Taloon Wiederseen 23 aprile 2003 0:00
Gentile Primo Mastrantoni, come avrà ben capito il mio
sfogo deriva dal fatto che speso tanti anni dedicati alla
difesa della sicurezza alimentare sotto un profilo
rigorosamente scientifico, possono essere vanificati dalla
prima persona che legge un qualsiasi regolamento e lo
riporta senza sapere minimamente ciò di cui parla e senza
controllare se è il più aggiornato, minando la
credibilità che le associazioni devono necessariamente
avere. E' purtroppo, a mio modesto avviso, questo il
suo caso: cito a memoria, per cui mi perdoni eventuali
imprecisioni, il regolamento a cui Lei si riferisce non
riporta alcun limite di utilizzo, limiti poi fissati
l'anno successivo dal reg. 1622/2000 e succ modifiche.
Dal disposto combinato si evince, date le caratteristiche
del solfato di rame che l'aggiunta porterebbe ad un
prodotto non commerciabile: questi sono i fatti. Quando cita
la pregherei pertanto per deontologia professionale (non so
se è iscritto all'albo dei giornalisti) di effettuare
citazioni corrette. La prego poi di non fare
confusione, PER QUESTA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI PRODOTTI,
tra qualità e sicurezza. La composiziione macroscopica,
l'unica fattibile dal punto di vista analitico (consulti
l'ordine dei Chimici), puo' dare una limitata e
generica indicazione sulla sicurezza alimentare (si veda a
tale proposito l'importante eccezione delle ammine
biogene, aflatossine, micotosine etc). La qualità del
prodotto, intesa normalmente con l'individuazione di
traccianti specifici della filiera, si rileva normalmente
dai microcomponenti, variabili per tipologia e
concentrazione e quidi difficilmente riportabili ad una
analisi quantitativa. Per quanto riguarda l'acqua
minerale se lei ha solo letto un'etichetta si è fatta
un'idea sbagliata: la normativa di riferimento,
aggiornata negli anni 98-02, prevede che, fermo restando che
il valore dichiarato in etichetta debba essere il dato
analitico, si dichiarino pero' solo le caratteristiche
salienti. Le racconto solo un paradosso giudiziario in cui
sono stato coinvolto in veste di perito: un produttore non
aveva dichiarato l'analita principale contenuto nelle
sue acque perchè essendo estremamente variabile
stagionalmente, non lo aveva considerato
caratterizzante.... Concludo con quello che deve
rimanere da questo scambio di opinioni a cui non darò in
ogni caso più seguito: invece di stombazzare a destra e
sinistra principi encomiabili ma irrealizzabili, cerchiamo
di ottenere risutati in tempi certi e a costi certi per la
catena produttiva.... mai sentito parlare di Don Quichiote
(perdonate la sicuramente scorretta ortografia). E'
soprattutto cerchiamo di parlare di cose di cui ci siamo
documentati in maniera esaustiva. A disposizione per
una eventuale consulenza Cordialmente Taloon
Wiederseen
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Primo Mastrantoni 23 aprile 2003 0:00
Egr. Signor Wiedersen, -l'"impiego di solfato
di rame per l'eliminazione di un difetto di gusto o di
odore del vino" e' previsto al punto w)
dell'allegato V del Regolamento n.1493 del Consiglio del
17/5/1999, pubblicato sulla G.U L179 del 14/7/1999;
analogamente in questo Regolamento sono elencati gli
additivi consentiti (cosi' come riportato dal mio
comunicato);
-sulle etichette di acqua minerale,
nella tabella "Analisi chimica e chimico-fisica"
sono riportate le "sostanze disciolte in un litro
d'acqua", cioe' la composizione dell'acqua
stessa; vorremmo che con legge fosse fatta una operazione
analoga per il vino(con gli opportuni adattamenti); -
e' la composizione di un prodotto che ne determina la
qualita', di questo ne siamo certi, a meno che non si
voglia attribuire un'anima anche al vino, al miele e
all'olio.
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