Commenti
|
|
|
Giuseppe D'Orta 20 gennaio 2005 0:00
Rispondo a Giuseppe Maisano.Occorre approfondire la
questione valutando anche i documenti in vostro possesso.
Mi scriva all'indirizzo [email protected]
----------------------------------------
Giuseppe D'Orta Consulente Aduc-Investire Informati
per gli investimenti finanziari
|
Giuseppe Maisano 20 gennaio 2005 0:00
Salve, vorrei denunziare un fatto, a parer mio increscioso.
Non solo mi sento truffato, solo e vulnerabile, ma, e ciò
è molto peggio, sto perdendo la fiducia nelle persone. Mio
nonno si affidò nel 2000 ad un promotore finanziario,
incentivato dai lauti guadagni che costui prometteva. La
direttiva di mio nonno per la conclusione del contratto era
semplice: rischio zero. La forma di investimento su cui si
accordarono obbligava il mio parente a versare mensilmente
una data somma per 5 anni; al termine sarebbero stati
percepiti gli interessi. Successivamente, a contratto
concluso, mi fu riferito del suo investimento e, devo dire,
mi parve una sorta di conto corrente vincolato. Il nonno si
affidò completamente a questa persona, infatti non ebbe gli
allegati del contratto (che indicavano la sua propensione
al rischio e permettevano il trattamento dei dati personali)
e i fogli informativi del suo investimento, che venivano e
vengono inviati alla madre del promotore. 7 mesi fa
l'anziano cominciò ad avere dei dubbi e chiese
insistentemente che i documenti gli fossero inviati, per
farli controllare da un terzo. I dubbi sono nati soprattutto
dal fatto che il termine dei 5 anni stava per scadere e il
promotore si manteneva sempre vago sui presunti guadagni del
nonno. Abbiamo di recente condotto delle piccole ricerche e
abbiamo scoperto che mancano 55-60 mila euro dal conto.
Siamo andati a chiedere chiarimenti dal promotore con un
professionista di nostra conoscenza. E' stato allora che
abbiamo scoperto che questo individuo, contravvenendo alle
indicazioni dell'anziano, aveva giocato in borsa, e per
di + puntando su titoli azionari ad alto rischio (mercato
emergente tra le altre cose). Le perdite risalgono alle
settimane successive all'11/9, e in questi 4 anni
quest'individuo ci ha ingannati dicendo che le cose
andavano bene (d'altronde l'investimento era a
rischio zero)e facendo in modo che il mio parente
continuasse a versare. Inganno perchè all'anziano
venivano portati periodicamente interessi liquidi, presi non
si sa da dove, che dovevano derivare dall'investimento
in questione. Nel 2004 c'è stato un secondo contratto
(c'è stato un cambiamento di banca) che l'anziano
ha firmato senza leggere purtroppo; in esso, in contrasto
con le sue disposizioni, era confermata una elevata
propensione al rischio e, a sorpresa, una presunta
esperienza che l'anziano avrebbe dovuto avere nel campo
delle azioni e delle obbligazioni convertibili. Mio nonno
non ha finito le elementari e naturalmente non sa quale sia
il significato di queste 2 parole; io, nonostante gli studi
universitari, a stento ne so qualcosa. Non so quali siano le
condizioni del contratto del 2000 (come ho già detto
mancano gli allegati), ma sospetto che sia simile a quello
del 2004. Ora vi chiedo: 1- il contratto è annullabile
perchè carpito con dolo (nonostante la firma di mio nonno)?
2- questa persono non solo è stata poco trasparente, ma ha
deliberatamente mentito; è responsabile? 3- è possibile un
risarcimento, se sì con quali probabilità e in quanto
tempo? Qui non è in gioco solo la fiducia, ma la salute di
un uomo anziano, che scosso dalla notizia, è stato colto da
malore. Se non è possibile recuperare quanto perso,
indicatemi come fare per impedire a tal individuo di
approfittare dell'ingenuità dei consumatori (non
professionisti). Ho 23 anni e credo di non essere in grado
di sopportare un fardello sì pesante. Aiutatemi.
|
antonio lucenti 29 settembre 2004 0:00
lei è un indovino! la sua chiaroveggenza mi
intimidisce.... ponga lei la domanda, lei mette in
dubbio , a lei l'onere della prova...che non vuol dire
provarci.......
|
Giuseppe D'Orta 29 settembre 2004 0:00
La mia premessa del 12 aprile ci ha preso in pieno...
Ponga il quesito alla Consob, risponderanno..ma è fin
troppo chiaro che manco quel testo la soddisferebbe.
|
antonio lucenti 27 settembre 2004 0:00
Questo è il testo completo, mi pare che la sua
deduzione, tirata per i capelli, riguardi un certo tipo di
operatività permessa solo a determinati soggetti ad essa
autorizzati. La stessa operatività negata al
consulente sarebbe ugualmente negata all'avvocato ed al
commercialista, in quanto non autorizzati a svolgerla.
