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Giuseppe D'Orta
20 gennaio 2005 0:00
Rispondo a Giuseppe Maisano.Occorre approfondire la questione valutando anche i documenti in vostro possesso.

Mi scriva all'indirizzo [email protected]


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Giuseppe D'Orta
Consulente Aduc-Investire Informati per gli investimenti finanziari
Giuseppe Maisano
20 gennaio 2005 0:00
Salve, vorrei denunziare un fatto, a parer mio increscioso. Non solo mi sento truffato, solo e vulnerabile, ma, e ciò è molto peggio, sto perdendo la fiducia nelle persone. Mio nonno si affidò nel 2000 ad un promotore finanziario, incentivato dai lauti guadagni che costui prometteva. La direttiva di mio nonno per la conclusione del contratto era semplice: rischio zero. La forma di investimento su cui si accordarono obbligava il mio parente a versare mensilmente una data somma per 5 anni; al termine sarebbero stati percepiti gli interessi. Successivamente, a contratto concluso, mi fu riferito del suo investimento e, devo dire, mi parve una sorta di conto corrente vincolato. Il nonno si affidò completamente a questa persona, infatti non ebbe gli allegati del contratto (che indicavano la sua propensione al rischio e permettevano il trattamento dei dati personali) e i fogli informativi del suo investimento, che venivano e vengono inviati alla madre del promotore. 7 mesi fa l'anziano cominciò ad avere dei dubbi e chiese insistentemente che i documenti gli fossero inviati, per farli controllare da un terzo. I dubbi sono nati soprattutto dal fatto che il termine dei 5 anni stava per scadere e il promotore si manteneva sempre vago sui presunti guadagni del nonno. Abbiamo di recente condotto delle piccole ricerche e abbiamo scoperto che mancano 55-60 mila euro dal conto. Siamo andati a chiedere chiarimenti dal promotore con un professionista di nostra conoscenza. E' stato allora che abbiamo scoperto che questo individuo, contravvenendo alle indicazioni dell'anziano, aveva giocato in borsa, e per di + puntando su titoli azionari ad alto rischio (mercato emergente tra le altre cose). Le perdite risalgono alle settimane successive all'11/9, e in questi 4 anni quest'individuo ci ha ingannati dicendo che le cose andavano bene (d'altronde l'investimento era a rischio zero)e facendo in modo che il mio parente continuasse a versare. Inganno perchè all'anziano venivano portati periodicamente interessi liquidi, presi non si sa da dove, che dovevano derivare dall'investimento in questione. Nel 2004 c'è stato un secondo contratto (c'è stato un cambiamento di banca) che l'anziano ha firmato senza leggere purtroppo; in esso, in contrasto con le sue disposizioni, era confermata una elevata propensione al rischio e, a sorpresa, una presunta esperienza che l'anziano avrebbe dovuto avere nel campo delle azioni e delle obbligazioni convertibili. Mio nonno non ha finito le elementari e naturalmente non sa quale sia il significato di queste 2 parole; io, nonostante gli studi universitari, a stento ne so qualcosa. Non so quali siano le condizioni del contratto del 2000 (come ho già detto mancano gli allegati), ma sospetto che sia simile a quello del 2004. Ora vi chiedo: 1- il contratto è annullabile perchè carpito con dolo (nonostante la firma di mio nonno)? 2- questa persono non solo è stata poco trasparente, ma ha deliberatamente mentito; è responsabile? 3- è possibile un risarcimento, se sì con quali probabilità e in quanto tempo? Qui non è in gioco solo la fiducia, ma la salute di un uomo anziano, che scosso dalla notizia, è stato colto da malore. Se non è possibile recuperare quanto perso, indicatemi come fare per impedire a tal individuo di approfittare dell'ingenuità dei consumatori (non professionisti). Ho 23 anni e credo di non essere in grado di sopportare un fardello sì pesante. Aiutatemi.
antonio lucenti
29 settembre 2004 0:00
lei è un indovino! la sua chiaroveggenza mi intimidisce....
ponga lei la domanda, lei mette in dubbio , a lei l'onere della prova...che non vuol dire provarci.......
Giuseppe D'Orta
29 settembre 2004 0:00
La mia premessa del 12 aprile ci ha preso in pieno...

Ponga il quesito alla Consob, risponderanno..ma è fin troppo chiaro che manco quel testo la soddisferebbe.
antonio lucenti
27 settembre 2004 0:00

Questo è il testo completo, mi pare che la sua deduzione, tirata per i capelli, riguardi un certo tipo di operatività permessa solo a determinati soggetti ad essa autorizzati.
La stessa operatività negata al consulente sarebbe ugualmente negata all'avvocato ed al commercialista, in quanto non autorizzati a svolgerla. Tuttavia, anche a loro, è concesso dalla norma di essere cointestatari, procuratori e domiciliatari dei propri clienti.
Infatti non è vietato esserlo, ma è vietato somministrare un servizio non autorizzato.
Mi sembra chiaro, ed invito altri a leggere il testo completo.
Se non ha niente di meglio, peccato .......................ma cerchi ancora....chissà?!


