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minotauro5801 03 luglio 2010 13:43
La corte di cazzazione ha sentenziato ancora.
Possibile che ancora nessun esperto di diritto ha pensato di raccogliere le sentenze più cazzazione in un libro?
francescomangascia 03 luglio 2010 17:13
Chissà se le motivazioni di questa sentenza si potrebbero applicare anche nel processo che ci sarà per l'omicidio di Simona Melchionda visto che l'omicida, cioè il carabiniere che l'ha assassinata e poi buttata in fiume come zavorra, ha confessato ai colleghi che la vittima voleva che lasciasse la compagna e il figlio per tornare con lei. Se quanto afferma l'assassino, peraltro responsabile anche di occultamento di cadavere, è vero, ciò dimostrerebbe che la vittima era una donna forte, di carattere, e in base a questo, anche se non ci sarà, almeno credo e spero, un'assoluzione per il crimine ottemperato dal milite reo confesso, le attenuanti, 'dovute' per la forza di cui era dotata la vittima invece potrebbero esserci. Si accumulano i terribili se, come quei se che tante platee nei tribunali, applaudivano ai tempi del delitto d'onore...
lucillafiaccola1796 04 luglio 2010 20:17
Lasciateli sta' l'omini... chi dice omo dice danno...!
Annapaola Laldi 05 luglio 2010 11:57
Occorre ricordare che, prima di prendere botte (o al primo accenno di esse), esiste la via della separazione e del divorzio? Il guaio è, però, che, se li lasci, uomini così sono capaci di ammazzarti.
Non siamo arrivati a un bel punto. A nessun livello.
francescomangascia 05 luglio 2010 14:13
E' una sentenza talmente infetta che indica come nel nostro paese sia in atto una decadenza nauseabonda realmente impestata di supremazia maschilista; una vera e propria regressione del senso morale di ogni passata evoluzione. Vedrete che poi ci saranno le attenuanti etniche, quelle religiose. Andrà a finire che manderanno in galera qualche donna che ha reagito... E ciò sarà in ossequio a tutti i pretoni, tribali e non tribali.Occidentali e non occidentali.
Dunque, Donne! rispondete di meno e se non lo fate porgete poi serenamente l'altra guancia. Poiché se vi 'corcano', in Italia la legge lo consente.
harakiri 06 luglio 2010 16:54
Francesco non hai capito una fava!
Pessima abitudine commentare una sentenza senza possedere gli strumenti culturali necessari per comprenderla.
Pessima abitudine lanciarsi in commenti prendendo per oro colato le interpretazioni offerte dai media.
Prima di far proprie determinate interpretazioni è utile qualche analisi e un po’ di cultura specifica, qualche indagine e soprattutto volontà di comprendere.
La cassazione ha affermato che in quel caso specifico giudicato non sussiste il reato di maltrattamenti, previsto dall’art. 572 cp, per il quale un tizio era stato condannato.
Da qui a dire che quella sentenza costituisce una sorta di licenza di picchiare le mogli, soprattutto se di carattere forte, ne passa e ci vuole una bella dose di presuntuosa ignoranza perché così si qualifica colui che parla di cose che ignora e ha la pretesa di giudicare senza conoscere (vale anche per i giornalisti da cui hai preso spunto).
Prima di sentenziare sarebbe opportuno almeno documentarsi sul reato di maltrattamenti perché se esistono i distini reati di percosse, lesioni, ingiurie e maltrattamenti… probabilmente esisterà qualche differenza tra le diverse previsioni penali.
Allora, riflettiamo prima di scrivere di sentenza infetta, precedente pericolosissimo e sospetto, decadenza nauseabonda…
Francesco, istruisciti un po’ perché se continui a scrivere in ogni luogo (ho trovato in diversi luoghi nel web questo tuo commento) queste grossolane corbellerie è la tua cultura che appare dacadente e nauseabonda.
Ma sei in buona compagnia, non temere. Diversamente in Italia non trionferebbe l’arroganza del potere, il sentimento d’impunità, il servilismo, l’omertà, la sistematica violazione delle regole su cui si fonda il vivere civile.
