sergio2
08 novembre 2009 18:03
LA SENTENZA DI STRASBURGO
I giudici europei dovevano rispondere a una domanda: l’esposizione obbligatoria del crocifisso lede il diritto del ricorrente?
Non è una domanda astratta e generica, ma riferita a un caso concreto (un cittadino che lamenta essere stato leso il suo diritto).
I giudici devono comprendere perché questo obbligo vige, come è stato sostenuto e affermato, se contrasta con i diritti sanciti dalle leggi italiane ed europee.
Essendo l’esposizione obbligatoria del crocifisso prevista esclusivamente da norme regolamentari, senza forza di legge (Corte Costituzionale sentenza 389/2004), come giustamente rileva il TAR del Veneto
“La questione si sposta quindi su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica.” (punto 6.1 dell’ordinanza 1110/2005 TAR Veneto).
I giudici analizzano le norme che storicamente hanno sostenuto l’obbligo di esposizione del crocifisso, analizzano le sentenze italiane, le norme costituzionali italiane e di diritto europeo.
Le sentenze italiane, la 1110/2005 TAR Veneto e la decisione del Consiglio di Stato n. 556/2006, brillano per la gracilità giuridica.
L’obbligo di esposizione del crocifisso è, nelle citate sentenze italiane, riconfermato sulla base di ragionamenti di carattere culturale, sociologico, filosofico, politico senza alcun collegamento alle norme di diritto.
Quando il collegamento alle norme è in qualche modo stabilito, si tratta di “contatti” soggettivi, talvolta stiracchiati, arbitrari, sempre contestabili con altrettante considerazioni culturali, filosofiche, etiche, storiche, sociologiche, politiche.
Tutte argomentazioni confutabili, e in ogni caso contestate, non essendoci né convergenza di giudizi storici, né possibilità di individuare con certezza quale sia il significato corretto da attribuire a un simbolo complesso come il crocifisso.
Né possiamo ignorare che determinati fatti ed eventi pesano e influiscono in modo soggettivo su ciascun cittadino.
Queste sentenze non affrontano, o affrontano in modo marginale e soggettivo, un tema semplice e immediato: può il crocifisso essere vissuto esclusivamente come il simbolo del cristianesimo e, specificamente, in un Paese a forte maggioranza cattolica, come il simbolo della Chiesa Cattolica?
D’altra parte, anche la sentenza della Cassazione del 13 ottobre 1998 spiega che l'esposizione del crocifisso non viola la
libertà religiosa perché “rappresenta un simbolo della cultura cristiana come essenza universale, indipendente da una specifica confessione”.
In sostanza, il crocifisso non essendo riconducibile a una sola confessione non viola in sé la libertà religiosa.
Certo, lo sappiamo, infatti, con il "cristo" in mano opposti eserciti si sono fatti la guerra per secoli, ma sempre in nome di Cristo!
Anche il TAR che respinge il ricorso, non può esimersi dal rilevare “…nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.”
Appunto, “NONOSTANTE”, e chi decide il peso da dare a tutto quel che è posto sotto questo “nonostante”?
Allo stesso modo, il giudice del TAR ricorda il tragico “motto degli sgherri nazisti "Gott mit uns" e la stessa tragica cronaca di questi anni d’inizio secolo.”!
Appunto, esiste un giudizio storico incontestato che consenta di affermare che il crocifisso non è vissuto come simbolo religioso o addirittura confessionale?
Possiamo affermare tranquillamente che il crocifisso non turba più nessuno perché nella sua percezione prevalgono i principi cristiani universali e non l’uso politico, strumentale, sanguinario che spesso di questo simbolo è stato fatto non solo nel lontano passato ma persino all’inizio di questo terzo millennio?
E in ogni caso, che c’entrano queste considerazioni culturali, filosofiche con il compito che il giudice si è dato, ovvero “verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi (i significati del crocifisso) siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica”?
L’assenza totale di argomentazioni giuridiche caratterizza anche la memoria difensiva del Governo italiano (su questo punto tornerò in altro intervento).
I giudici di Strasburgo,
1) rilevando che la norma regolamentare sul crocifisso
è sempre stata motivata dalla necessità di esporre il “simbolo sacro della fede”,
che si tratta di una disposizione di carattere confessionale tanto da prevedere che il crocifisso possa nel caso essere sostituito da altre immagini sacre,
qualifica il crocifisso come un “arredo” anche nelle norme più recenti che richiamano i vecchi regolamenti,
non è sostenuta da alcuna norma che attribuisca alla presenza del crocifisso una valenza diversa da quella originaria (confessionale).
2) analizzata la normativa costituzionale italiana e le numerose sentenze della nostra Corte Costituzionale sul principio di laicità ed equidistanza, nonché la normativa europea, ratificata dall’Italia,
giungono alla conclusione che l’obbligo di esibizione del crocifisso nelle scuole contravviene i diritti dell’individuo.
La Corte dei diritti umani di Strasburgo ha deciso che la presenza dei crocifissi nelle scuole rappresenta "una violazione dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni" e una violazione alla "libertà di religione degli alunni".
La Corte ha respinto la richiesta del Governo di limitarsi, nel caso di condanna, alla sola constatazione della violazione e ha ritenuto necessario riconoscere alla ricorrente la liquidazione dei danni in considerazione del fatto “che il governo italiano non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le disposizioni che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule”.
La sentenza non contesta il dato che il crocifisso può essere esposto nelle scuole, ma che è imposto: questo è il succo della sentenza.
L'impianto della sentenza è giuridicamente incontestabile.
Mentre sul piano culturale e storico, i giochi sono ancora decisamente aperti.
IVAN.
09 novembre 2009 16:58
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Ottima esposizione, Sergio, sia il topic che il corollario.
Questa me l'ero persa:
«Il sindaco di Scarlino (GR) ha emesso un’ordinanza con la quale è prevista la multa di 500 euro a chi rimuove il crocifisso da una classe.»
Provocazione pubblicitaria o spontanea dimostrazione di stupidità congenita?
Come che sia, Scarlino diventerà una meta turistica in alternativa al portare i figli allo zoo:
«Guarda, figliolo, quello è il sindaco che vuole multare chi sposta il crocefisso. Tiragli delle noccioline, e ballerà pure la Macarena.»
Comunque bisogna riconoscere al sindacristo i suoi meriti: era difficile fare un'uscita più squallida di quella in cui La Russa, con sguardo allucinato da cocainomane all'ultimo stadio, inveiva alle telecamere:
«Possono morire...Il crocifisso rimane dov'è...Possono MO-RI-RE!!!»
...e applausi dal loggione di servizio, chiamati dall'apposita lucina in studio.
Il bello è che la sagra delle barzellette sul Crocefisso è appena iniziata, e non ho dubbi che il meglio deve ancora venire. Attendo impaziente col telecomando in mano.
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sergio2
09 novembre 2009 23:49
Hai ragione Ivan mi perdo a indicare un oscuro sindaco di periferia e mi lascio sfuggire un fine politico come La Russa.
