avvocato 15 ottobre 2011 17:29
IP118 - HOLIDAY BUSINESS CONSULTING - MEDIATIME GROUP -
EXECUTIVE TRAVEL COMPANY/OFFERTA
GENESIS VACATION CLUB - CLUB VACANZE NAVIGATOR - EXPO
VACATION CLUB
Provvedimento n. 22784
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come
modificato
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito,
Codice del Consumo);
VISTO, in particolare, l’articolo 27, comma 12, del Codice
del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza
ai
provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 18545 del 25 giugno 2008 (PS
186), con la quale l’Autorità ha accertato la
scorrettezza
della pratica commerciale posta in essere dalla società
Holiday Business Consulting S.r.l., consistente nel
promuovere
la propria attività di “permuta” di settimane di
multiproprietà in un sistema denominato “Genesis Vacation
Club Gold”
al fine di usufruire di soggiorni presso residences,
biglietti aerei e pacchetti viaggio, omettendo delle
informazioni
rilevanti per la valutazione della convenienza
dell’offerta;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento n. 18545 del 25 giugno 2008,
l’Autorità ha deliberato che la società Holiday Business
Consulting
S.r.l. (di seguito anche HBC), aveva posto in essere una
pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20,
21, e
22 del Codice del Consumo. Al riguardo, l’Autorità ha
rilevato che il professionista aveva diffuso, mediante
internet, dei
messaggi ingannevoli, volti a promuovere l’adesione ad un
club, denominato “Genesis Vacation Club Gold”,
attraverso
la cessione di settimane di multiproprietà e la conversione
di queste ultime in un certo numero di punti vacanza,
utilizzabili, attraverso lo stesso “Genesis Vacation Club
Gold”, al fine di usufruire di servizi turistici, senza
tuttavia
fornire ai consumatori informazioni utili dai quali evincere
le condizioni economiche di fruizione del servizio
reclamizzato e quindi la convenienza economica
dell’offerta. Alla luce di tali considerazioni,
l’Autorità ha vietato
l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.
2. Il provvedimento è stato notificato al professionista in
data 14 luglio 2008 ed è dotato di efficacia esecutiva
relativamente alla diffida ivi contenuta1.
3. Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 febbraio
2011, integrata con documentazione pervenuta in data 10
giugno 2011, uno studio legale, per conto di numerosi
consumatori dallo stesso assistiti, ha segnalato che la
società
Mediatime Group S.r.l. in liquidazione, denominata in
precedenza HBC Europe S.r.l. (di seguito anche Mediatime
Group), ha sostanzialmente proseguito l’attività
precedentemente svolta con HBC ed in stretto raccordo con la
società
Executive Travel Company S.r.l. (di seguito anche ETC). Il
segnalante, nell’evidenziare che i tre soggetti sopra
indicati
costituiscono in realtà una medesima entità economica, ha
lamentato la reiterazione della pratica commerciale
oggetto
del provvedimento sopra citato2.
4. L’unitarietà di gestione tra HBC (prima denominata,
Holiday Business Consulting – HBC S.p.A., poi divenuta
HBC
S.r.l.) e Mediatime Group è confermata dall’insieme delle
evidenze acquisite.
5. Significativi elementi comuni alle due società, oltre
all’attività svolta in modo coordinato (per la quale si
rinvia anche
al provvedimento n. 18545, laddove si richiama anche
l’attività svolta da HBC Europe S.r.l.), sono rinvenibili
nella
coincidenza della sede (inizialmente localizzata in Milano,
Piazzale Luigi Cadorna n. 10, e poi trasferita a Bari) e
dell’amministratore, il signor Marengo Domenico, già
Presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC e poi
Amministratore Unico della società Mediatime3.
6. Inoltre, le evidenze raccolte, tra l’altro, provano che
Mediatime Group, in seguito all’adozione del
provvedimento
dell’Autorità, ha sostanzialmente proseguito
l’attività precedentemente svolta da HBC4, con la
promozione di un’offerta
1 [In particolare, la legittimità del provvedimento è
stata confermata dal Tar del Lazio, con sentenza n. 1824/
2009; l’efficacia della
sentenza è stata successivamente sospesa dal Consiglio di
Stato limitatamente alla sanzione irrogata dall’Autorità,
con ordinanza n.