"Se la moglie è forte maltrattarla non è reato" titola un giornale.
“La moglie ha un carattere forte? Allora maltrattarla non è reato”, rincara un altro giornale.
“Maltrattare la moglie forte non è reato”, titola un TG.
Picchiare la moglie non è reato secondo la sentenza shock della Cassazione si legge in tanti forum e blog…
Una montagna di banalità e disinformazione che dovrebbe indurre a riflettere sul nostro sistema informativo e formativo e non sulla presunta “cultura talebana” che si anniderebbe nella Cassazione.
In questo caso, per nulla nuovo (in particolare Corte di Cassazione Sez. VI Penale, Sentenza 3 marzo 2009, n. 9531), sono state scritte montagne di parole senza porsi la domanda più elementare: cosa s’intende in diritto con il termine “maltrattare”?
Punto 1. La Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per maltrattamenti ex art. 572 cp. Ciò significa unicamente che in quel caso non è raffigurabile il reato di maltrattamenti. Ogni altra conclusione è una solenne cazzata.
Punto 2. Il termine “maltrattamento” ha un significato giuridico diverso, come succede frequentemente in diritto, da quello attribuito nel linguaggio comune, secondo il quale basta un ceffone o qualche parolaccia per parlare di “maltrattamento”.
Punto 3. Il reato di maltrattamento è un reato abituale a condotta plurima che presuppone una pluralità di episodi vessatori non necessariamente ciascuno delittuoso, se singolarmente considerato.
Punto 4. Secondo legge e dottrina, perché sussista il reato di maltrattamento in famiglia deve essere provata “l'abitualità della condotta di sopraffazione, tale da ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale della persona offesa”. Non bastano quindi singoli episodi soprattutto se la “pluralità di atti lesivi della personalità della vittima” non si sostanziano “nella coscienza e volontà di sottoporre in maniera sistematica e continuativa il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali”.
Punto 5. Le sentenze bisogna saperle leggere. Non sono i giudici di cassazione che argomentano sul “carattere forte” della vittima ma è il ricorrente che argomenta ricordando che anche i giudici d’appello hanno dato atto che la vittima, per propria ammissione, si era definita di “carattere forte” e “non intimorita dalla condotta del marito”. Mentre i giudici di cassazione riprendono le parole della corte d’Appello che ha qualificato la condizione psicologica della vittima come “scossa esasperata molto carica emotivamente” (nella sentenza di cassazione tra virgolette).
Nulla dunque autorizza a tradurre questa sentenza in una sorta di licenza di picchiare il coniuge.
In conclusione, la Cassazione ha rilevato un classico caso di difetto di motivazione nella sentenza di condanna poiché i fatti contestati, oggetto di una querela ritirata, e la ricostruzione processuale degli eventi testimoniano uno stato di forte tensione tra i coniugi senza che uno risulti sopraffatto dall’altro, senza che ci sia stata dimostrazione della volontà di sopraffare, senza l’abitualità di una condotta lesiva della dignità altrui.
Quindi, non sussiste il reato di maltrattamenti.
Se l’imputato fosse stato condannato per percosse o lesioni (rispettivamente 581 e 582 cp), ammesso che ci siano state lesioni, probabilmente la condanna sarebbe stata confermata.
Ma le percosse e le lesioni non sono giuridicamente assimilabili ai maltrattamenti, diversamente non esisterebbero le distinte previsioni di reato.
Detto ciò, non vi è dubbio che il reato di maltrattamenti in famiglia sia mal formulato, generando dubbi e ambiguità, ma attribuire la responsabilità di ciò ai giudici è proprio il segno della dilagante e devastante incultura dominante.
Tutto in Italia è responsabilità dei giudici incapaci o comunisti o politicizzati… o della nazionale di calcio.
francescomangascia 06 luglio 2010 18:52
harakiri,
lo sapevi che le fave sono buone con il pecorino?
