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Steven 05 febbraio 2008 00:00
Gent. sig. Poretta,
LA domanda da lei rivolta, per altro a mio avviso assai opportuna, è già stata posta da altri, su altro forum con analogo argomento. Una risposta degna di tale nome non l'ho ancora letta. Questi interventi dell'on. Poretti, comunque li rigiro mi colpiscono per le loro carenze di elementare buon senso. FAccio un esempio, perchè fra la marea di spese che sostengo per mia figlia minorenne, lo stato propone di esentarmi solo per quella relativa alla indispensabilissima pillola del giorno dopo che dovrebbe essergli fornita gratuitamente a semplice richiesta. Un sucCESSONE educativo se pasa una linea del genere. Io sinceramente una tale linea comincerei a sperimentarla solo per le figlie degli iscritti a RNP, ammesso che ne abbiano.
poretta 05 febbraio 2008 00:00
l'interrogazione dice: "in quanto commesso al fine di realizzare un proprio interesse traendone un utile"

ci spieghi la gentile onorevole in cosa consista questo 'utile'
grazie
maria 05 febbraio 2008 00:00
lobiezione di coscienza si , ma l'obiezione solo perche' non si specula piu' con l'aborto clandestino quella e' solo disonesta' .
Gianni 05 febbraio 2008 00:00
Esiste una pillola, chiamata del giorno dopo, di cui è chiaro l'utilizzo, di libera vendita al di fuori dei confini italiani.
Sembra che siano tutti stupidi, fuori dall'Italia, a giudicare da alcuni commenti.
Oppure sono più ragionevoli e non agganciati al carro della chiesa e dei suoi infausti proclami, di cui ci sono diversi portavoce in questo forum.
La seconda ipotesi è quella più giusta.
Fate gli obiettori sulla vostra pelle non su quella degli altri.
Sig Steven, alla sua figlia manco una aspirina le facciamo prendere se Lei non vuole e nessuno la può obbligare ma solo fino ai 18 anni, dopo sua figlia farà quello che riterrà giusto, alla faccia del padre padrone. Lasci agli altri estranei alla sua famiglia ed alla sua morale libertà di scelta.
Gianni
domanda 05 febbraio 2008 00:00
ma l'obiezione di coscienza non era un' importante conquista raggiunta tramite la disobbedienza civile, tanto cara ai radicali? o forse, andava bene solo per non fare il militare?
Steven 06 febbraio 2008 00:00
Sig. Gianni, auguro a mia figlia di fare ciò che vuole dopo i 18 anni, io che ne ho di più ancora non riesco.
All'estero fanno quello che credono, io non scimmiotto, dialogo ragionevolmente e agisco per convinzione. Se mi consente un esempio storico se gli antichi romani avessero assunto il criterio che dice lei ad esempio nell'impianto giuridico del loro impero imitando gli impianti esteri, oggi l'Europa sarebbe lungi dall'essere la federazione che è.
Le ho gia detto in altro analogo forum che il panorama dei medici obbiettori di coscienza non coincide con quello dei medici cattolici perchè la vita non è solo un valore religioso ma è un valore per tutti. Come diceva un già citato ginecologo abortista della MAngiagalli, oggi c'è meno ideologia e anche l'ideologizzazione a tutti i costi a mio parere è l'oppio dei popoli perchè fa perdere il contatto con la realtà che è sempre dialettica. Ed il medico giovane, se deve fare una cosa contro coscienza non la fa forse anche perchè ha più di 18 anni. Del resto chi crede in certe cose si laurei e poi eserciti visto che è tutto facile e chiaro.
Le chiedo poi una cosa, tanto per capire, che differenza c'è fra un padre padrone, uno dipendente, uno assente, uno presente, uno disinteressato e uno menefreghista? Quanto poi al fatto che io voglia imporre la mia morale anche lei vuole imporre ai medici o alle farmacie di fornire la pillola del giorno dopo a semplice richiesta anche contro coscienza magari attraverso l'istituzionalizzazione di uno stato padrone. Sulla chiesa le faccio poi notare che anche questa volta è il primo che la tira in ballo. A mè piace il confronto argomentato non per contrapposizione a tutti i costi. Comunque faccia lei.
Sergio 06 febbraio 2008 00:00
Steven, Gianni, Maria, ritengo necessario ragionare e confrontarci di più sulle persone, i reali problemi della vita e meno sui principi, le ideologie.

L’obiezione di coscienza è una grande conquista e ritengo vada estesa in ogni ambito in cui questioni di coscienza entrano in gioco.

Vanno però garantiti anche i servizi pubblici. Conseguentemente, l’esigenza di tutelare il diritto all’obiezione di coscienza deve confrontarsi con la necessità di garantire il servizio. L’organizzazione di un pubblico servizio dovrà tener conto di queste esigenze conflittuali e non sanabili.

Vorrei ricordare che l’obiezione di coscienza per il servizio militare obbligatorio era sottoposta a valutazione di una commissione e prevedeva un aspetto “punitivo” per chi era ammesso all’obiezione: il servizio civile inizialmente aveva una durata doppia rispetto al servizio militare.
Possiamo anche, e sono favorevole, pensare a un diritto all’obiezione senza “censori” e “punizioni”, ma a patto che il servizio sia sempre e in ogni luogo garantito. Diversamente il diritto di alcuni andrebbe a scapito del diritto di altri.

Fatte queste premesse, veniamo alla questione pillola del giorno dopo, che chiamerò CE (contraccezione d’emergenza).

Il rifiuto di prescrivere la CE non è motivabile sulla base di conoscenze cliniche e non trova riscontro nelle leggi, fatta eccezione per l’art 19 del Codice di Deontologia Medica, che dovrebbe essere interpretato con attenzione da chi ricopre un incarico pubblico o è preposto all’organizzazione dello stesso, per le esigenze di garanzia di un servizio pubblico cui facevo menzione prima. Se non si riesce in ogni struttura pubblica a garantire la prescrivibilità della CE, allora diviene necessario trasformare la CE in un farmaco da banco.

Poiché s’invoca l’obiezione di coscienza, ricordo che il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) non risponde al quesito se la pillola del giorno dopo “interferisca con lo sviluppo embrionale”. Accenna soltanto a una generica possibilità di effetti post-fertilizzazione. Non trattandosi di aborto, il CNB non ha richiamato la legge 194/78, per la quale l’obiezione di coscienza può essere invocata solo dopo l’impianto, in caso di gravidanza diagnosticata. Analogamente, non essendoci la certezza dell’embrione, il CNB non ha invocato la legge 40/2004 (procreazione assistita), che riguarda condizioni determinate dal medico nelle quali l’embrione è una presenza certa.
Per pronunciarsi a favore della possibilità di non prescrivere la CE, il CNB richiama esclusivamente l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica, per il quale il medico “può rifiutare la propria opera” qualora “vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o le sue convinzioni cliniche”.
Una interpretazione così estensiva, se applicata con coerenza, conduce alla paralisi.
Il CNB fa riferimento alla “coscienza”, entità astratta insindacabile, e non esclusivamente al “convincimento clinico”, che implica una plausibilità, mentre per la “clausola di coscienza” è sufficiente un dubbio teorico su possibili ma non dimostrati effetti post-fertilizzazione.
Il CNB confonde la non escludibilità teorica che un evento possa accadere con la probabilità, piccola o grande, ma dimostrabile, che l’evento possa accadere realmente.

Utile ricordare che la CE (da non confondersi con la RU486) agisce sui meccanismi dell’ovulazione inibendo la stessa o la fertilizzazione. Non ha alcun effetto sulla gravidanza e non è dimostrato alcun effetto post-fertilizzazione (per esempio impedendo l’impianto dell’ovulo fecondato). Sono state rilevate in alcuni casi modificazioni dell’endometrio uterino, ma non si può affermare che queste siano responsabili del mancato impianto dell’ovulo fecondato, anche perché solo 1 ovulo fecondato su 5 naturalmente s’impianta avviando la gravidanza.
Non vi è alcuna prova scientifica che dimostri che il mancato impianto dell’ovulo fecondato sia riconducibile all’assunzione della CE, dal momento che per cause naturali il non impianto avviene nell’80% dei casi di fertilizzazione.
Il meccanismo d’azione della CE è in relazione alla finestra fertile e all’intervallo di tempo che intercorre tra il rapporto sessuale e l’ovulazione.
Il meccanismo d’azione principale della CE è nei confronti del processo ovulatorio.
In sostanza, la CE riduce le probabilità di un ovulo di essere fecondato, ma non è in grado di modificarne il destino, una volta che la fertilizzazione sia avvenuta.
Nonostante le evidenze scientifiche, coloro che sono contro la CE usano esclusivamente l’argomento della possibilità teorica.

Poiché tutto è lasciato all’insindacabile coscienza, qualche interrogativo è d’obbligo.

Visto l’alto numero di medici che non prescrivono per motivi di coscienza la CE, come mai altri comportamenti COERENTI con tale scelta non sono affatto diffusi?

La stessa clausola di coscienza dovrebbe, infatti, essere invocata nel periodo silente dell’uovo fecondato (cioè tra il decimo giorno del ciclo ed il flusso) e non si dovrebbe procedere alla prescrizione di farmaci che possano interferire con il processo evolutivo di un possibile embrione. Analogamente, con le donne che utilizzano i contraccettivi, non essendo mai sicuri al cento per cento, si dovrebbe assumere la stesa prudenza di cui sopra. Prima della prescrizione di farmaci, per la clausola di coscienza, un medico che non prescrive la CE, dovrebbe chiedere la data delle ultime mestruazioni e se la donna ha avuto rapporti nei giorni precedenti, per evitare interferenze teoriche con un possibile ovulo fecondato. Allo stesso modo, non potendo escludersi teorici effetti post-fertilizzativi, la clausola di coscienza dovrebbe essere estesa agli altri contraccettivi ormonali.

La non diffusione di tali comportamenti fa sorgere il dubbio che il rifiuto di prescrivere la CE sia fondato su motivazioni inconsistenti sul piano scientifico e ipocrite sul piano morale.
Dubbio indimostrabile, poiché non verificabile, data l’impossibilità di condurre esperimenti e test su esseri umani, è la capacità della CE d’interferire sulle capacità d’impianto di un ovulo fecondato visto che, come ho ricordato, ciò avviene in natura nell’80% dei casi.

Per queste ragioni, delle due l’una:
>o si garantisce in ogni struttura l’accesso a una prescrizione necessaria e dovuta, in tal senso si sono espresse già alcune sentenze;
>o si trasforma la CE in un farmaco da banco.

