minotauro5801
22 luglio 2010 19:15
ma che ti sei scordato che vivi in un paese chiamato italia?
Dove uno stato multa chi fuma però ha il monopolio di vendita dei tabacchi?
Propongo pappagone Presidente e pulcinella capo del governo.
franco8627
23 luglio 2010 11:19
(Jamma) Emessa nella giornata di ieri l'ordinanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, sez. IV, in accoglimento della richiesta di sospensione del versamento delle quote dei minimi garantiti relativamente alle concessioni di gioco ippico, richiesta da Snai.
chiudi X
La questione fa riferimento ai minimi relativi all'anno 2000, per un ammontare di circa 100.000 euro, già precedentemente discussa presso il Tar Lazio, che si era espresso negativamente nei confronti di Snai, la quale è ricorsa al Consiglio di Stato.
Da quanto stabilito, "Ritenuto che la richiesta di sospensione dell’ordinanza impugnata , in relazione alla determinazione di un pregiudizio grave ed irreparabile, appare meritevole di accoglimento nella parte in cui è rivolta alle note dell’Amministrazione appellata del novembre 2009, per effetto delle quali il concessionario viene considerato decaduto dal beneficio del termine per le rate ancora non scadute (...) i giudici accogono l’appello cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto in riforma dell’ordinanza impugnata accoglie la domanda cautelare nella parte in cui è rivolta alle impugnate note dell’AAMS del 2009".
I giudici evidenziano che prerogativa essenziale per l'accoglimento della richiesta è il mantenimento del rapporto concessorio formalmente ancora in essere tra le parti in causa.
e incredibile dal 2000 e siamo nel 2010 ci sono ancora ricorsi e controricorsi per incapacita del monopolio di gestire il gioco denaro sprecato dei contribuenti per cause all infinito ...invece io faccio richiesta scritta al monopolio di stato di poter avere una autorizzazione con un noto bookmakers austriaco con licenza europea loro vengono nel mio negozio trovano due ragazzi su facebook e su un computer nella cronologia trovano l accesso a suddetto bookmakers loro che fanno questi zelanti ispettori del monopolio mi denunciano per gioco d azzardo incredibile incredibile incredibile
franco8627
23 luglio 2010 11:26
Telematico, licenze europee: ancora una sentenza favorevole ad un CTD, non c'e' intermediazione Stampa E-mail
lunedì 19 luglio 2010
(Jamma) - Ad una settimana dalla clamorosa ordinanza di Livorno, ora anche un Tribunale Veneto prende una netta posizione e si allinea alle ormai numerose ordinanze favorevoli all'austriaca Goldbet Sportwetten gmbh, rese in sede penale di riesame.
Anche stavolta, come ormai da un anno a questa parte, il ricorso è stato avanzato dall'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, uno dei più autorevoli punti di riferimento del settore, che oltre ad assistere con successo i titolari dei Ced Goldbet, si occupa della tutela anche di operatori collegati ad altri bookmaker esteri, muniti di regolare licenza, non soltanto austriaci ma anche maltesi.
Questi in sintesi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, che si è pronunciato, oltre che in tema di legge 401/89 e art.88 Tulps, anche in materia di gioco d'azzardo e apposizione di tabella dei giochi proibiti;
- Non sussiste il fumus commissi delicti con riferimento all'art.4 legge 401/89 nell'attività della parte indagata titolare di internet point che in difetto di licenza ex art.88 Tulps operi in collaborazione con Goldbet Sportwetten gmbh, in quanto lo stesso titolare dell'esercizio non si assume il rischio della scommessa e non opera in proprio;
- Goldbet è in possesso di licenza all'attività di raccolta di scommesse rilasciata dal Governo del Tirolo e non vi è prova che il rilascio di detta licenza non sia stato preceduto da adeguati controlli oppure che sia volto a finalità illecite;
- Va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito prodotta dalla difesa sull'attuale contrasto tra la normativa europea e quella italiana;
- Le fonti del diritto italiano non contemplano soltanto le norme discendenti dal Trattato, ma anche le sentenze dichiarative pronunciate dalla Corte di Giustizia CE, immediatamente applicabili;
- Vanno applicati i principi di cui alle c.d. sentenze Gambelli e Placanica sulla non discriminazione, sulla proporzionalità delle misure attuate e sulle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi;
- Non è applicabile l'attuale sistema concessorio ed autorizzatorio, e relativo impianto sanzionatorio, stante il perdurante contrasto tra l'attuale sistema italiano e quello europeo;
- L'esercizio di raccolta di scommesse non è tenuto alla apposizione della tabella dei giochi proibiti, non essendo sala giochi o sala da biliardo;
- L'art.718 C.P. sul gioco d'azzardo non trova applicazione nella materia relativa alla raccolta di scommesse.