Anche se una persona rimette una querela, e questo ‘sembra’ che è il motivo principale per cui si è assolta quella persona, si può perseguirla per via d'ufficio. Che poi chi così ha deciso, non voglia considerare maltrattamenti delle botte date più volte, reiteratamente, a più riprese ..nel giro di tre anni, beh è cosa del tutto opinabile, visto che a livello comportamentale quell’uomo, è provato che, reiterava le sue azioni violente con una, non giudicata ma nei fatti accaduti esistente, recidiva specifica infra-triennale. Provata la gravità delle percosse, dalla Corte d’appello sulla base delle testimonianze di medici, PLURALE.., conoscenti e certificati medici, ARI-PLURALE, è normale che si critichi la sentenza che tu harakiri, tanto difendi.
Così come è giusto, e proprio in nome dell’integrazione, criticare e opporsi a quei tribalismi violenti che alcuni immigrati hanno insiti nella propria concezione sulla donna, a meno che non si pretenda un quando a tordi e quando a grilli….. Che non va bene per un amante del pecorino romano, quello con la lacrima..;ancora coi tribali..?
harakiri 06 luglio 2010 19:24
Vedi che non hai capito nulla.
E' stato assolto perché non sussiste il reato di maltrattamenti che non si riduce al dare ripetutamente le botte come si desume dal tuo scritto.
Se vuoi capire, leggi quanto ti ho spiegato riguardo al reato di maltrattamenti, art. 572 cp; diversamente continua a scrivere le corbellerie che scrivi.
Non c'entra nulla l'aver ritirato la querela con l'assoluzione perché il reato previsto dall'art. 572 è perseguibile d'ufficio mentre quello di percosse è perseguibile su querela di parte.
Dal momento che il reato di maltrattamenti non c'è e poiché non ci sono altre accuse la persona non poteva che essere assolta.
Non c'entra nulla il tuo insistere sui tribalismi e sulla concezione della donna.
C'è un reato, quello di maltrattamenti, che richiede alcune precise condizioni perchè sussista.
C'è un altro reato, quello di percosse, che richiede altre condizioni.
La persona era stata condannata per un reato che non c'era e non è stato perseguito per un reato che c'era, anche perchè la parte lesa ha ritirato la querela (necessaria per il reato di percosse).
Tutto qui.
Critica la legge ma non i giudici e soprattutto non parlare di tribalismi e di cultura nauseabonda se non conosci l'abc del diritto... e si direbbe nemmeno della logica visto che attribuisci ai giudici di cassazione parole pronunciate da altri soggetti.
francescomangascia 06 luglio 2010 20:12
No, sei tu che non hai capito, o altresì sei uno talmente ignorante che per pura supponenza, non legge, o finge di non aver letto,così come fai tu, che è io ho scritto METTITI GLI OCCHIALI, che è opinabile sostenere,,Che si non voglia considerare maltrattamenti, delle botte date più volte, reiteratamente, a più riprese ..nel giro di tre anni, visto che a livello comportamentale quell’uomo, è provato che, reiterava le sue azioni violente con una, non giudicata ma nei fatti accaduti esistente, recidiva specifica infra-triennale.
visto che il signore in questione picchiò e ingiuriò la querelante diverse volte e per BEN TRE ANNI.
Ma statte zitto che fai più bella figura caro troll.
giuseppe3275 07 luglio 2010 07:58
VORREI PORRE UN QUESITO E SE LA MOGLIE MALTRATTA IL MARITO??????
IVAN. 07 luglio 2010 19:54
.
Spiacente, Haki, ma stavolta il KAZIELU ha ragione.
Il tuo discorso avrebbe senso nel corso di un dialogo argomentato e ragionevole fra persone civili...ma qui siamo su un forum, ed è notorio che sui forum si deve scrivere la prima stronzata che passa per la zucca, senza curarsi né della grammatica, né di motivare le proprie esposizioni, né di fare figuracce da chiacchieroni ignoranti.
Impara & adeguati, se non vuoi essere preso a pesci in faccia dai bifolchi.
.
danilo 07 luglio 2010 22:15
...e bevi meno vino, che ti fa male!!!!
( azz... ma dove l'ho già sentita...... )
harakiri 08 luglio 2010 17:11
Ah ah ah Francesco è proprio divertente.
E anche voi Ivan e Danilo non scherzate con la vostra ironia.