Comunicazione n. DI/99023323 del 26-3-1999

inviata al sig. ...

Oggetto: Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari

Con lettera del ... la S.V., dopo aver specificato di aver «realizzato (e utilizzato in proprio) numerosi Sistemi Automatici di Trading», ha rappresentato di voler prestare nei confronti del pubblico un servizio, definito di «consulenza operativa», che si articolerebbe nelle seguenti attività:

« - focalizzare la strategia e gli strumenti finanziari più idonei alle caratteristiche e alle esigenze del cliente;

- analisi e selezione del Sistema Automatico di Trading più adatto alle specifiche esigenze;

- comunicazione (in tempo reale al cliente via telefonica, telematica o altro) del segnale generato dal Sistema;

- calcolo mensile della parcella consulenziale basata (a seconda degli accordi): o su di una percentuale degli utili conseguiti dal Cliente o su una percentuale degli utili conseguiti dal Sistema».

Ciò premesso, la S.V. ha chiesto di conoscere:

a) se la prestazione del servizio sopra descritto sia conforme alle norme attualmente vigenti in materia;

b) quale sia il discrimine fra il servizio di consulenza e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento (ovvero fra il servizio di consulenza e altri servizi di investimento); più in particolare, con riferimento alla fattispecie sopra descritta, se sia configurabile una "gestione occulta" qualora i clienti nominino il consulente proprio procuratore, in modo da consentirgli «l'esecuzione diretta del segnale operativo» generato dal Sistema Automatico di Trading e, ancora, se la determinazione del compenso commisurata ai risultati ottenuti sia tipica del servizio di gestione su base individuale;

c) se la S.V. possa ricevere un incarico di gestione da un soggetto estero e svolgere la relativa attività nel territorio della Repubblica;

d) infine, se «esistono Intermediari, o altre figure professionali, con le quali il Consulente deve attenersi a limitazioni comportamentali, finanziarie (retrocessioni economiche) o altro».

Al riguardo, si rammenta che la scrivente Commissione ha avuto modo dì chiarire (... comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994(1)) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è caratterizzata:

- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;

- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;

- dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;

- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.

Costituisce eccezione al sopra delineato schema generale del servizio la consulenza prestata dal promotore di servizi finanziari, cui, ai sensi dell'art. 80, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/1998(2), è consentito esercitare tale attività solo per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.

Fatto salvo quanto specificato nel prosieguo, sulla base degli elementi forniti il servizio che la S.V. intenderebbe svolgere sembra effettivamente risolversi nella prestazione di una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Ciò posto, venendo al quesito sub a), si fa presente che la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è inclusa dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è dunque riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria; nella prestazione del servizio di consulenza i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono tenuti al rispetto della disciplina delineata dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto.

Quanto al quesito sub b), le differenze fra il servizio di consulenza e il servizio di gestione individuale sono state delineate nella sopra citata comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994, cui si rimanda per un approfondito esame del tema. Nella comunicazione si è chiarito, fra l'altro, che l'obbligo di gestire comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni, elemento quest'ultimo che è assente nella prestazione del servizio di consulenza.

Circa la possibilità, poi, che un soggetto quale la S.V., diverso quindi da un intermediario abilitato, ottenga dai propri clienti una procura a trasmettere, in nome e per conto di questi, ordini di compravendita di strumenti finanziari a un intermediario abilitato, si rappresenta che la sistematica ricezione di ordini da investitori ai fini della loro trasmissione a un intermediario negoziatore configura l'esercizio professionale nei confronti del pubblico del servizio di ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 58/1998, riservato alle imprese di investimento e alle banche ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto.

Con riguardo alla commisurazione del compenso del consulente ai risultati conseguiti dal cliente, si osserva che tale modalità di remunerazione non è elemento qualificante del servizio di gestione su base individuale. Si rileva peraltro che essa sembra presupporre che tutti i consigli dati siano tradotti in operazioni e che tali operazioni siano note al consulente e quindi, verosimilmente, da lui intermediate, circostanze che potrebbero costituire indici dello svolgimento abusivo di servizi di investimento da parte del consulente stesso.