Tra gli argomenti trattati dal difensore, personalmente comparso in Camera di Consiglio del 15 luglio 2010, anche l'impossibilità per lo Stato Italiano di inibire l'accesso di operatori esteri facendosi scudo della tutela dei cittadini verso l'eccessiva spesa per i giochi e le scommesse. Sul punto l'avv.Marco Ripamonti, a titolo esemplificativo, ha anche descritto al collegio le caratteristiche particolarmente performanti delle VLT e raggiunto da Jamma ha commentato: "ritengo molto utile ai fini difensivi informare i magistrati delle caratteristiche di questa nuova e stupefacente formula di gioco che, in sostanza, proietta lo Stato Italiano oltre un limite mai raggiunto prima, con un micidiale mix tra l'appeal compulsivo delle slot e l'appeal delle ingenti vincite, rendendo conseguentemente non credibile lo Stato Italiano stesso sul piano della prevenzione dell'eccessiva spesa per il gioco e la conseguente tutela dei consumatori." Sul tema del gioco legale il professionista viterbese ha aggiunto: "ho seguito gli interventi effettuati nel corso del forum sulla legalità. Il dibattito mi pare che si sia limitato all'ambito della normativa italiana e nessuno abbia preso in esame il tema della incompatibilità tra la normativa italiana e quella europea e paradossi che sovente si verificano soprattutto quando le Forze dell'Ordine insistono con i sequestri penali dei Ced ignorando le pronunce dei Tribunali del Riesame del relativo ambito di giurisdizione che magari poco prima hanno affermato principi giurisprudenziali inequivoci in favore dei bookmaker esteri".
A seguito dell'Ordinanza di Treviso tutto quanto sequestrato è stato già restituito dalla Guardia di Finanza.
io vado al manicomio per quello che succede in italia io andro fino a strasburgo per questa situazione in questa giungla del gioco creata da aams
franco8627
23 luglio 2010 11:31
ANCORA UN SUCCESSO LEGALE PER LA LIBERTA’
martedì 01 giugno 2010
Prosegue con Savona e Foggia, dopo Caltanissetta, la serie di vittorie legali a favore di SkySport365.
SkySport365 GmbH, operatore in possesso di licenza austriaca per l’accettazione delle scommesse e presente in numerosi mercati europei, desidera rendere noto ai media, e al crescente pubblico italiano, il raggiungimento di un nuovo importante obiettivo verso lo smantellamento del regime oligopolistico italiano dei giochi.
Dopo la riapertura di un centro collegato a Pwin365.com, brand di SkySport365 dedicato al mondo delle scommesse, ordinata nel mese di aprile dal Tribunale di Caltanissetta, una nuova importante ordinanza mirata a tutelare l’attività dei centri diffusi sul territorio è arrivata dal Tribunale di Savona. In dettaglio, lo scorso 18 maggio era stato richiesto il sequestro sia delle apparecchiature per l’accettazione delle scommesse, in osservanza di presunti reati commessi relativi agli artt. 4 e 4bis l.401/1989, sia dei locali abitualmente utilizzati per fini commerciali siti in Pietra Ligure, bloccando di fatto e in modo arbitrario ogni attività lavorativa.
Il Tribunale di Savona, al termine di un attento e completo studio della materia, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione 1130/07, 1151/07 e 1213 del 27/05/2008, che affermavano la non conformità alla normativa comunitaria del regime concessorio italiano e in linea con la corrente interpretazione adottata da moltissimi Tribunali d’Italia, ha deciso di respingere tali richieste di sequestro. Il Tribunale ha così stabilito come “il sequestro operato dalla P.G., tra l’altro non solo sulle apparecchiature ma, in modo del tutto ingiustificato, sull’intero locale, non può essere convalidato”. E ancora come “...in questa sit
azione normativa altamente fluttuante, anche qualora si volesse ritenere l'elemento oggettivo sussistente, mai si potrebbe provare l'elemento soggettivo del reato..". Per la prima volta un Tribunale italiano, basandosi sulle numerose sentenze di assoluzione conquistate nel corso degli anni e sull’incertezza esistente del diritto in questo particolare aspetto, ha quindi affermato come il soggetto titolare del centro non possa essere considerato colpevole, riconoscendo in conseguenza l’operato di SkySport465 GmbH..
Un’ordinanza che ben si inserisce nella scia di quella espressa, il 12 maggio, dal Tribunale di Foggia in merito al sequestro di un centro presso Margherita di Savoia (FG). In quest’ulteriore caso, il Tribunale ha dichiarato come PlanetWin365, per conto di SkySport365 GmbH, operi in un mercato italiano non improntato ad un'equa e libera concorrenza, considerato il mantenimento in vigore delle vecchie concessioni. In dettaglio, il rinnovo “delle precedenti concessioni (1998) rappresenta di fatto una lesione alla libera prestazione dei servizi perché impendendo un trattamento paritario tra i beneficiari delle precedenti concessioni e la PlanetWin365 di Innsbruck, non ha assicurato una apertura alla concorrenza equivalente a quella che scaturirebbe dalla riattribuzione delle concessioni illegittime”.
