francescomangascia
03 luglio 2010 14:34
Annapaol Laldi, guardi io mi son fatto un giretto.. e da Mattia Butta ho trovato questo :i link son tutti a
http://www.butta.org/?p=3748
di Mattia Butta
Siccome sono un po’ stanco di continuare a rispondere sempre agli stessi commenti, scrivo qua in modo chiaro e semplice qualche F.A.Q. sulla bufala dell’emendamento 1.707 salva pedofili.
1. è vero che l’emendamento 1.707 introduceva il termine di “Violenza sessuale di lieve entità” nei confronti di minori?
No.
Già dal 1996 il codice penale italia prevede lievi minori per i casi di minore entità, sia per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis) che per il reato di atti sessuali con minorenni (art.609-quater).
Quindi l’emendamento 1.707 non introduceva assolutamente questo termine che esiste già nella legge italiana.
Da 14 anni.
2. E allora cosa proponeva l’emendamento 1.707
L’emendamento 1.707 aveva come scopo esonerare dall’obbligo di arresto nel casi di atti sessuali con minori di lieve entità.
3. Ma allora è una cosa brutta!
Calma.
Gli atti sessuali con minorenni non sono violenze sessuali.
Sono atti sessuali (tutti, dal bacio al rapporto completo) tra persone consenzienti, che vengono considerati reato dallo stato perché almeno una persona non ha superato l’età minima per gli atti sessuali.
4. Ma come fai a considerare solo la violenza fisica? Un minore puoi facilmente costringerlo a compiere atti sessuali con la forza psicologica.
Infatti si configura il reato di violenza sessuale anche se la violenza è psicologica e non soltanto fisica.
Quindi un caso di violenza sessuale psicologica su minore non è reato di atti sessuali ma, appunto, di violenza sessuale.
5. Che barba, per me qualsiasi atto sessuale con minorenne è da condannare, di qualsiasi entità siano.
Allo stato attuale delle cose il codice di procedura penale obbliga all’arresto nel caso di violenze sessuali, esclusi i casi di minore entità.
Il reato di atti sessuali non è incluso per niente nell’elenco dei reati per cui è obbligatorio l’arresto.
Né per i casi di minore entità né per gli altri.
Quindi i minori, se vogliamo, sono ora meno protetti.
Il ddl che era in discussione al senato avrebbe protetto di più i minori.
6. In che senso il ddl 1611 avrebbe protetto di più i minori?
Perché avrebbe aggiunto il reato di atti sessuali con minorenni nella lista di reati per i quali è previsto l’obbligo di arresto. Questo veniva fatto col comma 22 dell’art.1.
7. E poi, perché hanno escluso i casi di minore entità?
Perché dopo qualcuno si è accorto che col comma 22 il codice di procedura penale avrebbe obbligato all’arresto nei casi di violenza sessuale, esclusi i casi di minore entità, e nei casi di atti sessuali con minore, anche nei casi di minore entità.
Perciò ci sarebbe stato l’assurdo per cui, ad esempio, se due persone fossero stati scoperti a compiere atti sessuali (senza violenza) contro l’art. 609-quater, gli sarebbe convenuto dire che c’era della violenza, anche se non c’era, per evitare l’obbligo di arresto.
L’emendamento 1.707 escludeva i casi di minore entità per gli atti sessuali con minorenne così come già ora succede per i casi di violenza sessuale.
Lo scopo, agli atti della commissione giustiza, era proprio quello di non dover procedere all’arresto obbligatorio per due minorenni che si scambiavano effusioni.
8. Non è vero che si tratta di non colpevolizzare gli atti sessuali tra minori, perché l’art. 609-quater c.p. parla di atti CON minorenni, e non TRA minorenni.
L’art. 609-quater parla sì di atti sessuali CON minorenni, ma dice che commette questo reato chiunque [...] compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto [...].
Dice chiunque, non il maggiorenne.
E nel chiunque ci sono anche i minorenni.
Tanto è vero, che poi lo stesso articolo esenta dal reato i minorenni che compiono atti sessuali con altri minorenni, basta che l’uno abbia compiuto almeno 13 anni e l’altro non ne abbia più di tredici in più.
9. Ma così rimarranno liberi i pedofili
A parte che non l’emendamento non parla di violenza sessuale.
Dopodiché ti stai confondendo tra “non obbligo” di arresto, e “divieto” d’arresto.
L’arresto può anche non essere obbligatorio, ma il poliziotto può farlo comunque.
10. E come si fa a valutare la minore entità? Diventa tutto a discrezione del poliziotto!
Il concetto di minore entità esiste già oggi nel codice penale sia per la violenza sessuale sia per gli atti sessuali con minore, non ce lo siamo inventati ora.
Certo che è a discrezione del poliziotto che ti vede mentre commetti il reato, ma non è mica l’unica valutazione che deve fare.
Ad esempio, per valutare se c’è obbligo di arresto o meno, il poliziotto deve valutare se il reato è non colposo. E non è questa forse una sua enorme discrizionalità?