Tuttavia, anche a loro, è concesso dalla norma di essere
cointestatari, procuratori e domiciliatari dei propri
clienti. Infatti non è vietato esserlo, ma è vietato
somministrare un servizio non autorizzato. Mi sembra
chiaro, ed invito altri a leggere il testo completo. Se
non ha niente di meglio, peccato .......................ma
cerchi ancora....chissà?! Comunicazione n.
DI/99023323 del 26-3-1999 inviata al sig. ...
Oggetto: Consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari Con lettera del ... la S.V.,
dopo aver specificato di aver «realizzato (e utilizzato in
proprio) numerosi Sistemi Automatici di Trading», ha
rappresentato di voler prestare nei confronti del pubblico
un servizio, definito di «consulenza operativa», che si
articolerebbe nelle seguenti attività: « -
focalizzare la strategia e gli strumenti finanziari più
idonei alle caratteristiche e alle esigenze del cliente;
- analisi e selezione del Sistema Automatico di
Trading più adatto alle specifiche esigenze; -
comunicazione (in tempo reale al cliente via telefonica,
telematica o altro) del segnale generato dal Sistema;
- calcolo mensile della parcella consulenziale basata
(a seconda degli accordi): o su di una percentuale degli
utili conseguiti dal Cliente o su una percentuale degli
utili conseguiti dal Sistema». Ciò premesso, la
S.V. ha chiesto di conoscere: a) se la
prestazione del servizio sopra descritto sia conforme alle
norme attualmente vigenti in materia; b) quale
sia il discrimine fra il servizio di consulenza e il
servizio di gestione su base individuale di portafogli di
investimento (ovvero fra il servizio di consulenza e altri
servizi di investimento); più in particolare, con
riferimento alla fattispecie sopra descritta, se sia
configurabile una "gestione occulta" qualora i
clienti nominino il consulente proprio procuratore, in modo
da consentirgli «l'esecuzione diretta del segnale
operativo» generato dal Sistema Automatico di Trading e,
ancora, se la determinazione del compenso commisurata ai
risultati ottenuti sia tipica del servizio di gestione su
base individuale; c) se la S.V. possa ricevere un
incarico di gestione da un soggetto estero e svolgere la
relativa attività nel territorio della Repubblica;
d) infine, se «esistono Intermediari, o altre figure
professionali, con le quali il Consulente deve attenersi a
limitazioni comportamentali, finanziarie (retrocessioni
economiche) o altro». Al riguardo, si rammenta
che la scrivente Commissione ha avuto modo dì chiarire (...
comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994(1)) che
l'attività di consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel
fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte
di investimento e nel consigliare le operazioni più
adeguate in relazione alla situazione economica e agli
obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è
caratterizzata: - dall'esistenza di un
rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il
cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di
investimento e della situazione finanziaria del cliente
stesso, così che le indicazioni siano elaborate in
considerazione della situazione individuale dello specifico
investitore; - dalla posizione di strutturale
indipendenza del consulente rispetto agli investimenti
consigliati; - dall'inesistenza di limiti
predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti
da consigliare; - dalla circostanza che
l'unica remunerazione percepita dal consulente sia
quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il
servizio è prestato. Costituisce eccezione al
sopra delineato schema generale del servizio la consulenza
prestata dal promotore di servizi finanziari, cui, ai sensi
dell'art. 80, lettera a), del regolamento Consob n.
11522/1998(2), è consentito esercitare tale attività solo
per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di
altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.
Fatto salvo quanto specificato nel prosieguo, sulla base
degli elementi forniti il servizio che la S.V. intenderebbe
svolgere sembra effettivamente risolversi nella prestazione
di una consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari. Ciò posto, venendo al quesito sub
a), si fa presente che la consulenza in materia di
investimenti in strumenti finanziari è inclusa
dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998
fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei
confronti del pubblico di tale servizio non è dunque
riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi
di investimento in Italia ai sensi del decreto legislativo
n. 58/1998. La prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto
libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in
forma societaria; nella prestazione del servizio di
consulenza i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati
non sono tenuti al rispetto della disciplina delineata dal
decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi
previsti dal medesimo decreto. Quanto al quesito
sub b), le differenze fra il servizio di consulenza e il
servizio di gestione individuale sono state delineate nella
sopra citata comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio
1994, cui si rimanda per un approfondito esame del tema.
Nella comunicazione si è chiarito, fra l'altro, che
l'obbligo di gestire comprende tanto l'obbligo di
effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa
le opportunità di investimento quanto l'obbligo di
predisporre la possibilità che dette valutazioni si
traducano in operazioni, elemento quest'ultimo che è
assente nella prestazione del servizio di consulenza.
Circa la possibilità, poi, che un soggetto quale la
S.V., diverso quindi da un intermediario abilitato, ottenga
dai propri clienti una procura a trasmettere, in nome e per
conto di questi, ordini di compravendita di strumenti
finanziari a un intermediario abilitato, si rappresenta che
la sistematica ricezione di ordini da investitori ai fini
della loro trasmissione a un intermediario negoziatore
configura l'esercizio professionale nei confronti del
pubblico del servizio di ricezione e trasmissione di ordini
di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo n. 58/1998, riservato alle imprese di
investimento e alle banche ai sensi dell'art. 18, comma
1, del suddetto decreto. Con riguardo alla
commisurazione del compenso del consulente ai risultati
conseguiti dal cliente, si osserva che tale modalità di
remunerazione non è elemento qualificante del servizio di
gestione su base individuale. Si rileva peraltro che essa
sembra presupporre che tutti i consigli dati siano tradotti
in operazioni e che tali operazioni siano note al consulente
e quindi, verosimilmente, da lui intermediate, circostanze
che potrebbero costituire indici dello svolgimento abusivo
di servizi di investimento da parte del consulente stesso.