Difficile trovare nella storia repubblicana, ma che dico, persino nella storia d'Italia, una profondità di pensiero paragonabile con quanto espresso magistralmente dal grande, eminente, magnifico ministro La Russa.
Ma chi è Croce o Kant in confronto con La Russa?
Propongo di dare vita a un comitato per portare La Russa alla Presidenza della Repubblica.
W La Russa crocifisso!
No volevo dire
W la russa crocifissa
... ma anche le donne andavano sulla croce?
No che stupido le donne sono sempre in croce!
E te credo... con certi uomini...
Annapaola Laldi
10 novembre 2009 17:20
Caro Sergio 2,
Le esprimo il mio grande apprezzamento per la lucidità e la pacatezza con cui espone i fatti e le Sue opinioni. Grazie mille per questa prova che la ragione e la ragionevolezza sono ancora in vita.
pine_tree
10 novembre 2009 23:50
Questo episodio ci ha dato un lampante esempio di come sono visti gli atei nella propria patria.
Lo trovo incredibile che veniamo paragonati con disinvoltura ai peggiori dei comunisti, delinquenti, a Stalin, massacri nella storia, senza morale ecc.
La responsabilità di questa barriera sociale è dovuto allo stesso papa che non si risparmia nel dichiarare che gli atei sono responsabili dei peggiore massacri nella storia, oltre al responsabile di Radio Maria, 2,5 milioni di ascoltatori solo in Italia, che senza alcuna contraddittoria e libero di definirci adoratori di Satana, responsabili del male, disperati, ci suicidiamo.
Quindi mi chiedo chi altro sta lavorando per creare un guerra civile ?
La cosa incredibile è che non trovo nessun cattolico che parla delle responsabilità della chiesa in fatti storici e non hanno mai subito un processo, negano l'evidenza storica e ne vogliono uscire sempre pulitl.
L'ateismo non può essere un fonte di ispirazione del male, l'ateismo e solo un negazione.
Non è un credo che possa sostituire la religione.
Se un Cattolico si definisce Bianco, un ateo non è il nero, bensì un “non” bianco, può essere quindi qualunque colore, grigio, giallo, rosso, blu e anche nero, ma non bianco.
L'unica cosa che unisce tutti gli atei e il solo concetto di non credere nell'esistenza di alcun dio, non c'è nient'altro.
Quindi a differenza di un cattolico, che rimane cattolico dalla mattina alla sera, quando dorme, e probabilmente per tutta la vita, un ateo è tale solo quando parla di religione, e solo per una questione, “Dio esiste ?”, nient'altro.
Chiaramente un ateo a differenza di quello che ritiene il papa ed il sig.Fanzaga, ha i propri ideali, e morali, non ha alcuna importanza da dove provengono ai fini della definizione dell'ateo, può provenire dalla stessa insegnamento della chiesa cattolica, dalle usanze, amici, partito politico, o altro.
Quindi gli atei non possono essere raggruppati, non possono avere un rappresentanza comune sotto l'ateismo, e sono composti da persone con ideale di vita uguale o diverso dai cattolici.
Un ateo può benissimo essere indistinguibile dal cattolico se nessun li chiede mai se crede in dio.
Quindi è del tutto assurdo che un uomo possa uccidere per la sua parte atea.
E' del tutto assurdo ritenere che Stalin abbia preso l'ispirazione dei massacri dal suo ateismo.
La cosa più assurda poi è che ha studiato diverse anni in seminario, quindi ha fatto più anni di studi di religione di quanto potessi di ateismo.
E del tutto assurdo puntare tutta la politica di massacri sul sterminio dei cristiani come piace raccontare i cattolici, e vero che sono stati eliminati la maggioranza delle chiese, Stalin voleva rilegare la religione nel ambiente privata.
E assurdo pensare che Stalin sia l'unico responsabile per questi massacri, ed è assurdo pensare che i suoi soldati fossero tutti atei, oltre ad essere assurdo pensare che uno possa uccidere per il suo credo ateo.
Qualunque cristiano vi potrà confermare che non ha importanza della fede religioso di chi sta al governo e di quanta forza brutale applichi, non riusciranno mai a convertire un cristiano in un ateo, non è come togliere un vestito.
Al massimo avrei un cristiano che si nasconde, tiene la religione in casa propria.
E quindi evidente che i massacri russi sono stati eseguiti per la maggior parte per mano di cristiani contro cristiani, e probabilmente non è un gesto molto cristiano se preferiscono rispettare un comando di un ateo per massacrare la propria gente al posto di spararsi un colpo in testa.
La prova lampante di quello che dico lo vedi dalle numeri di cristiani dopo la morte di Stalin, sono ritornati quasi ai valori di prima.
sergio2
11 novembre 2009 00:22
Grazie cara Annapaola per le tue parole che mi incoraggiano nel compito solitario che mi sono dato: approfondire per comprendere e andare oltre l'istintiva adesione a una sentenza che mi appariva logica, pacata e soprattutto attenta alla cultura religiosa e al profondo rispetto per i principi (PRINCIPI, non valori) cristiani.
Questa faccenda, in se stessa piccola e minuta, racchiude un mondo di miseria culturale, una chiusura profonda a quei principi cristiani di tolleranza, libertà, dignità dell'uomo, amore... che qualcuno arriva ad affermare essere "oggettivamente" rappresentati dal crocifisso.
Vedi, Annapaola, a farmi rabbrividire non sono tanto i "barbari" alla Giovanardi (la definizione è di Cesa) o alla La Russa, ma il continuo stillicidio di interventi, a firma di prestigiose personalità della cultura e del giornalismo, che sovvertono deliberatamente (non potendo immaginare che siano stupidi o ignoranti) la logica degli eventi, che in modo capzioso propongono una lettura alterata di fatti e documenti, che deducono da premesse palesemente false...
Mi fanno rabbrividire poi i giudici, dai quali mi attendo l'applicazione del diritto e non interesanti, ma giuridicamente infondate, speculazioni filosofico-culturali.
E' questo quel che vogliamo da un giudice? Interpretazioni storiche? Stabilire quanto pesino nella coscienza individuale o collettiva le vicende storiche e culturali?
Analisi semeiotiche?
E senza nemmeno avvalersi di CTU...
Non mi piace questo modo di applicare il diritto e di interpretare le funzioni giurisdizionali. Questi sono compiti della politica, della cultura e non dei giudici.
Scadiamo nel soggettivismo che gli stessi giudici affermano di dovere e volere evitare.
E il mondo della politica, con rarissime eccezioni, cosa fa?
Si esibisce in uno stridulo coro da voci bianche incornacchiate.
E il mondo della cultura e dell'informazione, con rarissime eccezioni, cosa fa?
