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cappuccio rosso
20 gennaio 2011 1:05
Ma allora è un caso patologico.

Tutti perseguitati e tutti vittime.

Ma i carnefici chi sono?
Ettore Chiacchio
8 settembre 2009 2:24
Giacchè la cosa mi riguarda meglio chiarire un po' di aspetti

1)L'Ettore Chiacchio su facebook non sono io (ma uno dei miei cugini omonimi che condividono con me il nome del "nonno"). Attualmente non sono su facebook per accordo con la mia donna. Se un giorno mi diventerà necessario iscrivermici ne darò comunicazione.
2) il sito internet invece è mio
3) non sono io che ho "definito indistintamente personaggi di un teatrino messo su con fini persecutori nei miei confronti" in quanto, a leggere il menzionato 3d "gesù" l'esistenza di detto "teatrino" è stata confermata dallo stesso autore (scrive infatti "quelli del "teatrino" a cui ho dato vita (da useg in poi"). O dagli stessi autori (se più persone in accordo) con centinaia (forse più) di personaggi fittizi, ideati solo per aggiungersi al coro di insulti nei miei confronti GIA' DAL LORO PRIMO INTERVENTO! (come è possibile verificare andando a scorrere il 3d "gesù"). Questo perchè si voleva dar l'idea, a chi entrava in quel momento nel forum, che ERA OPINIONE CONDIVISA DA TUTTI O QUASI (centinaia di soggetti del teatrino che all'unisono insultassero il soggetto in questione) che "ettore chiacchio era ritenuto lo scemo del villaggio e che ogni cosa dicesse rientrava nei vaneggiamenti di un pazzo".
Ciò mi ha obbligato, PER MESI, a difendermi da insulti, calunnie, diffamazioni, anche palesemente fasulle E CHE INVADEVANO TALVOLTA LA MIA SFERA PERSONALE, prima ancora di poter parlare del merito degli argomenti del topic, onde riacquisire agli occhi dello spettatore ignaro, ed in buona fede, quella credibilità che veniva demolita NON DAL CONFUTARE LE MIE TESI, MA BENSI' DA UN FASULLO NUTRITO PUBBLICO (in realtà inesistente) CON CONTINUI ATTACCHI PERSONALI! Ciò ha ovviamente nociuto PER MESI sia alla qualità dei miei interventi, sia alla serenità della formulazione delle mie risposte!
4) Riducendosi queste centinaia di personaggi a pochi individui (se non ad uno) se ne percepiscono a questo punto le CONDOTTE PERSECUTORIE, tese soprattutto a sviare l'argomento di discussione (io parlavo dell'argomento del topic ed il "teatrino" QUASI ESCLUSIVAMENTE di me (e non certo in termini lusinghieri). TENTANDO IN TAL MODO ANCHE DI FARMI ABBANDONARE IN MANIERA NON DEMOCRATICA LA DISCUSSIONE (come più volte confermato anche indirettamente del tipo "che poteva andarsene quando voleva senza che alcuno lo rimpiangesse o lo andasse a cercare") secondo la logica del buon vecchio Charlie Brown per cui "non è piacevole per una faccia sentirsi ridere addosso") Specialmente se a ridere risultano in centinaia (tutti fasulli, ma che sembrano reali all'esterno!)

5) giova anche notare che esiste anche un altro
reato da me non precedentemente evidenziato: la sostituzione di persona. Infatti, secondo una recente sentenza della cassazione E' REATO FORNIRE FALSE GENERALITA' SU INTERNET

Cassazione 46674/2007: Sostituzione di persona attraverso una e-mail

http://dallatuaparte.com/tag/false-generalita/

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 15 dicembre 2007

Un commento

La quinta sezione della Cassazione conferma la condanna, ex articolo 494 del Codice Penale, nei confronti di chi utilizzava le generalità di un’altra persona per accedere a servizi e comunicare con altri utenti.

La norma in questione recita:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria persona all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“

L’oggetto giuridico è costituito da tutti quei comportamenti in grado di offendere la pubblica fede ad esempio alterando i dati identificativi di un soggetto o le proprie qualità con quelli corrispondenti ad un altro (nome o titoli di studio). I termini vantaggio e danno vanno intesi in modo ampio tanto da ricomprendere una UTILITA' MORALE, economica od anche sessuale.

L’elemento oggettivo del reato è costituito dalla induzione in errore che però deve fondarsi su una condotta attiva e non omissiva. Per questo motivo la giurisprudenza non considera rilevante una situazione dipesa dal fatto di altri. Non è necessario nemmeno che sia raggiunto il vantaggio od il danno poiché il reato si consuma appena indotto l’errore..."