La risposta al quesito sub c) è negativa. La
fattispecie delineata dalla S.V. rientra nell'esercizio
professionale nei confronti del pubblico del servizio di
gestione su base individuale, che, come già ricordato, è
riservato alle imprese di investimento e alle banche
dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n.
58/1998. Con riguardo, infine, al quesito sub d),
invero non del tutto chiaro, si ribadiscono le
considerazioni già formulate circa l'inapplicabilità
della disciplina di settore ai soggetti, diversi dagli
intermediari abilitati, che prestano il servizio di
consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari. CONSOB Tiziana Togna
Fabrizio Tedeschi
------------------------------------------------------------
-------------------- . e non 1. Pubblicata nel
Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 2.
Ora art. 94, lett. a), erg. n. 11522/98, come modificato con
delibera n. 11745/98.
|
Giuseppe D'Orta 23 settembre 2004 0:00
Tralascio ogni commento su quanto e' riuscito a scrivere
sulla procura a avvocati, commercialisti e geometri. Come se
non sapesse come e' giuridicamente considerata
l'attivita' di gestione del danaro altrui.
Ecco cosa scrissi il 12 aprile scorso, e la premessa si
e' rivelata azzeccatissima. da: Giuseppe
D'Orta Data: 12 Aprile 2004 So in
partenza che l'indicazione dei precisi riferimenti
normativi per cui un consulente non puo' essere
cointestatario o delegato ad operare del conto del cliente
non bastera', considerando l'atteggiamento tenuto da
Lucenti per tutto il corso della discussione.
Poco importa: anzi, e' da notare come fino ad un paio di
anni fa nessuno perdeva nemmeno del tempo a scrivere cose
assurde come quelle scritte da Lucenti o quelle dichiarate
da Assogestioni & C. sugli indipendenti, segno proprio che
la paura di non poter piu' magnare alle spalle dei
clienti sta diffondendosi. Testo Unico
della Finanza. Articolo 1, comma 1 (definizioni)
lettera r) "soggetti
abilitati": le imprese di investimento, le Sgr, le
società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento
Articolo 1, comma 5 Per
"servizi di investimento" si intendono le seguenti
attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi; c)
collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o
acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente; d) gestione su
base individuale di portafogli di investimento per conto
terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini
nonché mediazione. Articolo 18
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dei servizi di investimento è riservato alle imprese di
investimento e alle banche. Articolo 166
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire
venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del
presente decreto: a) svolge servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio.
Comunicazione Consob DI/99023323
.....sembra presupporre che tutti i consigli dati siano
tradotti in operazioni e che tali operazioni siano note al
consulente e quindi, verosimilmente, da lui intermediate,
circostanze che potrebbero costituire indici dello
svolgimento abusivo di servizi di investimento da parte del
consulente stesso. Quanto fa 1+1?
-------------------------------------- Giuseppe
D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
|
antonio lucenti 22 settembre 2004 0:00
Mi accodo al signor Vincenzo. Anch'io lo
ringrazierei, se rispondesse alla mia ultima. Gli
costerebbe poco, e guadagnerebbe la mia riconoscenza.
Cosa ne dice?
|
Vincenzo 9 settembre 2004 0:00
Voglio ringraziare il signor Giuseppe D'Orta persona
seria preparata che svolge un compito molto arduo informare
i poveri risparmiatori delle varie truffe finanziarie che
giornalmente vengono proposte da persone prive di qualsiasi
etica,un esempio per tutti i prodotti MY WAY 4 YOU piazzati
in maniera subdola a 170.000 clienti del gruppo bancario MPS
banca121PF,che solo grazie all'interessamento
dell'ADUC è finalmente venuto a galla. Altrettanto
utile ed obiettiva è la newsletter investireoggi inviata
dal signor D'Orta che esamina molto attentamente i
singoli prodotti ed azioni facendo valutazioni reali e non
ipotesi senza alcun fondamento tipiche di chi lavorando per
una struttura dove bisogna raggiungere un bugdet ed in nome
del profitto viene sacrificato il cliente. Grazie
ancora signor D'Orta continui cosi e non badi troppo ai
PF che pur di far bella figura con il capo sono disposti a
tutto.