Ovviamente il poliziotto può fare errori: vi ricordate di quel caso di un cittadino in usa che stava aprendo la porta di casa sua che era bloccata ed è stato arrestato perché i poliziotti pensavano fosse uno scassinatore?
Ebbene, gli errori di valutazione esistono per qualsiasi decisione che la polizia deve fare.
Ad essi mette rimedio il magistrato convalidando o meno l’arresto.
Parte complottista
11. L’hanno fatto per alleggerire la posizione dei preti pedofili!
No.
L’emendamento 1.707 parla di obbligo di arresto.
Esso non cambia le pene, che rimangono identiche, o l’iter dei processi.
Quindi questa è una stupidaggine colossale.
12. Perché difendi Gasparri e soci?
Fidati, Gasparri sta più antipatico (eufemismo, vorrei dire ben altro) a me che a te.
Ciò non vuol dire che si possano diffondere delle notizie false.
Il governo fa già di suo tante nefandezze, accusiamoli per quelle, che non mancano
Inventarsi notizie false per screditarli ti si ritorce contro, perché perdi di credibilità.
13. C’è una nota del gruppo Pdl al senato che parla di errore materiale. Quindi hanno ammesso l’errore.
Ovviamente mai che venga portato un link.
Ho trovato solo questa nota che parla di errore materiale sul sito del Pdl al senato.
E correttamente fa riferimento al fatto citato dalla risposta 7. L’errore materiale si riferisce al fatto che col comma 22 era stato introdotto l’obbligo d’arresto anche per gli atti sessuali con minorenni, ma dimenticandosi di escludere i casi di minore entità. E’ quello l’errore materiale, col quale si sarebbe posto rimedio proprio con l’emendamento 1.707.
14. E allora perché hanno ritirato l’emendamento se era tanto giusto?
Classica tecnica dei complottisti. Se lasci l’emendamento ti accusano di salvare i pedofili, se lo togli ti dicono che l’hai tolto perché ti hanno scoperto. Qualsiasi cosa tu faccia trovano sempre un modo per ribaltare la frittata e trovare il sospetto.
Piuttosto che di sospetti, parliamo di cose concrete.
Il Sen. Centaro in commissione giustizia (8 giugno) ritira l’emendamento in quanto è nata una querelle di natura mediatica del tutto priva di fondamento (ossia la bufala dell’emendamento salva pedofili).
Quindi ritira l’emendamento, e annuncia che ritirerà anche il comma 22, in modo che non ci sia nemmeno l’assurdo del “conviene dire che sia violenza” (domanda 7).
Si toglie del tutto la questione dal ddl e si rimanda ad altra occasione.
Lasciando scoperti anche i casi di non “minore entità” dall’obbligo d’arresto. Complimenti alle scimmie urlatrici per il risultato.
15. Anche l’On. Mussolini (che è del Pdl) ha condannato l’emendamento
Le uniche posizioni in merito della Sig.ra Mussolini le ho trovate sui giornali, non su un suo sito ufficiale (che nemmeno ho trovato), quindi prendetele con le pinze.
Vero, la Mussolini si scaglia contro l’emendamento salva pedofili (qui e qui ad esempio).
Quindi è caduta anche lei nella bufala.
Come? Dite che se lo dice una deputata, tanto più che presidente della commissione parlamentare per l’infanzia, deve essere per forza vero?
Be’, in tal caso vi consiglio di andare a leggere le interrogazioni parlamentari di deputati sulla bufala delle scie chimiche oppure l’interrogazione parlamentare di un deputato che usa noncliclopedia come fonte.
Davvero considerate automaticamente autorevole tutto quello che dice un deputato?
E poi, onestamente, vi fareste dare lezioni di moralità da una deputata che grida megli fascista che frocio, che posa per playboy e che fa la giurata per lo stimatissimo programma de “La pupa e il secchione”.
16. Eppure su tanti giornali autorevoli viene definita norma salva pedofili, parlano di violenze sessuali e abusi su minori.
Tanti giornali hanno scritto queste cose, vero.
Ma tenete presene che i giornalisti si bevono tutto quello che dicono loro, e spesso pubblicano puttanate galattiche.
Vi consiglio di fare un giretto qua per capire quale sia il grado di attendibilità (rasente il nulla) dei quotidiani italiani.
17. A me non me ne frega dei dettagli tecnici. Quei senatori vanno attaccati al muro e fucilati.
Ti consiglio di rileggerti i Promessi Sposi. Manzoni parlava di te già all’epoca.
La caccia agli untori la lasciamo fuori da qua, e ragioniamo su fatti concreti.
18. Sarà, ma a me rimane il dubbio.
Se il dubbio è stato dipanato da spiegazioni tecniche, perché insistere? Solo perché ti stanno antipatici quei senatori?
Anche a me stanno antipatici, ma ciò non mi vieta di capire la differenza tra atti sessuali e violenza sessuale, capendo che l’appello era una bufala.
19. Sei pagato dal Pdl per difenderli?
No, ricevo un mensile dalla CIA e dal NWO a mesi alterni.