La risposta al quesito sub c) è negativa. La fattispecie delineata dalla S.V. rientra nell'esercizio professionale nei confronti del pubblico del servizio di gestione su base individuale, che, come già ricordato, è riservato alle imprese di investimento e alle banche dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Con riguardo, infine, al quesito sub d), invero non del tutto chiaro, si ribadiscono le considerazioni già formulate circa l'inapplicabilità della disciplina di settore ai soggetti, diversi dagli intermediari abilitati, che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

CONSOB
Tiziana Togna Fabrizio Tedeschi


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. e non
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

2. Ora art. 94, lett. a), erg. n. 11522/98, come modificato con delibera n. 11745/98.

Giuseppe D'Orta
23 settembre 2004 0:00
Tralascio ogni commento su quanto e' riuscito a scrivere sulla procura a avvocati, commercialisti e geometri. Come se non sapesse come e' giuridicamente considerata l'attivita' di gestione del danaro altrui.

Ecco cosa scrissi il 12 aprile scorso, e la premessa si e' rivelata azzeccatissima.

da: Giuseppe D'Orta
Data: 12 Aprile 2004

So in partenza che l'indicazione dei precisi riferimenti normativi per cui un consulente non puo' essere cointestatario o delegato ad operare del conto del cliente non bastera', considerando l'atteggiamento tenuto da Lucenti per tutto il corso della discussione.

Poco importa: anzi, e' da notare come fino ad un paio di anni fa nessuno perdeva nemmeno del tempo a scrivere cose assurde come quelle scritte da Lucenti o quelle dichiarate da Assogestioni & C. sugli indipendenti, segno proprio che la paura di non poter piu' magnare alle spalle dei clienti sta diffondendosi.


Testo Unico della Finanza.

Articolo 1, comma 1 (definizioni)

lettera r)

"soggetti abilitati": le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento


Articolo 1, comma 5

Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.


Articolo 18

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

Articolo 166

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.


Comunicazione Consob DI/99023323

.....sembra presupporre che tutti i consigli dati siano tradotti in operazioni e che tali operazioni siano note al consulente e quindi, verosimilmente, da lui intermediate, circostanze che potrebbero costituire indici dello svolgimento abusivo di servizi di investimento da parte del consulente stesso.

Quanto fa 1+1?
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Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
antonio lucenti
22 settembre 2004 0:00
Mi accodo al signor Vincenzo.
Anch'io lo ringrazierei, se rispondesse alla mia ultima.
Gli costerebbe poco, e guadagnerebbe la mia riconoscenza.
Cosa ne dice?
Vincenzo
9 settembre 2004 0:00
Voglio ringraziare il signor Giuseppe D'Orta persona seria preparata che svolge un compito molto arduo informare i poveri risparmiatori delle varie truffe finanziarie che giornalmente vengono proposte da persone prive di qualsiasi etica,un esempio per tutti i prodotti MY WAY 4 YOU piazzati in maniera subdola a 170.000 clienti del gruppo bancario MPS banca121PF,che solo grazie all'interessamento dell'ADUC è finalmente venuto a galla.
Altrettanto utile ed obiettiva è la newsletter investireoggi inviata dal signor D'Orta che esamina molto attentamente i singoli prodotti ed azioni facendo valutazioni reali e non ipotesi senza alcun fondamento tipiche di chi lavorando per una struttura dove bisogna raggiungere un bugdet ed in nome del profitto viene sacrificato il cliente.
Grazie ancora signor D'Orta continui cosi e non badi troppo ai PF che pur di far bella figura con il capo sono disposti a tutto.
antonio lucenti
6 settembre 2004 0:00
Al cfi non è vietato essere cointestatario, procuratore, domiciliatario della corrispondenza, e così via, del cliente.

Questo è esattamente quello che ho scritto io.

Siccome sono umano, e quindi perfettibile, potrebbe essere che , malgrado l'interesse che nutro, mi sia sfuggita la sua indicazione della norma che contraddice quanto da me scritto.

Le chiedo solo di dare una civile risposta ad una civile domanda: ce la facciamo?

Mi auguro che la cosa interessi anche a qualcuno dei lettori partecipanti al forum, oltre che a me.

Per inciso, vorrei ricordare che neppure all'avvocato, al commercialista, al geometra,ecc, è vietato avere procura, cointestazione e domiciliazione da parte del cliente.
Nessuno di essi ha preso a malaparte il fatto che io glielo abbia ricordato( ho fatto il test per controllare.....).
Perchè lei sì?
Mauro
3 settembre 2004 0:00
La categoria dei promotori non è diversa dale altre medici, avvocati ecc

In tutte le categorie in cui il compenso è derivante da una negoziazione in cui il richio è unilaterale (cioè del cliente) sono configurabili migliaia di ipotesi di conflitti o di micro illeciti. Vogliamo ad esempio parlare del rapporto tra il legale e l'assistito? chi garantisce l'assistito che il legale non tenda ad allungare i tempi della causa per guadagnare un fees di gestione ?
Giuseppe D'Orta
1 settembre 2004 0:00
L'ho scritto appena...qualche mese fa. Anche questo fa capire l'attenzione che dedica alle ragioni altrui.