SkySport365 GmbH considera queste due ultime ordinanze di notevole importanza per la propria attività commerciale, oltre che per il sempre più attento controllo esercitato nei confronti degli operatori privi di qualsiasi licenza comunitaria. SkySport365 GmbH desidera infine ringraziare i centri coinvolti in questi giudizi per la fiducia espressa nei confronti della società, oltre che l’Avv. Maria Teresa Parrelli per il consueto attento e prezioso lavoro.
Fonte: SkySport365 QUESTO E IL BOOKMAKER A CUI IO AVEVO CHIESTO AL AAMS MONOPOLIO DI STATO L AUTORIZZAZIONE
minotauro5801
23 luglio 2010 12:30
Visto che il "reato" non sussisteva, a chi dovrà chiedere i danni l'ingiustamente accusato?
franco8627
23 luglio 2010 14:26
oma, 23 Luglio 2010 - Ore 11,38 - CTD: TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSO CTD STANLEY, "VALIDO REGIME AUTORIZZAZIONE"
Una recente sentenza del Tar della Calabria riapre la questione della legittimità dei ctd collegati ai bookmaker stranieri privi di concessione ma comunque operanti sul territorio italiano. I giudici del Tribunale Amministrativo calabrese hanno infatti accolto la richiesta da parte di un ctd Stanley di annullamento del provvedimento della Questura della Provincia di Catanzaro con il quale era stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di intermediazione telematica. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno definito "limiti ingiustificati quelli posti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi Membri e che non sono state ammesse a partecipare alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione richieste nel paese di provenienza, ovvero quelli posti nei confronti delle persone operanti in Italia, che vengono escluse dal rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all'attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione". Pertanto, il Tar ha sottolineato come il regime di autorizzazione possa "ritenersi ancora valido nella misura in cui esplica una funzione autonoma rispetto alla concessione, intesa alla verifica diretta dei requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l'attività di intermediazione, non potendosi ritenere che un soggetto possa pretendere di svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, senza sottoporsi al vaglio preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza". Sempre secondo quanto si legge nella sentenza, alla Questura di Catanzaro spetta ora il compito di "riesaminare "funditus" la fattispecie, tenendo conto delle argomentazioni svolte con la presente sentenza, non potendosi ritenere che il Giudice Amministrativo possa sostituirsi all'Amministrazione nell'individuazione delle modalità operative che garantiscono al meglio la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo il controllo tipico che viene esercitato al momento del rilascio delle autorizzazioni di polizia, al fine di prevenire fenomeni criminali o di frode". In conclusione, "con la "sentenza Placanica" della Corte di Giustizia Europea, non si è pervenuti al superamento definitivo, per incompatibilità comunitaria, della disciplina nazionale sulla raccolta delle scommesse, posto che l'attuale regime della gestione delle attività di giochi e scommesse non può essere ulteriormente applicato dal giudice italiano soltanto nella parte in cui prevede limiti alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ritenuti ingiustificati".
franco8627
26 luglio 2010 12:15
Tar Lecce accoglie richiesta di un CED Goldbet per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza
In Leggi&Diritto
venerdì 23 luglio 2010 - 17:52:12
(Jamma) Un altro TAR si pronuncia in favore di un CED Goldbet. Si tratta questa volta del TAR Lecce che con un'ordinanza ha accolto le istanze cautelari del gestori di un CED contro il rigetto delle licenza di pubblica sicurezza disposto dalla Questura di Taranto.