I diritti di tutti sarebbero così validamente tutelati.
O vogliamo imporre a tutti per legge determinati comportamenti per i personalissimi, relativissimi e discutibilissimi convincimenti etici o religiosi?

Se qualcuno ha domande specifiche o necessità di chiarimenti tecnici e scientifici, sarò ben felice di contribuire a fare chiarezza su questo argomento.
Gianni 06 febbraio 2008 00:00
Sig Steven
Non vada troppo indietro nel tempo che non serve ed è fuori luogo.
Lei dice che all'estero fanno quello che credono "ragionevole" aggiungo io mentre pare che i ragionevoli siano solo in Italia stando alla sua opinione, ma credo che Lei si sbagli e di molto
Il nocciolo della questione, che Lei non vuole ammettere per opportunismo, è che tutto questo dibattere su pillola ecc. è solo per rispettare una morale che deriva dalla religione e la chiesa fa di tutto perché il comportamento di medici sia il più possibile consono alle sue direttive, chiedendo se il caso anche il boicottaggio delle leggi italiane.
Non è forse boicottaggio quello che ha chiesto il papa, rivolgendosi a medici e farmacisti , di non consegnare la pillola.
Non è forse boicottaggio, quando in certi ospedali vengono assunti medici solo se obiettori, magari non sono cattolici ma diventano obiettori per convenienza.
Ora cominciano nuovamente a mettere sotto accusa la legge sull'aborto.
Cosa intende quando dice che la vita non è solo un valore religioso ma un valore di tutti. Mi pare un concetto molto strano. La vita non ha niente a che fare con i valori religiosi e sopratutto è un bene dei singoli non di tutti.
In quanto alla questione del padre padrone è Lei che si deve dare una risposta, ma è l'impressione che ho avuto da suoi interventi.
Stiamo divagando, la questione della pillola non prescritta per obiezione è una prepotenza inammissibile, qualunque sia la motivazione. Intanto lo sappiamo quale è, anche se si cercano altri alibi.
Gianni
carson 06 febbraio 2008 00:00
x gianni
"Il nocciolo della questione, che Lei non vuole ammettere per opportunismo, è che tutto questo dibattere su pillola ecc. è solo per rispettare una morale che deriva dalla religione e la chiesa fa di tutto perché il comportamento di medici sia il più possibile consono alle sue direttive, chiedendo se il caso anche il boicottaggio delle leggi italiane."

seguire o non seguire quello che PROPONE la chiesa io lo chiamo in una sola maniera: LIBERTA'!
Steven 07 febbraio 2008 00:00
Sig. Gianni,
Quello che non le va bene è troppo indietro? Impressione per impressione dai suoi interventi si evince che il padrone vuole essere lei e tutto ciò che la intralcia lei lo rienpie di giudizi scarsamente referenziabili sul piano empirico e caratterizzati da sola insistenza.
Comunque visto che lei scrive "....che la vita è un bene dei singoli e non di tutti" perchè a qualche singolo, incontestabilmente vivo, tocca la "fortuna" di poter venire privato del bene della vita solo per convrenienza di altri?
Steven 07 febbraio 2008 00:00
Gent.mo sig. Sergio
personalmente la ringrazio per il suo intervento estremamente approfondito. Premetto per doverosa sincerità che sono daccordo con lei che si debba discutere dei reali problemi della vita senza toni ideologizzati. Credo invece che si debbano individuare dei principi con cui affrontare e risolvere le problematiche concrete al fine ad esempio di garantire soluzioni eque per tutti i soggetti implicati in un determinato evento. Si porta così in capo a tutti un equo carico di diritti e di doveri e cioè in capo a tutti, a parità di condizioni, gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ma convengo che è un discorso da finire in altra sede.
Penso che lei abbia azzeccato il problema che porta alla obbiezione di coscienza per la prescrizione della CE quando afferma che la CE: "Non ha alcun effetto sulla gravidanza e non è dimostrato alcun effetto post-fertilizzazione (per esempio impedendo l’impianto dell’ovulo fecondato)".
Francamente io ricordo di avere letto che propio le case produttrici dei principi attivi, mi pare nel 2004, affermavano che tali principi, nei dosaggi abitualmente utilizzati nelle CE, oltre ad avere un effetto antifecondativo, rendevano la mucosa uterina inadatta all'impianto di un ovulo eventualmente già fecondato . Accertata univocamente questa parte capirà anche Lei che dopo possiamo ragionare con minore contrapposizione sulla necessità di garantire i pubblici servizi e sulla legittimità o illegittimità di una obbiezione di coscienza. Poi, aggiungo, varrebbe la pena non illudere la gente e dire, con un linguaggio correttamente matematico, anche la percentuale di efficacia di questa pillola. Altrimenti rischiamo di far credere che un salvagente funzioni come se non meglio di un transatlantico.

P.S. Naturalmente sig. Sergio, visto che lei è certamente introdotto in questioni scientifiche, concorderà con mè che dire che non ci sono prove che la CE influisca sull'annidamento dell'ovulo fecondato, è enormemente diverso dal dire che ci sono prove che non influisce. Visto la delicatezza della questione solo la seconda formulazione è da ritenersi risolutiva delle premesse conflittuali in cui la materia in trattazione attualmente si evolve.
Gianni 07 febbraio 2008 00:00
Sig. Carson
La libertà deve essere garantita per tutti, ma se un obiettore limita la mia libertà, allora è una libertà a senso unico.
Gianni
Gianni 07 febbraio 2008 00:00

La non diffusione di tali comportamenti fa sorgere il dubbio che il rifiuto di prescrivere la CE sia fondato su motivazioni inconsistenti sul piano scientifico e ipocrite sul piano morale.
Dubbio indimostrabile, poiché non verificabile, data l’impossibilità di condurre esperimenti e test su esseri umani, è la capacità della CE d’interferire sulle capacità d’impianto di un ovulo fecondato visto che, come ho ricordato, ciò avviene in natura nell’80% dei casi.

Per queste ragioni, delle due l’una:
>o si garantisce in ogni struttura l’accesso a una prescrizione necessaria e dovuta, in tal senso si sono espresse già alcune sentenze;
>o si trasforma la CE in un farmaco da banco.

I diritti di tutti sarebbero così validamente tutelati.
O vogliamo imporre a tutti per legge determinati comportamenti per i personalissimi, relativissimi e discutibilissimi convincimenti etici o religiosi?

Non posso che condividere.
Gianni
Sergio 07 febbraio 2008 00:00
Caro Steven, attenzione agli scarti logici e al doppio salto mortale carpiato.
Quando afferma che “dire che non ci sono prove che la CE influisca sull'annidamento dell'ovulo fecondato, è enormemente diverso dal dire che ci sono prove che non influisce” compie un doppio salto mortale carpiato.
Se non posso dimostrare che qualcosa influenzi qualcos’altro non posso affermare che ci sia influenza e non posso chiedere di dimostrare la non-influenza perché quest’ultima è una “prova diabolica” per definizione non dimostrabile.
Non potendo fare studi diretti sulle donne, la fase intracorporea tra la fertilizzazione e l’impianto è difficile da accertare in tutti i suoi aspetti oggettivi e soggettivi. L’aspetto è poi complicato dal dato oggettivo che in natura solo 1 ovulo fecondato su 5 s’impianta dando inizio a una gravidanza.

Aggiunge, concludendo il periodo prima riportato: “Visto la delicatezza della questione solo la seconda formulazione è da ritenersi risolutiva delle premesse conflittuali in cui la materia in trattazione attualmente si evolve”.
Questa è una sua legittima conclusione soggettiva. Se lei per suoi convincimenti vuole dare credito a una “responsabilità teorica astratta” è liberissimo di farlo, ma non si può accettare che in nome di questa astrazione metafisica qualcuno possa essere privato di una prestazione medica. Mi consenta il paradosso: allo stato attuale delle nostre conoscenze è altamente più probabile che un satellite o un aereo cada sulla sua casa rispetto alla quantificazione degli effetti post-fetrtilizzazione della CE: i primi due eventi sono, infatti, quantificabili in termini di probabilità. Gli effetti post-fertilizzazione della CE non sono al momento quantificati e quantificabili.

Non ho discusso la legittimità dell’obiezione di coscienza: ho affermato che, per quanto mi riguarda, deve essere consentita senza condizioni. Ne metto in dubbio le motivazioni, e questo è un mio diritto altrettanto insindacabile.

Riguardo alla necessità di garantire il servizio pubblico, non comprendo su cosa si debba ragionare: va garantito e basta, diversamente verrebbero meno gli obblighi che ogni cittadino ha nei confronti della collettività.
La CE rientra nella farmacopea nazionale e le leggi (a mio avviso sbagliate) stabiliscono norme e condizioni della prescrizione. Se le autorità sanitarie intendono riconoscere la clausola di coscienza anche per la CE, allora si attivino per garantire sempre e in ogni caso la prestazione. Diversamente, disattendono ai loro doveri. Un codice deontologico ha un rango inferiore rispetto a una norma di legge.

Il diritto del singolo di far valere le proprie astratte esigenze di coscienza non può andare a discapito del concreto diritto dell’individuo ad avere una prestazione prevista dal servizio sanitario e dalle leggi dello Stato.
Cosa deve fare una donna se si rompe il preservativo o fallisce il coito interrotto (metodi utilizzati dal 60% degli italiani), pregare che non succeda nulla? Attendere e poi nel caso abortire? Tenersi l’eventuale figlio perché evidentemente ciò era nei disegni del Signore? O ricorrere se lo ritiene necessario alla CE?

Verissimo che i foglietti illustrativi del Norlevo e del Levonelle affermano che il farmaco “potrebbe”impedire l’impianto, ma questo è un preciso obbligo delle aziende farmaceutiche per ottenere l’autorizzazione al commercio, lasciando al consumatore la soluzione di ogni dilemma metafisico, poiché la modificazione dell’endometrio talvolta riscontrata “potrebbe” essere in qualche caso causa del mancato impianto. Si tratta dunque di una necessaria prudenza. Va considerato che le aziende farmaceutiche non hanno interesse a spendere ingenti somme per compiere ricerche sugli effetti post-fertilizzazione perché appare arduo giungere a una conclusione (poiché il non impianto è in natura largamente maggioritario), perché nessuno studio ha affermato o dimostrato effetti a impianto avvenuto (quindi non c’è aborto): e ciò è sufficiente per la stragrande maggioranza delle persone. Tali ricerche servirebbero a coloro che mettono sullo stesso livello “impedire l’impianto dell’ovulo fecondato” e aborto, a coloro che, muovendo da convinzioni ideali o religiose, hanno avversione per i metodi contraccettivi, a coloro che prospettano contraddittorie e incoerenti valutazioni di “probabilità teorica”. E’ forse compito delle aziende farmaceutiche risolvere questi dilemmi?
Come mi spiega la diffusa “obiezione di coscienza” nei riguardi della CE con la scarsa obiezione per i dispositivi intrauterini? In questi casi c’è la certezza che l’azione contraccettiva si esplica nei confronti dell’ovulo fecondato.