Buona ricerca.
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Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
antonio lucenti
30 agosto 2004 0:00
adesso basta: dica qual'è la norma che lo vieta.
se lei ha ragione ne prenderò atto, altrimenti ne prenderà atto lei.
Giuseppe D'Orta
24 agosto 2004 0:00
Vabbe', se lo dice uno come Enzo che ha venduto i MyWay-4You e non se ne vergogna, c'e' da credergli.

Lucenti è preparatissimo al punto tale da scrivere che al consulente non e' vietato essere co-intestatario dei soldi del cliente.....roba che chiunque dotato di un minimo di onesta' intellettuale si sarebbe precipitato a cancellare, ed invece insiste e se la prende con chi gli ha fatto notare le assurdita' che ha scritto.

Proseguite a cantarvela e suonarvela tra di voi come siete abituati a fare (basta prendere un qualsiasi numero di MF & C.), io proseguo a giocare al lotto, come voi considerate il trading, e salutatemi i vostri "gestori professionali" che nemmeno pareggiano il benchmark e che campano anche grazie alla vostra stessa ignoranza di venditori ottusi.

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Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
enzo
24 agosto 2004 0:00
x d'orta:

ti rendi conto che non riesci ad argomentare niente contro Lucenti..... si perche Lucenti è uno troppo preparato.... anche per te.... rassegnati.... è cosi....
Giuseppe D'Orta
23 agosto 2004 0:00
Ammazza, come sono fortunato! E' da cinque anni che vivo grazie a costanti vincite al lotto! Anzi, se aggiungiamo anche gli anni in cui ancora svolgevo un altro lavoro, gli anni diventano sedici!

Quasi quasi mi propongo ai gestori di fondi comuni...loro sono dei veri professionisti, ma devono essere molto sfortunati perche' quasi tutti non fanno altro che bruciare i soldi dei clienti.

Mi faccio co-intestare i conti (...un promotore molto quotato su internet dice che non e' vietato...) e mi metto a giocare al lotto al posto loro, dato che loro nemmeno riescono a pareggiare il benchmark.

Il trading e' un lavoro, ed uno dei piu' duri di tutti. Non superare il mercato vuol dire aver fallito, e nel trading i fallimenti costano danaro proprio, non quello dei clienti.

Mica e' come vendere le polizze.
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Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari

antonio lucenti
22 agosto 2004 0:00
D'orta, è il suo "vale a dire..." che stona e rappresenta una sua faziosa interpretazione.
Per il resto, seguendo la sua ratio del "vale a dire.." mi felicito del fatto che lei non abbia bisogno di clienti......"vale a dire" gioca e vince al lotto.....
Giuseppe D'Orta
29 luglio 2004 0:00
Scriva pure, Lucenti...il suo articolo è lì ("al consulente non è vietato essere cointestatario", vale a dire che secondo lei si puo' fare gestione abusiva) a meno che non abbia modificato il testo (non perdo tempo a verificare, ne' mi interessa).

Quanto al resto, vedo che manco si è preso la briga di cercare informazioni: la fissazione dei clienti non ce l'ho, visto che non faccio il rappresentante. A proposito, ha fatto caso che nemmeno nella mia biografia in Aduc-Investire Informati pubblico il mio indirizzo ed il mio numero telefonico? Anzi, gia' che si trova, legga all'inizio cosa c'e' scritto...anche se per lei quell'attivita' sara' un orrore:-)
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Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
people_against_mps
29 luglio 2004 0:00
Saluti a tutti.
Volevo solo dire che mi dispiace per quei PF che difendono l'indifendibile, come è accaduto e sta accadendo ad esempio con i piani (truffa) finanziari 4 you, oramai delle palesi truffe, ma difesi a denti stretti dai pf e dalla banca mps.

Mi rivolgo ai pf seri, vi prego di non fare il gioco sporco delle banche e di continuare per la vostra strada, indipendentemente, altrimenti tutto il male prima o poi vi si ritorcerà contro.