Produce interventi e commenti insignificanti, immotivati, illogici in una continua giostra di parole vuote, produce aria fritta.
sergio2
11 novembre 2009 00:40
(terza puntata dedicata alla ricostruzione dei fatti e delle cause che hanno prodotto la sentenza di Strasburgo)
LA STORIA DELL’OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO
Tutta la storia dell’obbligo di esposizione del crocifisso è sin dalla nascita del Regno d’Italia, sempre avvenuta per via regolamentare, e non legislativa, e sempre in relazione al principio sancito dallo Statuto Albertino in base al quale la “religione cattolica apostolica romana è la sola religione di stato”.
La circolare del ministero della pubblica istruzione n. 68 del 1922, infatti, rilevando che molte scuole avevano rimosso il crocifisso e l’immagine del sovrano, definì intollerabile questa violazione delle disposizioni regolamentari, definendola “un danno alla religione dominante dello Stato così come all’unità della Nazione”. Il ministero richiamò al rispetto del regolamento impartendo l’ordine di esporre “i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico”.
Alla base dell’obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole non c’è alcuna delibera di legge, ma solo disposizioni amministrative, di natura regolamentare.
Per esempio, il regio decreto 965\1924 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) recita all’art. 118: “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.”
Vi risulta?
E’ stato forse sostituito il ritratto del Re con quello del Presidente della Repubblica?
No, alla faccia della Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527.
Sulla natura confessionale di questa esibizione del crocifisso non ci possono essere dubbi.
“Tant’è che la circolare n. 8823 del 1923 del Ministero della pubblica istruzione, pur nel contesto di un quadro normativo che si riferiva anch’esso solo al crocifisso, ammetteva (sembra per venire incontro alle richieste dei valdesi) la possibilità che tale simbolo venisse sostituito con un’immagine del Cristo in un’altra postura, ad esempio da un quadretto raffigurante Gesù con i fanciulli.” (ordinanza 1110/2005 TAR Veneto, punto 4.2).
Per la nostra normativa recente, come per quella originaria che addirittura si ricollega alla legge Casati del 1859, il crocifisso è solo un componente dell’arredo delle classi.
Niente di più.
Poi, è arrivata la Repubblica, non c’è più la religione di Stato, tutte le confessioni hanno pari dignità, il vecchio Concordato è sostituito dal nuovo che recepisce le norme costituzionali sulla libertà religiosa… ma il crocifisso deve restare!
In forza di che?
Dei regolamenti dice il ministero; in ogni caso disattesi (vedi mancanza dell’immagine del Presidente della Repubblica).
Il ministero della pubblica istruzione, che si è costituito nella procedura, autore della direttiva n. 2666 del 3 ottobre 2002 che raccomanda ai direttori scolastici di esibire il crocifisso nelle classi, sostiene la tesi che tale disposizione è in ottemperanza al regio decreto n. 965 del 1924 e all’art. 119 del regio decreto n. 1297 del 1928!
Non spiega il Ministero come mai sia disattesa la Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527 che prevede oltre al crocifisso anche il ritratto del Presidente della Repubblica.
Non aggiunge nulla il ministero rispetto alla qualifica del crocifisso come “arredo” della classe.
Non indica un solo documento, analisi, ricerca, elaborazione sul significato da attribuire al crocifisso.
Si limita il ministero, in tutti questi anni, ad affermare che le norme del ’24 e del ’28 sono ancora in vigore; quindi, in base a questi regolamenti il crocifisso c’ha da essere!
Non una sola traccia che consenta di motivare questa presenza con ragioni diverse da quelle del passato: simbolo sacro della fede!
Quando troviamo un documento recente (2002) a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, abbiamo, per esplicita dichiarazione, la conferma che la presenza del crocifisso ha una finalità religiosa.
Scrive il ministero nella nota di accompagnamento alla direttiva 2666/2002: “sia data attuazione alle norme sopra menzionate attraverso l’adozione delle iniziative idonee ad assicurare la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche.” e prosegue “Perché poi, nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica siano resi possibili, nel rispetto delle diverse convinzioni e credenze, momenti di raccoglimento e di riflessione, le SS.LL …vorranno opportunamente sensibilizzare i dirigenti scolastici a che valutino la possibilità di riservare appositi ambienti in funzione delle finalità sopra accennate”.
Servono commenti dopo queste parole per individuare la natura religiosa e confessionale del crocifisso?
Da rilevare che quando il ministero dirama questa circolare sa che la norma è contestata e che è chiamato in giudizio presso il TAR del Veneto!
Da queste premesse discende la necessità, con doppio salto mortale, di ricorrere ad argomentazioni che giustifichino, senza fondamento giuridico, la presenza del crocifisso come simbolo dell’identità nazionale.
sergio2
12 novembre 2009 18:09
La riflessione proposta da Pine_tree offre molti spunti interessanti di approfondimento.
Dice bene Pine_tree quando afferma che è sbagliato additare l’ateo e l’ateismo come fonti del male.
Personalmente, non credo esistano persone buone e persone cattive, ma solo azioni buone e azioni cattive.
Nella scelta di come comportarsi il laico, in tutte le sfumature che questo termine può assumere, è certamente più solo rispetto a chi ha una fede religiosa.
Quest’ultimo trova nell’idea di un premio nella vita ultraterrena il conforto per il suo agire quotidiano e sa di poter contare, quasi sempre, sul perdono e sull’assoluzione.
Il laico cerca invece negli effetti del suo agire, e solo in questi, il necessario e unico conforto per essere in pace con la propria coscienza.
L’adesione a una fede religiosa è sovente un fatto consuetudinario e quindi insufficiente in sé a produrre comportamenti coerenti con i principi religiosi abbracciati.
Ne consegue che esistono pessimi comportamenti posti in essere da cristiani, come da atei, agnostici, laici, musulmani…
Nella discussione “I Mostri” (http://dilatua.aduc.it/forum/mostri_8006.php) avevo a suo tempo proposto una riflessione anche sulla formazione religiosa.
Mi chiedevo se non fosse necessario che la Chiesa si interroghi sulla propria capacità di formare “cristiani” ogniqualvolta constata il proprio fallimento. E quando fallisce? Per esempio, quando un giovane “soldato di Cristo” (espressione con la quale si indica il cresimato) commette atroci delitti.
Perché quella persona che pure ha seguito un iter formativo religioso, che lo ha portato alla “confermazione”, resta insensibile ed impermeabile ai principi cristiani al punto da poter commettere atroci delitti?
Non dovrebbe questo indurre la Chiesa a interrogarsi sulla propria capacità di formare cristiani?
Non dovrebbe indurre a essere più cauti nel considerare l’ateismo e il laicismo come maggiori responsabili del degrado sociale e umano?
Scrivevo il 17 maggio 2008:
“ Svolgo quindi una riflessione sulla capacità di formare “cristiani”.
Purtroppo mancano studi analitici, ma i pochi dati disponibili confermano che frequentemente i giovani autori di efferati crimini sono, nominalmente, “soldati di Cristo”.