Se sono intervenuto in questa discussione, in cui anche la saggia Annapaola ha detto la sua, non era solo per contestare le opinioni di Francesco ma perché il tema investe un ambito ben più ampio che travolge in pieno l’intero sistema informativo e formativo di questo dannato Paese in cui sembra che per la maggioranza di destra centro e sinistra lo scopo primario è spandere merda sulla magistratura.
Non lamentiamoci se abbiamo poi al governo Berlusconi e i suoi bravi.
Come ho sempre detto, meglio l’originale rispetto alle imitazioni.
Comprenderete il senso di questo discorso con il prossimo intervento, ovviamente se vorrete comprendere.
harakiri 08 luglio 2010 17:17
Dicevo, Francesco è proprio divertente.
Peccato abbia la pretesa di occuparsi di cose serie senza esserne all’altezza.
Francesco non riesce a comprendere che ho letto (purtroppo) quanto da lui scritto.
Infatti gli rispondo ri-spiegando che il reato di maltrattamenti non consiste nel dare ripetutamente nel tempo le botte.
Ho già spiegato, nel primo intervento, cosa in diritto e dottrina s’intende punire con il reato previsto dall’art. 752 del cp e quindi non mi ripeto.
Sarò grato a chiunque mi trovi fonti dottrinali o precedenti sentenze della Cassazione dalle quali dedurre che il reato di maltrattamenti sia il semplice dare più volte nel tempo le botte.
Non si tratta di difendere la sentenza, di cui molti scrivono a sproposito, ma respingo le critiche di Francesco e ho richiamato l’attenzione sul sistema informativo pressappochista sul quale Francesco basa le sue critiche senza curarsi di compiere alcuna verifica e riflessione nel merito.
L’articolo riportato da Francesco conclude affermando:
“Tanto più che - conclude la Cassazione - la condizione psicologica di Roberta B. per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente”.
Le stesse identiche parole le trovate in tanti quotidiani, il che dovrebbe far riflettere sul nostro sistema informativo.
Provare per credere:
http://milano.repubblica.it/cronaca/2010/07/02/news/marito_violento_assolto_in_cassazione_sua_moglie_aveva_un_carattere_forte-5339382/
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=109119&sez=HOME_INITALIA
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/famiglia-successioni/news/articolo/lstp/261422/
http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/tirano%20e%20alta%20valle/141876_livigno_picchia_la_moglie_assolto_dalla_cassazione/
http://ilgazzettino.it/articolo.php?id=109119&ordine=asc
Mi fermo qui.
In pratica, qualcuno ha prodotto un commento scadente, sensazionalista, ad effetto, per ignoranza o eccesso di semplificazione con il solito metodo di spettacolarizzare l’informazione e prontamente tanti hanno ripetuto la stessa fregnaccia.
Tra questi tanti anche il nostro Francesco che ci scrive di cultura nauseabonda di cui la Cassazione sarebbe portatrice.
Critico questo modo di far notizia e la presuntuosa ignoranza di voler discutere di ogni cosa senza avere la decenza di informarsi, se non altro per rispetto verso la propria persona.
Il virgolettato che ho riportato (e che riporta Francesco) a chi va attribuito?
Chi legge pensa che si tratti di parole riprese dalla sentenza, con l’innocente aggiunta “conclude la Cassazione”.
Non è così.
La sentenza al posto delle parole “conclude la Cassazione” recita testualmente “COME PUNTUALIZZATO DALLA CORTE DI APPELLO”.
Si presenta come conclusione dei giudici di Cassazione quanto è nelle conclusioni dei giudici d’Appello.
Ecco perché la corte di Cassazione ha annullato quella sentenza di condanna: per difetto di motivazione, ovvero perché i giudici di primo grado e di appello non hanno dimostrato la sussistenza del reato di maltrattamenti (come è inteso da diritto e dottrina giuridica).
Allo stesso modo, i giudici di Cassazione non hanno mai affermato che quando la moglie è di carattere forte si può picchiare senza che ciò costituisca reato.
Non è così e mi chiedo come si possa dare credito a ogni banalità offerta da tanta stampa.