W i pf seri .. ma ...
in galera chi ha truffato la gente!
saluti
gatto
28 luglio 2004 0:00
buon giorno a tutti,vorrei parlare dei famosi pf: credo chè tutti i pf chè lavorano in banca debbano vendere i prodotti chè la banca gli ordina di vendere,vedi bond argentina,cirio,4you-may way,qsti prodotti hanno sicuramente fatto bene alle banche chè ne possedevano a sufficenza,vedi i quasi 500.000 investitori dei sudetti. se ci fosse stato un pf chè si fosse rifiutato di vendere tali prodotti sarebbe stato licenziato.non vorrei dare la colpa a questi pf,ma al sistema, chè gli ha obbligati a vendere i suddetti a povera gente,che si è fidata di loro!!! chè dio giudichi coloro chè sapevano ma hanno fatto finta di niente,almeno adesso chè tutti sanno abbiano la sensibilità di non infierire,è si mettano una mano sulla coscenza ( se c'è l'anno)
antonio lucenti
28 luglio 2004 0:00
Scrive d'orta:"Quanto allo stravolgimento della normativa, l'accusa viene da una persona che e' stata capace di inventarsi che il consulente puo' essere cointestatario del cliente..e basta questo per qualificarla"
Il d'orta ha colpito ancora: oltre a riportare le parole non come sono scritte, ma come le interpreta lui, non ne contesta il merito ma istruisce una pratica di processo alle intenzioni.
D'orta, mi auguro proprio che i suoi clienti la leggano; lei è solo un tifoso,ma di quelli della peggior specie.
antonio lucenti
sanbonac
26 luglio 2004 0:00
Molto interessante questo sito.
Sono un Promotore finanziario, ho iniziato nel 1986 e, per sei anni (91-97) ho lavorato in banca da impiegato. In considerazione del fatto che ero quasi obbligato a vendere tutte le schifezze che convenivano alla banca (esiste anche un "conflitto di coscienza") mi sono dimesso e sono ritornato a fare il promotore.
Il mio problema è proprio questo: la mia categoria lavora in conflitto con gli interessi del cliente, ma non mi va di lavorare in conflitto con la mia coscienza. Però devo pur campare dignitosamente e lo faccio con enormi sacrifici visto che, non esito a suggerire fondi monetari ai quei clienti che, in relazione alla loro propensione rischio-rendimento, età, totale refrattarietà alla cultura della pianificazione finanziaria, non potrebbero sottoscrivere altro (non voglio morti di infarto sul groppone anche se un po' più ricchi nel tempo).
Non sono un venditore di saponette; sono un professionista, serio, preparato, onesto come migliaia di miei colleghi. Però mi sento ostaggio di queste leggi, della mia mandataria,insomma del sistema.
I clienti, anche loro, più li tratti bene , più diventa un diritto acquisito non pagare mai commissioni, fare storie per ogni piccolo addebito sul conto(tra l'altro legittimo). Non si rendono conto che l'ufficio dove li ospito costa, che la gentile segretaria che offre loro il caffè o altro costa (anche il caffè!) che il telefono, la luce ed il resto sono tutte spese a carico del promotore.
Ci sarà pure qualche delinquente tra le nostre fila ma non dimentichiamoci di chi lavora con serietà, difficoltà (professionali ed economiche, perchè il momento è quello che è per tutti e molti di noi sono padri di famiglia) ma invito i consumatori ad essere più giusti nelle loro valutazioni. Anche loro hanno qualche difettuccio, un loro "conflitto di interessi"; l'invito è soprattutto a non ragionare con la logica del "abbiamo guadagnato" (i soldi non sono del promotore) o "mi hai fatto perdere" (certo a quel punto la "colpa" è sempre e solo del promotore!).
Dunque, cari clienti, non pretendete di non pagare: un minimo, il giusto, è sacrosanto, il promotore svolge un'attività importante e professionale.
infine condivido il pensiero che che non tutte le aziende ed i consulenti sono uguali. Un mio zio generale soleva dire: Ufficiali tanti, gentiluomini pochissimi.
Grazie e scusatemi per avervi tediato
Giuseppe D'Orta
12 aprile 2004 0:00
Una societa' che offre studi sui mercati e/o sulle strategie e' assimilabile ad una rete che fa vendere ai promotori i propri prodotti?

Questa è buona:-)

Per il consulente non e' obbligatorio servirsi di societa' di studi, mentre il promotore deve per forza trovarsi una mandante, e sempre e solo una.

Soprattutto: che conflitto di interessi c'e' nell'esprimere un giudizio rialzista/ribassista/attendista sui mercati oppure indicare una strategia di copertura, o di arbitraggio, ecc?

Il punto e' che si parlano due lingue completamente diverse: coperture, arbitraggi...sono parole che il promotore manco sa che esistono mentre, ad esempio, hanno fatto la fortuna degli indipendenti mentre le borse crollavano.