Con ogni probabilità anche gli autori del barbaro assassinio di Lorena sono stati battezzati, hanno fatto la prima comunione e sono stati pure cresimati. Hanno cioè portato a termine l’iter sacramentale previsto nel percorso formativo di un buon cattolico.
Non fraintendetemi, non intendo attribuire alla Chiesa alcuna responsabilità.
Propongo solo una riflessione sulla capacità della Chiesa di creare valori e produrre comportamenti cristiani.
Se anche la religione diviene un fatto routinario, una pratica quasi burocratica… avremo disperso quel valore fondamentale (e spesso unico) che la religione può rappresentare nella formazione di un cittadino, di un adulto.
Alla dispersione scolastica avremo aggiunto la dispersione religiosa (che, infatti, è elevatissima).
C’è forse troppa attenzione agli aspetti “statistici” del nostro essere un popolo di cattolici rispetto al percorso formativo che deve far maturare la scelta religiosa.”
E’ allora l’imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche utile allo sviluppo di un processo educativo e formativo?
IVAN.
12 novembre 2009 18:30
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(da Sergio:)
1) «...al rispetto per i principi (PRINCIPI, non valori) cristiani.»
2) «E senza nemmeno avvalersi di CTU»
3) «...la sua natura confessionale»
4) «Da queste premesse discende la necessità, con doppio salto mortale, di ricorrere ad argomentazioni che giustifichino, senza fondamento giuridico, la presenza del crocifisso come simbolo dell’identità nazionale.»
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1) Spiega la differenza in 10 righe.
2) Non ho voglia di cercare il significato di CTU...Che sarebbe?
3) Questa espressione ti ricorre, ma mi sfugge cosa intendi con l'aggettivo "confessionale".
4) Potremmo definirla una sindrome da "Botte-piena-e-moglie-ubriaca".
Cioè: prima si fa un decreto che impone il Crocefisso (non si sa bene perchè), e successivamente un decreto che condanna l'obbligo di esposizione di simboli religiosi.
E poi via agli arrampicamenti di specchi per rispettare entrambe le scelte.
A parte che il 1922 non era esattamente un periodo propizio per varare decreti "per il bene della cittadinanza", mi pare chiaro che da allora questa storia del Crocefisso non sia mai stata riconsiderata solo per non urtare la permalosità degli pseudo-cattolici.
Infatti qualunque bipede dotato di BUONSENSO, cattolico o satanista che sia, è in grado di riconoscere che non c'è alcun motivo - nè PRATICO nè ETICO - per cui imporre IN DEFAULT l'esposizione del Crocefisso.
Insomma, tutta questa inutile cagnara mediatica mi puzza tanto di strumentalizzazione.
E in presenza di una strumentalizzazione, bisogna sempre chiedersi: CUI PRODEST?
Chi ci guadagna, nel trasformare una sentenza fondamentalmente INNOCUA e talmente sensata da non far spendere nemmeno 5 secondi di commento...in un teatrino dal quale sembra dipendere la sorte dell'intero pianeta?
Siamo davvero così VULNERABILI a questa massa di CAZZATE?
In tal caso non dobbiamo nemmeno chiederci PERCHÈ ce le rifilano come il pane quotidiano.
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sergio2
13 novembre 2009 00:32
Rispondo molto volentieri alle tue domande, caro Ivan, e ti ringrazio per avermele poste.
Domanda n 1
Principio: ciò che ispira un comportamento, un insieme di azioni, una strategia. E’ qualcosa che vale in sé ed esprime le ragioni etiche dell’agire. Ispira, motiva, sostanzia un fine per cui si agisce e la moralità del fine richiede la moralità dei mezzi per raggiungerlo.
Valore: è ciò che deve essere fatto valere. L’affermazione di un valore non richiede la moralità dei mezzi per raggiungerlo. Spesso l’affermazione di un “valore” richiede per “essere fatto valere” l’annientamento del valore (leggi anche valore inteso come esistenza, vita) altrui. Quando la “pace” diventa un valore anche la “guerra” diventa giustificata, magari la chiameremo “guerra preventiva”.
Scusate ma in poche righe e a questa ora di più non so fare.
Domanda n 2
CTU: consulente tecnico d’ufficio. Si tratta di figure professionali e qualificate incaricate da un giudice, e affiancate da altri consulenti di parte, in altre parole nominate dalle altre parti in giudizio (parti, ovvero ricorrente e resistente), per dirimere questioni tecniche, culturali o di qualsiasi natura extragiudiziale, in altre parole tutte quelle questioni dove il giudice non può con gli strumenti del solo diritto prendere una decisione (per esempio, quando si tratta di dare un valore a una merce o un bene distrutto per colpa di qualcuno).
Domanda n 3
Confessionale: inteso come aggettivo (e non come sostantivo, diversamente sarebbe l’arredo di una chiesa in cui si svolge il rito della confessione) indica ciò che è proprio di una confessione, ovvero fede, culto religioso. Il crocefisso è sempre stato considerato un "arredo", un simbolo della religione cattolica apostolica romana.
Domanda n 4
Direi piuttosto che è la tecnica dell’asso piglia tutto, ovvero chi rompe non paga e si tiene pure i cocci.
Troppo ermetico? Se non è chiaro ditemelo e mi spiegherò meglio.
Domanda n 5
Anche se non c’è formalmente, io la vedo.
Capziosamente strumentale.
A chi giova?
A chiunque abbia interesse a creare tifoserie urlanti. A concentrare l’attenzione su cazzate. A tentare strumentalmente di creare disordine nel campo avversario.
A rilanciare la gara a chi è stato più bravo nello sport del baciapile e quindi merita più caramelle (stavo per scrivere ostie, ma forse sarebbe stato sacrilego).
Hai presente le scimmie urlatrici?
Ne siamo pieni.
Dai un’occhiata a “Nessun allarmismo”. Qualcuno giunge al punto di affermare che l’Italia potrebbe fare ricorso per ingiusta durata del processo. Prova a immaginare la Repubblica Italiana che cita in giudizio davanti la Corte di Strasburgo… la Repubblica Italiana.
A parte le castronerie in termini di applicazione delle procedure giuridiche, evidentemente c’è qualcuno che pensa che la durata del processo sia una responsabilità del ricorrente; diversamente non si comprenderebbe come si possa pensare che la Rep. It. possa avanzare la pretesa di un risarcimento per irragionevole durata del processo. A chi chiede il risarcimento? O qualcuno crede che il risarcimento è a carico di Strasburgo?
Quando si arriva a livelli simili di assurdità è perché la politica, la cultura e i media seminano miseria.
IVAN.
13 novembre 2009 15:54
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(Per Sergio:)
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1) Limpido e chiaro, anche in 10 righe.
2-3) OK, grazie.
4) Per me è già chiarissimo. In other words: i Legislatori sono liberissimi di lavorare con sufficienza, visto che tanto sono DERESPONSABILIZZATI dai casini che provocano.
Se pagassero sulla propria pelle le conseguenze della loro sconsideratezza, ci andrebbero un po' più coi piedi di piombo.
