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Giorgio 05 agosto 2009 00:00
AGGIORNAMENTO:
oggi mi ha telefonato la Gec, mi hanno detto che secondo loro: la competenza del bollo auto lo stato l'ha data in gestione alle regioni!quindi lo stato non è più interessato, e non si applica più i 3 anni della prescrizione (dello stato) ma la legge regionale che la porta a 5 anni!
...
quindi secondo loro la sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 15/10/2003
non è applicabile, anzi mi ha detto che secondo loro in qesto caso la legge regionele del piemonte prevale...
ma che casino è?????
intanto aspetto risposta da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo...
mah! :-(
luigi 05 agosto 2009 00:00
Secondo me lo Stato può anche avere dato tutto alle Regioni, dalla data x in poi, però tutto quello che è stato emanato prima ha valore legale... Oppure sbaglio?
Giorgio 05 agosto 2009 00:00
UN ALTRO AGGIORNAMENTO:
mi ha riscritto la Gec (molto gentili comunque!):
gli avevo fatto notare le sentenze della Corte Costituzionale e guardate cosa scopro:
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Buongiorno,
le comunichiamo che a partire dall'anno d'imposta 2003 nella Regione Piemonte vige l'art.5, comma 1 della legge regionale 20/2002.
Questa norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 26 settembre 2003, n. 296, ma è stata riportata in vita per effetto dell'art.2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Pertanto a partire dall'anno d'imposta 2003 nella Regione Piemonte la prescrizione della tassa automobilistica decorre nel termine di cinque anni dalla data del pagamento.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
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QUINDI PENSO CHE ABBIANO RAGIONE LORO...
HO CERCATO LA LEGGE N. 350 DEL 24 DICEMBRE COMMA 22 DEL ARTICOLO 2:

22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.


PER ME COMUNQUE E' ARABO!!! CHE SIGNIFICA, MI SA CHE LE FARO' LEGGERE DA UN AVVOCATO...
MA PENSO CHE ABBIANO RAGIONE!
QUINDI RAGA DELLA REGIONE PIEMONTE, PENSO CHE DOBBIAMO METTERE MANO AL PORTAFOGLIO :-((((

Saluti
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