Quanto allo stravolgimento della normativa, l'accusa viene da una persona che e' stata capace di inventarsi che il consulente puo' essere cointestatario del cliente..e basta questo per qualificarla.
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Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
antonio lucenti
9 aprile 2004 0:00
Da parecchio tempo non visitavo il forum perchè mi sembrava che non si arrivasse da nessuna parte.
Con i cfi che non trovavano migliori argomenti che criminalizzare i pf con dichiarazioni accusatorie.
Che tentavano di sdoganare una qualche approvazione ufficiale stravolgendo con improbabili interpretazioni le direttive Consob relative.
I pf che, seguendo una linea non aggressiva ma piuttosto conciliante, cercavano di valorizzare le proprie attitudini, piuttosto di gettare fango sui cfi, che fanno il proprio lavoro probabilmente con pari competenza.
Avevo ragione.
Sono passati tanti mesi e non è cambiato niente.
Sarebbe ora di piantarla, visto che i nostri clienti forse ci leggevano, ma non ci leggono più.
E sarebbe ora che con un po' di sincerità il dottor Pedone, lasciamo perdere i facinorosi come D'Orta, riconoscesse che ci sono organizzazioni e associazioni di cfi che producono informativa e studi per i propri iscritti, sostituendo in tal modo gli intermediari che propongono i propri prodotti attraverso i pf.
Basta con questa storia del conflitto di interesse a senso unico, quando tutti sappiamo di vendere qualcosa, che vendere qualcosa è del tutto legittimo quando lo si fa nel rispetto della legge, e che nella vendita il conflitto di interesse è sempre, sempre , sempre presente .
Dottor Pedone, lei sa che il Ciappi ( che io non conosco)ha delle ragioni, e conosce anche il mio stile . Ce li riconosca.
Buona Pasqua
Giuseppe D'Orta
8 aprile 2004 0:00
Che il fondo venduto dal promotore costi quasi sempre molto di più e renda molto meno del corrispondente ETF non è da rimarcare?

Il 74% dei fondi comuni non pareggia il proprio benchmark: il 74% dei fondi comuni, quindi, preleva commissioni senza dare NULLA in cambio.

I venditori di quel 74% dei fondi comuni non fanno vera consulenza, quindi, ma incamerano commissioni senza dare NULLA in cambio.

Poi ci sono le mille strategie possibili (arbitraggi, coperture di portafoglio, short, e tanto altro) che il promotore non offre alla clientela perché vanno a diminuire le provvigioni incamerate dai prodotti venduti.

Di questo aspetto, e di tanti altri, abbiamo parlato molto approfonditamente nell'altra discussione, quella sui consulenti.

paolo ciappi
8 aprile 2004 0:00
Diversi secoli fa Zenone di Elea proponeva il giochetto della segmentazione delle serie convergenti e "dimostrava" che Achille non raggiungeva la tartaruga.
Alessandro Pedone ed altri cercano oggi di dimostrare l'indipendenza del consulente/pianificatore finanziario contro il conflitto di interessi di cui è portatore il promotore finanziario.
Vediamo come funziona il gioco: un cliente ha bisogno di una analisi della sua situazione finanziaria, dei suoi prevedibili bisogni futuri. Si rivolge ad un consulente indipendente che gli darà le sue risposte. Queste riguarderanno ovviamente gli investimenti finanziari e le coperture assicurative perché, se uno ha 10 miliardi e vive sotto un ponte, si presume sappia per conto suo che deve acquistare un appartamento....Il fatto poi che desideri arredare la casa con un quadro di Chagall o meno, spero sia considerato al di fuori della possibilità di "consulenza"...Stiamo parlando di consulenti non di maitre a penser. Bene.