5-a) «Hai presente le scimmie urlatrici?»
Peggio. Loro almeno hanno delle buone ragioni (immagino) per far chiasso. Noi, specie di primati più evoluta, facciamo chiasso per il Nulla più totale.
Fortuna che i nostri Predatori Naturali li abbiamo all'interno della nostra stessa Specie, altrimenti la sedicente "specie dominante" sarebbe già estinta nello stomaco di qualche tirannosauro...Ma vuoi mettere la soddisfazione di fare tutto da soli?
5-b) «Stavo per scrivere ostie, ma forse sarebbe stato sacrilego.»
Sì, stiamo attenti a non scrivere blasfemie, dio boiardo, che su questo sito c'è sempre qualche cornacchia in agguato (baciamo le mani, Don Di Noto).
5-c) «Dai un’occhiata a “Nessun allarmismo”»
Minchia sì, ho sbirciato qualcosa dell'Ineffabile...Meglio di una puntata di Zelig.
Siamo al demenziale. Adesso chiunque può chiedere risarcimento su qualsiasi cosa.
La Repubblica Italiana (?) chiede un risarcimento (??) alla Corte di Strasburgo (???), i Savoia chiedono un risarcimento allo Stato, Ilona Staller chiede un risarcimento (30 milioni!) a SKY per avere usato il nome "Cicciolina" (coperto da Copyright) in una fiction su Moana Pozzi...Mi aspetto che fra poco Charles Manson chieda un risarcimento al governo USA per avergli impedito di continuare il suo onesto lavoro di squartatore di donne incinte.
Solo i poveri cristi non hanno alcun titolo per chiedere una riparazione dei torti subiti.
Ma dopotutto, inchiappettare un povero cristo può ancora essere considerato un "torto"...oppure un legittimo tentativo di risanare il PIL?
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sergio2
14 novembre 2009 01:54
(quarta puntata)
RIASSUNTO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA.
Il TAR del Veneto, investito nel 2002 della questione crocifisso a seguito del rifiuto dell’Istituto scolastico (scuola media inferiore) di rimuovere il crocifisso, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente, affermando che l’esibizione obbligatoria del crocifisso, che ha un “univoco significato confessionale”, “delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana” in contrasto “con il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle varie Confessioni” (TAR Veneto 56\2004).
Il ministero della pubblica istruzione, che si è costituito nella procedura, autore della direttiva n. 2666 del 3 ottobre 2002 che raccomanda ai direttori scolastici di esibire il crocifisso nelle classi, sostiene la tesi che tale disposizione è in ottemperanza al regio decreto n. 965 del 1924 e all’art. 119 del regio decreto n. 1297 del 1928! Decreti di natura regolamentare.
La Corte Costituzionale (sentenza 389/2004) dichiara palesemente inammissibile la questione sollevata poiché essa ha per oggetto delle disposizioni regolamentari, sprovviste di forza di legge, che quindi sfuggono alla sua giurisdizione.
Il TAR del Veneto, investito nuovamente della questione, rigetta il ricorso (sentenza 1110/2005) con la motivazione che il crocifisso non è solo un simbolo religioso, ma anche (molto veltroniano...) un simbolo della cultura, storia e identità italiana; un simbolo dei principi di libertà, uguaglianza e tolleranza così come della laicità dello Stato Italiano.
Pur partendo dalla premessa che bisogna “verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi (i significati del crocifisso) siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica.”, giunge il TAR del Veneto a valutazioni che non hanno alcunché di giuridico. Nonostante nella nostra Costituzione l’unico simbolo che esprima i valori dell’identità italiana sia il tricolore e non c’è norma in tutta la nostra legislazione che deleghi al potere amministrativo (nella fattispecie il ministero della pubblica istruzione) l’incarico di individuare un simbolo dei valori nazionali.
Contro la sentenza del TAR, la ricorrente si rivolge al Consiglio di Stato che nel 2006 respinge il ricorso ancora una volta con argomentazioni che sul piano giuridico sono pari a ZERO (anche su questo tornerò più avanti).
In sintesi, quindi, si giunge a Strasburgo con questo pesante fardello:
- due sentenze indifendibili per la totale assenza di argomentazioni giuridiche,
- la Corte Costituzionale che afferma non esistere norme con potere di legge, ma solo norme regolamentari,
- un potere politico che afferma il valore laico del crocifisso distinguendosi ancora una volta per l’assenza di argomenti giuridici,
- un potere ministeriale che afferma il pieno vigore dei regolamenti del 1924 e del 1928 che qualificano il crocifisso come un segno della “fede” e come un arredo!
A questo punto giunge la Corte di Strasburgo, con la sentenza della quale ho già scritto, decide l’unica cosa che in diritto poteva essere decisa.
Pronostico.
Se sono corrette le anticipazioni relative ai temi su cui è incentrato il ricorso del Governo contro la sentenza di Strasburgo, il mio pronostico è che il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
pine_tree
14 novembre 2009 09:52
Sergio dice:
"Se sono corrette le anticipazioni relative ai temi su cui è incentrato il ricorso del Governo contro la sentenza di Strasburgo, il mio pronostico è che il ricorso sarà dichiarato inammissibile."
Non può essere diversamente, altrimente sarebbe un chiara indicazione che la legge si fanno in base all'emozioni del momento, e le minacce hanno un ruolo peso nelle decisioni.
Non esiste argomento a favore del crocefisso che può reggere, quando parliamo di laicità e pluralismo, anche se l'italia fosse al 99,999% Cattolici tesserati.
Ma in Italia non cambierà niente, siamo abituati a non rispettare le legge, quindi l'avranno vinti quelli più prepotenti e violenti.
Sophia
14 novembre 2009 10:03
"Ma in Italia non cambierà niente, siamo abituati a non rispettare le legge"
Falcone diceva che pure la mafia che altro non è che un sofisticato insieme di "cattive abitudini" è un fatto culturale e come tale può essere sconfitta. La cultura è modificabile.
Basta volerlo veramente.
L'importante è che ognuno faccia la sua parte e pretenda che anche gli altri facciano la loro per il ruolo che spetta loro.
Tipo ... se eri abituato a chiudere un occhio se il vicino non ti faceva la fattura ... spiega al tuo vicino che conviene a tutti se ci diamo na' regolata tutti insieme e poi tutti insieme chiediamo ai nostri governanti di darsene una loro prima che li spediamo tutti a casa senza più stipendio pagato con le nostre tasse.
pine_tree
14 novembre 2009 10:18
Treviso. Un prete sfida i politici:
«Ci strumentalizzate con il crocifisso»
Se il crocifisso diventasse strumento di lotta politica «sarebbe la profanazione più grave, molto più che toglierlo dalle pareti della scuola». Sarebbe come trasformare l'immagine di Gesù in croce «in un segno di violenza».
