno lo
rimpiangesse o lo andasse a cercare") secondo la logica del
buon vecchio Charlie Brown per cui "non è piacevole per una
faccia sentirsi ridere addosso") Specialmente se a ridere
risultano in centinaia (tutti fasulli, ma che sembrano reali
all'esterno!)
5) giova anche notare che esiste anche un altro
reato da me non precedentemente evidenziato: la sostituzione
di persona. Infatti, secondo una recente sentenza della
cassazione E' REATO FORNIRE FALSE GENERALITA' SU INTERNET
Cassazione 46674/2007: Sostituzione di persona attraverso
una e-mail
http://dallatuaparte.com/tag/false-generalita/
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 15 dicembre
2007
Un commento
La quinta sezione della Cassazione conferma la condanna, ex
articolo 494 del Codice Penale, nei confronti di chi
utilizzava le generalità di un’altra persona per accedere
a servizi e comunicare con altri utenti.
La norma in questione recita:
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in
errore, sostituendo illegittimamente la propria persona
all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un
falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la
legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto
non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,
con la reclusione fino a un anno“
L’oggetto giuridico è costituito da tutti quei
comportamenti in grado di offendere la pubblica fede ad
esempio alterando i dati identificativi di un soggetto o le
proprie qualità con quelli corrispondenti ad un altro (nome
o titoli di studio). I termini vantaggio e danno vanno
intesi in modo ampio tanto da ricomprendere una UTILITA'
MORALE, economica od anche sessuale.
L’elemento oggettivo del reato è costituito dalla
induzione in errore che però deve fondarsi su una condotta
attiva e non omissiva. Per questo motivo la giurisprudenza
non considera rilevante una situazione dipesa dal fatto di
altri. Non è necessario nemmeno che sia raggiunto il
vantaggio od il danno poiché il reato si consuma appena
indotto l’errore..."
6) giova rilevare che in quel topic non si discuteva di
"cose banali", ma di questioni che sono state causa di
centinaia di milioni di morti nella storia umana e studi
tesi a gettare chiarezza su quelle vicende certamente non
meritavano di essere sminuiti con mezzucci quali
"teatrini"
7)Nella speranza di poter ricomporre la vicenda in modo
civile ho risposto all'email privata a cui fa riferimento
Giuseppe sempre nel 3d "gesù" ("...p.s. ho scritto anche
alla tua mail privata ma non so se il messaggio è giunto a
destinazione") Se accerterò che non c'è "dolo
corporativo", ma semplice, per quanto lo stesso criticabile,
"goliardia" nei comportamenti riterrò chiusa la vicenda (le
scuse sono più che sufficienti).
Se dovessi invece ritenere di essere stato vittima di "dolo
corporativo", darò ovviamente seguito alla cosa.
Ettore Chiacchio
Computer Guru - Libero Pensatore
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pine_tree 7 settembre 2009 16:21
L'accalappiacani, non mi importa che fine ha fatto, succede
spesso che sparisce un po anche per settimane ma poi torna
come prima.
Per le denunce o altro, non penso che ci possa essere
qualcosa che interessa la magistratura.
Hai letto le storie del forum sequestrato e poi
desequestrato ?,
eppure Gioia Bruno è un angelo in confronto a quella merda.
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L'accalappiacani 7 settembre 2009 15:48
Pinetree, dov'è finito troiabruna?
Non voleva fare pure lui un bordello di denunce e querele
per pedofilia, diffamazione, ingiurie, oltraggio al figlio
del Carducci, colpevole di essere morto a soli 3 anni, ecc,
ecc....
Invece mi sa che hanno denunciato proprio lui, che buttava
palate di merda su conoscenti e magistrati... mo sò cazzi
sua, sò!!!
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fatti & misfatti 7 settembre 2009 15:43
Pinetree, intendevi esemplificare che io (nickname) non
posso avanzare alcun tipo di contestazione a te o al
corriere della sera perchè:
a. f&f è un nick?
b. il sig. F.Misfatti non è stato ben definito?
Era questo? Se si, scusami se non ci sono arrivato al 1°
colpo ma stanotte ho fatto tardi (anzi presto) ed ancora
riesco a discutere a malapena con il mio specchio; mentre se
non ho capito ancora, è sempre per lo stesso motivo di
prima...oppure saranno state le scie chimiche che cominciano
a sortire determinati effetti?
