Sabato 13 giugno 2026
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La Famiglia e la...S.A.C.R.A.

Corrado Lemme · · 11 interventi
Sento parlare di PACS e di scandalose unioni. Io credo nella famiglia tradizionale, ma capisco che è inutile ed antistorico chiudere gli occhi di fronte alla realtà universalmente diffusa. Esistono molte, forse troppe, persone che non credono più né alla Famiglia tradizionale né all'eccessiva burocratizzazione del matrimonio.
Io credo che, senza scandalo per nessuno, possa essere accettata un'Unione meno rigida che potremmo chiamare SACRA, cioè Società Affettiva di Convivenza e Reciproca Assistenza costituita da due persone che, sulla base di un reciproco affetto, stabiliscono di vivere insieme e di assistersi reciprocamente con tutti i diritti e tutti i doveri connessi a tale loro stabile rapporto.
A tal uopo i ho pensato di chiamare tale Unione SACRA e che essa, sulla falsariga del Matrimonio, possa essere giuridicamente istituita con una semplice leggima, magari di iniziativa popolare e senza necessità di opposizione od ostruzionismo da parte di chicchessia, Chiesa Cattolica compresa.
Che ne pensate? Questo potrebbe essere il testo del Disegno di legge.
""" La S.A.C.R.A. (Società Affettiva di Covivenza e Reciproca Assistenza).

Art.1-Nozione.
La Sacra è la società fondata sull'affetto con cui due persone capaci e maggiorenni si promettono solennemente convivenza e reciproca assistenza.

Art.2- Atto costitutivo.
La Sacra deve essere stipulata nella Casa Comunale davanti all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni possibilmente parenti.
Il pubblico ufficiale, dopo aver letto agli aspiranti compagni gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, come più avanti modificati, e ricevuto da ciascuno di essi, l'uno dopo l'altro, la dichiarazione di affetto verso l'altro contraente e l'impegno alla convivenza ed alla reciproca assistenza, dichiara che sono uniti nella Sacra.
L'atto sacrale deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione e sottoscritto dai compagni, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile, quindi trascritto ed annotato, entro 5 giorni ed a cura del celebrante, nei registri dello stato civile.
Nella lettura degli articoli predetti le parole matrimonio e famiglia vengono sostituite con l'espressione Sacra e le parole coniugi, moglie, marito e sposi vengono sostituite con l'espressione compagni.

Art.3- Normativa applicabile.
Alla Sacra non si applica, per quanto compatibile, tutta la normativa di cui ai Titoli V, VII e VIII del Libro Primo del codice civile. Qualora fra i contraenti non vi sia diversità di sesso, viene omessa la lettura degli artt. 143 bis e 143 ter e ad essa non si applica la normativa di cui al Titolo VII.
Per la separazione dei compagni uniti nella Sacra e per lo scioglimento consensuale della Sacra è competente il Giudice di Pace senza obbligo per le parti di assistenza tecnica, mentre per l'annullamento o lo scioglimento giudiziale della Sacra è competente il Tribunale."""

Da quanto precede è chiaro che il contratto di Sacra va iscritto nei registri dello stato civile e va annotato negli atti di nascita di entrambi i compagni contraenti producendo effetti identici a quelli dell'atto di matrimonio. Alla Sacra si applica la normativa relativa all'adozione di cui al Titolo VII.
La separazione personale dei compagni e lo scioglimento consensuale dell'unione possono essere pronunciati dal Giudice di Pace, senza obbligo per le parti di essere assistite da avvocato, mentre, in caso di disaccordo tra le parti, competente allo scioglimento del contratto di Sacra è il Tribunale.
Il regime patrimoniale è identico a quello dei coniugi uniti in matrimonio ed all'unione sacrale è applicabile la normativa dell'impresa familiare.
Se l'unione sacrale è contratta da persone di sesso diverso, ad essa è applicabile la normativa relativa alla filiazione.
Corrado Lemme
❤️
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