Di più: quando c'è «la difesa del crocifisso che serve solamente per accaparrarsi l'appoggio della chiesa», siamo di fronte a una delle «ambiguità che sono più deleterie per la vita cristiana degli attacchi violenti ed espliciti contro la fede». A scriverlo è don Giampiero Moret, direttore dell’Azione, settimanale della diocesi di Vittorio Veneto.
Per leggere il resto:
http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=80291&sez=NORDEST
pine_tree
14 novembre 2009 10:22
Sophia, è troppo tardi, la cultura del menafreghismo ha già modificato la nostra DNA.
Solo la frusta per due generazioni potrebbe invertire la tendenza.
Quindi che frusta sia, è necessario aumentare i controlli ed aumentare le multe, e necessario arrivare al punto che è da stupidi fare un illecito del genere perché l'utile non vale il rischio.
Non vedo altra soluzione.
Per mia esperienza, la gente è orgogliosa di avere fregato il fisco è non si fanno problemi a raccontarla in giro.
Annapaola Laldi
14 novembre 2009 18:12
Cara Sophia,
sono d'accordo con te; accettiamo di pagare quel poco o tanto di più dell'IVA non per sentirci a posto ma perché siamo convinte/i che in questo modo salvaguardiamo la legalità e proteggiamo anche l'artigiano di turno dal ricatto, che so, di finanzieri corrotti. Se esigo la fattura da chi mi ha fatto un lavoro, quello non me la può negare. Mi prenderà per scema (mi è accaduto), ma fa quello che gli ho chiesto. E forse, dopo, ci riflette un po' sopra.
sergio2
16 novembre 2009 11:26
Si allunga l'elenco delle ordinanze che impongono il crocifisso e multano coloro che lo rimuovono.
Anche il sindaco di Besana Brianza ha emesso una ordinanza con la quale multa (150 euro) chi rimuove il crocifisso dalle aule.
Prevedo una bella valanga di ricorsi al TAR.
Sophia
16 novembre 2009 13:24
@ Annapaola e pine_tre
l'altra sera a cena con amici si discuteva sul fatto siamo tutti, chi più chi meno accusabili di qualche cosa. Un carissimo amico mi faceva notare che non c'è nessuno che possa dire di non aver ceduto almeno una volta nella vita alla "convenienza" di chudere un occhio con il dentista quando ci proponeva cifre astronomiche e ci proponeva una alternativa in "amicizia" più vantaggiosa per entrambi.
io gli ho risposto che se è vero che è proprio lì che si annida il TARLO (=si comincia così e si finisce che si diventa un Popolo che fa a gara a chi è più furbo e si premia il leader più furbo che fa diventare più richi i furbi evasori) è anche vero che un BUON MEDICO quando fa le diagnosi ad un malato e trova un cancro e una unghia incancrenita non comincia dall'unghia a curarlo (anche se ovviamente non si disinteresserà di neanche quella) ma da ciò che è PIU' URGENTE.
Quel che manca, a mio avviso, nel nostro paese è la scaletta delle PRIORITA'. L'unghia malata la possiamo anche tollerare per un po' (=NON PER SEMPRE) SE e SOLO SE siamo impegnati a salvare l'organismo più complesso dal CANCRO che rischia di portarsi via tutto ... unghia compresa ...
detto in altri termini, a mio avviso, il cittadino dovrebbe smetterla di pensare che ne uscirà vivo PREMIANDO una classe dirigenziale che premia i furbi evasori.
Dovrebbe chiedere ai politici rispetto delle REGOLE del gioco nell'interesse di tutti e cominciare ad AUTO-EDUCARSI se non l'ha ancora fatto a pagare l'iva e a chiedere che tutti i suoi amici la paghino ... amico dentista compreso.
Sophia
16 novembre 2009 13:27
p.s
non so bene perchè abbiamo postato qui questi discorsi sull'iva evasa che nulla hanno a che fare con il crocifisso .... ma di sicuro uscire dall'illegalità diffusa del nostro paese è 'na vera croce!
sergio2
18 novembre 2009 00:28
Sì, direi che con l'evasione o l'elusione fiscale siamo fuori tema...
Poi volendo un collegamento si può sempre trovare.
Visto che di croci ne abbiamo tante, potremmo appendere alle pareti delle aule "pizzini" senza dignità di fatture.
sergio2
18 novembre 2009 01:00
(quinta puntata)
L’ORDINANZA DEL TAR DEL VENETO
Il TAR del Veneto aveva colto la natura regolamentare dei regi decreti in forza dei quali il ministero della pubblica istruzione pretendeva l’esibizione del crocifisso, ma ritenendo che quei regolamenti rientrassero dalla finestra per effetto di un decreto del 1994 e quindi avessero forza di legge passa la palla alla Corte Costituzionale sollevando numerose questioni di legittimità costituzionale.
La Corte invece rinvia al TAR chiarendo definitivamente che non ci sono norme provviste di forza di legge ma solo regolamenti.
Il TAR ha correttamente individuato che
“La questione si sposta quindi su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica.”
Chiarito che i regolamenti del ’24 e del ’28 sono tuttora in vigore perché non abrogati, né in forma diretta né in forma indiretta, è sul significato da attribuire a questo simbolo che verte tutta la contesa.
Nell’ordinanza n. 56/2004 del TAR del veneto (quella di rimessione alla Corte Costituzionale) si legge:
“Diversamente da quanto avviene per l’insegnamento della religione, che liberamente gli studenti ed i loro genitori possono o meno accogliere – e solo così il principio di laicità dello Stato è osservato: cfr. Corte costituzionale 203/89 cit., e 14 gennaio 1991, n. 13 – la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi e, inoltre, agli stessi insegnanti: e la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i rammentati principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione”.
Il TAR del Veneto, investito nuovamente della faccenda a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, a questo punto assume posizioni diametralmente opposte a quelle che aveva sollevato in precedenza motivando il ricorso alla Corte Costituzionale.
La lunga sentenza 1110/2005 del TAR è interessante sotto il profilo socio-culturale, scritta anche bene (rispetto alla norma), ma sul piano giuridico l’unica cosa apprezzabile è la ricostruzione giuridica di questo obbligo di esposizione del crocifisso.
Non rintraccia norme di rango costituzionale che legittimino la presenza obbligatoria del crocifisso, ma espone una lunga serie di argomentazioni, anche condivisibili, ma estremamente soggettive, nei fatti e nella realtà culturale italiana confutate e confutabili.
Le premesse giuridiche da cui muove il TAR sono tante, puntualmente citate e richiamate.
Scrive il TAR
“come ben esplicitato nella citata ordinanza n. 56/04 di questo TAR, la laicità dello Stato italiano costituisce, secondo il Giudice delle leggi, un principio supremo, emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e, dunque, "uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica", (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) e nel quale "hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).
Quale riflesso del principio di laicità (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più specificatamente, dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell’eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), "l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità" nei confronti di ogni fede, "senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)" (così Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508).”
Prosegue:
“In tale contesto, credenti e non credenti si trovano "esattamente sullo stesso piano rispetto all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell’appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione" (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334); mentre "valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori" tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero "in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato" (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).”