chiudi X
Il caso è particolarmente recente, il diniego infatti risale al 15 aprile scorso. Diverse le motivazioni alla base della decisione del giudice amministrativo. Il TAR rileva in primo luogo che il questore ha negato la licenza per "la assoluta carenza dell’atto di concessione di Ministeri o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse". E quindi, "il provvedimento impugnato" – prosegue, - "appare disattendere la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell'Unione, ai sensi degli artt. 43 e 49, tenuto conto del fatto che il ricorrente opera quale intermediario telematico di soggetto munito di autorizzazione ad esercitare attività di raccolta di scommesse" rilasciata dal Governo Regionale del Tirolo il 25 marzo 2010. Un titolo che, "pur rilasciato a condizione che sia consentito agli organi ufficiali l'accesso in ogni momento all'agenzia di scommesse, non sembra contenere il divieto di esercitare l'attività di raccolta di scommesse attraverso l'opera di un intermediario telematico, come nella specie". E ancora, "i rapporti tra il ricorrente e il bookmaker straniero sono regolati compiutamente da contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti in data 22 aprile 2010". Quindi conclude che "non sono emersi profili di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico interno". Il caso è particolarmente recente, il diniego infatti risale al 15 aprile scorso. Diverse le motivazioni alla base della decisione del giudice amministrativo. Il TAR rileva in primo luogo che il questore ha negato la licenza per "la assoluta carenza dell’atto di concessione di Ministeri o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse". E quindi, "il provvedimento impugnato" – prosegue, - "appare disattendere la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell'Unione, ai sensi degli artt. 43 e 49, tenuto conto del fatto che il ricorrente opera quale intermediario telematico di soggetto munito di autorizzazione ad esercitare attività di raccolta di scommesse" rilasciata dal Governo Regionale del Tirolo il 25 marzo 2010. Un titolo che, "pur rilasciato a condizione che sia consentito agli organi ufficiali l'accesso in ogni momento all'agenzia di scommesse, non sembra contenere il divieto di esercitare l'attività di raccolta di scommesse attraverso l'opera di un intermediario telematico, come nella specie". E ancora, "i rapporti tra il ricorrente e il bookmaker straniero sono regolati compiutamente da contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti in data 22 aprile 2010". Quindi conclude che "non sono emersi profili di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico interno".
Torna alle Categorie Torna alle News
News successiva
come si evince i tribunali danno ragione ai centri perche non susiste intermediazione ne tantomeno gioco d azzardo io avevo richiesto autorizzazione al monopolio di poter contrarre contratto con societa sky sport 365 alias planet win365 il monopolio di stato che fa invece di autorizzarmi oppure di non autorizzarmi si reca nel mio negozio e mi chiude il centro per organizzazione di scommesse clandestine e gioco d azzardo
franco8627
26 luglio 2010 12:20
oma, 23 Luglio 2010 - Ore 13,05 - POKER LIVE: TAR PUGLIA, IN ASSENZA DI REGOLAMENTO NAZIONALE "SEMBRA POSSIBILE DAR VITA A TORNEI DI POKER SPORTIVO"
La prima sezione del TAR Puglia ha bloccato l'ordinanza emessa dalla Questura di Lecce nei confronti del Club Royale sulla sospensione dell'attività di organizzazione tornei di poker live. Secondo il Tribunale, "in presenza di una lacuna regolamentare tuttora non colmata (si parla del regolamento del poker live, ndR), sembra possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dallo stesso Consiglio di Stato (...) con riguardo alle modalità di gioco da 'torneo', e riferite all'iscrizione limitata a un certo importo (pari a 30 euro), a nessuna possibilità di rientro e alla previsione di" vincita "di premi non in denaro". Secondo questa ordinanza l'attività del circolo pugliese potrebbe riprendere in attesa del regolamento nazionale sul poker live, ma nel rispetto dei principi che distinguono il poker sportivo dal gioco d'azzardo.
era normale che era possibile fare tornei live di poker texax holdem ora arriveranno altri centinaia di ricorsi in carta bollata
franco8627
26 luglio 2010 12:22
3 Luglio 2010 - Ore 11,38 - CTD: TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSO CTD STANLEY, "VALIDO REGIME AUTORIZZAZIONE"
Una recente sentenza del Tar della Calabria riapre la questione della legittimità dei ctd collegati ai bookmaker stranieri privi di concessione ma comunque operanti sul territorio italiano. I giudici del Tribunale Amministrativo calabrese hanno infatti accolto la richiesta da parte di un ctd Stanley di annullamento del provvedimento della Questura della Provincia di Catanzaro con il quale era stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di intermediazione telematica. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno definito "limiti ingiustificati quelli posti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi Membri e che non sono state ammesse a partecipare alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione richieste nel paese di provenienza, ovvero quelli posti nei confronti delle persone operanti in Italia, che vengono escluse dal rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all'attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione". Pertanto, il Tar ha sottolineato come il regime di autorizzazione possa "ritenersi ancora valido nella misura in cui esplica una funzione autonoma rispetto alla concessione, intesa alla verifica diretta dei requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l'attività di intermediazione, non potendosi ritenere che un soggetto possa pretendere di svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, senza sottoporsi al vaglio preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza". Sempre secondo quanto si legge nella sentenza, alla Questura di Catanzaro spetta ora il compito di "riesaminare "funditus" la fattispecie, tenendo conto delle argomentazioni svolte con la presente sentenza, non potendosi ritenere che il Giudice Amministrativo possa sostituirsi all'Amministrazione nell'individuazione delle modalità operative che garantiscono al meglio la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo il controllo tipico che viene esercitato al momento del rilascio delle autorizzazioni di polizia, al fine di prevenire fenomeni criminali o di frode". In conclusione, "con la "sentenza Placanica" della Corte di Giustizia Europea, non si è pervenuti al superamento definitivo, per incompatibilità comunitaria, della disciplina nazionale sulla raccolta delle scommesse, posto che l'attuale regime della gestione delle attività di giochi e scommesse non può essere ulteriormente applicato dal giudice italiano soltanto nella parte in cui prevede limiti alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ritenuti ingiustificati". solo il monopolio di stato non vede queste cose tutti i tribunali di italia stanno dando ragione a stanley golbet e skysport365 perche penalizzati nel bando bersani intanto noi ex centri punti di commercializzazione ci troviamo denunciati per gioco dazzardo
franco8627
26 luglio 2010 12:24
(red.) Vanno ritenuti “ingiustificati” i limiti posti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi Membri e che non sono state ammesse a partecipare alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione richieste nel paese di provenienza. Non solo, illegittime sono anche le limitazioni frapposte alle persone operanti in Italia, che vengono escluse dal rilascio delle autorizzazioni di polizia “per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all'attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione”. Con queste motivazioni, anticipate dal sito Lexgiochi.it, il Tribunale Amministrativo della Calabria ha accolto un ricorso presentato da un ctd collegato a Stanleybet contro il provvedimento della questura di Catanzaro che aveva negato il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare, nel territorio italiano, “servizi on line di booking”, per conto del bookmaker inglese, disponendo la chiusura dell’esercizio. Secondo i giudici amministrativi, vi è ora l’obbligo per la Questura di Catanzaro di riesaminare la fattispecie, “tenendo conto delle argomentazioni svolte con la presente sentenza, non potendosi ritenere che il Giudice Amministrativo possa sostituirsi all’Amministrazione nell'individuazione delle modalità operative che garantiscono al meglio la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo il controllo tipico che viene esercitato al momento del rilascio delle autorizzazioni di polizia, al fine di prevenire fenomeni criminali o di frode”.
Non si tratta però di una bocciatura integrale per il sistema normativo italiano: “Anche dopo la “sentenza Placanica” del 2007 della Corte di Giustizia Europea, non si potrebbe configurare come illegittimo il diniego di autorizzazione allo svolgimento di raccolta di scommesse nei confronti di soggetti richiedenti che non rispondano ai requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall’ordinamento”. Piuttosto, il regime di autorizzazione può ritenersi ancora “valido” nella misura in cui esplica una funzione autonoma rispetto alla concessione, intesa alla verifica diretta dei requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione, “non potendosi ritenere che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse, senza sottoporsi al vaglio preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza”. La conclusione del Tar Calabria è che, con la “sentenza Placanica” della Corte di Giustizia Europea, “non si è pervenuti al superamento definitivo, per incompatibilità comunitaria, della disciplina nazionale sulla raccolta delle scommesse, posto che l'attuale regime della gestione delle attività di giochi e scommesse non può essere ulteriormente applicato dal giudice italiano soltanto nella parte in cui prevede limiti alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ritenuti ingiustificati”.agipro
franco8627
26 luglio 2010 12:27
Ultime notizieNotizi
Statistiche
Visitatori: 7849393
Telematico, licenze europee: ancora una sentenza favorevole ad un CTD, non c'e' intermediazione Stampa E-mail
lunedì 19 luglio 2010
(Jamma) - Ad una settimana dalla clamorosa ordinanza di Livorno, ora anche un Tribunale Veneto prende una netta posizione e si allinea alle ormai numerose ordinanze favorevoli all'austriaca Goldbet Sportwetten gmbh, rese in sede penale di riesame.
Anche stavolta, come ormai da un anno a questa parte, il ricorso è stato avanzato dall'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, uno dei più autorevoli punti di riferimento del settore, che oltre ad assistere con successo i titolari dei Ced Goldbet, si occupa della tutela anche di operatori collegati ad altri bookmaker esteri, muniti di regolare licenza, non soltanto austriaci ma anche maltesi.