D’altra parte, il meccanismo d’azione della CE è analogo a quello dei comuni contraccettivi ormonali, la cui azione principale è nei confronti dell’ovulazione, ma provocano con certezza modifiche dell’endometrio. In teoria, non si può escludere che tali effetti possano essere determinanti su un ovulo fecondato sfuggito all’azione contraccettiva, ma nessuno ha mai proposto l’obiezione di coscienza per la contraccezione ormonale continuativa.

L’OMS ha inserito la CE nella “classe 1”, in altre parole “senza restrizioni d’uso”, perché soddisfa tutti i criteri che caratterizzano un “prodotto da banco”: tossicità molto bassa, nessun rischio di sovradosaggio, nessuna dipendenza, nessuna necessità di accertamenti medici, né di monitoraggio della terapia, non significative controindicazioni mediche, non teratogeno, facile identificazione del bisogno, semplice da usare, dosaggio preciso, nessuna interazione farmacologica di rilievo, nessun pericolo in caso di assunzione impropria e minime conseguenze in caso di uso ripetuto o ravvicinato nel tempo.

Il punto non è quindi quello di evidenziare l’esistenza di effetti post-fertilizzazione, ma dimostrare che questi siano sufficienti per bloccare l’impianto di un ovulo fecondato.

L’efficacia della CE è in relazione al momento dell’ovulazione e al tempo trascorso tra assunzione e rapporto non protetto. Se la somministrazione della CE avviene in prossimità dell’ovulazione, o successivamente, non ha effetto.
L'efficacia è massima (superiore al 95%) se assunta entro le 12 ore dal rapporto e diminuisce fino ad annullarsi oltre le 72 ore d’intervallo.

Per tutte queste ragioni, comprendo poco le ragioni di una così diffusa obiezione di coscienza riguardo alla CE, ma, poiché non intendo sindacare o censurare tali ragioni, ritengo che il problema possa essere risolto solo trasformando la CE in un farmaco da banco e\o intervenendo nell’organizzazione dei servizi sanitari perché le prestazioni siano garantite prescindendo dalle scelte individuali degli operatori.
Ogni altra questione attiene solo ai convincimenti personali e non possono avere valore "erga omnes".
carson 07 febbraio 2008 00:00
dal sito internet dell'Espresso ovvero meditate gente meditate...

Pillola del giorno dopo. Chi ha il naso più lungo?
Il “bugiardino” nella scatola del Norlevo, come ha riconosciuto una sentenza del Tar del Lazio? Oppure i giornali che ne hanno dato notizia?

di Sandro Magister








I foglietti illustrativi delle medicine hanno una cattivissima fama. Ce n’è uno, in particolare, che è stato bocciato da una sentenza recentissima del Tar del Lazio. Peccato però che questa stessa sentenza è finita sui giornali rigirata come una frittata.

Cominciamo dalla fine. Dai titoli apparsi sui quotidiani di venerdì 23 novembre.

“Corriere della Sera”:

«Legale la pillola del giorno dopo». Sentenza del Tar del Lazio: quel farmaco non provoca l’aborto

“la Repubblica”:

Pillola del giorno dopo: «non è aborto». Il Tar del Lazio respinge il ricorso del Movimento per la vita contro il decreto Veronesi

“La Stampa”:

«Sì alla pillola del giorno dopo». Il Tar del Lazio: «Non è un farmaco abortivo»

“il manifesto”:

«Una pillola, non un aborto». Respinto dal Tar il ricorso contro la pillola del giorno dopo

Eccetera eccetera.

Tutto chiaro e incontrovertibile? No. Le cose non sono andate affatto così. Nessuna delle parole e delle affermazioni riportate nei titoli dei giornali figura nelle 19 pagine della sentenza del Tar resa pubblica il giorno prima.

Anzi, la sentenza conclude all’opposto. Testuale:

«Il Tribunale Amministrativo del Lazio [...] accoglie parzialmente il ricorso [...] proposto dalle associazioni Movimento per la vita italiano e Forum delle associazioni familiari e, per l’effetto, annulla il d.m. AIC/UAC n. 510/2000 del 26.9.2000 nei limiti di cui al punto 6 della motivazione».

Il decreto ministeriale cui il Tar si riferisce è quello che ha autorizzato la vendita del Norlevo, la cosiddetta pillola del giorno dopo. «Provvedimento illegittimo», lo definisce il Tar. Annullandolo.

E il motivo dell’annullamento – spiega la sentenza al punto 6 – è nel «foglio illustrativo» che «si configura carente». In esso c’è scritto che il Norlevo opera «bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto». Niente da eccepire circa il blocco dell’ovulazione. Ma «la successiva proposizione “impedendo l’impianto” risulta priva di oggetto, non precisando che l’effetto terapeutico si riflette sull’ovulo fecondato». Quando invece «una completa e dettagliata informazione per ciò che attiene il secondo dei delineati effetti terapeutici si rende necessaria proprio in presenza di differenti orientamenti etici e religiosi circa il momento iniziale della vita umana, così da rendere edotto in maniera chiara e non equivoca che il farmaco agisce sull’ovulo già fecondato, impedendo le successive fasi del processo biologico di procreazione».

Da qui all’annullamento dell’autorizzazione il passo era obbligato. Dato che l’approvazione del foglietto illustrativo – il quale «deve recare una completa indicazione delle caratteristiche del prodotto» – è necessaria per autorizzare la vendita del medicinale, la bocciatura del foglietto ha imposto la revoca dell’autorizzazione. Per riaverla, la ditta produttrice del Norlevo, la Angelini, dovrà prima riscrivere il foglietto in termini corretti.

Ma poi c’è la sostanza della questione.

Il Movimento per la vita e il Forum delle associazioni familiari, infatti, non solo se l’erano presa col foglietto «ingannevole» – e in questo il Tar ha accolto il loro ricorso – ma soprattutto avevano contestato frontalmente il Norlevo in quanto tale. Perché «impedendo lo sviluppo del concepito» esso violerebbe:

1. «il diritto costituzionalmente garantito all’esistenza della vita umana fin dalla fecondazione»;

2. «le disposizioni e cautele della legge n. 194/1992 che regola i casi di interruzione della gravidanza».

Il Tar ha respinto sia l’una che l’altra di queste contestazioni. Ma in base a quali argomenti? Il tribunale non ha affatto sostenuto che la pillola non è abortiva. S’è limitato a riconoscere che sull’inizio della vita non esiste né una normazione definita né un giudizio condiviso.

Al primo punto del ricorso ha così risposto: «Osserva il collegio che le norme di rango costituzionale invocate non recano una nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito di tutela nel corso del suo sviluppo. Lo specifico problema forma oggetto di ampio dibattito in sede scientifica, bioetica e religiosa – aspetto di cui sono ben consapevoli le parti in causa – e non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione».

E al secondo punto: «Osserva il collegio che la legge n. 194/1978, nel regolamentare i casi di interruzione volontaria della gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica dell’inizio della “gravidanza”, e cioè se tale momento coincida con la fecondazione dell’ovulo, ovvero con il suo annidamento nell’utero materno, evento che si verifica in un lasso temporale di circa sei giorni dalla fecondazione».

Sul piano dei principii, quindi, il Tar rileva che la questione è da ritenersi aperta. È piuttosto sul piano operativo, prosegue la sentenza, che «l’esame sistematico della regolamentazione dettata dalla legge 194/1978 [...] induce a ritenere che il legislatore abbia inteso quale evento interruttivo della gravidanza quello che interviene in una fase successiva all’annidamento dell’ovulo nell’utero materno». Ergo, il Norlevo non sottosta alla 194, in quanto agisce al di fuori del campo d’azione della legge.

Stop. Adesso ridiamo un’occhiata ai titoli dei giornali sopra riportati (e gli articoli non erano da meno). Ecco un bel caso da manuale per una lezione in una scuola di giornalismo



http://www.espressonline.kataweb.it/ESW_articolo/0,2393,28565,00.html



Sergio 08 febbraio 2008 00:00
Carson, ti dispiace indicare a quale sentenza ti stai riferendo?

Sentenza n_____ del giorno__mese__anno____

Grazie
carson 08 febbraio 2008 00:00
x sergio,

la sentenza la trovi ovunque basta cercare...
comunque qui c'è in pdf
http://www.lex.unict.it/didattica/attivita06/biogiuridica/materiali/sentenza21554.pdf
Gianni 09 febbraio 2008 00:00
Sig Sergio
Ottima la sintesi ma ho letto anche gli stralci della sentenza.
Credo che migliore commento a interventi precedenti dei sig. carson e stevan non ci potesse essere.
Sconcertante e vergognosa la maniera di falsare una sentenza mettendone in risalto una minima parte. Sempre imperante l'ipocrisia e la falsità nel gregge.
Gianni
Sergio 09 febbraio 2008 00:00
Per chi non ha voglia di leggere il lungo intervento precedente, che riporta ampi stralci della sentenza del 2001 del TAR del Lazio, tento un’operazione di sintesi estrema.

ESITO DELLA CAUSA PROMOSSA PRESSO IL TAR DEL LAZIO - SENTENZA DEL 2001

Ricorrenti: è vero che il Norlevo viola le norme costituzionali?
Tribunale: no. Non esiste una norma che stabilisca il momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito di tutela nel corso del suo sviluppo. Il Ministero della Sanità ha agito nell’ambito del potere discrezionale conferitogli dalle leggi.

Ricorrenti: è vero che il Norlevo non sia un contraccettivo ma un metodo abortivo?
Tribunale: no, il Norlevo ha tutte le caratteristiche tipiche dei contraccettivi svolgendo la sua funzione in un momento anteriore all’annidamento dell’ovulo fecondato e l’eventuale azione inibitoria nei confronti dell’impianto dell’ovulo fecondato non è dissimile dal meccanismo di funzionamento di altri contraccettivi per i quali non si pone analoga contestazione.