Non basta, ecco che aggiunge
“Per completezza, va richiamato altresì l’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 che sancisce il diritto inviolabile "alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.
Rafforza ricordando che non può trovare ingresso il criterio dell’opinione della maggioranza ovvero di una minoranza oppure di un singolo:
“In tale questione quello che rileva è il vulnus eventualmente riscontrabile alla sfera giuridica anche di un solo soggetto; invero, la stessa Corte costituzionale, mutando un suo precedente orientamento che si richiamava al comune sentire della maggioranza, ha statuito che in tale materia non assume rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze già citate nn. 925 del 1988, 440 del 1995, 329 del 1997 e 508 del 2000)”.
Nonostante queste forti e convincenti premesse giuridiche, le conclusioni cui perviene il TAR sono meramente di carattere culturale, filosofico, ma non giuridiche, ignorando, dopo averle valutate, le tante ragioni per cui un individuo può vedere nel crocifisso un mero simbolo religioso che, essendogli imposto, senza alcuna ragione legittima e legittimante, lede il suo diritto individuale.
Vediamo qualche stralcio di questa ordinanza.
“…nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.”
E chi decide il peso di tutto ciò che è posto sotto questo pesante "nonostante"? E se "nonostante" tutte le belle cose che i giudici ricordano (inquisizione, antisemitismo...) qualcuno volesse o riuscisse a vedere solo questi "nonostante"? Vogliamo processarlo per "crocifissofobia"?
Ritorniamo alla sentenza.
“A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro.”
Che dire: or tu chi sei che vuoi sedere a scranno, per giudicar da lungi mille miglia con la veduta corta d'una spanna? Direbbe Dante, poetucolo!
“Diverso”? Quali diversi? Omosessuali e donne possono sentirsi discriminate da un simbolo che è uno dei massimi simboli della Chiesa cattolica?
O non è più concesso questo diffuso sentire?
Ancora la sentenza.
“In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.”
Possiamo dire che è un principio controverso almeno tanto quanto la Chiesa ha osteggiato la laicità e l’affermazione della libertà religiosa?
Ancora la sentenza.
“(Questo Tribunale) E’ altresì consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al cesaropapismo ovvero all’inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame”.
Grazie per la consapevolezza di facciata. Non so bene perché ma mi suona come un elogio dell'ipocrisia.
Non rilevanti in base a cosa?
Non ha il tribunale affermato che è il diritto individuale cha va preservato e tutelato?
Ancora.
“Non ci si può tuttavia nascondere – sia per la valenza plurima che tale simbolo contiene, sia per un elementare rispetto della verità - che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso”.
Oh, che gentile concessione! E cosa vieta di considerarlo e viverlo esclusivamente come simbolo religioso?
Andiamo avanti.
“…va aggiunto che l’esame del simbolo della croce effettuato sulla base della nota e accettata teoria della scienza semeiotica, secondo cui per individuare il significato di un simbolo, per sua natura polivalente, è indispensabile esaminare gli elementi che esso esclude piuttosto che quelli che include, porta ai medesimi risultati sopra delineati.”
Cazzo, dimenticavo la semeiotica! Ma va? E dov’è questa analisi così raffinata? Dove sono i risultati?
Eccone uno:
“Il meccanismo logico dell’esclusione dell’infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell’onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la violazione di un importante precetto.”
Qui siamo alle farneticazioni, ovvero che il cristianesimo non è stato mai compreso!
Eppure il giudice ricorda il tragico “motto degli sgherri nazisti "Gott mit uns" e la stessa tragica cronaca di questi anni d’inizio secolo”!
Ma non demordiamo e andiamo avanti con la lettura della sentenza.
“Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.”
Ma questa è pura teoria e negazione della storia! I "negazionisti" a questo punto sono dei santi.
La croce ha escluso ed esclude.
La conversione forzata è stata una pratica diffusa, pena l’esclusione, anche fisica!
L'abiura pena condanna, le fiamme per gli eretici, la censura costante delle libertà di pensiero, ricerca e parola... pratiche sostenute fino a ieri (e in misura diversa e con altri strumenti ancora oggi) dalla Chiesa che ha spesso umiliato e offeso quel simbolo religioso ora pretesamente elevato a simbolo della laicità repubblicana.
Ancora.
“Allo stesso modo, nell’attuale contesto culturale europeo, un cittadino greco, maltese, svizzero, inglese o slovacco può agevolmente e ragionevolmente individuare nella croce che spicca sulla sua bandiera, oltre che un riferimento alla propria storia e identità, anche un richiamo ai valori della democrazia laica.
Tornando in Italia, non si contano gli stemmi e gonfaloni degli enti locali che si richiamano esplicitamente alla simbologia cristiana, tra cui la bandiera ufficiale della regione del Veneto, esposta in innumerevoli uffici pubblici del suo territorio senza apparente turbamento di alcuno.
Il crocifisso costituisce sicuramente un simbolo diverso da una bandiera e inoltre in Italia l’evoluzione culturale non risulta altrettanto compiuta rispetto ai Paesi nordici, ovvero - più correttamente e per evidenti ragioni storiche - ne manca la piena consapevolezza, ma tuttavia la laicità dello Stato e i principi costituzionali di libertà appaiono universalmente accettati in modo tale da consentire una nuova e aggiornata considerazione del simbolo della croce.”
Eccoci qui con un passaggio semplicemente privo di pregio anche culturale: una bandiera è assunta per delibera di un potere legittimato. La nostra Costituzione dedica un articolo alla bandiera nazionale.
Il valore è certo e univoco, può essere contestato tutto, ma nessuno può negare che il tricolore sia la bandiera nazionale!
Il crocifisso ha invece molteplici significati e solo il soggetto può decidere quale attribuirgli, poiché non vi è altra norma che abbia in modo legittimo attribuito un preciso significato al crocifisso. Mentre gli unici regolamenti da cui discende l’obbligo di esposizione del crocifisso è certamente di natura confessionale e illiberale: “la sola religione di stato”.
Infine, sempre la sentenza:
“Riassumendo e concludendo, il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale - elemento questo immediatamente percepibile - oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo - può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.”
Immediatamente percepibile? Ma se stanno discutendo un caso in cui un cittadino percepisce altro!
Ma non voglio aggiungere altro e mi limito a dire: Bene! Per quanto io possa essere d’accordo con quanto scritto da questi giudici, è questo quel che vogliamo da un giudice? Interpretazioni, storiche, stabilire quanto pesino nella coscienza individuale o collettiva le vicende storiche e culturali?
Analisi semeiotiche?
Io ho paura di un modo simile di applicare il diritto.
Queste sono funzioni della politica, della cultura e non dei giudici.
Scadiamo nel soggettivismo che gli stessi giudici affermano di dovere e volere evitare.
Meno male che c'è un giudice... a Strasburgo!
IVAN.
