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Damiel
3 aprile 2005 0:00
Il mio ultimo post è andato perso o è stato "moderato".

Nel qual caso gradirei conoscerne le ragioni.

Cordialmente,
Damiel

20 marzo 2005 0:00
Il contratto rappresenta la principale fonte delle obbligazioni.

Dedichiamo uno sguardo all'articolo
1173 - [Fonti delle obbligazioni]: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Per obbligazione possiamo intendere una prestazione a cui una parte si obbliga o è obbligata [ la prestazione è l'oggetto dell'obbligazione ] a seguito di un contratto [ visto come un accordo tra due o più parti, nel quale assume rilievo il grado di reciprocità nel rapporto; cioè, ad esempio, una parte non può trarre un vantaggio iniquo e sproporzionato ], a seguito di un fatto illecito [ obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato ad altri ] e infine per ogni altro fatto idoneo previsto dall'ordinamento [ principio della atipicità delle fonti delle obbligazioni (per atipicità si intende quanto non rientra nei "tipi" previsti e disciplinati a riguardo si possono prevedere possibili riferimenti all'autonomia contrattuale prevista dal Codice Civile) ].

Se vediamo la prestazione come oggetto dell'obbligazione, l'oggetto della prestazione è il bene o l'attività dovuta dal debitore e determinante la giusta pretesa legittima del creditore.

L'oggetto dell'obbligazione, cioè la prestazione, deve essere suscettibile di valutazione economica, deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile.

Completata questa premessa introduttiva si evidenzia quanto sancito dall'articolo
1175 - [Comportamento secondo correttezza]: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Questo articolo assume un significato rilevante in termini di quanto rientra nei principi guida, rispetto le norme generali sancite dall'ordinamento in rapporto della valutazione delle ragioni tra le parti in caso di contenzioso.

Tali principi guida sono da tener da conto quando si opera nel "disegnare" gli estremi per indire un atto di contestazione prefigurando la fattispecie alla quale ci si vuole riferire in forma diretta o per analogia.
Quando si operaro le prime azioni bisogna limitarsi all'essenziale ed individuare su quali aspetti si vuole centrare l'azione strategica a difesa di un proprio diritto.

E' chiaro che la miglior legittimazione è operare rimanendo aderenti alla verità e non esigendo un ristoro sproporzionato rispetto al danno effettivamente subito; in quanto la bilancia della ragione (il vero punto di forza in un'azione legittima) potrebbe spostarsi a vantaggio dell'altra parte e la sproporzione di mezzi facilmente (osservando i precedenti) renderebbe nulla la leva di forza che tanto "faticosamente" si era strutturata perchè si diviene "attaccabili".

Esser equilibrati, però, è importante, non specifica temere di agire; specifica solo operare secondo "le regole di correttezza" esigendo il dovuto, agendo con "prudenza e buon senso" [ diligenza del buon padre di famiglia ].

All'inizio può scoraggiare affrontare il "sistema" che nega e contraddice i fondamenti del Sistema, ma se si resiste operando per gradi, i piccoli successi preparano a grandi affermazioni; sino a quando si agisce solo per senso etico offrendo il proprio contributo per matura coerenza personale.

In fin dei conti un "sistema" giusto e fondato su quanto è legittimo, è un vantaggio e una garanzia di trasparenza per tutti [ dobbiamo solo rendere inattuali i vari azzeccagarbugli e "fanfaroni" affermando che la spregiudicatezza (amorale) non paga, ma porta a pagare tutti quegli indennizzi dovuti conseguentemente ai "danni ingiusti cagionati" ].

1325 [ Indicazione dei requisiti - (elementi essenziali del contratto in mancanza dei quali, o per vizio degli stessi il contratto è insanabile - NULLO - o sanabile - ANNULABILE - rimosse le cause che ne viziano l'efficacia)] I requisiti del contratto sono 1) l'accordo delle parti 2) la causa 3) l'oggetto 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.


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