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fatti & misfatti 7 settembre 2009 14:43
Pinetree, buon inizio di stettimana...
questa me la devi tradurre perchè non l'ho proprio
capita...
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pine_tree 7 settembre 2009 14:31
Corriere della Sera, 2 settembre 2009
Un fatto miracoloso !!!!, il Sig. F.Misfatti e stato
improvvisamente travolto da un frana di pietre e pietrini e
santini.
Il fatto non sarebbe strano se non fosse che il sig.
Misfatti si trovava di fronte al suo computer a casa sua ben
lontano dalle montagne.
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fatti & misfatti 7 settembre 2009 14:18
Giuseppe, basta che vai su google e sul motore di ricerca
provi a digitare Ettore Chiacchio (io mi sono dovuto fermare
a Ettore Chiac) che risulta con un suo sito, risulta su
Faceboock (non ho potuto consultare il suo profilo in questo
caso), ect.
Un conto è insultare senza motivo pingo pongo e poi pingo
pongo replica a te, un conto è insultare con un ingiuria
Nome e Cognome...a quel punto bisogna vedere chi comincia
per primo...ora io dico, chi è senza peccato scagli la
prima pietra...
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giuseppe 7 settembre 2009 13:52
fatti & misfatti, scusa ma non capisco...
Cosa intendi esattamente quando dici: "...non sono persone
astratte come nel caso del signor Ettore Chiacchio che è
ben noto anche su internet"
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pine_tree 7 settembre 2009 13:27
Giuseppe, tranquillo, Ettore Chiacchio va avanti da anni su
questo forum.
Si prendi ma distribuisce anche "minaccie", ricatti,
parolacce, battibecchi e tanto altro.
Ma tutto un battaglia verbale che non mi sembra che nessuno
abbia mai avuto intenzione di andare oltre.
Mi sembra più un ring dove sfogarsi.
Niente di grave
Non c'è niente di cui preoccuparti.
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fatti & misfatti 7 settembre 2009 13:15
A seguire un articolo tratto da www.overlex.com - Il tuo
portale giuridico -
A mente mia, essendo i "partecipanti" di un forum appunto
dei partecipanti, e quindi hanno facoltà di scelta, non si
dovrebbe configurare il reato di Stalking; ognuno di noi
può provocare la controparte su di un relativo forum e, "a
prescindere di chi ha pigiato di più sull'accelleratore",
nessuno dei partecipanti riceve persecuzioni in maniera
diretta.
Il forum è una specie di grande vetrina in cui sono postati
i più svariati messaggi e questi messaggi non ci giungono a
destinazione, ad esempio nella nostra casella di posta
elettronica, ma dobbiamo noi collegarci al forum ed
eventualmente intervenire e/o comunque scegliere
deliberatamente di alimentare o leggere i commenti.
Si tralascia volutamente di commentare l'insinuazione di
reato per diffamazione, ingiuria, ect, perchè qui
bisognarebbe poi verificare chi ha iniziato prima a
provocare, anche se l'utente o gli utenti sono perfettamente
definiti e non sono persone astratte come nel caso del
signor Ettore Chiacchio che è ben noto anche su
internet.
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Stalking: la disciplina penale
10/01/2008 Autore : Avv. Veronica Ribbeni Altri articoli
dell'autore
Nel “Resoconto sommario e stenografico” concernente la
seduta del 17 ottobre 2007 della Camera dei Deputati, in
riferimento alla deliberazione sulla richiesta di stralcio
relativa ai progetti di legge nn. 2169, 1249, 2101 e 2066,
si legge che nel corso dell’esame dei progetti di legge n.
950 e abbinati, recanti disposizioni in materia di violenza
sessuale e concernenti l’introduzione nell’ordinamento
del delitto di molestia insistente, era stato chiesto lo
stralcio degli artt.13 e 18 Ddl n. 2169, dell’art. 7 della
proposta di legge n. 1249, degli artt.12 e 13 della proposta
di legge n. 2101, dell’art. 3 della proposta di legge n.
20661.
La configurazione di una fattispecie penalmente rilevante
che punisca il c.d. stalking è a tal punto urgente da
richiedere uno stralcio delle disposizioni concernenti gli
articoli di riferimento, al fine di poter pervenire a un
esame più rapido e conseguentemente a una più rapida
approvazione, rispetto all’indubbiamente più lunga attesa
dell’approvazione dell’intero progetto.