I giudici di Cassazione in apertura delle motivazioni di sentenza riportano le ragioni delle parti.
La tesi della difesa è il “difetto di motivazione” poiché non è stato provata la “sussistenza dell’elemento di abitualità della condotta di sopraffazione”.
La difesa sottolinea che già i giudici di appello hanno riconosciuto che la moglie “per ammissione della stessa di carattere forte, non fosse intimorita dalla condotta del marito”; in altre parole, secondo la difesa, unica a riprendere la definizione di “carattere forte” che la vittima attribuisce a se stessa, è che non è stata dimostrata la volontà di sopraffare il coniuge, requisito di dolo generico necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti.
I giudici di Cassazione accolgono i motivi del ricorrente e concludono scrivendo:
“non risulta offerta dai giudici di merito alcuna indicazione che deponga per la sussistenza, in capo all’imputato, di una volontà sopraffattrice idonea ad abbracciare le diverse azioni e a ricollegare ad unità i vari (limitati) episodi di aggressione alla sfera morale e fisica del soggetto passivo”.
Quindi il reato contestato non è stato provato e pertanto il fatto non sussiste, ovvero non è stato provato il reato di maltrattamenti.
Ecco un ennesimo caso di cattiva informazione che viene amplificata perché chi dovrebbe fare il mestiere di informare fa il fotocopiatore e tanti si lanciano in discussioni spericolate ed azzardate, basandosi non su dati reali e oggettivi ma su immagini sbiadite della realtà, sviluppando talvolta ragionamenti nauseabondi.
Certo che una sentenza è opinabile, ma per esprimere un’opinione su qualcosa bisogna almeno degnarsi di conoscere quel che si critica.
Nel caso specifico non solo Francesco ha espresso opinioni senza verificare quel che commentava, non solo ha insistito in tale comportamento dopo che gli sono stati offerti gli elementi per verificare, ma nonostante dimostri di non avere la minima conoscenza del diritto ha la presunzione di criticare pesantemente i giudici di Cassazione.
A me questo comportamento, divenuto sport nazionale, francamente non piace.
Basta mi sono rotto a voi procedere con le conclusioni offerte da questo esempio scolastico di condizionamento mediatico che attecchisce sull’impreparazione e l’incapacità o mancanza di volontà di tanti a vagliare le informazioni da cui ogni giorno siamo sommersi.
francescomangascia 08 luglio 2010 18:57
harakiri, non erano solo percosse ma anche ingiurie e minace e nel giro di tre anni, sai so io he invece mi diverto tanto con te che ti senti un sapientone, al punto tale di credere che sentenza la puoi lèggere solo tu...l''ARTRI' SO FESSI?
harakiri,
Saltare dei brani, non t' aiuta, ed è cosa faziosa; ma si sa che chi come te ha il dono della Sophia, pretende che tu siano orbi senza essere consapevole di essere l'unico a essere veramente orbato.
Qui al link, c'è l sentenza,
http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/11768489.13/11768489.pdf
e Harakiri non scritto questo...
COME E' AMPIAMENTE NOTO PERCHE' SUSSISTA IL REATO DI MALTRATTAMENTI OCCORRE CHE SAI ACCERTATA UNA CONDOTTA (CONSISTENTE IN AGGRESSIONI FISICHE O VESSAZIONI O MNIFESTAZIONI DI DISPREZZO)ABITUALMENTE LESIVA DEL PATRIMONIO MORALE DELLA PERSONA OFFESA CHE A CAUSA DI CIO' VERSA IN UN CONDIZIONE DI SOFFERENZA... poi lèggi, pure sotto... e poi dimmi come si fa dopo tre anni di continue ingiurie minacce e percosse a non aver maltrattato chi le subiva,ma che dici...
harakiri 09 luglio 2010 13:20
Santa pazienza!
Non pretendo di essere l’unico che può leggere le sentenze, però io l’ho letta e Francesco invece no eppure si è lanciato in critiche pesanti basandosi esclusivamente su un articoletto di giornale senza fare prima alcuna verifica.