3472/2009. ]
2 [Cfr, segnalazione studio legale, con integrazione (doc. 9
e 12)]
3 [Cfr. dati Cerved, allegati n. 1 e 2, allegati a doc. 12
(segnalazione studio legale).]
4 [Ciò viene espressamente lamentato anche da un altro dei
segnalanti, il quale ha fatto presente che la HBC,
precedentemente
sanzionata, ha proseguito la propria attività, mediante le
iniziative assunte dalle stesse persone fisiche, Marengo e
Troisi, modificando
la propria denominazione da HBC-Europe in Mediatime Group, e
la sponsorizzazione del “Club Vacanze Navigator”: cfr.
segnalazione
denominata “Club Vacanze Navigator”. Tale offerta
risulta essere stata pubblicizzata da Mediatime Group, alla
data
dell’11 settembre 2008, sul sito www.clubnavigatorcom con
modalità sostanzialmente analoghe a quelle censurate
dall’Autorità5, nonché mediante altri mezzi, tra cui
stampati e siti internet a tutt’oggi operativi (quale il
sito
www.clubvacanzenavigator.com6).
7. Successivamente, come emerso dagli accertamenti svolti
d’ufficio, Mediatime Group è stata cancellata dal
registro
delle imprese, cessando pertanto di esistere sotto il
profilo formale dal 20 maggio 2011; al contempo,
tuttavia,
l’attività pubblicizzata sul sito www.clubnavigatorcom è
proseguita attraverso la commercializzazione dello stesso
prodotto da parte di altra società, ETC7, solo
apparentemente distinta dalle prime due8. Ed infatti, ETC
presenta
elementi di continuità economica rispetto alle precedenti
sia sotto il profilo oggettivo (tipo di attività e
modalità
organizzative) che soggettivo9. A quest’ultimo riguardo,
si osserva in particolare che ETC risulta riconducibile ad
uno
stesso centro unitario, facente capo al signor Domenico
Marengo, già avente funzioni di amministrazione nelle
suddette
società (HBC e Mediatime Group) ed attuale amministratore
unico della medesima10.
8. Inoltre, l’attività c.d. di “rottamazione” di
multiproprietà - commercializzata da ETC in cambio di
servizi turistici dalla
stessa offerti mediante un sistema denominato “Expo
Vacation Club” - risulta essere stata pubblicizzata
anche
mediante altri siti internet (quale i siti
www.expovacationclubcom e www.programmaexpo.com), sms
inviati ai
consumatori ed altre iniziative promozionali. In tali ambiti
risulta essere stata illustrata la possibilità di
“scambiare” la
titolarità di diritti di multiproprietà con l’adesione
al sistema “Expo Vacation Club” 11, dalla stessa
società offerto anche
a consumatori che avevano acquistato da HBC l’analogo
prodotto “Genesis Vacation Club Gold”12, oggetto di
valutazione nel provvedimento n. 18545.
9. La pratica commerciale posta in essere da Executive
Travel Company S.r.l. presenta il medesimo profilo di
scorrettezza già accertato; in particolare, la promozione
sopra descritta contiene una descrizione ambigua del
prodotto
pubblicizzato, in quanto mancante di informazioni idonee a
consentire ai consumatori di valutare il costo del servizio
e
dunque la convenienza economica dell’offerta.
10. Pertanto, dalle evidenze documentali risulta che la
pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa
dal
professionista quantomeno dall’11 settembre 200813.
11. Per le considerazioni che precedono, inoltre, va tenuto
conto che nel caso di specie è configurabile solo un
mutamento ininfluente di forma di una stessa impresa, ovvero
dello stesso “professionista”, a fronte del quale,
ritenendosi applicabili in via analogica i principi
comunitari affermatisi in materia di tutela della
concorrenza, va tenuta
presente la continuità economica tra i soggetti sopra
menzionati ai fini dell’imputazione dell’illecito, di
modo da
assicurare un’efficace applicazione della disciplina14.