|
antonio lucenti 6 settembre 2004 0:00
Al cfi non è vietato essere cointestatario, procuratore,
domiciliatario della corrispondenza, e così via, del
cliente. Questo è esattamente quello che ho
scritto io. Siccome sono umano, e quindi
perfettibile, potrebbe essere che , malgrado l'interesse
che nutro, mi sia sfuggita la sua indicazione della norma
che contraddice quanto da me scritto. Le chiedo
solo di dare una civile risposta ad una civile domanda: ce
la facciamo? Mi auguro che la cosa interessi
anche a qualcuno dei lettori partecipanti al forum, oltre
che a me. Per inciso, vorrei ricordare che
neppure all'avvocato, al commercialista, al
geometra,ecc, è vietato avere procura, cointestazione e
domiciliazione da parte del cliente. Nessuno di essi ha
preso a malaparte il fatto che io glielo abbia ricordato( ho
fatto il test per controllare.....). Perchè lei
sì?
|
Mauro 3 settembre 2004 0:00
La categoria dei promotori non è diversa dale altre medici,
avvocati ecc In tutte le categorie in cui il
compenso è derivante da una negoziazione in cui il richio
è unilaterale (cioè del cliente) sono configurabili
migliaia di ipotesi di conflitti o di micro illeciti.
Vogliamo ad esempio parlare del rapporto tra il legale e
l'assistito? chi garantisce l'assistito che il
legale non tenda ad allungare i tempi della causa per
guadagnare un fees di gestione ?
|
Giuseppe D'Orta 1 settembre 2004 0:00
L'ho scritto appena...qualche mese fa. Anche questo fa
capire l'attenzione che dedica alle ragioni altrui.
Buona ricerca.
-------------------------------------- Giuseppe
D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
|
antonio lucenti 30 agosto 2004 0:00
adesso basta: dica qual'è la norma che lo vieta.
se lei ha ragione ne prenderò atto, altrimenti ne prenderà
atto lei.
|
Giuseppe D'Orta 24 agosto 2004 0:00
Vabbe', se lo dice uno come Enzo che ha venduto i
MyWay-4You e non se ne vergogna, c'e' da
credergli. Lucenti è preparatissimo al punto
tale da scrivere che al consulente non e' vietato essere
co-intestatario dei soldi del cliente.....roba che chiunque
dotato di un minimo di onesta' intellettuale si sarebbe
precipitato a cancellare, ed invece insiste e se la prende
con chi gli ha fatto notare le assurdita' che ha
scritto. Proseguite a cantarvela e suonarvela tra
di voi come siete abituati a fare (basta prendere un
qualsiasi numero di MF & C.), io proseguo a giocare al
lotto, come voi considerate il trading, e salutatemi i
vostri "gestori professionali" che nemmeno
pareggiano il benchmark e che campano anche grazie alla
vostra stessa ignoranza di venditori ottusi.
-------------------------------------- Giuseppe
D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
|
enzo 24 agosto 2004 0:00
x d'orta: ti rendi conto che non riesci ad
argomentare niente contro Lucenti..... si perche Lucenti è
uno troppo preparato.... anche per te.... rassegnati.... è
cosi....
|
Giuseppe D'Orta 23 agosto 2004 0:00
Ammazza, come sono fortunato! E' da cinque anni che vivo
grazie a costanti vincite al lotto! Anzi, se aggiungiamo
anche gli anni in cui ancora svolgevo un altro lavoro, gli
anni diventano sedici! Quasi quasi mi propongo ai
gestori di fondi comuni...loro sono dei veri professionisti,
ma devono essere molto sfortunati perche' quasi tutti
non fanno altro che bruciare i soldi dei clienti.
Mi faccio co-intestare i conti (...un promotore molto
quotato su internet dice che non e' vietato...) e mi
metto a giocare al lotto al posto loro, dato che loro
nemmeno riescono a pareggiare il benchmark. Il
trading e' un lavoro, ed uno dei piu' duri di tutti.
Non superare il mercato vuol dire aver fallito, e nel
trading i fallimenti costano danaro proprio, non quello dei
clienti. Mica e' come vendere le polizze.
-------------------------------------- Giuseppe
D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti
finanziari
|
antonio lucenti 22 agosto 2004 0:00
D'orta, è il suo "vale a dire..." che stona e
rappresenta una sua faziosa interpretazione. Per il
resto, seguendo la sua ratio del "vale a dire.."
mi felicito del fatto che lei non abbia bisogno di
clienti......"vale a dire" gioca e vince al
lotto.....