Ricorrenti: è vero che il Norlevo viola la legge 194\1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza?
Tribunale: no. La suddetta legge si occupa della gravidanza “accertata” sulla quale la donna assume le proprie decisioni. L’assunzione del Norlevo interviene in un momento precedente in cui non c’è neanche certezza che sia avvenuta la fecondazione. Quindi fuori dalla sfera d’azione della legge 194/1978.

Ricorrenti: è vero che il Norlevo non è un contraccettivo d’emergenza dal momento che la ricetta ha validità di 10 giorni?
Tribunale: no, l’arco temporale di validità della ricetta è una norma generale prevista dalla normativa in materia di prescrizioni mediche e nulla toglie alle modalità d’uso e somministrazione.

Ricorrenti: è vero che il Norlevo non può essere considerato contraccettivo d’emergenza nei casi di prevedibilità dell’evento o volontarietà?
Tribunale: no, il concetto di emergenza prescinde da valutazioni sulla prevedibilità dell’evento e dal concorso volontario dell’individuo nel determinarlo.

Ricorrenti: è vero che il foglio illustrativo del Norlevo è ingannevole riguardo alla qualificazione del prodotto come contraccettivo d’emergenza?
Tribunale: no, il foglio illustrativo reca informazioni complete e fornisce al consumatore una informazione esaustiva riguardo a presupposti e condizioni d’utilizzo nonché alla straordinarietà di assunzione.

Ricorrenti: è vero che il foglio illustrativo è ingannevole in quanto omette di informare la donna sull’idoneità del farmaco a impedire l’impianto dell’ovulo fecondato?
Tribunale: parzialmente vero. Il foglio illustrativo presenta carenze informative in quanto la proposizione “impedendo l’impianto” è priva di oggetto, non precisando che l’effetto terapeutico può riflettersi sull’ovulo fecondato.

Ricorrenti: è vero che il decreto autorizzatorio è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria?
Tribunale: no, non vi è stata alcuna carenza nella istruttoria che ha preceduto il decreto di autorizzazione al commercio.


Conclusioni.

E’ vero che la sentenza richiede la riscrittura del foglio illustrativo?
Risposta: sì, il Tribunale ha richiesto che si esplicitasse in modo chiaro e non equivoco che il farmaco può agire sull’ovulo già fecondato impedendone l’impianto. Aggiungere alla proposizione “impedendo l’impianto” le parole “dell’ovulo fecondato” è quanto deciso dal Tribunale in parziale accoglimento del ricorso presentato dai ricorrenti.

E’ vero che il Tribunale ha dichiarato il decreto autorizzativo un provvedimento illegittimo?
Risposta: no, la sentenza ha espressamente dichiarato la legittimità del provvedimento, ne ha decretato l’annullamento limitatamente al punto del ricorso accolto; ovvero, riscrivere il foglietto illustrativo.

Sergio 09 febbraio 2008 00:00
Caro Carson, conosco benissimo la sentenza che hai citato.

Quando si cita una sentenza è buona norma indicare almeno la data e riepilogare i punti della contesa su cui la sentenza si esprime. Giusto per comprendere
>di cosa si occupa
>l’attualità della pronuncia e dei fatti su cui si sentenzia
>la portata della “posta” in gioco in ambito giuridico (che non va confuso con quello etico sul quale i giudici non hanno alcuna autorità).

Dal tuo intervento si è portati a ritenere che di recente un Tribunale, il TAR del Lazio, abbia provocato un autentico “terremoto” intorno al Norlevo.

Non è così.

Dal tuo intervento, si è portati a concludere che una sentenza fondamentalmente favorevole alle tesi dei ricorrenti (Movimento per la vita e Forum delle associazioni familiari) sia stata spacciata dalla stampa come favorevole alle tesi dei resistenti (Ministero della sanità, Farmaceutica Angelini).

Non è così.

Allora vediamo di fare un po’ d’ordine.

La sentenza da te citata è del 2 luglio 2001!

L’unico punto del ricorso accolto dal Tribunale è ormai da tempo superato e accantonato.

Tutte le tesi dei ricorrenti sono state respinte, con l’unica eccezione di un punto che riguardava la completezza e chiarezza del foglietto illustrativo. Le censure hanno riguardato un aspetto marginale – di cui dirò in seguito – anche se ciò ha comportato la momentanea sospensione dell’autorizzazione al commercio del farmaco, giusto il tempo di predisporre un nuovo testo.

Era questo marginale aspetto il cuore del ricorso? NO!

Quali i temi proposti dal ricorso?

Vediamoli uno per uno, perché ciascuno possa formarsi un giudizio completo sui termini della contesa.

PUNTO 1
I ricorrenti chiedono che sia riconosciuta “l'illegittimità del decreto che autorizza la commercializzazione della specialità medicinale "NORLEVO" per contrasto con "il principio costituzionale del diritto all'esistenza ed alla salute" in relazione agli effetti terapeutici che, oltre a determinare in via ordinaria l'arresto dell'ovulazione, impediscono l'impianto dell'ovulo fertilizzato”.

Sul punto il Tribunale sentenzia che “il motivo non va condiviso”.
I giudici motivano così il rigetto della richiesta: “le norme di rango costituzionale invocate non recano una nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l'estensione dell'ambito di tutela nel corso del suo sviluppo. Lo specifico problema forma oggetto di ampio dibattito in sede scientifica, bioetica e religiosa - aspetto di cui sono ben consapevoli le parti in causa - e non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione. In assenza di puntuali disposizioni di diritto positivo difetta un immediato parametro di raffronto in base al quale possa dedursi avverso il decreto impugnato il vizio di violazione di legge. La scelta autorizzatoria si collega al prudente apprezzamento discrezionale tecnico dell'Amministrazione fondato sui requisiti di qualità, efficacia, tollerabilità del farmaco secondo le modalità procedimentali stabilite dal d.lgs. 29.5.1991, n. 178 , e successive modificazioni, e non incontra un specifico limite in norme che precludano l'effetto terapeutico del farmaco avverso cui si indirizzano le contestazioni delle associazioni ricorrenti”

In altre parole, l’idea che l’esistenza inizi con la fecondazione è una rispettabile posizione che non è riflessa nelle norme costituzionali e neanche in altre norme giuridiche.
Questa circostanza è ben nota ai ricorrenti, visto l’acceso confronto da tempo aperto tra le varie scuole di pensiero.
Che il dibattito sia aperto è una ovvietà, non c'è bisogno dei giudici per affermarlo. Infatti, i giudici affermano che la circostanza è ben nota alle parti in causa, ma non sono invocabili norme costituzionali o altre norme giuridiche perché il diritto, le norme e le consuetudini, vanno in altra direzione e non può essere un tribunale a comporre una tenzone di carattere etico.

PUNTO 2
Per i ricorrenti il Norlevo “non va ricondotto nella categoria dei metodi di contraccezione, ma introduce una pratica abortiva in contrasto con la disciplina per l'interruzione volontaria della gravidanza dettata dalla legge 22.5.1978, n. 194”.

Il Tribunale respinge anche questo assunto affermando che “la legge n. 194/1978, nel regolamentare i casi di interruzione volontaria della gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica dell'inizio della "gravidanza'', e cioè se tale momento coincida con la fecondazione dell'ovulo, ovvero con il suo annidamento nell'utero materno, evento che si verifica in un lasso temporale di circa sei giorni dalla fecondazione”.

I giudici proseguono precisando che “L'esame sistematico della regolamentazione dettata dalla legge n. 194/1978 (omissis) induce a ritenere che il legislatore abbia inteso quale evento interruttivo della gravidanza quello che interviene in una fase successiva all'annidamento dell'ovulo nell'utero materno. Tale conclusione è avvalorata dall'art. 8 della legge n. 194/1978 che in dettaglio prende in considerazione le modalità interruttive della gravidanza e ne impone l'effettuazione con l'intervento di un medico specialista ed all'interno di strutture ospedaliere o case di cura autorizzate, circostanze non peculiari alle metodiche anticoncezionali i cui effetti si esplicano in una fase anteriore all’impianto dell’ovulo.” Proseguono i giudici affermando che “Il decreto che autorizza la commercializzazione del "NORLEVO" non contrasta con la legge n. 194/1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all'innesto dell'ovulo fecondato nell'utero materno. Detta evenienza resta sottratta alla regolamentazione dettata dalla legge richiamata che, come in precedenza esposto, assume a riferimento una condizione fisiologica della donna di stabile aspettativa di maternità cui soccorrono, in presenza di una volontaria e consapevole scelta interruttiva, specifici interventi di assistenza sul piano sanitario e psicologico. Come, del resto, illustrato dalle parti resistenti il farmaco "NORLEVO" esplica effetti di prevenzione della gestazione al pari di altri usuali metodi contraccettivi, quale lo "IUD" o spirale, che parimenti mirano ad inibire l'impianto dell'ovulo fecondato ed in ordine ai quali non si pone questione circa la qualificazione come pratiche abortive eccedenti i limiti stabiliti dalla legge n. 194/1978”.

Qualche osservazione è d’obbligo.
La legge 194/1978 regola l’interruzione volontaria di gravidanza. Il sottolineare la volontarietà nell’interrompere il decorso di un evento, mette in evidenza che ci sia consapevolezza dell’evento.
In altre parole, la legge regola i casi in cui una donna consapevole di essere in gravidanza possa abortire (dopo l’espletamento dell’iter previsto dalla normativa, compresa la pausa di riflessione di 7 giorni).
L’assunzione del Norlevo interviene in un momento in cui c’è solo l’ipotesi che possa avvenire la fecondazione. Nulla si sa se essa è avvenuta e se l’eventuale ovulo fecondato stia felicemente navigando verso le ospitali mucose uterine.
Il richiamo alla legge n. 194/1978 è quindi infondato sotto ogni punto di vista. Non si sa se la gravidanza ha avuto inizio, quale che sia il momento dal quale s'intende fare iniziare la gravidanza. Il presupposto di base è il momento dal quale la donna inizia ad avere nozione dello stato di gravidanza: ciò presuppone l’annidamento dell’ovulo fecondato; da questo momento è diagnosticabile lo stato di gravidanza; da questo momento entra in gioco la volontà e la determinazione della donna rispetto alla gravidanza.
Quindi, non c'è aborto perché non c'è certezza della fecondazione e neanche dello stato di gravidanza (e poi l'azione principale del farmaco è sull'ovulazione, come testimonia la curva di efficacia del Norlevo rispetto al momento dell'ovulazioe).

