LUCE 6 luglio 2007 0:00
Disciplina della vendita diretta a domicilio e
tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
(testo approvato in via definitiva dalla Camera dei
deputati il 26 luglio 2005) Legge 17 agosto 2005
n.173 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2
settembre 2005 Articoli della
Legge Fatti e Realtà DHSC ART.
1. (Definizioni e ambito di applicazione della
legge) 1. Al fini della presente legge si
intendono: a) per "vendita diretta a
domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e
di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate
tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il
consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi
personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di
svago; b) per "incaricato alla vendita
diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di
subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la
raccolta di ordinativi di acquisto presso privati
consumatori per conto di imprese esercenti la vendita
diretta a domicilio; c) per "impresa" o
"imprese", l'impresa o le imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione
di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano
alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini
commerciali di: a) prodotti e servizi
finanziari; b) prodotti e servizi
assicurativi; c) contratti per la costruzione, la
vendita e la locazione di beni immobili.
ART. 1. a) Non
applicabile al nostro caso poichè i Soci DHSC lavorano alla
propria attività esclusivamente dal proprio domicilio,
eventualmente presso aziende, ma assolutamente mai al
domicilio del privato consumatore finale.
b) idem c)
idem 2. Non applicabile
ART. 2. (Esercizio dell'attività di vendita
diretta a domicilio) 1. Alle attività di vendita
diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in
materia di commercializzazione dei beni e dei servizi
offerti. ART. 2. 1. Non applicabile per le
stesse ragioni di cui sopra ART. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio) 1. L'attività di incaricato alla
vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di
subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del
tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
e può essere svolta da chi risulti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. 2. L'attività di
incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione può essere esercitata come oggetto di una
obbligazione assunta con contratto di agenzia. 3.
L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
altresí esercitata, senza necessità di stipulare un
contratto di agenzia, da soggetti che svolgono
l'attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da
una o più imprese. 4. La natura
dell'attività di cui al comma 3 è di carattere
occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo,
derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata
dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 3. 1. Non applicabile per le
stesse ragioni di cui sopra 2. Idem 3.
Idem 4. Idem (n.b.: indipendentemente da questa
legge è sempre consigliabile per tutti i collaboratori
DHSC, interpellare il proprio consulente fiscale in materia
di dichiarazione dei redditi) 5. Idem (n.b.:
indipendentemente da questa legge è sempre consigliabile
per tutti i collaboratori DHSC, interpellare il proprio
consulente in materia di previdenza) ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato
alla vendita diretta a domicilio. Compenso
dell'incaricato) 1.
All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la
vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi
economici collettivi di settore. 2. Per
l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma
3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può
essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti
con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o
revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di
conferimento dell'incarico deve contenere
l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai
commi 3 e 6. 3. L'incaricato alla vendita
diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui
all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere
dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando
all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci
giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui
al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a
restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da
dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa,
entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei
materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi
eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato
all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita
diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo
di acquisto: a) di un qualsiasi ammontare di
materiali o di beni commercializzati o distribuiti
dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei
materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività
che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un
campionario; b) di servizi forniti, direttamente
o indirettamente, dall'impresa affidante, non
strettamente inerenti e necessari all'attività
commerciale in questione, e comunque non proporzionati al
volume dell'attività svolta. 5. Nel caso in
cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino
di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è
ritirato. 6. In aggiunta al diritto di recesso di
cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a
domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre
ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con
l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro
trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai
beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in
misura non inferiore al 90 per cento del costo
originario. 7. L'incaricato alla vendita
diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle
condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa
affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni
derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto
alle modalità e alle condizioni di cui al primo
periodo. 8. L'incaricato alla vendita diretta
a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta,
la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi
di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i
privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di
pagamento. 9. Il compenso dell'incaricato
alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari
che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura
delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono
essere stabilite per iscritto. ART. 4.
Relativo alla vendita diretta a domicilio quindi non
applicabile al nostro caso. Però è bene notare come questo
articolo, diretto a tutelare la persona, legittima
ulteriormente il DHS Club specialmente per quanto riguarda i
seguenti articoli:
2. I Termini Ufficiali dell'accordo di
collaborazione per i nostri Membri VIP, includono ampiamente
quando richiesto da questo comma.