|
Giuseppe D'Orta 29 luglio 2004 0:00
Scriva pure, Lucenti...il suo articolo è lì ("al
consulente non è vietato essere cointestatario", vale
a dire che secondo lei si puo' fare gestione abusiva) a
meno che non abbia modificato il testo (non perdo tempo a
verificare, ne' mi interessa). Quanto al
resto, vedo che manco si è preso la briga di cercare
informazioni: la fissazione dei clienti non ce l'ho,
visto che non faccio il rappresentante. A proposito, ha
fatto caso che nemmeno nella mia biografia in Aduc-Investire
Informati pubblico il mio indirizzo ed il mio numero
telefonico? Anzi, gia' che si trova, legga
all'inizio cosa c'e' scritto...anche se per lei
quell'attivita' sara' un orrore:-)
-------------------------------------- Giuseppe
D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
|
people_against_mps 29 luglio 2004 0:00
Saluti a tutti. Volevo solo dire che mi dispiace per
quei PF che difendono l'indifendibile, come è accaduto
e sta accadendo ad esempio con i piani (truffa) finanziari 4
you, oramai delle palesi truffe, ma difesi a denti stretti
dai pf e dalla banca mps. Mi rivolgo ai pf seri,
vi prego di non fare il gioco sporco delle banche e di
continuare per la vostra strada, indipendentemente,
altrimenti tutto il male prima o poi vi si ritorcerà
contro. W i pf seri .. ma ... in galera
chi ha truffato la gente! saluti
|
gatto 28 luglio 2004 0:00
buon giorno a tutti,vorrei parlare dei famosi pf: credo chè
tutti i pf chè lavorano in banca debbano vendere i prodotti
chè la banca gli ordina di vendere,vedi bond
argentina,cirio,4you-may way,qsti prodotti hanno sicuramente
fatto bene alle banche chè ne possedevano a sufficenza,vedi
i quasi 500.000 investitori dei sudetti. se ci fosse stato
un pf chè si fosse rifiutato di vendere tali prodotti
sarebbe stato licenziato.non vorrei dare la colpa a questi
pf,ma al sistema, chè gli ha obbligati a vendere i suddetti
a povera gente,che si è fidata di loro!!! chè dio giudichi
coloro chè sapevano ma hanno fatto finta di niente,almeno
adesso chè tutti sanno abbiano la sensibilità di non
infierire,è si mettano una mano sulla coscenza ( se
c'è l'anno)
|
antonio lucenti 28 luglio 2004 0:00
Scrive d'orta:"Quanto allo stravolgimento della
normativa, l'accusa viene da una persona che e'
stata capace di inventarsi che il consulente puo' essere
cointestatario del cliente..e basta questo per
qualificarla" Il d'orta ha colpito ancora:
oltre a riportare le parole non come sono scritte, ma come
le interpreta lui, non ne contesta il merito ma istruisce
una pratica di processo alle intenzioni. D'orta, mi
auguro proprio che i suoi clienti la leggano; lei è solo un
tifoso,ma di quelli della peggior specie. antonio
lucenti
|
sanbonac 26 luglio 2004 0:00
Molto interessante questo sito. Sono un Promotore
finanziario, ho iniziato nel 1986 e, per sei anni (91-97) ho
lavorato in banca da impiegato. In considerazione del fatto
che ero quasi obbligato a vendere tutte le schifezze che
convenivano alla banca (esiste anche un "conflitto di
coscienza") mi sono dimesso e sono ritornato a fare il
promotore. Il mio problema è proprio questo: la mia
categoria lavora in conflitto con gli interessi del cliente,
ma non mi va di lavorare in conflitto con la mia coscienza.
Però devo pur campare dignitosamente e lo faccio con enormi
sacrifici visto che, non esito a suggerire fondi monetari ai
quei clienti che, in relazione alla loro propensione
rischio-rendimento, età, totale refrattarietà alla cultura
della pianificazione finanziaria, non potrebbero
sottoscrivere altro (non voglio morti di infarto sul
groppone anche se un po' più ricchi nel tempo).
Non sono un venditore di saponette; sono un professionista,
serio, preparato, onesto come migliaia di miei colleghi.
Però mi sento ostaggio di queste leggi, della mia
mandataria,insomma del sistema. I clienti, anche loro,
più li tratti bene , più diventa un diritto acquisito non
pagare mai commissioni, fare storie per ogni piccolo
addebito sul conto(tra l'altro legittimo). Non si
rendono conto che l'ufficio dove li ospito costa, che la
gentile segretaria che offre loro il caffè o altro costa
(anche il caffè!) che il telefono, la luce ed il resto sono
tutte spese a carico del promotore. Ci sarà pure
qualche delinquente tra le nostre fila ma non
dimentichiamoci di chi lavora con serietà, difficoltà
(professionali ed economiche, perchè il momento è quello
che è per tutti e molti di noi sono padri di famiglia) ma
invito i consumatori ad essere più giusti nelle loro
valutazioni. Anche loro hanno qualche difettuccio, un loro
"conflitto di interessi"; l'invito è
soprattutto a non ragionare con la logica del "abbiamo
guadagnato" (i soldi non sono del promotore) o "mi
hai fatto perdere" (certo a quel punto la
"colpa" è sempre e solo del promotore!).
Dunque, cari clienti, non pretendete di non pagare: un
minimo, il giusto, è sacrosanto, il promotore svolge
un'attività importante e professionale. infine
condivido il pensiero che che non tutte le aziende ed i
consulenti sono uguali. Un mio zio generale soleva dire:
Ufficiali tanti, gentiluomini pochissimi. Grazie e
scusatemi per avervi tediato
|
Giuseppe D'Orta 12 aprile 2004 0:00
Una societa' che offre studi sui mercati e/o sulle
strategie e' assimilabile ad una rete che fa vendere ai
promotori i propri prodotti? Questa è
buona:-) Per il consulente non e'
obbligatorio servirsi di societa' di studi, mentre il
promotore deve per forza trovarsi una mandante, e sempre e
solo una. Soprattutto: che conflitto di interessi
c'e' nell'esprimere un giudizio
rialzista/ribassista/attendista sui mercati oppure indicare
una strategia di copertura, o di arbitraggio, ecc?