6) giova rilevare che in quel topic non si discuteva di "cose banali", ma di questioni che sono state causa di centinaia di milioni di morti nella storia umana e studi tesi a gettare chiarezza su quelle vicende certamente non meritavano di essere sminuiti con mezzucci quali "teatrini"

7)Nella speranza di poter ricomporre la vicenda in modo civile ho risposto all'email privata a cui fa riferimento Giuseppe sempre nel 3d "gesù" ("...p.s. ho scritto anche alla tua mail privata ma non so se il messaggio è giunto a destinazione") Se accerterò che non c'è "dolo corporativo", ma semplice, per quanto lo stesso criticabile, "goliardia" nei comportamenti riterrò chiusa la vicenda (le scuse sono più che sufficienti).

Se dovessi invece ritenere di essere stato vittima di "dolo corporativo", darò ovviamente seguito alla cosa.

Ettore Chiacchio
Computer Guru - Libero Pensatore
pine_tree
7 settembre 2009 16:21
L'accalappiacani, non mi importa che fine ha fatto, succede spesso che sparisce un po anche per settimane ma poi torna come prima.

Per le denunce o altro, non penso che ci possa essere qualcosa che interessa la magistratura.
Hai letto le storie del forum sequestrato e poi desequestrato ?,
eppure Gioia Bruno è un angelo in confronto a quella merda.
L'accalappiacani
7 settembre 2009 15:48
Pinetree, dov'è finito troiabruna?
Non voleva fare pure lui un bordello di denunce e querele per pedofilia, diffamazione, ingiurie, oltraggio al figlio del Carducci, colpevole di essere morto a soli 3 anni, ecc, ecc....

Invece mi sa che hanno denunciato proprio lui, che buttava palate di merda su conoscenti e magistrati... mo sò cazzi sua, sò!!!
fatti & misfatti
7 settembre 2009 15:43
Pinetree, intendevi esemplificare che io (nickname) non posso avanzare alcun tipo di contestazione a te o al corriere della sera perchè:
a. f&f è un nick?
b. il sig. F.Misfatti non è stato ben definito?

Era questo? Se si, scusami se non ci sono arrivato al 1° colpo ma stanotte ho fatto tardi (anzi presto) ed ancora riesco a discutere a malapena con il mio specchio; mentre se non ho capito ancora, è sempre per lo stesso motivo di prima...oppure saranno state le scie chimiche che cominciano a sortire determinati effetti?
fatti & misfatti
7 settembre 2009 14:43
Pinetree, buon inizio di stettimana...

questa me la devi tradurre perchè non l'ho proprio capita...
pine_tree
7 settembre 2009 14:31
Corriere della Sera, 2 settembre 2009

Un fatto miracoloso !!!!, il Sig. F.Misfatti e stato improvvisamente travolto da un frana di pietre e pietrini e santini.

Il fatto non sarebbe strano se non fosse che il sig. Misfatti si trovava di fronte al suo computer a casa sua ben lontano dalle montagne.
fatti & misfatti
7 settembre 2009 14:18
Giuseppe, basta che vai su google e sul motore di ricerca provi a digitare Ettore Chiacchio (io mi sono dovuto fermare a Ettore Chiac) che risulta con un suo sito, risulta su Faceboock (non ho potuto consultare il suo profilo in questo caso), ect.

Un conto è insultare senza motivo pingo pongo e poi pingo pongo replica a te, un conto è insultare con un ingiuria Nome e Cognome...a quel punto bisogna vedere chi comincia per primo...ora io dico, chi è senza peccato scagli la prima pietra...
giuseppe
7 settembre 2009 13:52
fatti & misfatti, scusa ma non capisco...

Cosa intendi esattamente quando dici: "...non sono persone astratte come nel caso del signor Ettore Chiacchio che è ben noto anche su internet"
pine_tree
7 settembre 2009 13:27
Giuseppe, tranquillo, Ettore Chiacchio va avanti da anni su questo forum.

Si prendi ma distribuisce anche "minaccie", ricatti, parolacce, battibecchi e tanto altro.
Ma tutto un battaglia verbale che non mi sembra che nessuno abbia mai avuto intenzione di andare oltre.
Mi sembra più un ring dove sfogarsi.

Niente di grave
Non c'è niente di cui preoccuparti.
fatti & misfatti
7 settembre 2009 13:15
A seguire un articolo tratto da www.overlex.com - Il tuo portale giuridico -

A mente mia, essendo i "partecipanti" di un forum appunto dei partecipanti, e quindi hanno facoltà di scelta, non si dovrebbe configurare il reato di Stalking; ognuno di noi può provocare la controparte su di un relativo forum e, "a prescindere di chi ha pigiato di più sull'accelleratore", nessuno dei partecipanti riceve persecuzioni in maniera diretta.
Il forum è una specie di grande vetrina in cui sono postati i più svariati messaggi e questi messaggi non ci giungono a destinazione, ad esempio nella nostra casella di posta elettronica, ma dobbiamo noi collegarci al forum ed eventualmente intervenire e/o comunque scegliere deliberatamente di alimentare o leggere i commenti.
Si tralascia volutamente di commentare l'insinuazione di reato per diffamazione, ingiuria, ect, perchè qui bisognarebbe poi verificare chi ha iniziato prima a provocare, anche se l'utente o gli utenti sono perfettamente definiti e non sono persone astratte come nel caso del signor Ettore Chiacchio che è ben noto anche su internet.