Questi in sintesi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, che si è pronunciato, oltre che in tema di legge 401/89 e art.88 Tulps, anche in materia di gioco d'azzardo e apposizione di tabella dei giochi proibiti;
- Non sussiste il fumus commissi delicti con riferimento all'art.4 legge 401/89 nell'attività della parte indagata titolare di internet point che in difetto di licenza ex art.88 Tulps operi in collaborazione con Goldbet Sportwetten gmbh, in quanto lo stesso titolare dell'esercizio non si assume il rischio della scommessa e non opera in proprio;
- Goldbet è in possesso di licenza all'attività di raccolta di scommesse rilasciata dal Governo del Tirolo e non vi è prova che il rilascio di detta licenza non sia stato preceduto da adeguati controlli oppure che sia volto a finalità illecite;
- Va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito prodotta dalla difesa sull'attuale contrasto tra la normativa europea e quella italiana;
- Le fonti del diritto italiano non contemplano soltanto le norme discendenti dal Trattato, ma anche le sentenze dichiarative pronunciate dalla Corte di Giustizia CE, immediatamente applicabili;
- Vanno applicati i principi di cui alle c.d. sentenze Gambelli e Placanica sulla non discriminazione, sulla proporzionalità delle misure attuate e sulle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi;
- Non è applicabile l'attuale sistema concessorio ed autorizzatorio, e relativo impianto sanzionatorio, stante il perdurante contrasto tra l'attuale sistema italiano e quello europeo;
- L'esercizio di raccolta di scommesse non è tenuto alla apposizione della tabella dei giochi proibiti, non essendo sala giochi o sala da biliardo;
- L'art.718 C.P. sul gioco d'azzardo non trova applicazione nella materia relativa alla raccolta di scommesse.
Tra gli argomenti trattati dal difensore, personalmente comparso in Camera di Consiglio del 15 luglio 2010, anche l'impossibilità per lo Stato Italiano di inibire l'accesso di operatori esteri facendosi scudo della tutela dei cittadini verso l'eccessiva spesa per i giochi e le scommesse. Sul punto l'avv.Marco Ripamonti, a titolo esemplificativo, ha anche descritto al collegio le caratteristiche particolarmente performanti delle VLT e raggiunto da Jamma ha commentato: "ritengo molto utile ai fini difensivi informare i magistrati delle caratteristiche di questa nuova e stupefacente formula di gioco che, in sostanza, proietta lo Stato Italiano oltre un limite mai raggiunto prima, con un micidiale mix tra l'appeal compulsivo delle slot e l'appeal delle ingenti vincite, rendendo conseguentemente non credibile lo Stato Italiano stesso sul piano della prevenzione dell'eccessiva spesa per il gioco e la conseguente tutela dei consumatori." Sul tema del gioco legale il professionista viterbese ha aggiunto: "ho seguito gli interventi effettuati nel corso del forum sulla legalità. Il dibattito mi pare che si sia limitato all'ambito della normativa italiana e nessuno abbia preso in esame il tema della incompatibilità tra la normativa italiana e quella europea e paradossi che sovente si verificano soprattutto quando le Forze dell'Ordine insistono con i sequestri penali dei Ced ignorando le pronunce dei Tribunali del Riesame del relativo ambito di giurisdizione che magari poco prima hanno affermato principi giurisprudenziali inequivoci in favore dei bookmaker esteri".
A seguito dell'Ordinanza di Treviso tutto quanto sequestrato è stato già restituito dalla Guardia di Finanza.
Il Tribunale del Riesame di Treviso il 16 Luglio scorso ha emesso un'ordinanza sul ricorso - curato dall'avvocato Marco Ripamonti - di un CED collegato al bookmaker austriaco Goldbet. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, il CED "non si assume il rischio della scommessa e non opera in proprio". Proprio in virtù di questo, il centro elaborazione dati "non compie intermediazione". E sulla questione del bookmaker estero che opera in Italia, nell'ordinanza si riporta che "Goldbet è in possesso di licenza all'attività di raccolta di scommesse rilasciata dal Governo del Tirolo e non vi è prova che il rilascio della licenza non sia stato preceduto da adeguati controlli oppure che sia volto a finalità illecite". Inoltre, "va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito prodotta dalla difesa, sull'attuale contrasto tra la normativa europea e quella italiana". Nell'ordinanza, inoltre, si afferma che "vanno applicati i principi delle sentenze Gambelli e Placanica".