Il punto e' che si parlano due lingue completamente
diverse: coperture, arbitraggi...sono parole che il
promotore manco sa che esistono mentre, ad esempio, hanno
fatto la fortuna degli indipendenti mentre le borse
crollavano. Quanto allo stravolgimento della
normativa, l'accusa viene da una persona che e'
stata capace di inventarsi che il consulente puo' essere
cointestatario del cliente..e basta questo per
qualificarla.
-------------------------------------- Giuseppe
D'Orta, consulente Aduc per gli investimenti finanziari.
|
antonio lucenti 9 aprile 2004 0:00
Da parecchio tempo non visitavo il forum perchè mi sembrava
che non si arrivasse da nessuna parte. Con i cfi che
non trovavano migliori argomenti che criminalizzare i pf con
dichiarazioni accusatorie. Che tentavano di sdoganare
una qualche approvazione ufficiale stravolgendo con
improbabili interpretazioni le direttive Consob
relative. I pf che, seguendo una linea non aggressiva
ma piuttosto conciliante, cercavano di valorizzare le
proprie attitudini, piuttosto di gettare fango sui cfi, che
fanno il proprio lavoro probabilmente con pari
competenza. Avevo ragione. Sono passati tanti mesi
e non è cambiato niente. Sarebbe ora di piantarla,
visto che i nostri clienti forse ci leggevano, ma non ci
leggono più. E sarebbe ora che con un po' di
sincerità il dottor Pedone, lasciamo perdere i facinorosi
come D'Orta, riconoscesse che ci sono organizzazioni e
associazioni di cfi che producono informativa e studi per i
propri iscritti, sostituendo in tal modo gli intermediari
che propongono i propri prodotti attraverso i pf. Basta
con questa storia del conflitto di interesse a senso unico,
quando tutti sappiamo di vendere qualcosa, che vendere
qualcosa è del tutto legittimo quando lo si fa nel rispetto
della legge, e che nella vendita il conflitto di interesse
è sempre, sempre , sempre presente . Dottor Pedone,
lei sa che il Ciappi ( che io non conosco)ha delle ragioni,
e conosce anche il mio stile . Ce li riconosca. Buona
Pasqua
|
Giuseppe D'Orta 8 aprile 2004 0:00
Che il fondo venduto dal promotore costi quasi sempre molto
di più e renda molto meno del corrispondente ETF non è da
rimarcare? Il 74% dei fondi comuni non pareggia
il proprio benchmark: il 74% dei fondi comuni, quindi,
preleva commissioni senza dare NULLA in cambio.
I venditori di quel 74% dei fondi comuni non fanno vera
consulenza, quindi, ma incamerano commissioni senza dare
NULLA in cambio. Poi ci sono le mille strategie
possibili (arbitraggi, coperture di portafoglio, short, e
tanto altro) che il promotore non offre alla clientela
perché vanno a diminuire le provvigioni incamerate dai
prodotti venduti. Di questo aspetto, e di tanti
altri, abbiamo parlato molto approfonditamente
nell'altra discussione, quella sui consulenti.
|
paolo ciappi 8 aprile 2004 0:00
Diversi secoli fa Zenone di Elea proponeva il giochetto
della segmentazione delle serie convergenti e
"dimostrava" che Achille non raggiungeva la
tartaruga. Alessandro Pedone ed altri cercano oggi di
dimostrare l'indipendenza del consulente/pianificatore
finanziario contro il conflitto di interessi di cui è
portatore il promotore finanziario. Vediamo come
funziona il gioco: un cliente ha bisogno di una analisi
della sua situazione finanziaria, dei suoi prevedibili
bisogni futuri. Si rivolge ad un consulente indipendente che
gli darà le sue risposte. Queste riguarderanno ovviamente
gli investimenti finanziari e le coperture assicurative
perché, se uno ha 10 miliardi e vive sotto un ponte, si
presume sappia per conto suo che deve acquistare un
appartamento....Il fatto poi che desideri arredare la casa
con un quadro di Chagall o meno, spero sia considerato al di
fuori della possibilità di "consulenza"...Stiamo
parlando di consulenti non di maitre a penser. Bene.
Ipotizziamo ora che gli stessi interrogativi il cliente li
ponga ad un promotore finanziario: otterrà risposte
diverse? Sì, se le qualità dei due sono diverse. Ma,
dovendo ipotizzare pari qualità, le risposte non
differiranno se la rappresentazione dei bisogni è omogenea.
Il cliente, dunque, ha ricevuto due pareri simili: si sente
obbligato a dare qualcosa ai due? Al promotore NON PUO'
DARE NULLA PER LEGGE; si sentirà di dover dare qualcosa al
consulente? No di certo. Naturalmente, il consulente
glielo chiede e forse il tizio pagherà, ma ,sapendo in
anticipo quello che sarebbe successo, mai e poi mai si
sarebbe rivolto al consulente. A meno che....A meno che
la prestazione non sia giustificata dalla bontà degli
strumenti indicati dal professionista per la soluzione del
problema. Dunque, dirimente fra i due diventa l'analisi
dello strumento. A questo punto vedo Pedone gonfiarsi di
soddisfazione: "Appunto, è proprio qui che ti voglio!