Il termine stalking deriva dall’inglese to stalk, termine
tecnico utilizzato nella caccia, traducibile nell’italiano
“fare la posta” e riconducibile a un insieme di
comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza,
controllo, ricerca di contatto e comunicazione nei confronti
di una vittima, infastidita e/o preoccupata.
Tale pattern comportamentale era precedentemente ricondotto
a quanto p.e p. ex art. 660 c.p.. L’interesse tutelato da
detta norma è la tranquillità pubblica, avendo riguardo
alla possibilità di una reazione.
L’interesse privato viene in tal modo tutelato solo di
riflesso.
Elemento soggettivo di tale fattispecie è la volontà della
condotta e la direzione della volontà verso il fine
specifico di interferire inopportunamente nell’altrui
sfera di libertà.
La contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. richiede, come
elemento costitutivo, che il soggetto agente sia mosso da
petulanza, modo di agire pressante, ripetitivo, insistente,
indiscreto e impertinente che finisce, stante il modo stesso
in cui si manifesta, per interferire nella sfera della
quiete e della libertà delle persone, o da altro
biasimevole motivo.
Quanto esposto appare evidente soprattutto se si considera
che nel caso di remissione di querela, quest’ultima non
produce alcun effetto, accordandosi così la tutela penale
senza e contro la volontà della vittima.
Il reato è procedibile d’ufficio al fine di prevenire il
turbamento della tranquillità pubblica, attuato mediante
offesa alla quiete privata2.
Prima contravvenzione, ora delitto.
Nella seduta del 14 novembre la Commissione Giustizia della
Camera ha approvato il testo che sanziona penalmente lo
stalking, adottando il testo unificato “misure contro gli
atti persecutori e la discriminazione fondata
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”.
L’art. 1 del menzionato testo3 introduce l’art. 612 bis
c.p. concernente gli atti persecutori.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta
taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio
psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la
sicurezza personale propria o di una persona vicina o
comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di
vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è
commesso da persona già condannata per il delitto di cui al
primo comma.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio
se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se
ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con
minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso
con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità
d'ufficio”.
Viene, altresì, inserito, l’art. 612 ter c.p. (diffida):
“la persona che si ritiene offesa da condotta che può
presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612
bis può presentare all'autorità competente richiesta di
diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere
fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui
all'articolo 612 bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su
autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida
formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti
persecutori.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui
agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura
penale.
Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi
atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il
reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista
dal primo comma dell'articolo 612 bis è aumentata fino a
sei anni”.
Gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis sono stati
inseriti fra le aggravanti di cui all’art. 577 c.p. c.1,
che applica la pena dell’ergastolo qualora il fatto di cui
all’art. 575 c.p. sia commesso ove ricorrano le aggravanti
in esso riportate, ed è altresì inserito anche fra le
aggravanti di cui all’art.609 ter, che prevede la
reclusione da 6 a 12 anni per i fatti di cui all’art. 609
bis.
Dagli articoli prospettati in precedenza si evince che il
profilo dello stalker penalmente rilevante, inserito tra i
delitti contro la libertà individuale, è riconducibile
alle caratteristiche delineate da Galeazzi e Curci
(2001).
I comportamenti dello stalker, connotati dal porre in essere
minacce ripetute, agendo sulla base di un investimento di
matrice psico-affettiva, con condotte intrusive e reiterate
di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti
di intimità indesiderati, al fine di configurare la
fattispecie prevista dagli articoli in esame, devono essere
tali da turbare le normali condizioni di vita di un
soggetto, generando in lui uno stato di soggezione, paura o
disagio emotivo, al punto da ledere la libertà morale,
personale, o la salute psicofisica.
La parte offesa del reato teme per la propria incolumità
fisica e psicologica e il fastidio, la preoccupazione e la
paura provate, integrano la fattispecie.
Lo stalker è visto, ora, in relazione alla vittima, e non,
esclusivamente, nell’ottica della tranquillità
pubblica.
Avv. Veronica Ribbeni
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giuseppe 7 settembre 2009 12:48
Mi sembrava evidente e mi scuso per l'omissione:
si tratta di Ettore Chiacchio, che ha fatto nel forum oltre
mille interventi per sua stessa ammissione.
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fatti & misfatti 7 settembre 2009 11:44
Senza dover andare a rileggere un thread che và avanti da
anni, chi sarebbe innanzitutto l'utente in questione?
Ringrazio in anticipo per l'eventuale precisazione.
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