Non pretendo di essere l’unico che sappia leggere le sentenze, mentre gli altri sarebbero fessi, ma certamente Francesco pensa che gli altri siano fessi; infatti, io non modifico le sentenze come ha fatto l’estensore dell’articoletto ripreso da Francesco e da tanti altri eccellenti giornalisti ricamandoci sopra cazzate su cazzate.
Come ho dimostrato quelle che Francesco e tanti giornalisti hanno presentato come le conclusioni della Cassazione sono in realtà le risultanze della Corte di Appello. E la Cassazione si limita a dire: signori, se queste sono le vostre conclusioni allora il reato contestato non c’è.
Secondo la cassazione, i giudici di primo grado e quelli di appello non hanno dimostrato la sussistenza del reato di maltrattamenti; qualcuno mi spiega cosa avrebbe dovuto fare la cassazione dal momento che ritiene non motivata una condanna?
Secondo voi Francesco conosce il ruolo della Cassazione?
I giudici precedenti hanno dimostrato solo la sussistenza degli elementi oggettivi del reato ma non l’elemento soggettivo: la volontà di una condotta finalizzata alla sopraffazione.
Infatti, nella sentenza di cassazione (e non capisco perché Francesco mi propone il link alla sentenza dal momento che io l’ho letta prima di commentare e lui invece no) trovate scritto:
“Tanto più che, come puntualizzato dalla Corte di Appello, la condizione psicologica di Roberta B. per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente”.
I giudici di cassazione in sostanza dicono: signori se il reato di maltrattamenti sussiste, voi non l’avete dimostrato.
Tutto qui.
Voi avete capito cosa non avrei scritto?
Quali brani avrei saltato?
Che Francesco poi abbia la faccia tosta di scrivere a me che “è cosa faziosa” questo è il massimo del ridicolo.
E quale sarebbe il mio comportamento fazioso?
Perché mai mi propone un brano tratto da Il Sole 24 Ore quando quei concetti io li ho già presentati nel mio primo intervento del 6 luglio al punto4?
Francesco leggi prima di scrivere cazzate e invitare gli altri a fare qualcosa che hanno già fatto e che hanno indicato a te quanto sarebbe opportuno che tu facessi per evitare di allungare la tua già copiosa produzione di figuracce.
I concetti che Francesco riporta, dovrebbe anche sforzarsi di comprenderli.
Quando si scrive
“Perché sussista il reato di cui all’art. 572 c.p., occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza”
non si fa, infatti, riferimento solo agli elementi oggettivi del reato (percosse, minacce…), a cui lui continua a fare riferimento, ma alla combinazione di questi elementi oggettivi con l’essenziale elemento SOGGETTIVO: la volontà dell’autore del reato.
In altre parole, il “dolo generico, unitario e programmatico, costituente elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima, da necessariamente sostanziarsi nella coscienza e volontà di sottoporre in maniera sistematica e continuativa il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali”.
Questo è quanto insegna la dottrina e quanto si desume da una lunga tradizione anche di Cassazione.
Questa volontà, questo necessario elemento soggettivo dal processo di primo grado e di appello non emerge, non solo per valutazione dei giudici di cassazione ma per espressa affermazione della corte di appello. Emergono solo fatti isolati e ripetuti nel tempo, ma non riconducibili a una volontà predeterminata nell'imputato, eventi ripetuti di tensione tra i coniugi che sfociavano in ira con percosse e ingiurie. Tutto ciò, senza la dimostrazione di una volontà di sopraffazione, non è sufficiente per configurare il reato di maltrattamenti.
In ogni caso, se la discussione fosse confinata all’aspetto giuridico sarebbe di scarso interesse.
Infatti, per me i giudici di cassazione avevano il cammino segnato e le critiche andrebbero rivolte agli inquirenti e ai giudici di primo e secondo grado e soprattutto al legislatore. Secondo Francesco invece c’era comunque materia sufficiente per confermare la sentenza e chi se ne frega del diritto scritto, della dottrina e delle funzioni della cassazione.
Ciascuno è libero di avere le opinioni che vuole, ma ovviamente le opinioni non hanno tutte la stessa qualità e dignità.