Ipotizziamo ora che gli stessi interrogativi il cliente li ponga ad un promotore finanziario: otterrà risposte diverse? Sì, se le qualità dei due sono diverse. Ma, dovendo ipotizzare pari qualità, le risposte non differiranno se la rappresentazione dei bisogni è omogenea. Il cliente, dunque, ha ricevuto due pareri simili: si sente obbligato a dare qualcosa ai due? Al promotore NON PUO' DARE NULLA PER LEGGE; si sentirà di dover dare qualcosa al consulente? No di certo.
Naturalmente, il consulente glielo chiede e forse il tizio pagherà, ma ,sapendo in anticipo quello che sarebbe successo, mai e poi mai si sarebbe rivolto al consulente.
A meno che....A meno che la prestazione non sia giustificata dalla bontà degli strumenti indicati dal professionista per la soluzione del problema. Dunque, dirimente fra i due diventa l'analisi dello strumento. A questo punto vedo Pedone gonfiarsi di soddisfazione: "Appunto, è proprio qui che ti voglio! Mentre io posso indicare gli strumenti che reputo più adatti, il promotore non potrà che ritenere adatti gli strumenti che distribuisce !" Andiamo con ordine: se a detta dei due professionisti il tizio dovesse avere un 30% del suo patrimonio investito in azioni internazionali, il consulente indicherà il nome delle società, il nome degli ETF che ritiene migliori, nelle proporzioni che ritiene più confacenti.
Ed il gestore del fondo azionario globale (consigliato al tizio dal promotore) che fa? Fa lo stesso identico lavoro, con la stessa assenza di conflitti di interesse....."Già - insorge Pedone - ma non potrebbe esistere un gestore mediamente più bravo di quello i cui prodotti distribuisce quel promotore?" Certo che sì e quel promotore si guarderebbe bene di farlo notare al cliente. Ma Pedone farebbe notare al cliente che, accanto al suo ufficio, c'è un consulente indipendente assai più bravo di lui? No. E allora? E allora, il conflitto di interessi esiste per tutti.
L'UNICA CARTINA DI TORNASOLE SONO I RISULTATI. Le altre sono chiacchere che il vento si porta via. Non dubito assolutamente che tali chiacchere siano proficue per aumentare la propria clientela, anzi ne sono certo. Dubito della possibilità che un cliente possa sapere - a priori - quale sia la migliore soluzione per lui.
antonio lucenti
20 ottobre 2003 0:00
Egregio Fabio, la ringrazio, io ho scelto con chi stare, forse perchè sono nato cliente e solo successivamente, divenuto promotore.
A me sembra che il problema, in ultima analisi, sia questo: molti non si rendono conto che investire non vuol dire automaticamente guadagnare, come curarsi non vuol dire automaticamente guarire. Molti sono entrati in Borsa come se fosse un casinò. E sono stati bastonati, prima e dopo, e continueranno ad esserlo, fino a che non capiranno che se si vuol giocare, bisogna mettere in conto anche la possibilità di perdere, non solo di vincere. Investire è una attività che richiede attenzione, costanza ed informazione; e come in tutti gli affari, fidarsi è bene ma affidarsi, mai.
Si sbagliano le cure e si sbagliano i consigli finanziari. E i c.i. hanno a disposizione le stesse informazioni dei p.f.. E tutti e due hanno interesse che l'i guadagni.
Ma non si può continuare a ripetere le stesse cose.....
Cordialità
Fabio
18 ottobre 2003 0:00
x Bernardo,
desidero precisare che l'intervento sul forum attribuito a Fabio del 17 Marzo non è il mio, mi sembra dal testo che sia di Marco.