agicoscommesse - 19/07/2010 - pa
franco8627
26 luglio 2010 12:30
io dico al monopolio di stato invece di andare per tutta italia a denunciare persone probabilmente oneste perche non si interroga perche i tribunali danno ragione ai bookmakers con licenza europea e requisiti doc e trovare una soluzione per eliminare tutti i ricorsi e contenziosi esistenti con questo tipo di sistema non si va da nessuna parte anzi ci troveremo con tutta italia con precedenti penali assurdo
franco8627
27 luglio 2010 14:23
Casi di ludopatia in costante aumento, Luigi Bobba interroga la Commissione
In Politica
martedì 27 luglio 2010 - 11:16:26
(Jamma) Nella giornata di ieri l’onorevole Luigi Bobba (nella foto), rivolgendosi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione per sapere quali iniziative
chiudi X
si intendano porre in essere per tutelare i minori ed evitare che possano essere soggetti a forme compulsive di gioco e se non si ritenga doveroso investire in campagne di comunicazione sia nelle scuole che sui media, al fine di rendere i giovani consapevoli e responsabili relativamente ai rischi connessi al gioco d'azzardo
Di seguito il testo dell’interrogazione
premesso che:
i giochi d'azzardo, pur essendo legali, possono innegabilmente rappresentare un rischio per coloro che, non riuscendo a controllare i propi impulsi, cadono preda di un vero e proprio vizio, che speso sfocia in una forma patologica detta ludopatia;
i casi di ludopatia sono in costante aumento a causa di vari fattori, tra cui l'incalzante pubblicità dei giochi, che assumono sempre nuove forme e modalità (lotterie istantanee e differite, poker on line, superenalotto, win for life, e altre);
i dati di uno studio effettuato su 40.000 studenti, condotto dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Ifc-Cnr) attestano che dal 2008 al 2009 la percentuale di studenti tra i 15 e i 19 anni che dichiarano di aver giocato in denaro almeno una volta negli ultimi dodici mesi è aumentata dal 40 per cento al 47 per cento, e l'aumento maggiore coinvolgerebbe le ragazze, passate dal 29 al 36 per cento; i maschi passano invece dal 53 al 57 per cento;
tra questi studenti, nonostante il divieto di legge, circa 550.000 sono minorenni, corrispondenti al 43 per cento dei minori scolarizzati (dati 2009, in crescita rispetto al 38 per cento del 2008);
sempre secondo detto studio, i giochi in denaro maggiormente praticati dagli studenti, sono nell'ordine il «gratta e vinci» e le lotterie istantanee (34 per cento, dal 28 per cento del 2008), scommesse sportive (17 per cento), lotto e superenalotto (cresciuti dal 9 al 14 per cento);
per quanto riguarda i contesti di gioco, ai primi tre posti si trovano i locali pubblici non dedicati, come bar, tabaccherie, pub (32 per cento), case private (20 per cento) e sale scommesse (12 per cento);
il gioco virtuale (internet, telefono cellulare) è utilizzato nel 7 per cento, anche se una quota del gioco praticato nelle case private avviene tramite web;
la legislazione vigente vieta ai minori di partecipare a giochi d'azzardo con premi in denaro, ponendo delle sanzioni sui gestori, nel caso di scommesse sportive giocate online, nelle ricevitorie, nei casinò e nel caso del poker online, al fine di limitare l'utenza ai soli soggetti maggiorenni;
il Codacons lamenta una grave falla nel sistema di tutela, rilevando, infatti, come anche i gratta e vinci siano da considerare in tutto e per tutto appartenenti alla categoria dei giochi d'azzardo;
detto tipo di gioco è quindi vietato ai minori, ma vista la facilità di reperimento, soprattutto nelle edicole, nelle tabaccherie, nei bar e nei distributori automatici, da una parte vi sono numerose possibilità di acquisto dei tagliandi, dall'altro i controlli sono inesistenti, come nel caso dei distributori automatici, o non effettuati dai gestori che, a volte per semplice ignoranza della legge e non rendendosi conto che anche i «gratta e vinci» siano gioco d'azzardo, non si preoccupano di accertare la maggiore età degli acquirenti;
la recente pubblicità relativa ai giochi d'azzardo non solo non scoraggia il minore in relazione ai rischi in cui potrebbe incorrere, ma vede come protagonisti personaggi del mondo dello sport e beniamini della TV, molto amati soprattutto da un pubblico giovane;
gli spot risultano poi ingannevoli in quanto lasciano intendere la facilità, quasi l'ovvietà, della vincita, che se, da un lato, può non convincere l'acquirente adulto, di certo illude il giovane minore sulla fattibilità di incassare cifre sostanziose in maniera semplice e con il minimo sforzo;
negli stessi spot, le forme di tutela e di informazione, come la scritta sulla responsabilità del gioco, minuscola e difficile da cogliere anche per gli adulti, risultano, a parere dell'interrogante, insufficienti ad avvertire gli utenti sulle problematicità del gioco d'azzardo;
le ludopatie comportano gravi rischi per gli utenti/consumatori, che spesso si traducono in serissimi problemi di salute le cui conseguenze non restano nella sfera privata dell'utente/consumatore, ma si riflettono dapprima sulla famiglia, e successivamente sull'intera collettività, sia per il ricorso al Sistema sanitario nazionale, sia per l'aumento della microcriminalità riconducibili al gioco d'azzardo patologico;
a parere dell'interrogante, in particolar modo i giovani non vengono adeguatamente formati ad un gioco responsabile e le campagne pubblicitarie alimentano il messaggio diseducativo, essendo tra l'altro trasmesse in fascia oraria protetta -:
quali iniziative si intendano porre in essere per tutelare i minori ed evitare che possano essere soggetti a forme compulsive di gioco;
se non si ritenga doveroso investire in campagne di comunicazione sia nelle scuole che sui media, al fine di rendere i giovani consapevoli e responsabili relativamente ai rischi connessi al gioco d'azzardo
(http://www.jamma.it) disclaimer privacy
franco8627
27 luglio 2010 14:25
Alla Camera mozione Di Stanislao (Idv) su tutela dei giocatori
In Politica
martedì 27 luglio 2010 - 10:20:18
(Jamma) Lo scorso 21 luglio l'onorevole Augusto Di Stanislao (IdV) ha presentato alla Camera dei Deputati una mozione riguardante il settore del gioco pubblico in Italia. La richiesta del deputato al Governo è quella di pensare ad iniziative
chiudi X
atte a una maggiore tutela dei giocatori e volta al contrasto delle forme di dipendenza. Inoltre, la mozione mira anche a impegnare il Governo ad "avviare [...] misure per contrastare le manipolazioni delle scommesse sportive ed altri tipi di truffa in questo ambito; ad avviare controlli più scrupolosi delle pratiche di richiesta di licenza per l'apertura di sale giochi [...] a promuovere iniziative di sensibilizzazione in ordine ai rischi collegati al gioco d'azzardo, attraverso campagne di informazione alla cittadinanza ed in particolare ai giovani".