L’elemento centrale della discussione è invece secondo me il fatto che un’informazione confezionata in modo approssimativo, fino a giungere all’alterazione capziosa e disonesta o comunque con grave negligenza professionale, sia, senza verifica alcuna, e quindi con altra negligenza professionale, rimbalzata banalmente su tanti giornali e Tg, blog e forum, sia stata commentata da tanti politici di “entrambunici” schieramenti senza che qualcuno si sia chiesto “ma sarà mai possibile che la cassazione sia giunta a queste conclusioni?”
Senza che qualcuno abbia avuto la decenza di informarsi prima di commentare e criticare pesantemente l’operato della Cassazione sino ad attribuire ai giudici una cultura nauseabonda, volontà sospette, retaggi di cultura maschilista, incitamento alla discriminazione di genere...
Ma ovviamente Francesco non dedica nemmeno una parola per dire “è vero! Sono caduto in una trappola perché ho preso per oro colato quel che tanta stampa ha riportato!” eppure non mi contesta il fatto che l’articolo da lui commentato ha alterato una sentenza.
Se le conclusioni della cassazione non sono quelle che Francesco ha ripreso acriticamente, da giornalisti pressappochisti, tutto il suo discutere su cultura nauseabonda, tribalismi, licenza di picchiare… è totalmente gratuito e fuori luogo, offensivo e frutto di un pregiudizio profondo tale per cui gli basta il pretesto di un articoletto di cacca per lanciarsi in una carica da perfetto bisonte.
Ovviamente, l’ignorante e il sapientone sono io.
Grazie.
Sono sempre molto contento di ricevere questi complimenti.
Questo evento è l’ennesima dimostrazione di quanto in Italia, senza differenza di orientamenti politici, sia diffuso un sentimento di astio e insofferenza nei confronti della magistratura, al punto che quasi nessuno è sfiorato dal dubbio quando legge notizie senzanionaliste che mettono alla gogna i giudici.
Vuoi vedere che la tanta indignazione che in questo dannato Paese monta con estrema facilità, per poi svanire con altrettanta immediatezza, è dovuta a semplice invidia per non poter fare quel che fanno i potenti di turno?
francescomangascia 09 luglio 2010 18:09
Harkiri e insisti pure!! l'elemento SOGGETTIVO: la volontà dell’autore del reato? !
TRE anni di via crucis subite dalla parte lesa e sta vedere che l'accusato era privato della volontà, Harkiri, dvvero, non aveva la volontà per compiere ciò per cui è stato giudicato?
Harkiri,sei un perry mason talmente scadente da non vedere persino che ti condanni pure da solo;
meno male che non mi difendi tu sulla querela a mezzo stampa, per cui mi giudicheranno, in buona compagnia, sennò mi davano l'ergastolo con te.
lucillafiaccola1796 09 luglio 2010 19:11
harakiri... mi hai messo in curiosità... se mi dai gli estremi della sentenza... non gli articoli dei giornalettai... mi diletterò a "leggerla"... con i miei "occhioni bluuuuuuuuuuu"
IVAN. 09 luglio 2010 19:25
.
Va be', dal ridicolo si sta passando al patetico.
Senti, Haki: molla. Riprendiamo il discorso in un posto meno ammorbato. (scartabella l'indice)
.
francescomangascia 10 luglio 2010 13:02
Lucilla dgli occhi bluuuu, vai prima qui
( http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Doc.aspx?IdDocumento=11768489&IdFonteDocumentale=13&cmd=gdcasspenale&sezione=gdcasspenale )
e poi clicchi sul Pdf in rosso. Non era difficile da capire come fare o ome cercare, purtroppo i palestinisti di professione come te anche se hanno gli occhi bluu sono profondamente ignoranti.
lucillafiaccola1796 10 luglio 2010 19:41
Il sole 24 ore [mettevi gli occhiali affumicati] non è la corte... al massimo si può inventare qualche favoletta borsistica...!
harakiri 13 luglio 2010 13:31
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LA CAZZILLOPATIA
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Dal ridicolo si sta passando al patetico?
Oh che tu dici, ivan!
Maremma maiala, qui siamo alla presenza di un sintomo forte di una devastante patologia, altro che patetico!