Come ho rilevato nei miei precedenti interventi, anche i giudici rilevano che non si può invocare la violazione della legge sull’interruzione di gravidanza per un farmaco che potrebbe impedire l’impianto dell’ovulo fecondato e non porre la questione per i dispositivi intrauterini che certamente servono a impedire l’annidamento dell’ovulo fecondato. L’osservazione irrituale dei giudici è in linea con quelle osservazioni sui “comportamenti incoerenti”, cui faccio riferimento nei miei precedenti interventi, segnatamente il primo.
Sulle ragioni di tali incoerenze ciascuno è libero di formarsi il convincimento che crede.

PUNTO 3
I ricorrenti sostengono “che la qualificazione del farmaco "NORLEVO" come "contraccettivo orale di emergenza" contrasta con il dettato dell'art. 5, comma terzo, del d.lgs. n. 539/1992 - che assegna validità per dieci giorni alle ricette mediche - risultando per effetto di detta previsione ampliato il periodo di utilizzazione del farmaco”.

I giudici respingono questa tesi affermando che “la qualificazione di "emergenza'' è riferita al farmaco nel duplice significato sia di metodo anticoncezionale di carattere eccezionale rispetto alle ordinarie pratiche di prevenzione della gravidanza, sia in relazione alle situazioni particolari ed occasionali (c.d. rapporti a rischio di gravidanza) cui tende ovviare entro ristretto termine”. Aggiungono che “La disciplina sul periodo di efficacia della prescrizione medica dettata in via generale dall'art. 5 comma terzo, del d.lgs. n. 539/1992 non inficia, quindi, le modalità d'uso del prodotto che va prescritto e somministrato in osservanza delle indicazioni terapeutiche elencate in dettaglio nel decreto dirigenziale impugnato e riprodotte nel foglio illustrativo”.

Ogni commento è superfluo, ma evidentemente c’è chi pensa che bisogna attendere un incendio per andare a comprare un estintore.

PUNTO 4
I ricorrenti affermano che “l'uso del prodotto, qualificato coma farmaco di "emergenza", non può essere esteso ai casi di volontarietà o, quantomeno, consapevole assunzione del rischio cui la specialità medicinale tende a porre rimedio, sussistendo contraddizione fra la nozione di "emergenza" e la prevedibilità dell'evento”.

I giudici respingono questa tesi affermando che “la nozione di "emergenza" che costituisce presupposto per la somministrazione del "NORLEVO" va considerata in senso strettamente oggettivo - e cioè come evento critico, suscettibile di introdurre la possibilità di una gravidanza non desiderata, cui si intende porre rimedio con carattere di immediatezza - indipendentemente dal grado di volontarietà o colpa dell'interessato nel determinarlo; ciò in base ad un criterio che è comune alla somministrazione di ogni presidio terapeutico, che ha luogo in base al dato obiettivo della condizione fisiologica dell'individuo prescindendo da ogni valutazione circa il concorso psichico dello stesso nel determinarne le cause”.

La tesi dei ricorrenti, aggiungo, è priva di pregio giuridico e pratico. Le indicazioni d’uso del farmaco precisano che va assunto in casi particolari come per esempio la rottura del preservativo, il fallimento del coito interrotto, un rapporto non protetto… e quindi circostanze in cui la volontà della donna era comunque di evitare una gravidanza o situazioni in cui uno stato d’animo emotivo può determinare la caduta delle misure di prudenza. La prevedibilità dell’evento, anche per diritto consolidato, nulla toglie alla qualificazione di emergenza.
Si pensi al comportamento imprudente di chi provoca un incendio armeggiando maldestramente con prodotti infiammabili: poiché l’evento incendio era prevedibile non c’è più emergenza? Se corro come un pazzo e finisco in un fosso, i soccorsi possono prendersela con calma perché l’evento disastroso era prevedibile e quindi non c’è emergenza?
Suvvia, un po’di serietà!

PUNTO 6 (lascio per ultimo il punto 5)
Affermano i ricorrenti che “il decreto impugnato è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

I giudici ritengono che “il motivo non va condiviso”. Aggiungono che “deve escludersi che l'omessa considerazione in sede di istruttoria di prospettati danni alla sfera psicologica della donna che abbia assunto il "NORLEVO" possa assurgere a sintomo di eccesso di potere dell'atto gravato. Si tratta, invero, di eventualità del tutto ipotetica, che in ogni caso attiene alla sfera comportamentale della singola persona e non è ricoducibile nell'area delle controindicazioni ed effetti secondari del prodotto che, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, lett. d), del d.lgs. n. 178/191, devono formare oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione sanitaria”.

PUNTO 5
I ricorrenti affermano “il carattere ingannevole e non veritiero delle avvertenze riprodotte nel foglio illustrativo del farmaco "NORLEVO", con riferimento sia alla non veridicità della qualificazione del prodotto come "contraccettivo di emergenza", sia all'omissione di ogni adeguata informazione della donna sull'idoneità del farmaco ad impedire l'impianto dell'ovulo fecondato, meccanismo d'azione che va considerato abortivo per chi ritiene che la gravidanza abbia inizio a partire dalla fecondazione.

I giudici ritengono che “quanto al primo profilo di doglianza nel foglio illustrativo è diffusamente precisata la nozione di contraccezione di emergenza, nel cui ambito si colloca il "NORLEVO", in contrapposizione ai metodi ordinari di prevenzione della gravidanza; sono inoltre elencate tutte le ipotesi in cui il prodotto va assunto con identificazione delle tipologie dei rapporti sessuali non protetti. Il consumatore è quindi esaustivamente edotto circa i presupposti e le condizioni caratterizzate dalla straordinarietà in presenza delle quali può essere assunto il farmaco”.

Proseguono i giudici affermando che “quanto all'incidenza del farmaco sui processi fisiologici della donna nel foglio illustrativo è indicato che il sistema di contraccezione opera "bloccando l'ovulazione o impedendo l'impianto". Se per il primo dei su riferiti effetti terapeutici (blocco dell'ovulazione) la descrizione dello stesso si configura conforme a criteri di corretta e completa informazione del consumatore, la successiva proposizione "impedendo l'impianto" risulta priva di oggetto, non precisando che l'effetto terapeutico si riflette sull'ovulo fecondato. Come ampiamente illustrato dalle associazioni ricorrenti, una completa e dettagliata informazione per ciò che attiene il secondo dei delineati effetti terapeutici si rende necessaria proprio in presenza di differenziati orientamenti etici e religiosi circa il momento iniziale della vita umana, così da rendere edotto in maniera chiara e non equivoca che il farmaco agisce sull'ovulo già fecondato impedendo le successive fasi del processo biologico di procreazione.
In tali limiti va quindi dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato tenuto altresì conto che l'art. 9, comma quarto, del d.lgs. 29.5.1991, n. 178, individua quale contenuto necessario del decreto che autorizza la vendita del medicinale l'approvazione del foglio illustrativo, che deve recare una completa indicazione delle caratteristiche del prodotto, negli elementi elencati al precedente art. 8, comma terzo, comprensivi delle indicazioni terapeutiche, che nella specie, per quanto sopra esposto, si configura carente”.

Ecco quindi l’unico aspetto di questo punto sul quale i giudici accolgono le ragioni dei ricorrenti. Punto marginale, ma sufficiente a determinare la decadenza dell’autorizzazione al commercio, in attesa che si predisponga un nuovo testo. Cosa che ovviamente è avvenuta.

Perché marginale il rilievo?
L’espressione “impedendo l’impianto” se fosse stata seguita dalle parole “dell’ovulo fecondato” avrebbe soddisfatto ogni esigenza. Ma se tale affermazione, “impedendo l’impianto”, è scritta a conclusione di un testo che descrive l’azione del farmaco, testo in cui si fa riferimento a ovulazione e fecondazione, di quale impianto dovrebbe trattarsi se non dell’ovulo fecondato?
Per dirla “all’americana” ben venga “l’istruzione a prova di cretino”, ma in definitiva di tutto l’impianto accusatorio è rimasta una piccola censura, facilmente risolta, che potrebbe essere estesa a moltissime specialità farmaceutiche ed etichette in genere.
Mi sembra che il rilievo del TAR attenga più all’ambito del diritto del consumatore, a una informazione chiara, semplice e completa, che non alle questioni giuridiche ed etiche sollevate.
Ben venga questa attenzione e auguriamoci che sia estesa a ogni ambito di tutela del consumatore.

Infine, ricordo che l’espressione “impedendo l’impianto” è il risultato di una misura prudenziale che non è avvalorata da dati scientifici (non ripeto in questa sede quanto già esposto negli altri miei interventi in questa discussione).

Credo di aver esposto la vicenda in modo completo e corretto.

Dai dati oggettivi citati si evince che la prospettazione offerta dalla stampa (che comunque non va valutata solo dai titoli che rispondono a ovvie esigenze di sintesi) riguardo a questa vicenda sia stata assolutamente corretta.

Ecco due diverse presentazioni della stessa vicenda.

A voi ogni altro commento.
DE pravato 10 febbraio 2008 00:00
Un "caro amico comune" mi ha chiesto se esite anche la "supposta del giono dopo".

Purtroppo non ho saputo rispondergli.