3. I Termini Ufficiali
dell'accordo di collaborazione per i nostri Membri VIP,
includono ampiamente quando richiesto da questo comma. Da
sottolineare che tutti i Soci e/o Collaboratori DHSC possono
cancellare qualsiasi tipo di iscrizione fatta, direttamente
e senza alcun preavviso, con effetto immediato e senza
neanche la necessità di inviare una raccomandata. Inoltre
per i servizi a pagamento, anzichè solo 10 giorni a
disposizione, per venire rimborsato al 100% di qualsiasi
quota pagata, è sufficiente che il Socio DHSC cancelli il
suo abbonamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
4. Con il DHSC nessuno ha alcun obbligo
di acquisto. Però anche in questo caso è utile vedere come
anche questo articolo a tutela della Persona, legittimi
ulteriormente il DHSC, soprattutto per quanto riguarda I
Soci che decidono di sottoscrivere l'abbonamento ai
servizi di Business inclusi nel ClubAdvantage: a)
non esiste quest'obbligo nel DHSC b)
L'eventuale abbonamento ai servizi di Business
"ClubAdvantage" che i soci possono decidere di
sottoscrivere, è strettamente inerente all'attività
commerciale svolta e ad uso esclusivo della stessa. Inoltre
data l'esiguità della quota di abbonamento sia in
assoluto che in rapporto all'elevato valore e contenuto
tecnologico dei servizi erogati con l'abbonamento
stesso, tali servizi rientrano ampiamente in quanto
stabilito dal presente comma. 6. I Soci DHSC sono
tutelati in maniera ancor maggiore rispetto a quanto
stabilito da questo comma. Infatti oltre al normale diritto
di recesso, hanno diritto al rimborso del 100% entro 72 ore
dall'avvenuta cancellazione, di qualsiasi quota
pagata. 7. Vale anche per i soci
DHSC 8.
Vale anche per i soci DHSC
9. Vale anche per i soci DHSC
ART. 5. (Divieto delle forme di vendita piramidali e di
giochi o catene) 1. Sono vietate la promozione e
la realizzazione di attività e di strutture di vendita
nelle quali l'incentivo economico primario dei
componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di
nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere
o promuovere la vendita di beni o servizi determinati
direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o
l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali
giochi, piani di sviluppo, "catene di
Sant'Antonio", che configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre
persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un
corrispettivo. ART. 5. 1. Il Lavoro dei
collaboratori di Marketing DHSC è fondato su quanto appreso
nel corso di formazione professionale incluso
nell'abbonamento ClubAdvantage, il cui unico scopo è
quello di consentire a tutti i soci abbonati, di ottenere
nel corso del tempo, direttamente o attraverso altri
componenti la struttura, i massimi risultati di vendita
relativamente a tutti i prodotti e servizi offerti dalle
centinaia di Aziende partners del DHSC e dal DHSC
stesso. 2. Non applicabile al DHSC, la cui
iscrizione come soci è completamente gratuita e libera da
vincoli. ART. 6. (Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza
di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai
sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle
seguenti circostanze: a) l'eventuale obbligo
del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa
organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una
rilevante quantità di prodotti senza diritto di
restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni
ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento
del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente
mancata vendita al pubblico; b) l'eventuale
obbligo del soggetto reclutato di corrispondere,
all'atto del reclutamento e comunque quale condizione
per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa
organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma
di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e
benefici finanziari in genere di rilevante entità e in
assenza di una reale controprestazione; c)
l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro
componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi
compresi materiali didattici e corsi di formazione, non
strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale
in questione e comunque non proporzionati al volume
dell'attività svolta. ART. 6.
a) I soci DHSC oltre a non
avere assolutamente alcun obbligo di acquisto beneficiano
della garanzia incondizionata "30 giorni soddisfatti o
rimborsati". Quindi ancora una volta vengono tutelati
in maniera ancora maggiore di quanto richiesto dalla
legge. b) Al socio DHSC non è
assolutamente richiesta alcuna somma di denaro o altro per
potersi iscrivere. Anche il Socio che avesse sottoscritto
l'abbonamento ai servizi ClubAdvantage e che dovesse
decidere di cancellare l'abbonamento stesso, può
ritornare alla condizione precedente di socio, senza dover
pagare nulla. c) Come già ampiamente spiegato
non esiste alcun obbligo di questo o altro tipo.
ART. 7. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza
le attività o le strutture di vendita o le operazioni di
cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di
carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad
aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od
operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da
100.000 euro a 600.000 euro. 2. Per le violazioni
di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui
all'articolo 36 del codice penale e della sua
comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale. 3.
All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000
euro. ART. 7.
Alla luce dei fatti sopra esposti e facilmente verificabili
da chiunque in qualsiasi momento, è evidente che per quanto
riguarda l'aspetto legale i soci DHSC possono essere
certi di essere parte di un'organizzazione assolutamente
legittima, integra, onesta e trasparente. Le
giuste sanzioni incluse nel presente testo di legge, si
ritiene vadano a maggior tutela non solo del consumatore, ma
anche di chi da anni opera sul mercato rispettando non solo
la legge, ma soprattutto la dignità, i sogni e le ambizioni
di milioni di persone in tutto il mondo, offrendo una
concreta opportunità di lavoro serio, remunerativo e
fruibile da tutti, nessuno escluso.
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