« Chiesa (Giulietto) e le assicurazioni
Annapaola Laldi
04 luglio 2010 11:03
Ma chi è questo Mattia Butta? E perché dovrei credere a lui?
francescomangascia
04 luglio 2010 11:58
Signora Laldi, io non le ho imposto assolutamente di credere in Mattia Butta,nzi se avevo l sua email le avrei scritto solo per email.
Ora però le faccio vedere altre cose he ho trovato
sull'emendamento 1707
Potrà controllare il tutto al link
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=483752
1.707/1
FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.707, sostituire le parole: «escluso» con le parole: «incluso».
1.707/2
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.707, al comma 22, sostituire la parola: «, escluso» con la seguente: «incluso».
1.707/3
CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO
All'emendamento 1.707, sostituire la parola: «escluso» con la parola: «compreso
1.707/4
LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 1.707, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al comma secondo».
1.707
GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA
Al comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».
Qunto segue poi è il Codice Penale
Codice Penale
Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti
sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della
persona offesa al momento dei fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 ter Circostanze aggravanti
La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della
salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta'
personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici
della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche
adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto
e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
dieci.
Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali
con persona che al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra
persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che
abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i
soggetti non e' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la
la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Annapaola Laldi
04 luglio 2010 14:57
per francesco mangascia:
in primo luogo, mi scusi per la fretta con cui Le ho risposto prima, che mi ha fatto omettere il ringraziamento per avermi messo una bella "pulce nell'orecchio". Ho cercato adesso di andare all'indirizzo da Lei indicato, ma senza esito. Mi dice: pagina non trovata.
Fra l'altro non sono riuscita neppure a trovare nel testo del ddl 1611 il punto che ha suggerito tale emendamento.
Faccio tre osservazioni: la prima è che questo tipo di legiferazione, tutto rimandi, tutto disposizioni tipo "al comma 1 dell'articolo 20, dopo la prima virgola, aggiungere ( o togliere) 'non'", ecc. è tutto fuorché trasparente e, mi viene da dire, democratica, dove per democratico intendo che ciascuna persona che ha un grado di cultura medio possa rendersi conto di che cosa si tratta. Qui, come ha confessato qualche parlamentare, non ci capiscono niente neppure loro... Non sarebbe possibile presentare una tavola sinottica con, da un lato, il testo così com'è adesso, e, dall'altra, il testo come lo vorremmo? Si stamperebbe più carta, ma non sarebbe più macchinoso di adesso e anche le persone comuni potrebbero vedere chiaramente qual è la posta in gioco. E si eviterebbero situazioni come questa.
In secondo luogo, capsico che l'aria che tira, dall'una e dall'altra parte, non aiuta, purtroppo, a guardare le cose con serenità e tranquillità e quindi basta poco perché, da un lato, gli uni saltino addosso agli altri, e, dall'altro, si ingeneri una confusione enorme. Il fatto che senatori del centro sinistra abbiano apportato un contributo all'emendamento 1707 non mi stupisce: il PD, in particolare, mi sembra alquanto confuso sull'atteggiamento da tenere di fronte a questo ddl; se collaborare a migliorarlo, come fanno alcuni, o considerarlo assolutamente improponibile, come gridano altri (o forse anche i soliti?).
Però, devo constatare che quell'emendamento è stato definito "infelice" e "non chiaro" anche da chi milita nel centrodestra. Lo stesso Giornale, pur difendendone la sostanza (sostiene che non era salvapedofili), ammette che era "mal fatto".
In terzo luogo, però, non vedo perché i firmatari di quell'emendamento abbiano preferito ritirarlo (il "Giornale" sostiene che sarà ripresentato scritto meglio, ma non lo so)anziché spiegare per bene quello che è stato spiegato da altri che hanno definito una "bufala" la notizia che ho trascritto in questo spazio.
Questo me lo devono spiegare per bene, perché proprio non lo capisco; se uno è convinto di avere ragione, mantiene il punto, costi quello che costi. In caso contrario, il suo atteggiamento si presta ad essere letto come un'ammissione di colpa.
francescomangascia
04 luglio 2010 17:28
Signora Laldi, anche me non si apre, ora, era su un blog trovato mentre cercavo in rete. Ma finora non mi è riuscito di ritrovarlo Però ora le voglio perché mi son messo a cercare bene bene, su sta storia:non ero convinto perchè i nomi dei firmatari sono nomi di politici potenti e dei potenti non si esporrebbero mai, su una cosa del genere.Se ci volevano proprio 'provare' lo facevanpo firmare a un peones di poco conto.
francescomangascia
04 luglio 2010 17:35
Mi concludo, dicendole che la cosa più preoccupante su questa storia, è che abbiamo appurato che, nonostante l'Italia abbia il più alto numero di parlmentari in Europa, e raddirittura li mejo stipendiati, noi siamo ancora un paese in cui sia chi ci governa che chi si oppone al governo, non è capace di fare un legge veramente contro i pedofili. Il rigore da noi, esiste solo se devono levare i soldi al cittadino.