x Antonio,
la sua pacatezza e la sua esperienza mi fanno ritenere che Lei appartiene a quella categoria di PF in grado di fare spallucce a tutte le pressioni derivanti dal management dell'intermediario. Effettivamente esistono PF il cui portafoglio e la cui capacità patrimoniale gli consentono di fregarsene del "sistema" ed operare nell'interesse del cliente. Purtroppo per la maggior parte dei casi non è così, ed anche se nessun promotore verrà messo a muro e fucilato per non aver rispettato il suo budget di collocamento di "strutturati" dal termine fantasioso ma di pessima efficacia, sicuramente sarà messo alla gogna, ed a volte pubblicamente, da qualche manager di turno.
Sono comunque daccordo che non si deve fare di tutta un'erba un fascio, era la mia tesi di un precedente intervento.
L'unica soluzione per combattere armi pari tra pf e c.i. è l'abolizione del monomandato. A quel punto il pf corretto potrà esserlo al 100%, quello scorretto non si potrà trincerare dietro l'obbligo di collocare i prodotti di scuderia.
Domanda: E dove finirebbero tutti i vari componenti della struttura piramidale delle reti?
Io un'idea la avrei!!!!!!
Saluti a tutti
Fabio
antonio lucenti
18 ottobre 2003 0:00
per Carlo
Purtroppo, o meno male, i contratti sono contratti, qualsiasi scambio prevedano.
Le condizioni dei contratti di gestione prevedono la possibilità di rileggerli e di annullarli entro sette giorni, in caso di ripensamento. E devono riportare anche l'indirizzo al quale fare riferimento.
Spesso l'i. non vuole dichiarare le proprie disponibilità finanziarie: è un diritto, quanto è un dovere per il pf richiederle.
E' chiaro a chiunque che nel caso di persone di età avanzata non è importante l'incremento del patrimonio,che può andare a zero nel tempo, quanto un flusso di redditività .
Ma non definirei i 60 anni età avanzata.
"..oltre 60 anni" non significa molto: molte persone sono attive e produttive anche dopo quella età; io ne ho 60.
Probabilmente il promotore è stato superficiale, ma anche da parte sua e dei suoi esiste una responsabilità, sia come contraenti, sia per non aver ben esaminato l'impegno neppure a mente fredda.
Questa non è una difesa, che sarebbe inutile e forse dannosa, è un esame del fatto.
Con cordialità Antonio Lucenti
antonio lucenti
18 ottobre 2003 0:00
Spesso, quelle fondamentali sono trattate con sufficienza e rimangono confuse nella mente dei risparmiatori, proprio perchè date per scontate.
Questo scrivevo nel mio ultimo intervento, riferendomi alle generalità riguardanti i rapporti tra risparmiatore ed intermediario.
Compito preciso del promotore è quello di illuminare questi angoli oscuri. Purtroppo spesso si trova a parlare con chi si annoia ad ascoltare, e spesso le spiegazioni sono date al vento. Se Carlo ed i suoi parenti sono capitati con un promotore poco scrupoloso e scorretto, non vuol dire che tutti i promotori lo siano. E l'assunto che poichè il promotore deve vivere dovrà imbrogliare qualcuno, è sciocco e ingiusto: sarebbe applicabile a chiunque venda qualsiasi prodotto. Se vado ad acquistare un frigorifero, mi informerò (senza diventare per questo un tecnico) in modo da fare una scelta motivata. Non comprerò una lavatrice, nè un congelatore.
E la stessa cosa bisogna fare con i prodotti finanziari.
Che un consulente dia tout court più garanzie di un pf. è una tesi difficile da sostenere, se si basa solo sul fatto che il promotore vende un prodotto e il c.i. una consulenza.
Il pf vende, nella maggior parte dei casi, anche prodotti non confezionati dalla propria mandante: quando ciò non succede, l'i. dovrebbe drizzare le antenne e controllare la portata del conflitto di interesse; come se comprasse un frigo e il venditore insistesse a mostrare un solo modello.
Il c.i. vende le proprie conoscenze, ma non fino al punto di fornire gli "attrezzi" tecnici per la realizzazione del prodotto finale. Nella realizzazione del quale intervengono tante variabili.Alle quali sarebbe facilissimo dare la colpa, in caso di cattiva riuscita. Se il c.i. non valutasse la situazione dell'i., come ha fatto quel famigerato pr. procurerebbe lo stesso danno, con una differenza fondamentale, però. Se il promotore avrà mancato formalmente ( ad esempio se non avrà fatto compilare il documento relativo alla situazione patrimoniale e alle conoscenze tecniche dell'i.)potrà essere denunciato, l'intermediario mandante dovrà rispondere in solido per lui ( rivalendosi in seguito), e subirà l'inchiesta Consob e la sanzione prevista per la specifica mancanza.
Nel caso del c.i. non esiste neppure questa struttura formale. Qualche differenza c'è.
Se infatti potete leggere sui bollettini Consob i nomi dei pf sanzionati ( e le sanzioni comminate) non troverete da nessuna parte un elenco dei ci infedeli.
E sicuramente non perchè la categoria sia formata esclusivamente da angioletti.
Se poi qualcuno preferisce vederla così, è padrone...la costituzione lo permette.
Vorrei concludere dicendo che chi fa di tutte le erbe un fascio è sciocco, in qualsiasi contesto lo faccia; e chi fa una lotta di categorie è in malafede , in qualsiasi contesto lo faccia.
Rimango sempre in attesa di un contradditorio puntuale (punto per punto), col signor Pedone,in relazione al suo generico dissenso sul mio commento ad un articolo del Sole sulle gestioni patrimoniali.
Ritengo che una critica sia costruttiva ed utile quando è argomentata, l'ipse dixit medioevale è stato fortunatamente seppellito da Galileo Galilei.
In effetti chi legge deve poter valutare gli argomenti, e non accontentarsi di dichiarazioni. Altrimenti torniamo al fatto di Carlo!
MARCO
17 ottobre 2003 0:00
Risposta piu che esauriente che almeno mi toglie qualche dubbio perche' mi fa capire che ci sono persone che possono svolgere questa professione pur non avendo degli studi specifici particolari alle spalle.
Ho chiesto il suo caso personale, non per morbosa curiosità sul suo passato, ma solo perchè mi serviva un esempio concreto di cosa si intendesse per qualificato professionalmente, fattore che appunto lei ha ritenuto evidenziare con forza come elemento discriminante primario nella scelta della consulente a cui rivolgersi.
In estrema sintesi credo che per un risparmiatore medio non sia cosi facile farsi un'idea della diverse professionalità che ci sono sul mercato, e ci voglia, come sempre nella vita, una buona dose di fortuna.
La ringrazio molto per la sua risposta le auguro buon lavoro e la ringrazio per l'attività di tutela dei diritti del risparmiatore che quotidianamente fa, perche una cosa è certa, anche se non mi sentirei sicuro nell'affidarle i miei risparmi perche' non la conosco da questo punto di vista, le chiederei sicuramente un consiglio sui miei diritti di investitore perchè su questo aspetto la riconosco come assolutamente competente.
Saluti
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