Qualcuno può rassicurarlo da quest'inclito pulpito?

grazie a nome del "caro amico comune"
steven 12 febbraio 2008 00:00
Sergio, riprendendo il discorso dal punto in cui ero rimasto, non mi addentro più di tanto nelle questioni tecniche di dettaglio in quanto non sono un ginecologo ma riporto quanto sostanzialmente si dice al punto 2 del bugiardino Norlevo in versione 2006, non so se sia l’ultima, e cioè che i metodi anticoncezionali hanno lo scopo di impedire alternativamente:
- l’ovulazione: ed è il caso della pillola anticoncezionale;
- la fecondazione (fusione di ovulo e spermatozoo): ed è il caso
del profilattico;
- l’impianto dell’ovulo fecondato: ed è il caso dei dispositivi intrauterini.
Cose per altro ampiamente spiegate anche da te in un precedente commento e condivido il concetto che gli antiannidatori vadano giudicati in maniera omogenea, è il principio base di un agire e ragionare motivato eticamente che è anche la base di un sistema giuridico realmente equo e perciò realmente giuridico.
Prosegue poi il foglietto affermando che la contraccezione di emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, in caso di rapporto sessuale non protetto, bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato.
L’uso del termine gravidanza qui si riferisce chiaramente ad un periodo che va dall’annidamento al parto e tale uso si rileva anche nel prosieguo di tale bugiardino. Tu saprai che tale uso del termine gravidanza, oltre a contrastare con il normale buon senso (giudizio mio ma non solo) contrasta con le normali definizioni di gravidanza reperibili sui dizionari della lingua italiana oltre che, mi dice un amico del settore, nei più comuni manuali di ginecologia. Per il nuovo Zingarelli ad esempio, che ho qui a tiro di mano, la gravidanza è il periodo necessario allo sviluppo completo del feto, dal concepimento al parto. Peraltro tutta la L. 194 da per scontato che la gravidanza inizia dal concepimento. Inoltre tale asserzione trova anche riscontro nell’evidenza scientifica che individua il concepimento come il momento in cui nasce un nuovo essere, dotato di un patrimonio genetico che si manterrà eguale a sé stesso lungo tutto il corso del suo sviluppo futuro e che modellerà tale sviluppo secondo un programma stabilito dall'inizio. E lo stato tutela la vita umana fin dal suo inizio. Pertanto, per essere rigorosi, il medico che si rifiuta di prescrivere la pillola del giorno dopo non commette alcun reato. Tale comportamento, infatti, non può essere considerato omissione di soccorso. La (probabile) gravidanza non è una patologia e dunque il rifiuto di prescrivere un farmaco che la interrompa non è configurabile come omissione di soccorso. Invece proprio la prescrizione di tale pillola con azione antiannidatoria dell’embrione potrebbe costituire un reato in quanto viola gli articoli 5 e 8 della legge 194/1978; tale violazione è punita come previsto dall’art. 19 comma 1 della stessa legge. Come al solito chi grida al lupo sta dalla parte dei lupi. Quanto poi al fatto che io voglia imporre la mia morale ad altri anche chi interrompe lo sviluppo di un concepito impone indiscutibilmente la propria e senza appello al concepito, si tratta solo di decidere da che parte stare.

Sarebbe poi interessante sviluppare l’argomento dei diritti del concepito che esistono in quanto esso già essere essenzialmente umano anche se ancora in fase evolutiva. Ad esempio la Corte Costituzionale con sentenza n. 35 del 10/2/97 afferma come esista il diritto alla vita fin dalla fecondazione interpretando la legge 194/78 come norma diretta a tutelare sia la donna incinta che il figlio attraverso il criterio del "bilanciamento" degli opposti e concorrenti interessi dei due.
Ma emblematiche sono anche altre sentenze.
Ad esempio il Consiglio d’Europa (raccomandazione n.1046 del 1986) afferma che l’essere umano è tale fin dalla fecondazione e si sviluppa in modo continuo senza salti di qualità.
Ma anche la Corte Costituzionale ungherese con una sentenza ( n. 64 del 17 dicembre 1991) emessa all'indomani della caduta del muro di Berlino afferma un concetto molto forte e cioè che: «Il concetto giuridico di uomo si dovrebbe estendere alla fase pre-natale, fino al concepimento. La natura e la portata di tale estensione potrebbero essere paragonate soltanto alla abolizione della schiavitù, anzi sarebbero ancora più significative, perché la soggettività giuridica dell’uomo raggiungerebbe il suo estremo limite possibile e la sua perfezione».
Negli USA poi, secondo la legislazione approvata dal Senato nel marzo 2004, un unborn child (bimbo non nato) è definito come «un membro della specie Homo Sapiens, in un qualsiasi stadio di sviluppo. USA o non USA è vero.
Interessantissimo però quanto afferma la Corte Costituzionale tedesca con sentenza del 25 febbraio 1975 in cui dice che: …. il diritto alla vita del «bambino non ancora nato» ha come fondamento «i principi della struttura statale, che possono spiegarsi soltanto con l'esperienza storica e con il contrasto morale e spirituale rispetto al precedente sistema del nazionalsocialismo».
Concludo con un saluto al caro Gianni, che sento sempre ruggente e quindi in buona salute.
Sig. Gianni, stai tranquillo,ti voglio dire che:
- il Vaticano è solo a Roma e determinati concetti, in quanto fondati naturalmente, sono a disposizione ed informatori di realtà più vaste, e quindi sicuramente vincenti sul medio e lungo termine;
- le azioni della tua proverbiale simpatia sono in aumento, e sono sincero;
- se uscisse la pillola degli ottanta anni dopo io sarei il primo a difenderti anche se ne consentissero un uso precoce e a giudizio insindacabile di una donna in chiaro stato di difficoltà psicologica e /o economica correlabile alla tua esistenza.
Con immutata stima ad entrambi,
Steven
Sergio 13 febbraio 2008 00:00
Caro Steven,
tento una risposta “sintetica” al tuo denso intervento.

Il foglietto illustrativo del Norlevo, la cui revisione è avvenuta a cura dell’Agenzia Italiana del Farmaco nell’ottobre 2006, descrive le diverse tipologie di contraccettivi e tra essi include anche quelli che hanno lo scopo di impedire l’annidamento dell’ovulo fecondato, per i quali, è bene ricordarlo, nessuno ha mai proposto le eccezioni di incostituzionalità o di violazione della legge 194\1978 (come giustamente rileva la sentenza del TAR del Lazio del 2001).
Lo stesso foglietto, quando illustra i meccanismi di azione del farmaco, fa riferimento a un’azione inibitoria dell’impianto dell’ovulo fecondato, vale la pena ricordarlo ancora una volta, per una esigenza di prudenza e non sulla base di dati scientifici dimostrati.

Affermare come tu fai che “il principio base di un agire e ragionare motivato eticamente che è anche la base di un sistema giuridico realmente equo e perciò realmente giuridico” è invece una sovrapposizione di linguaggi.
Il diritto deve soddisfare l’universalità degli interessi da tutelare e quindi non è “un ragionare motivato eticamente” che costituisce la base di un sistema “giuridico realmente equo”.
La legge non ha una funzione etica, ma quella di marcare il confine tra lecito e illecito e non è detto che ciò che sia lecito sia per questo “giusto eticamente”. La legge ha la funzione di comporre i conflitti tra interessi contrapposti di più soggetti e, anche in questo caso, non è detto che giunga a soluzioni “giuste”, ma spesso a compromessi accettabili, storicamente determinati, soprattutto quando deve intervenire su conflitti insanabili tra i diritti di più soggetti perché l’uno nega l’altro. E’ questo proprio il caso dell’aborto: il riconoscimento pieno del diritto di uno si traduce nella negazione del diritto dell'altro. E’ incostituzionale l'obbligo giuridico di portare a termine la gravidanza, ma è incostituzionale anche la pura e semplice volontà della donna, cioè il suo "diritto potestativo" sul concepito (Corte Costituzionale sentenza. n. 35 del 1997). Il “bilanciamento” da te citato è appunto raggiunto con la legge 194\1978. Questo concetto era già chiaramente espresso nella precedente sentenza della Corte Costituzionale (la n. 27 del 1975) che, pur ritenendo di rilevanza costituzionale la tutela del concepito, affermò la compatibilità del ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza. Affermò la Corte Costituzionale con questa sentenza che convivono due soggetti, l'uno dipendente dall'altro, entrambi titolari di diritti, potenzialmente in contraddizione: da un lato, sta la tutela del concepito fondata sul riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo, “sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie”, trattandosi di chi “persona deve ancora diventare”; dall'altro, sta il diritto all'esistenza e alla salute della donna, che “è già persona”. Testualmente la sentenza afferma “il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato e non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute della madre che è già persona, e quello dell’embrione che persona ancora deve diventare”. Anche tra le leggi esiste una gerarchia, e il diritto di chi è già persona merita maggior tutela di chi persona ancora non è.

Non torno sulle questioni da te riproposte circa la presunta violazione costituzionale e la presunta violazione della legge 194/1978 del decreto autorizzatorio del Norlevo perché su questo ho già ampiamente argomentato, riprendendo anche ampi stralci della sentenza del TAR del Lazio del 2001 che ha ritenuto infondati questi rilievi (se vuoi approfondire leggi i precedenti miei interventi o la sentenza medesima).

Cosa debba intendersi per gravidanza.
Anche qui fai incursioni in tanti campi sovrapponendo “codici linguistici” differenti.
Dal punto di vista lessicale non c’è dubbio che per gravidanza s’intenda l’arco temporale che va dal concepimento al parto.
Se si parla di “interruzione volontaria della gravidanza” si assume invece come significato rilevante la consapevolezza dello stato di gravidanza perché solo dalla certezza di essa può derivare la determinazione della donna di proseguire o interrompere la gravidanza. Tale momento di consapevolezza inizia a insorgere dall’impianto dell’ovulo fecondato e dalla diagnosi di gravidanza in atto. L’ambito di azione della legge 194/1978 che – tra altri aspetti non marginali – si occupa della interruzione volontaria della gravidanza non può quindi che riferirsi a un momento successivo all’impianto dell’ovulo fecondato. Anche su questo punto ho già argomentato a sufficienza e la sentenza del TAR del Lazio del 2001 è illuminante anche per la chiarezza espositiva.
Questa accezione del termine gravidanza è fatta propria anche dall’OMS.

Le questioni giuridiche che tu riproponi non aggiungono nulla di nuovo a quanto già giuridicamente discusso e archiviato con buona pace di tutti.

Non c’è alcuna violazione dei diritti costituzionali e nessuna violazione della legge 194/1978 nell’aver autorizzato il Norlevo (e l’accanimento su questo fronte lascia sempre aperta la domanda del perché le stesse richieste non siano state sollevate nei confronti dei dispositivi intrauterini o dei contraccettivi ormonali).

Il tuo ragionamento intorno all’omisisone di soccorso e il legame che stabilisci tra questa e il rifiuto di prescrivere un farmaco, scusami ma è proprio un argomentare illogico nelle premesse, nello sviluppo e nelle relazioni che stabilisci.
Non c’entra nulla la presenza o meno di una patologia. Da dove ricavi questa idea bislacca?
Leggiti sul punto anche la sentenza del TAR del Lazio e comprenderai la nozione giuridica di emergenza.

Avvicinandosi al cuore delle questioni sottese nel tuo argomentare, si pensi alla coerenza degli aspetti giuridici richiamati per respingere le presunte violazioni di costituzionalità o di altre leggi
>con l’art. 1 del Codice Civile (“La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”), dove per capacità giuridica s’intende l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti, potestà, obblighi e doveri e la nascita è giuridicamente la separazione del feto dalla madre,
>con l’art. 575 del Codice Penale (“Chiunque cagiona la morte di un uomo…”) dove l’interesse tutelato è la vita della persona e il presupposto della punibilità è che il soggetto passivo sia “vivo” (diversamente non può essere provocata la morte) e sia un “uomo” e, giuridicamente, la qualità di uomo è acquisita con la nascita, al momento del distacco del feto dall’utero materno (anche se poi la medicina forense assume come momento cruciale le doglie per fissare il momento di vita autonoma rispetto alla madre).

