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Violazione della privacy dei dipendenti Monte dei Paschi: il punto della situazione.
di mario50
5 giugno 2010 2:23
 
Come molti di voi avranno già notato, negli ultimi tempi è in atto un grave attacco nei confronti di molti dipendenti del Monte dei Paschi e del loro diritto alla riservatezza.

In spregio a qualsiasi elementare forma di tutela dei lavoratori, infatti, dallo scorso mese di marzo, precisi dati identificativi di migliaia di dipendenti vengono diffusi, senza alcun consenso preventivo da parte dei lavoratori interessati, attraverso l’invio massivo degli estratti conto alla clientela.

Negli estratti conto, relativi al I° trimestre 2010, è presente la seguente dicitura:
“Il Suo Gestore della Relazione XXXXX YYYYYY è a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, presso:” ( Nome e Cognome del Gestore della Relazione sono evidenziati in grassetto).

Da premettere che la trasmissione degli estratti avviene per posta ordinaria, quindi senza alcun controllo e con il rischio concreto che di tali dati vengano a conoscenza “soggetti indeterminati”.

I dati identificativi diffusi appartengono al personale di filiale addetto ad alcuni segmenti di clientela (small business, family, affluent), in genere appartenente alla terza area professionale e, quindi, come indicato dall’art.85 CCNL bancario, con “una delimitata autonomia funzionale, di norma circoscritta da direttive superiori”.

La presenza dei dati identificativi dell’impiegato all’interno degli estratti, invece, espone con ogni evidenza il dipendente ad un rischio operativo maggiore di quello previsto dal CCNL per le aree professionali e determina un ingiustificato aggravio di responsabilità professionale.

Sul piano del diritto alla riservatezza, inoltre, più volte l’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che qualsiasi forma di trattamento dei dati personali può avvenire esclusivamente:
1. nel rispetto dei principi di necessità e liceità e che riguardano la qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 196/03);
2. informando preventivamente e adeguatamente gli interessati;
(art. 13 del Codice);
3. chiedendo preventivamente il consenso (art.23 del Codice).

Questi principi fondamentali di tutela della privacy dei lavoratori vengono ribaditi anche nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” (Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006 – Garante della Privacy), il cui articolo 5 recita testualmente
“La conoscenza dei dati personali relativi ad un lavoratore da parte di terzi è ammessa se l’interessato vi acconsente.”

Le uniche eccezioni al consenso dell’interessato sono previste dall’art.24 del d.lgs 196/03 e riguardano essenzialmente casi in cui il trattamento dei dati personali si riveli necessario al fine di adempiere ad obblighi contrattuali o previsti per legge.
Del resto, questa tesi viene suffragata anche nel provvedimento del Garante della Privacy dell’11 dicembre 2000, in cui si stabilisce che la diffusione di dati personali dei dipendenti da parte del datore di lavoro privato può avvenire, al di là del consenso espresso e volontario degli interessati, solo per adempiere "ad un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria".

Nel caso dei dati personali relativi ai dipendenti del Monte dei Paschi, invece, non c’è stato alcun obbligo normativo o contrattuale, ma un’iniziativa unilaterale da parte dell’azienda senza alcun consenso degli interessati.

Infine l’art.5.4 delle “Linee guida”, con riferimento al rapporto con il pubblico, ravvisa “la sproporzione dell’indicazione di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici), ben potendo spesso risultare sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto), per sé sole in grado di essere d’ausilio all'utenza”.

Lo stesso principio è stabilito anche da numerose sentenze, secondo cui la comunicazione e la diffusione di dati personali quali il nome e il cognome “in presenza di un manifestato dissenso del lavoratore, costituisce una forma di abuso del diritto al nome e, comunque, è illegittima, poiché invade una sfera della persona che va oltre gli obblighi contrattuali” (Trib. Milano 6/12/2000).

Quindi, tutti i dipendenti del Monte dei Paschi che intendono manifestare il proprio dissenso a questa grave forma di abuso nel trattamento dei loro dati personali da parte dell’azienda possono inoltrare, al Titolare o al Responsabile aziendale al trattamento dei dati dei dipendenti, opposizione al trattamento dei loro dati personali per motivi legittimi (art. 7 comma 4 d.lgs.196/03), riservandosi, in caso di mancato riscontro entro 15 giorni, di ricorrere al Garante della Privacy o, in alternativa, al Giudice Ordinario.

Il modello di richiesta di opposizione e di esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali è scaricabile sul portale del Garante della Privacy al seguente indirizzo:

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1180222
 
 
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