06 dicembre 2009 22:35
.
"COL CROCEFISSO MI CI PULISCO IL C..."
*****
Sergio, non dirmi che questa te la sei persa:
(Roberto Castelli:) «La bocciatura dei minareti nel Referendum svizzero insegna. Nel prossimo progetto di riforma costituzionale, la Lega Nord proporrà l'inserimento della Croce nella bandiera italiana.»
____________________
Non so perché, ma ogni volta che Castelli apre bocca penso subito: "Adesso arriva una cazzata orripilante".
Sarò prevenuto (io preferisco "previdente"), ma il buon Robertino non mi aiuta di certo a correggere questo difettuccio.
Soprattutto, non so come la Lega possa conciliare l'inserimento del crocifisso nel Tricolore con l'uso igienico che il Senatùr voleva fare dello stesso.
Possibile che siamo in mano a questi COGLIONI?
Ma in fondo è un bene che si dimostrino tali senza pudore; ci aiuta a prendere più facilmente consapevolezza che non sono certo lì per effetto di "scelte popolari" o cose simili.
Infatti quale cittadino che fa salti mortali per arrivare alla fine del mese manderebbe mai al potere un disgraziato che, invece di pensare a mettere una pezza allo sfacelo del Paese, si occupa di questioni del genere?
Non c'è neanche bisogno di impegnarsi a scoprire gli altarini dell'Oligarchia: pian piano, stanno facendo tutto da soli.
.
lucillafiaccola1796
07 dicembre 2009 19:23
Ho notato questo paragrafo
Chiarito che i regolamenti del ’24 e del ’28 sono tuttora in vigore perché non abrogati, né in forma diretta né in forma indiretta, è sul significato da attribuire a questo simbolo che verte tutta la contesa.
Il mio piccolo cervellino non riesce a capire per quale ragione dei regolamenti dell'epoca fascioregia del 1924, 1928, 1938, ecc. non siano automaticamente annullati dalla Costituzione della Repubblica Italiana!!!!
Oh a che gioco stanno giocando?
Non è che siamo tutti dei coglioni drogadipendenti dementi ignoranti!!!!!
Saremo una piccola percentuale, ma la logica è la logica!!!
Allora? O siamo conniventi o facciamo qualcosa!!!!
sergio2
10 dicembre 2009 00:03
No, Ivan, non mi ero perso queste fantastiche evoluzioni del pensiero leghista, semplicemente non le ritengo meritevoli di attenzione.
Si commentano da sole.
sergio2
10 dicembre 2009 00:34
Lucilla, il paragrafo che hai notato è una conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza che cito nei miei interventi.
Tecnicamente è una conclusione corretta poiché non c'è alcun automatismo in base al quale alla caduta di un regime corrisponda l'abrogazione di tutte le leggi che quel regime ha emanato; in più, si tratta di norme regolamentari e non di leggi.
Giustamente, aggiungo. Diversamente verrebbe meno l'idea stessa di "Stato" che non si immedesima in un regime o in un governo.
D'altra parte, se ci pensi, sono ancora tante le leggi fasciste che regolano la nostra vita quotidiana.
Per esempio, le leggi sulla stampa (ordine dei giornalisti, registrazione delle testate periodiche presso il tribunale territorialmente competente, direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti).
Anche gli articoli del codice penale che punivano i delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe (il famigerato Titolo X del Libro II del codice penale) rimasero in vigore fino al 1978.
E non dimentichiamoci che sino al 1981 in Italia esisteva il “delitto d’onore”.
Un uomo che uccideva la moglie adultera era considerato quasi un “giusto” e punito in modo simbolico. Lo stesso criterio si applicava nel caso uccidesse la figlia o la sorella scoperta in “illegittima relazione carnale” dando per acquisito che questa illegittima relazione carnale fosse un’offesa all’onore del marito\padre\fratello!
Ovviamente, il maschio padrone poteva uccidere anche l’uomo che aveva recato cotanta offesa al suo onore.
L’art. 587 del C.p. così recitava:
“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.
E vogliamo dimenticarci del “matrimonio riparatore” che consentiva di cancellare il reato di violenza sessuale?
Anche questo istituto fu abolito solo nel 1981!
Emblematico e destò molto scalpore il caso della giovane Franca Viola (a questo caso è ispirato il film “La Sposa più bella” di Damiano Damiani con Ornella Muti).
Ah dimenticavo, se lo stupro era di gruppo, il matrimonio di uno degli autori estingueva il reato per tutti.
Ecco cosa prevedeva l’art. 544 del C.p. (abolito solo nel 1981): "Per i delitti di violenza carnale il matrimonio tra l'autore del reato e la persona offesa estingue il reato stesso. Anche per gli eventuali complici in caso di condanna il matrimonio ne cessa l'esecuzione e gli effetti penali."
Lo stupro era un reato contro la moralità pubblica (in Italia sino al 1996) e non contro la persona.
Insomma la donna subiva la violenza ma era la società offesa nella pubblica moralità che andava risarcita.
L’adulterio era punito solo se commesso dalla moglie (il marito era punito solo se teneva “risaputamente” in casa o in altro luogo una concubina).
L’adulterio della moglie se configurava una relazione stabile era punito in modo più severo.
La ratio è semplice: se una donna ha tanti amanti il marito può sempre affermare che la moglie è “una cagna in calore”, una ninfomane, una malata, insomma… Ma se stabilisce una relazione duratura con un altro uomo allora sta sostituendo il marito, sta destituendo il ”podestà”.
Tutte queste norme furono abolite in seguito a lunghe e faticose battaglie politiche condotte da una esigua minoranza, essendo i grandi partiti impegnati in prioritarie battaglie strategiche per cambaire il volto dell'Italia (sic!).
Figurati, di fronte a tante perle, se qualcuno si è curato in tanti decenni di banali regolamenti la cui abolizione esplicita avrebbe comportato un faticoso confronto con la maggiore forza politica italiana: la DC.
Nessun partito del cosiddetto "arco costituzionale" aveva interesse a condurre queste battaglie.
lucillafiaccola1796
10 dicembre 2009 19:55
ARGOMENTO:HANNO MESSO IN CROCE IL CROCEFISSO
Sikkome ke sono ignorante… non capisco! Si presume dal nome che la Corte Costituzionale si sia “formata” dopo la Costituzione della Repubblica Italiana! Prima si sarebbe chiamata la Corte Regia… n’est-çe-pas? La Corte Costituzionale esiste quindi perché esiste la Costituzione! Come fa allora la Corte Costituzionale ad affermare, addirittura in una sentenza che “Chiarito che i regolamenti del ’24 e del ’28 sono tuttora in vigore perché non abrogati, né in forma diretta né in forma indiretta....” Inoltre, se ci sono 61 milioni di leggi in Italia, a che servono i regolamenti? E quale delle due “istruzioni” ha maggior valore? E ci sarebbe da perderci tutta la vita su questi “ragionamenti” Scappiamo!!!!!!