Queste due citazioni di norme previste dai nostri codici non sono casuali, ma tappe di avvicinamento al cuore del problema.

Lasciamo perdere cosa prevedono altri ordinamenti giudiziari (non eri tu che affermavi che non bisogna scimmiottare gli altri?), e arriviamo finalmente al cuore della questione posta: i diritti del concepito.

Sul punto ti assicuro che mi sono molto cimentato e devo constatare, purtroppo, la pochezza etica e intellettuale di tante supposte autorità culturali e religiose. Scusa l’espressione apparentemente irriguardosa ma in realtà solo provocatoria. Francamente non ne posso più di sentire sventolare strumentalmente questioni etiche e contemporaneamente infischiarsene beatamente di tutte le implicazioni che da esse discendono.

Vogliamo analizzarle? Bene.

COME RENDIAMO EFFETTIVO E COME TUTELIAMO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA VITA SIN DAL CONCEPIMENTO?

Ammettiamo pure che da domani l’aborto sia un reato: un omicidio.

Benissimo.
Come ci comportiamo nel caso in cui una donna in gravidanza si dedichi ad attività fisiche e sportive pericolose e abortisce?
Come ci comportiamo nel caso in cui una donna gravida, fuma, beve, si droga e provoca la morte o lesioni permanenti al bambino che porta in grembo?
Come ci comportiamo nel caso in cui una donna gravida alla guida di un’auto provoca un incidente e perde il bambino?

Perché nessuno rileva che affermare il diritto del concepito significa aprire la strada per cui un bambino malato a causa di comportamenti irresponsabili della madre o del padre possa citare in giudizio i genitori per lesioni colpose?

Posso continuare ma mi fermo.

Affermare un diritto significa porsi la domanda di come tutelare il soggetto destinatario di questo diritto.

La risposta è solo una.

IMMAGINARE UN’AUTORITÀ SUPERIORE CHE PRENDA SOTTO TUTELA LA DONNA IN GRAVIDANZA. PREVEDERE UNA SERIE DI NORME CHE S’INGERISCANO SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE.

Diversamente è solo aria fritta.
E tutto ciò che si sente su questo argomento è aria fritta: perché non c’è la minima aderenza alla realtà; la minima attenzione alle situazioni concrete che dovremmo affrontare.

Su questi temi è ora che si discuta, diversamente tutto si riduce a uno sterile sventolio di bandiere.
Sergio 13 febbraio 2008 00:00
Per maggior chiarezza e completezza riguardo al mio intervento precedente, dove probabilmente mi sono fatto prendere la mano dai toni polemici (forse a causa dell’ora in cui ho scritto) preciso che vedo con grande favore un dibattitto sul tema della tutela del nascituro, senza ignorare la tutela “di chi è già persona”.

Bisogna però passare dalla semplice e facile enunciazione di principi alla concretezza di una discussione che, incentrata sui contenuti, individui spazi di estensione delle tutele già previste.

Bisogna liberare il campo da una fittizia contrapposizione tra il supposto “partito pro-vita” e il “partito pro-morte”.
Questa contrapposizione nella realtà non esiste; quindi, allo stato attuale della discussione, sembra creata per scopi politici e non nell’interesse dei soggetti da tutelare.

Ponendomi sul solco delle sentenze già pronunciate dalla Corte Costituzionale e dallo sviluppo del dibattito che ormai si protrae da oltre tre decenni, con periodiche impennate, è chiaro che i soggetti da tutelare sono almeno due: la donna-madre e il concepito; a latere, non mi dimenticherei dell’uomo-padre.

Per portare il dibattito su un livello costruttivo, bisogna accantonare lo scontro giudiziario: ormai è evidente che, stante l’attuale normativa, la magistratura giudicante di ogni ordine e grado ha sancito che non c’è violazione di diritti costituzionali o violazione di altre leggi, specificatamente la 194/1978, nella previsione dell’interruzione volontaria della gravidanza e nell’autorizzazione al commercio dei contraccettivi d’emergenza. Piuttosto, rimane da riscrivere la legge 40/2004 (procreazione assistita) perché diverse sentenze hanno già sancito che viola diritti individuali e costituzionali.
Il dibattito deve spostarsi dalle aule giudiziarie alla società e alla politica.

Serve dunque concretezza, partendo da premesse correte.

Non c’è nessuno che afferma il diritto incondizionato della donna ad abortire: la legge 194/1978 tutela la gravidanza, riconosce la tutela del concepito (come d’altra parte fa la Costituzione), regola tempi e modalità per l’accesso all’interruzione di gravidanza.
Non c’è nessuno che afferma che il concepito non sia meritevole di tutela.
Partendo da queste corrette premesse, la domanda è allora come possiamo ampliare l’ambito di tutela del nascituro?

Non serve a nessuno, e tantomeno ai sostenitori della causa “diritto alla vita sin dal concepimento”, affermare che l’aborto è un omicidio. Si tratta di una affermazione “ingannevole” molto più di quanto lo sia stato il famoso foglietto illustrativo del Norlevo: come minimo bisognerebbe affermare “l’aborto è sul piano etico un omicidio”. Non lo è, infatti, sul piano giuridico.
A chi giova sollevare questioni etiche utilizzando questo armamentario suggestivo ma palesemente falso?

Ritengo indifendibile la posizione di chi afferma che la legge 194/1978 non si tocca.
Qualsiasi legge può e deve essere discussa e rivista alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, tecniche e delle nuove sensibilità.

Tornando alla domanda principale, il dibattito deve affrontare concretamente come può realizzarsi l’ampliamento delle tutele del nascituro, contemplando anche la tutela dei diritti degli altri soggetti coinvolti.

Ho già sviluppato, nel precedente intervento, quali sarebbero i risvolti tragici e paradossali che si determinerebbero se affermassimo che l’aborto è un omicidio; non torno quindi su questa prospettazione improduttiva, soprattutto per chi ha interesse per l’ampliamento dei diritti individuali e collettivi, includendo anche il concepito.

Allora, è sul fronte della promozione di educazione sessuale, educazione alla prevenzione, sviluppo della cultura della responsabilità che dovremmo soprattutto muoverci.
E’ la cultura “proprietaria” dei figli che va modificata, per esempio favorendo e incentivando la creazione di una rete capillare di famiglie disposte all’affidamento: forse potremmo così evitare qualche aborto.
L’etica vive nelle persone e non nelle leggi.
Solo persone più responsabili, preparate ed eticamente sensibili potranno sviluppare comportamenti virtuosi in grado di sconfiggere la piaga dell’aborto.
Non va dimenticato che in Italia l’art. 553 del c.p. puniva l’incitamento a pratiche contro la procreazione. Articolo abrogato solo dalla legge 194/1978 sebbene la Corte Costituzionale ne avesse sancito, con la sentenza n. 49 del 1971, l’illegittimità costituzionale e nel 1975 ne fosse stata chiesta con referendum l’abrogazione, insieme a tutti gli altri articoli del famigerato Titolo X, Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe, del Libro II del codice penale.
Questo giusto per comprendere da dove veniamo e come ancora ci sia nel nostro Paese una forte resistenza verso le politiche di educazione e informazione alla contraccezione; guarda caso è proprio questa parte della legge 194/1978 a essere rimasta disattesa.

Dovremmo poi spostare l’attenzione sulle politiche sociali.

Per fare un solo esempio, è facile tuonare contro “l’eugenetica” includendo in tale ambito anche l’aborto cosiddetto terapeutico. Ma perché lasciamo sola la famiglia che si appresta ad accogliere un nascituro che sarà “diverso”?
Viviamo in un Paese che non è riuscito ad abbattere le barriere architettoniche e ci permettiamo il cattivo gusto di criticare chi decide di interrompere una gravidanza in presenza di gravi malformazioni?
La nascita di un bambino “diversamente abile” è certamente un evento in grado di portare gioia, ma anche una bella dose di sofferenza, dolore, solitudine: un evento in grado di sconvolgere la vita di una famiglia.
Volgiamo allora lo sguardo ai servizi scolastici, sociali, ospedalieri, assistenziali: siamo sicuri di fare quanto dovuto per i “diversamente abili” e i loro familiari?

Passiamo poi alla tutela della gravidanza: vi sembra che ci siano le stesse tutele per una lavoratrice dipendente e una lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante o libera professionista)?
La lettura del rapporto annuale sull’applicazione della 194/1978 consente qualche riflessione interessante.

Torniamo alla 194/1978: gli aborti sono diminuiti; la “recidività” è crollata; l’aborto clandestino con lo stuolo di morti che provocava è ridotto ai minimi termini. D’altra parte, nessuna legislazione punitiva è riuscita a debellare l’aborto neanche in quelle realtà dove le pene sono severe e pesanti. Non dimentichiamoci che il 40% degli aborti mondiali avviene nella clandestinità con la morte di 78.000 donne per aborto clandestino. Credo che se una donna arriva a rischiare la morte o pene severissime se scoperta forse un problema esiste e non mi sembra proprio che in tante misere realtà del Terzo Mondo si possa parlare di “edonistica leggerezza”.

Ecco allora il senso del mio invito a confrontarci su come concretamente possa essere ampliato l’ambito di tutela del nascituro, ma, per favore, abbandoniamo i toni da crociata.

Devo dire, putroppo, che ogni volta che in un dibattito o in una discussione tento di spostare l’attenzione sul "come fare", sugli strumenti concreti ricevo un bel nulla come risposta.
Anche l’altra discussione che ho aperto, dal titolo Moratoria dell’aborto e moratoria della pena di morte, non ha ancora ricevuto contributi.
Sembra che piacciano solo i toni offensivi e le crociate.