La cazzillopatia si manifesta con l’incapacità di distinguere la realtà dalle menzogne.
Le menzogne create e diffuse, in clinica neuropsichiatrica dette cazzilli, sono assunte come reali verità.
Talvolta sono vere e proprie invenzioni; in altri casi si tratta di alterazioni dei fatti eseguite ad arte, quindi volontarie, per condizionare gli altri ottenendo come primo risultato il condizionamento della propria mente, preventivamente piallata per ricevere l’impianto dei cazzilli.
In altri casi ancora, sempre più diffusi, l’alterazione sistematica degli eventi diviene involontaria, istintiva, una sorta di riflesso condizionato che scatta appena si percepisce che qualcosa può essere modificato nel proprio interesse o nell’interesse della parte servita.
Va tenuto presente che ogni essere umano in tenera età è un creatore di menzogne innocenti, mondi immaginari che convivono con il mondo reale. Non vi è capitato di vedere un bambino piangere perché il suo orsacchiotto è caduto? Per il bambino quel pupazzo è vivo e quindi cadendo si è fatto male.
Crescendo i bambini solitamente imparano a distinguere il mondo reale da quello immaginario.
Ma se i bambini contraggono la cazzillopatia allora non sviluppano capacità intellettive, regrediscono a un livello primordiale e restano ancorati ai mondi immaginari creati e sempre più affollati da mostri, unico modo che hanno per spiegarsi la presenza del male.
La cazzillopatia è solitamente associata a nervosismo, grettezza, scarsa capacità di analisi e di comprensione del linguaggio nelle sue diverse forme.
Il cazzillopatico può anche riuscire a scuola ad avere buoni risultati essendo frequente nel sistema formativo l’idiosincrasia per il pensiero critico.
La prevalente tendenza nel sistema formativo a privilegiare l’appiattimento verso il basso e l’indottrinamento favorisce il consolidamento della cazzillopatia.
Il sistema informativo fa il resto e produce milioni di cazzillopatici che credono intimamente che qualcosa sia vero perché “l’ha detto la TV”.
harakiri 13 luglio 2010 13:34
x lucillafiaccola1796
La sentenza di cui dovrebbe occuparsi questa discussione è la 25138\2010 della Corte di Cassazione penale VI sezione emessa il 12 marzo 2010 e depositata il 2 luglio 2010.
Si tratta di sole tre paginette, si legge in pochi minuti ma leggila con attenzione.
Comunque, cara collega a me accomunata dall’ignoranza, secondo il dotto giudizio del nostro esimio esaminatore, la sentenza che trovi al link indicato da francesco è quella vera, un documento di cui puoi fidarti.
Peccato francesco non l’abbia letta prima di lanciarsi in polemiche assurde.
Ripropongo il link per tua comodità.
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Doc.aspx?IdDocumento=11768489&IdFonteDocumentale=13&cmd=gdcasspenale&sezione=gdcasspenale
Attenzione lucillafiaccola1796 (mi spieghi il significato del tuo nick?) sei su una strada pericolosa: la curiosità è sintomo d’intelligenza; la miscela intelligenza e curiosità può portare alla temibile autonomia di pensiero; rischi una valanga d’insulti dal nostro campione di conformismo non abilitato all’attività cerebrale.
A tua disposizione per ogni richiesta di chiarimenti o approfondimenti.
lucillafiaccola1796 13 luglio 2010 19:17
Grazie harakiri... vado a leggerla...
lucilla [luce piccola] fiaccola [voglio dare meno soldi possibili all'enel-acea e m'illumino in proprio ah ah ah]
non temo gli insulti, anzi. Danno adito a ricambiare con fantasia, stimolando l'inventiva. Toh.. fa quasi rima!
harakiri 13 luglio 2010 23:52
Grazie a te per le delucidazioni, Lucilla.
E il numero 1796 che significa?
Sugli insulti ai bei tempi con sergio mi ero allenato a studiarne il significato.
Ma adesso sembra che questo forum sia ridotto a quatro gatti presi a secchiate d'acqua ogni notte.
lucillafiaccola1796 14 luglio 2010 19:45
1796 assegnato da Aduc
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