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Stalking: la disciplina penale
10/01/2008 Autore : Avv. Veronica Ribbeni Altri articoli dell'autore

Nel “Resoconto sommario e stenografico” concernente la seduta del 17 ottobre 2007 della Camera dei Deputati, in riferimento alla deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa ai progetti di legge nn. 2169, 1249, 2101 e 2066, si legge che nel corso dell’esame dei progetti di legge n. 950 e abbinati, recanti disposizioni in materia di violenza sessuale e concernenti l’introduzione nell’ordinamento del delitto di molestia insistente, era stato chiesto lo stralcio degli artt.13 e 18 Ddl n. 2169, dell’art. 7 della proposta di legge n. 1249, degli artt.12 e 13 della proposta di legge n. 2101, dell’art. 3 della proposta di legge n. 20661.

La configurazione di una fattispecie penalmente rilevante che punisca il c.d. stalking è a tal punto urgente da richiedere uno stralcio delle disposizioni concernenti gli articoli di riferimento, al fine di poter pervenire a un esame più rapido e conseguentemente a una più rapida approvazione, rispetto all’indubbiamente più lunga attesa dell’approvazione dell’intero progetto.

Il termine stalking deriva dall’inglese to stalk, termine tecnico utilizzato nella caccia, traducibile nell’italiano “fare la posta” e riconducibile a un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima, infastidita e/o preoccupata.

Tale pattern comportamentale era precedentemente ricondotto a quanto p.e p. ex art. 660 c.p.. L’interesse tutelato da detta norma è la tranquillità pubblica, avendo riguardo alla possibilità di una reazione.

L’interesse privato viene in tal modo tutelato solo di riflesso.

Elemento soggettivo di tale fattispecie è la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà.

La contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. richiede, come elemento costitutivo, che il soggetto agente sia mosso da petulanza, modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, stante il modo stesso in cui si manifesta, per interferire nella sfera della quiete e della libertà delle persone, o da altro biasimevole motivo.

Quanto esposto appare evidente soprattutto se si considera che nel caso di remissione di querela, quest’ultima non produce alcun effetto, accordandosi così la tutela penale senza e contro la volontà della vittima.

Il reato è procedibile d’ufficio al fine di prevenire il turbamento della tranquillità pubblica, attuato mediante offesa alla quiete privata2.

Prima contravvenzione, ora delitto.

Nella seduta del 14 novembre la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo che sanziona penalmente lo stalking, adottando il testo unificato “misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”.

L’art. 1 del menzionato testo3 introduce l’art. 612 bis c.p. concernente gli atti persecutori.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio”.

Viene, altresì, inserito, l’art. 612 ter c.p. (diffida): “la persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612 bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612 bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612 bis è aumentata fino a sei anni”.

Gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis sono stati inseriti fra le aggravanti di cui all’art. 577 c.p. c.1, che applica la pena dell’ergastolo qualora il fatto di cui all’art. 575 c.p. sia commesso ove ricorrano le aggravanti in esso riportate, ed è altresì inserito anche fra le aggravanti di cui all’art.609 ter, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni per i fatti di cui all’art. 609 bis.

Dagli articoli prospettati in precedenza si evince che il profilo dello stalker penalmente rilevante, inserito tra i delitti contro la libertà individuale, è riconducibile alle caratteristiche delineate da Galeazzi e Curci (2001).

I comportamenti dello stalker, connotati dal porre in essere minacce ripetute, agendo sulla base di un investimento di matrice psico-affettiva, con condotte intrusive e reiterate di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, al fine di configurare la fattispecie prevista dagli articoli in esame, devono essere tali da turbare le normali condizioni di vita di un soggetto, generando in lui uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, al punto da ledere la libertà morale, personale, o la salute psicofisica.

La parte offesa del reato teme per la propria incolumità fisica e psicologica e il fastidio, la preoccupazione e la paura provate, integrano la fattispecie.

Lo stalker è visto, ora, in relazione alla vittima, e non, esclusivamente, nell’ottica della tranquillità pubblica.

Avv. Veronica Ribbeni
giuseppe
7 settembre 2009 12:48
Mi sembrava evidente e mi scuso per l'omissione:

si tratta di Ettore Chiacchio, che ha fatto nel forum oltre mille interventi per sua stessa ammissione.
fatti & misfatti
7 settembre 2009 11:44
Senza dover andare a rileggere un thread che và avanti da anni, chi sarebbe innanzitutto l'utente in questione?
Ringrazio in anticipo per l'eventuale precisazione.
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