Ne prendo atto.
carson 13 febbraio 2008 00:00
x sergio
quando scrivi:"Come ci comportiamo nel caso in cui una donna in gravidanza si dedichi ad attività fisiche e sportive pericolose e abortisce?
Come ci comportiamo nel caso in cui una donna gravida, fuma, beve, si droga e provoca la morte o lesioni permanenti al bambino che porta in grembo?
Come ci comportiamo nel caso in cui una donna gravida alla guida di un’auto provoca un incidente e perde il bambino?" perchè già che ci sei non ci aggiungi gli tsunami e i terremoti? e questa la chiami "aderenza alla realtà"??? certamente portare avanti il caso limite dalla suora bosniaca violentata in giù qualche risultato a voi radicali l'ha portato ma è ora di battere altre piste e di concentrarsi meglio sui temi; se poi i genitori si comportano male nei confronti dei figli (nati o nascituri) oppure viceversa i figli nei confronti dei genitori, il legislatore si comporterà caso per caso di conseguenza non vedo perchè si debbano sollevare problemi esistenziali...
p.s.
ma che lavoro fai per trovare il tempo di scrivere poemi a puntate che solo per leggerli devo prendere un giorno di ferie?
carson 13 febbraio 2008 00:00
x l'avv sergio
ma non ti accorgi di riproporre gli stantii clichè delle campagne radicali degli anni 70?
parli di meritevole tutela del nascituro e subito dopo giustifichi chi abortisce per malformazioni del feto(suppposte perchè le diagnosi prenatali danno risultati probabilistici non lo dimentichiamo)nascondendoti dietro al dito della mancanza di assistenza per i disabili...poi hai il coraggio di affermare è 'ingannevole' dire che l'aborto è omicidio sul piano etico, perchè non è omocidio sul piano giuridico, ne consegue che la storia non ti ha insegnato nulla:le leggi sulla schiavitù o in tempi recenti le leggi razziali se ne infischiavano del piano etico e abbiamo visto come è andata...vacci piano coi codici e con le leggi....
carson 14 febbraio 2008 00:00
x l'avvocato

la tua risposta stizzita e piena di passaggi sarcastici nei miei confronti mi dà la misura di quanto ti roda avere a che fare con persone che non la pensano come te, forse ti sentiresti più a tuo agio in paesi come l'olanda dove tutto è permesso e tutto è lecito e dove i tuoi ragionamenti sulla qualità della vita vengono portati alle dovute conclusioni, vedi eutanasia infantile e via dicendo...
salutaci pannella
Gianni 14 febbraio 2008 00:00
Sig. carson
Ma davvero è convinto che solo lei sia nel giusto.
Non è che sia un pochino presuntuoso.
Mi sembra normale, nel momento che sia accertata la possibilità di una malformazione, che la donna possa scegliere di abortire piuttosto che mettere al mondo un figlio, che, nel caso di sopravvivenza avrebbe problemi per tutta la vita oltre a quelli per i genitori.
Questo è un caso ma ci possono essere anche altre motivazioni, ma di questo deve essere la donna a decidere, nessuno può obbligare chi, per motivi suoi non vuole abortire, ma lasciate la libertà di scelta.
Gianni
Sergio 14 febbraio 2008 00:00
Caro Carson,

evidentemente non ti basta un giorno di ferie per leggere e comprendere i miei interventi, oppure intendi solo quel che vuoi, e mi auguro per te che almeno questo ti riesca bene.
Infatti, prendi lucciole per lanterne: ho scritto che è ingannevole affermare che “l’aborto è un omicidio” infatti bisognerebbe come minimo affermare “l’aborto è sul piano etico un omicidio”.
Come vedi l’esatto opposto di quanto hai inteso.

Condivido il tuo invito alla prudenza nell’usare codici, norme e sentenze… Dovresti seguire scrupolosamente questo consiglio, invece sei stato proprio tu a dare una svolta “giuridica” a questa discussione citando a sproposito e in modo maldestro una sentenza che evidentemente non hai letto e compreso, sebbene scritta con esemplare semplicità. Le mie citazioni sono precise e corrette; indicami eventuali errori e rimedierò.

Ancora fischi per fiaschi, con l’aggiunta di una buone dose di cinismo e squallore, quando affermi “giustifichi chi abortisce per malformazioni del feto… nascondendoti dietro al dito della mancanza di assistenza per i disabili” .
A parte il fatto che questa si chiama comprensione e non giustificazione, a parte il fatto che l’espressione “aborto cosiddetto terapeutico” avrebbe dovuto suggerirti qualcosa, trovo squallido e cinico ignorare il peso che grava su una famiglia per la nascita di un bimbo con gravi malformazioni; squallido, cinico e ipocrita il tuo amore incondizionato per un nascituro che s’accompagna con il disprezzo per le persone che le situazioni le devono vivere, così come anche i pregiudizi e le ottusità. Prova a immaginare cosa significhi un figlio disabile in una famiglia che si regge su un solo stipendio magari da operaio. Chi ti da il diritto di puntare il dito, giudicare e denigrare le scelte altrui? E vorresti impartire lezioni di etica… Ti consiglierei un lungo ritiro spirituale.

Proseguiamo con le tue prodezze.

Non c’entra nulla “la suora bosniaca violentata”, grande sensibilità la tua e notevole capacità di confrontarti e rapportarti con gli altri, non c’è che dire. Poiché ho una pazienza infinita, piccola deformazione professionale, tenterò ancora una volta di spiegarti il concetto che ho esposto, ricorrendo a una terminologia ancora più elementare.

Se il nostro ordinamento giudiziario recepisse il principio che l’aborto è un omicidio, ne deriverebbero inevitabili conseguenze in grado di stravolgere l’ordinamento stesso. Infatti, la qualifica di persona, la capacità giuridica si estenderebbe al concepito. La conseguenza di ciò sarebbe che qualsiasi azione o comportamento in grado di arrecare danno al concepito sarebbe censurabile sul piano giuridico esattamente come le azioni e i comportamenti che arrecano danno a una persona in vita, cioè la persona per la quale il distacco dal grembo materno è già avvenuto. Da qui le mie domande “come ci comportiamo se…”. Chi equipara l’aborto all’omicidio ha dunque il dovere morale e intellettuale di prefigurare come intende concretamente affermare il diritto alla vita “sin dal concepimento” e come intende tutelare l’interesse di chi è il destinatario di tale diritto. Se non si compie questa operazione di chiarezza e onestà intellettuale la meritoria battaglia per la tutela del concepito si traduce in aria fritta, utile solo per banali finalità politiche, ma senza esito costruttivo.

Se, invece, l’affermazione che “l’aborto è un omicidio” è solo una provocazione e il reale obiettivo è valutare possibili ambiti di estensione delle tutele già previste a favore del concepito, allora ritengo controproducente agitare slogan di dubbio gusto e rimane comunque il dovere di indicare come perseguire questo allargamento di tutele. Sono sempre in attesa di conoscere come s’intende perseguire questo obiettivo e sin dal mio primo intervento ho sollecitato concretezza in questa direzione.

Se, ancora, l’affermazione che “l’aborto è un omicidio” ha la finalità di sradicare l’aborto, come afferma per esempio Ferrara, allora sorgono altre domande.
Le legislazioni punitive nei riguardi dell’aborto (legislazioni dalle quali provengono tutti gli Stati del mondo e molti sono ancora attestati su queste posizioni) hanno fallito nell’intento di sconfiggere la piaga dell’aborto.
Prima della legge 194/1978 l’aborto, che non era sulle prime pagine dei giornali prima che iniziasse la campagna di legalizzazione dell’aborto, era pratica diffusa, con tutto il corollario di donne che morivano di aborto clandestino e tragedie che si sommavano al dramma dell’aborto.
L’aborto è presente in ogni Paese del mondo, a qualsiasi latitudine e longitudine, anche laddove sono previste pene pesanti.
La regolamentazione dell’interruzione volontaria della gravidanza ha consentito di contenere il numero di aborti, ha fatto crescere la sensibilità sul tema per il fatto stesso che chi ricorre all’aborto deve rivolgersi a una struttura medica e qui si segue un iter che passa anche attraverso la valutazione dei mezzi per prevenire una gravidanza indesiderata.
Il risultato è stato che l’aborto è diminuito e anche il “tasso di recidività” (sempre meno le donne che praticano più di un aborto). Di contro, assistiamo al dato in controtendenza che tra le minorenni l’aborto è in aumento. Questo semplice dato e la diminuzione costante dell’aborto da quando c’è la 194 dovrebbe suggerire che i mezzi più efficaci per contrastare l’aborto sono l’educazione sessuale, la prevenzione, la cultura della responsabilità, la gestione legale, attenta, cauta e responsabile (e in questa direzione si può fare di più), di una complessa situazione in grado di generare situazioni conflittuali .
Altri mezzi non ne vedo e non mi sembra che ci siano proposte concrete da valutare.
Per te questi sono “stantii clichè delle campagne radicali degli anni 70”, liberissimo di pensarla così.
E’ troppo chiedere quali sono per te le soluzioni? Vuoi illuminarci su qualcosa su cui l’intera umanità ha sinora fallito?
Sono ansioso di conoscere le tue \ vostre proposte.
Non faccio altro che chiedere di conoscerle e ricevo solo denigrazione e sterili affermazioni di principio.

Tutto chiaro adesso? Credo di sì, ma dipende da te e dal tuo atteggiamento nei confronti dei problemi che agiti.
Sergio 15 febbraio 2008 00:00
Mi rode avere a che fare con persone che non la pensano come me? risposta stizzita e piena di sarcasmo?

Carson hai proprio una bella faccia tosta.

Denigri quello che gli altri fanno e dicono senza offrire argomentazioni. Travisi e manipoli quel che gli altri scrivono.
Citi a sproposito sentenze e leggi senza averle lette e comprese.
Parli di concetti giuridici ed etici senza degnarti di informarti e produci così solo affermazioni grossolane.

Non hai offerto uno straccio di argomentazione in generale o in riferimento ai ragionamenti da me presentati sebbene io abbia solo chiesto di spiegarmi e spiegarci come intendete, voi difensori della vita, affermare e tutelare "il diritto alla vita sin dal concepimento".

La realtà è che tu non "esprimi pensieri", ma ti limiti a mettere insieme parole.

Guarda che un insieme di parole il più delle volte genera frasi dal senso più o meno compiuto, talvolta sensate e talvolta senza senso, ma non basta questa banale operazione per produrre un pensiero, un'idea, un ragionanamento.

Nei tuoi interventi non c'è alcun ragionamento e alcun pensiero.
Soprattutto non c'è alcuna indicazione su come vorresti\vorreste raggiungere gli obiettivi di cui cinciate senza mostrare sinora di comprendere ciò di cui sproloquiate.

Sei tu che ti stai sottraendo al confronto, in modo puerile dopo aver detto un mucchio di sconclusionate sciocchezze.

Pannella ricambia i saluti e chiede di fargli la cortesia di salutare il buon Ferrara.

Cerca di crescere. Auguri, Carson.
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