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Taloon Wiederseen
23 aprile 2003 0:00
Gentile Primo Mastrantoni,
come avrà ben capito il mio sfogo deriva dal fatto che speso tanti anni dedicati alla difesa della sicurezza alimentare sotto un profilo rigorosamente scientifico, possono essere vanificati dalla prima persona che legge un qualsiasi regolamento e lo riporta senza sapere minimamente ciò di cui parla e senza controllare se è il più aggiornato, minando la credibilità che le associazioni devono necessariamente avere. E' purtroppo, a mio modesto avviso, questo il suo caso: cito a memoria, per cui mi perdoni eventuali imprecisioni, il regolamento a cui Lei si riferisce non riporta alcun limite di utilizzo, limiti poi fissati l'anno successivo dal reg. 1622/2000 e succ modifiche. Dal disposto combinato si evince, date le caratteristiche del solfato di rame che l'aggiunta porterebbe ad un prodotto non commerciabile: questi sono i fatti. Quando cita la pregherei pertanto per deontologia professionale (non so se è iscritto all'albo dei giornalisti) di effettuare citazioni corrette.
La prego poi di non fare confusione, PER QUESTA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI PRODOTTI, tra qualità e sicurezza. La composiziione macroscopica, l'unica fattibile dal punto di vista analitico (consulti l'ordine dei Chimici), puo' dare una limitata e generica indicazione sulla sicurezza alimentare (si veda a tale proposito l'importante eccezione delle ammine biogene, aflatossine, micotosine etc). La qualità del prodotto, intesa normalmente con l'individuazione di traccianti specifici della filiera, si rileva normalmente dai microcomponenti, variabili per tipologia e concentrazione e quidi difficilmente riportabili ad una analisi quantitativa.
Per quanto riguarda l'acqua minerale se lei ha solo letto un'etichetta si è fatta un'idea sbagliata: la normativa di riferimento, aggiornata negli anni 98-02, prevede che, fermo restando che il valore dichiarato in etichetta debba essere il dato analitico, si dichiarino pero' solo le caratteristiche salienti. Le racconto solo un paradosso giudiziario in cui sono stato coinvolto in veste di perito: un produttore non aveva dichiarato l'analita principale contenuto nelle sue acque perchè essendo estremamente variabile stagionalmente, non lo aveva considerato caratterizzante....
Concludo con quello che deve rimanere da questo scambio di opinioni a cui non darò in ogni caso più seguito: invece di stombazzare a destra e sinistra principi encomiabili ma irrealizzabili, cerchiamo di ottenere risutati in tempi certi e a costi certi per la catena produttiva.... mai sentito parlare di Don Quichiote (perdonate la sicuramente scorretta ortografia). E' soprattutto cerchiamo di parlare di cose di cui ci siamo documentati in maniera esaustiva.
A disposizione per una eventuale consulenza
Cordialmente
Taloon Wiederseen
Primo Mastrantoni
23 aprile 2003 0:00
Egr. Signor Wiedersen,
-l'"impiego di solfato di rame per l'eliminazione di un difetto di gusto o di odore del vino" e' previsto al punto w) dell'allegato V del Regolamento n.1493 del Consiglio del 17/5/1999, pubblicato sulla G.U L179 del 14/7/1999; analogamente in questo Regolamento sono elencati gli additivi consentiti (cosi' come riportato dal mio comunicato);

-sulle etichette di acqua minerale, nella tabella "Analisi chimica e chimico-fisica" sono riportate le "sostanze disciolte in un litro d'acqua", cioe' la composizione dell'acqua stessa; vorremmo che con legge fosse fatta una operazione analoga per il vino(con gli opportuni adattamenti);
- e' la composizione di un prodotto che ne determina la qualita', di questo ne siamo certi, a meno che non si voglia attribuire un'anima anche al vino, al miele e all'olio.
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