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antonio lucenti 11 gennaio 2005 00:00
io mi presento con una dichiarazione dell'intermediario autorizzato mio mandante, che riporta gli estremi della mia iscrizione all'albo dei promotori finanziari.
Così è previsto, e così va fatto.
Chi non lo fa o non lo può fare (non è un pf)o è uno sciatto.
Io non offro neppure prodotti assicurativi di alcun genere: non li comprerei io e non vedo perchè un altro dovrebbe desiderarli .
Ma forse questo è un altro discorso....
margie 11 gennaio 2005 00:00
Per quanto attiene invece ai miei "schifii", rimarco che l'idea di creare dei ghetti per fumatori mi sembra veramente misera e ridicola. Ma mi pare che siamo in una società civile libera, quindi perchè lei dovrebbe risentirsi di questa mia affermazione?
Margie.
FP 13 gennaio 2005 00:00
Per Margie e per Antonio Lucenti
Allego copia di una comunicazione CONSOB che (al terzo punto) può rispondere ai vostri dubbi.
Comunicazione n. DI/40071 del 24-5-2000
Inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di agente assicurativo e quella di promotore finanziario
Si fa riferimento alla lettera del ... Con cui la S.V. ha richiesto a questa Commissione di rispondere ad alcuni interrogativi. In particolare la S.V., nella qualità di agente generale di assicurazioni, ha chiesto di conoscere:
- se può intraprendere una collaborazione di partner con una Sim finanziaria/bancaria;
- se deve limitarsi alla vendita di prodotti pensionistici o se può integrare tutti i prodotti legati alla gestione del risparmio;
- se ha l'obbligo di sostenere gli esami di promotore finanziario o se può fare richiesta di iscrizione diretta.
Con riferimento al primo quesito, si osserva che non si ravvisano in linea di principio, delle cause ostative alla sua collaborazione, in qualità di agente assicurativo, con una Sim. Naturalmente l'ambito di operatività in cui la S.V. potrà agire sarà limitato alla promozione e collocamento di prodotti assicurativi.
Con riferimento al secondo e terzo quesito si precisa che per potere promuovere e collocare fuori sede prodotti finanziari è necessario assumere la qualifica di promotore finanziario. A tal fine occorre sostenere la prova valutativa di cui all'art. 89 del regolamento n. 11522/1998 (1), dovendo comunque ricorrere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. n. 472/1998.
Si osserva, infatti, che non sembrano sussistere nel caso di specie i requisiti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, per il quale è necessario, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998, aver conseguito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle seguenti attività:
- agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- negoziatore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 1 del 2/1/1991;
- funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24.02.1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
- funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno.
Si osserva, peraltro, che qualora la S.V. assumesse la duplice veste di agente assicurativo e promotore finanziario, qualifiche tra loro compatibili, sarebbe comunque soggetto ad una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva:
A) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;
B) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di promotore finanziario (in tal senso le comunicazioni BOR/RM93002981 (2) e BOR/RM93011079 (3)).
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
CONSOB Luigi Capitani - Fabrizio Tedeschi
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1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
antonio lucenti 13 gennaio 2005 00:00
a lei cio' che un altro civilmente espone "fa schifo"; ritiene ciò che un altro civilmente espone "misero" e" ridicolo".....
è sicura che questo sia un modo corretto di confrontarsi?
antonio lucenti 13 gennaio 2005 00:00
per FP
La ringrazio per la cortesia.Conosco il regolamento, ma non ho preso posizione precisa , perchè non avendo la norma a mano, non ero sicuro che non fossero intervenute variazioni.Ora ho anche la pezza d'appoggio che lei cortesemente ha fornito, e che archivierò.
Mi auguro che anche Margie sarà soddisfatta.
saluti cordiali
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