12. L’inottemperanza alla precedente diffida è pertanto
da ritenere imputabile a Executive Travel Company S.r.l.,
nonché al signor Marengo Domenico, nella sua qualità di
persona fisica che risulta aver concorso nella
realizzazione
dell’illecito, mediante l’ideazione ed organizzazione
del comportamento commerciale sopra descritto, volto ad
eludere
l’efficacia della diffida adottata dall’Autorità15.
13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio
del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12,
del
Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.
dell’1 agosto del 2008, doc. n. 1; inoltre, cfr.
segnalazione pervenuta in data 15 febbraio 2010, dove si
lamentano le modalità con cui
Mediatime Group S.r.l. ha indotto i consumatori ha
sottoscrivere l’offerta in data 18.3.2009, doc. 7. ]
5 [Vedi rilevazione d’ufficio sito www.clubnavigatorcom
dell’11.9.2008, doc. 1bis, nonché documentazione
trasmessa dallo studio legale
cit., attinente ai rapporti intercorsi tra alcuni
consumatori con Mediatime Group circa l’acquisto del
prodotto “Club Vacanze Navigator”
(docc. 12, allegati 13, 14, 19 e 20), nonché
all’attività pubblicitaria svolta dalla stessa società
(doc. 12, allegato n 7). ]
6 [Vedi rilevazione sito www.clubvacanzenavigator.com del 29
luglio 2011, doc. 17.]
7 [Sullo stesso sito, in particolare, risulta promossa, tra
l’altro, l’attività di adesione al club Navigator da
parte di proprietari di
multiproprietà al fine di usufruire di servizi turistici:
cfr. informazioni (doc. 15) e rilevazione sito del 27 luglio
2011, doc. 16.]
8 [La società risulta essere stata appositamente costituita
in data 17 agosto 2009, in prossimità temporale alla data
di messa in
liquidazione e cancellazione della società HBC, avvenuta in
data 3 dicembre 2009: cfr. dati Cerved, allegati nn. 2 e 3 a
doc. 12
(segnalazione studio legale).]
9 [Cfr, informazioni fornite dai segnalanti, doc. 12.]
10 [Dati Cerved.]
11 [Vedi allegato n. 9 e 15 a doc.12 (segnalazione studio
legale).]
12 [Cfr. allegati n. 16 e 17 a doc. 12 (segnalazione studio
legale).]
13 [Vedi rilevazione sito www.clubnavigatorcom, doc.
1bis]
14 [In tal senso, vedi provv. n. 20552 del 10 dicembre 2009
(PS233-Todomondo), in cui viene richiamato l’orientamento
della
giurisprudenza comunitaria in materia di tutela della
concorrenza, secondo cui, qualora tra il momento in cui
viene commessa
l’infrazione e il momento in cui l’impresa deve
risponderne, il soggetto responsabile della gestione
imprenditoriale ha cessato di esistere
giuridicamente, occorre localizzare, dapprima, l’insieme
di elementi materiali ed umani che ha concorso alla
commissione
dell’infrazione, ossia l’impresa, poi identificare il
soggetto giuridico che è divenuto responsabile del detto
insieme allo scopo di evitare
che l’impresa possa non rispondere dell’infrazione
(Tribunale di Primo grado, 17 dicembre 1991, Anic, p.
235-237, confermata sul punto
dalla Corte di Giustizia dell’8 luglio 1999). ]
15 [Nello stesso senso, cfr. orientamento accolto
dall’Autorità anche nel provv. n. 21464 del 5 agosto 2010
(PS3828- A.B.I.-TEMPI
RIPARAZIONE, in Boll. n. 31/10).]
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una
fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità
n.
18545, del 25 giugno 2008, ai sensi dell’articolo 27,
comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società Executive Travel Company
S.r.l. e al signor Domenico Marengo la violazione di cui
all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non
aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 18545
del
25 giugno 2008;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 27, comma
12, del
Codice del Consumo;
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Rosaria Garozzo;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento
presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per
la
Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali
rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da essa
delegate;
e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, gli interessati possono far
pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti,
nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi
giorni dalla data di notificazione del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma
1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n.
1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
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