Mentre io posso indicare gli strumenti che reputo più
adatti, il promotore non potrà che ritenere adatti gli
strumenti che distribuisce !" Andiamo con ordine: se a
detta dei due professionisti il tizio dovesse avere un 30%
del suo patrimonio investito in azioni internazionali, il
consulente indicherà il nome delle società, il nome degli
ETF che ritiene migliori, nelle proporzioni che ritiene più
confacenti. Ed il gestore del fondo azionario globale
(consigliato al tizio dal promotore) che fa? Fa lo stesso
identico lavoro, con la stessa assenza di conflitti di
interesse....."Già - insorge Pedone - ma non potrebbe
esistere un gestore mediamente più bravo di quello i cui
prodotti distribuisce quel promotore?" Certo che sì e
quel promotore si guarderebbe bene di farlo notare al
cliente. Ma Pedone farebbe notare al cliente che, accanto al
suo ufficio, c'è un consulente indipendente assai più
bravo di lui? No. E allora? E allora, il conflitto di
interessi esiste per tutti. L'UNICA CARTINA DI
TORNASOLE SONO I RISULTATI. Le altre sono chiacchere che
il vento si porta via. Non dubito assolutamente che tali
chiacchere siano proficue per aumentare la propria
clientela, anzi ne sono certo. Dubito della possibilità che
un cliente possa sapere - a priori - quale sia la migliore
soluzione per lui.
|
antonio lucenti 20 ottobre 2003 0:00
Egregio Fabio, la ringrazio, io ho scelto con chi stare,
forse perchè sono nato cliente e solo successivamente,
divenuto promotore. A me sembra che il problema, in
ultima analisi, sia questo: molti non si rendono conto che
investire non vuol dire automaticamente guadagnare, come
curarsi non vuol dire automaticamente guarire. Molti sono
entrati in Borsa come se fosse un casinò. E sono stati
bastonati, prima e dopo, e continueranno ad esserlo, fino a
che non capiranno che se si vuol giocare, bisogna mettere in
conto anche la possibilità di perdere, non solo di vincere.
Investire è una attività che richiede attenzione, costanza
ed informazione; e come in tutti gli affari, fidarsi è bene
ma affidarsi, mai. Si sbagliano le cure e si sbagliano
i consigli finanziari. E i c.i. hanno a disposizione le
stesse informazioni dei p.f.. E tutti e due hanno interesse
che l'i guadagni. Ma non si può continuare a
ripetere le stesse cose..... Cordialità
|
Fabio 18 ottobre 2003 0:00
x Bernardo, desidero precisare che l'intervento sul
forum attribuito a Fabio del 17 Marzo non è il mio, mi
sembra dal testo che sia di Marco.
x Antonio,
la sua pacatezza e la sua esperienza mi fanno ritenere che
Lei appartiene a quella categoria di PF in grado di fare
spallucce a tutte le pressioni derivanti dal management
dell'intermediario. Effettivamente esistono PF il cui
portafoglio e la cui capacità patrimoniale gli consentono
di fregarsene del "sistema" ed operare
nell'interesse del cliente. Purtroppo per la maggior
parte dei casi non è così, ed anche se nessun promotore
verrà messo a muro e fucilato per non aver rispettato il
suo budget di collocamento di "strutturati" dal
termine fantasioso ma di pessima efficacia, sicuramente
sarà messo alla gogna, ed a volte pubblicamente, da qualche
manager di turno. Sono comunque daccordo che non si
deve fare di tutta un'erba un fascio, era la mia tesi di
un precedente intervento. L'unica soluzione per
combattere armi pari tra pf e c.i. è l'abolizione del
monomandato. A quel punto il pf corretto potrà esserlo al
100%, quello scorretto non si potrà trincerare dietro
l'obbligo di collocare i prodotti di scuderia.
Domanda: E dove finirebbero tutti i vari componenti della
struttura piramidale delle reti? Io un'idea la
avrei!!!!!! Saluti a tutti
Fabio
|
antonio lucenti 18 ottobre 2003 0:00
per Carlo Purtroppo, o meno male, i contratti sono
contratti, qualsiasi scambio prevedano. Le condizioni
dei contratti di gestione prevedono la possibilità di
rileggerli e di annullarli entro sette giorni, in caso di
ripensamento. E devono riportare anche l'indirizzo al
quale fare riferimento. Spesso l'i. non vuole
dichiarare le proprie disponibilità finanziarie: è un
diritto, quanto è un dovere per il pf richiederle.
E' chiaro a chiunque che nel caso di persone di età
avanzata non è importante l'incremento del
patrimonio,che può andare a zero nel tempo, quanto un
flusso di redditività . Ma non definirei i 60 anni
età avanzata. "..oltre 60 anni" non
significa molto: molte persone sono attive e produttive
anche dopo quella età; io ne ho 60. Probabilmente il
promotore è stato superficiale, ma anche da parte sua e
dei suoi esiste una responsabilità, sia come contraenti,
sia per non aver ben esaminato l'impegno neppure a mente
fredda. Questa non è una difesa, che sarebbe inutile
e forse dannosa, è un esame del fatto. Con cordialità
Antonio Lucenti
|
antonio lucenti 18 ottobre 2003 0:00
Spesso, quelle fondamentali sono trattate con sufficienza e
rimangono confuse nella mente dei risparmiatori, proprio
perchè date per scontate. Questo scrivevo nel mio
ultimo intervento, riferendomi alle generalità riguardanti
i rapporti tra risparmiatore ed intermediario. Compito
preciso del promotore è quello di illuminare questi angoli
oscuri. Purtroppo spesso si trova a parlare con chi si
annoia ad ascoltare, e spesso le spiegazioni sono date al
vento. Se Carlo ed i suoi parenti sono capitati con un
promotore poco scrupoloso e scorretto, non vuol dire che
tutti i promotori lo siano. E l'assunto che poichè il
promotore deve vivere dovrà imbrogliare qualcuno, è
sciocco e ingiusto: sarebbe applicabile a chiunque venda
qualsiasi prodotto. Se vado ad acquistare un frigorifero, mi
informerò (senza diventare per questo un tecnico) in modo
da fare una scelta motivata. Non comprerò una lavatrice,
nè un congelatore. E la stessa cosa bisogna fare con i
prodotti finanziari. Che un consulente dia tout court
più garanzie di un pf. è una tesi difficile da sostenere,
se si basa solo sul fatto che il promotore vende un prodotto
e il c.i. una consulenza. Il pf vende, nella maggior
parte dei casi, anche prodotti non confezionati dalla
propria mandante: quando ciò non succede, l'i. dovrebbe
drizzare le antenne e controllare la portata del conflitto
di interesse; come se comprasse un frigo e il venditore
insistesse a mostrare un solo modello. Il c.i. vende le
proprie conoscenze, ma non fino al punto di fornire gli
"attrezzi" tecnici per la realizzazione del
prodotto finale. Nella realizzazione del quale intervengono
tante variabili.Alle quali sarebbe facilissimo dare la
colpa, in caso di cattiva riuscita. Se il c.i. non valutasse
la situazione dell'i., come ha fatto quel famigerato pr.
procurerebbe lo stesso danno, con una differenza
fondamentale, però. Se il promotore avrà mancato
formalmente ( ad esempio se non avrà fatto compilare il
documento relativo alla situazione patrimoniale e alle
conoscenze tecniche dell'i.)potrà essere denunciato,
l'intermediario mandante dovrà rispondere in solido per
lui ( rivalendosi in seguito), e subirà l'inchiesta
Consob e la sanzione prevista per la specifica mancanza.
Nel caso del c.i. non esiste neppure questa struttura
formale. Qualche differenza c'è. Se infatti
potete leggere sui bollettini Consob i nomi dei pf
sanzionati ( e le sanzioni comminate) non troverete da
nessuna parte un elenco dei ci infedeli. E sicuramente
non perchè la categoria sia formata esclusivamente da
angioletti. Se poi qualcuno preferisce vederla così,
è padrone...la costituzione lo permette. Vorrei
concludere dicendo che chi fa di tutte le erbe un fascio è
sciocco, in qualsiasi contesto lo faccia; e chi fa una lotta
di categorie è in malafede , in qualsiasi contesto lo
faccia. Rimango sempre in attesa di un contradditorio
puntuale (punto per punto), col signor Pedone,in relazione
al suo generico dissenso sul mio commento ad un articolo del
Sole sulle gestioni patrimoniali. Ritengo che una
critica sia costruttiva ed utile quando è argomentata,
l'ipse dixit medioevale è stato fortunatamente
seppellito da Galileo Galilei. In effetti chi legge
deve poter valutare gli argomenti, e non accontentarsi di
dichiarazioni. Altrimenti torniamo al fatto di Carlo!
|
MARCO 17 ottobre 2003 0:00
Risposta piu che esauriente che almeno mi toglie qualche
dubbio perche' mi fa capire che ci sono persone che
possono svolgere questa professione pur non avendo degli
studi specifici particolari alle spalle. Ho chiesto il
suo caso personale, non per morbosa curiosità sul suo
passato, ma solo perchè mi serviva un esempio concreto di
cosa si intendesse per qualificato professionalmente,
fattore che appunto lei ha ritenuto evidenziare con forza
come elemento discriminante primario nella scelta della
consulente a cui rivolgersi. In estrema sintesi credo
che per un risparmiatore medio non sia cosi facile farsi
un'idea della diverse professionalità che ci sono sul
mercato, e ci voglia, come sempre nella vita, una buona dose
di fortuna. La ringrazio molto per la sua risposta le
auguro buon lavoro e la ringrazio per l'attività di
tutela dei diritti del risparmiatore che quotidianamente fa,
perche una cosa è certa, anche se non mi sentirei sicuro
nell'affidarle i miei risparmi perche' non la
conosco da questo punto di vista, le chiederei sicuramente
un consiglio sui miei diritti di investitore perchè su
questo aspetto la riconosco come assolutamente
competente. Saluti
|
Commenti
|
|
|
|