Torna alle Categorie Torna alle News
News successiva
News precedente
franco8627
27 luglio 2010 14:26
Scommesse e concessioni. Alla Corte Europea due nuove richieste su legittimità restrizioni a operatore estero non autorizzato
In Leggi&Diritto
lunedì 26 luglio 2010 - 16:36:35
(Jamma) Se da una parte il governo italiano chiude (con successo) le procedure di infrazione aperte negli anni in materia violazione della normativa europea attraverso la regolamentazione delle attività di gioco, meno fortuna registra in ambito di Corte Europea.
chiudi X
E' notizia di questi giorni l'inserimento, ufficializzato dalla Gazzetta Europea, di due richieste di pronuncia inviate da due Tribunali nazionali e relative a casi di esercenti collegati a operatori esteri di scommesse. Nel primo caso il Tribunale del Riesame di Verbania chiede “Quale sia l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione”.Stessa richiesta da parte del Tribunale di Roma relativamente alla causa che vede coinvolto il signor Alessandro Sacchi.
franco8627
30 luglio 2010 15:00
Roma, 30 Luglio 2010 - Ore 10,53 - GIOCHI: IERI INCONTRO A BRUXELLES TRA I PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA. TRA I TEMI TRATTATI IL GIOCO TRANSFRONTALIERO E L'IMPATTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE SUL SETTORE DEL GAMING
Si è svolto ieri a Bruxelles un importante incontro tra i rappresentanti dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea. Per l'Italia c'erano i rappresentati dell'Aams. Tra i temi trattati quello del gioco transfrontaliero, del Libro Verde in materia di gioco on line, ma soprattutto quello della necessità di chiudere alcuni "buchi neri" nella legislazione comunitaria, "buchi" dai quali scaturiscono la maggior parte delle battaglie legali tra operatori e singoli Stati. Ovviamente non si è parlato di creare una direttiva comunitaria vista la sovranità degli stati membri in tema di gioco, ma piuttosto di un progetto di linee guida comuni in materia di gioco tale da evitare situazioni di confusione normativa che ancora oggi vedono scontrarsi le autorità di alcuni paesi ed operatori esteri. A Bruxelles si è anche parlato dell'impatto che hanno alcune discipline comunitarie, come quella sul settore dell'informatica, sul mercato del gioco.
GIOCHI: INCONTRO A BRUXELLES TRA I PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA, SI VALUTA PROPOSTA DI LIMITARE IL RAGGIO AZIONE DEI SISTEMI CONCESSORI AI PAESI CHE L'HANNO ADOTTATI
Emergono alcuni interessanti particolari sul summit tenutosi ieri a Bruxelles tra i rappresentanti dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea che ha toccato anche le problematiche del gioco, e in particolare sulla necessità di elaborare un progetto di linee guida comuni in materia di gioco tale da evitare situazioni di confusione normativa che ancora oggi vedono scontrarsi le autorità di alcuni paesi ed operatori esteri. Nel dibattito che ha coinvolto anche i rappresentanti di Aams si è infatti anche paventata la possibilità di predisporre un intervento normativo teso a limitare il raggio d'azione dei sistemi di tipo concessorio ai paesi che l'hanno adottati. Una proposta che sarà valutata a Bruxelles e che potrebbe dare luogo a scenari inediti.INTANTO ANCORA CE DA DEFINIRE TUTTA LA QUESTIONE DERIVANTE DA CONCESSIONARI CON LICENZA EUROPEA E IL MONOPOLIO CHE FA INSIEME ALLA GUARDIA DI FINANZA TI TRATTA COME UN DELINQUENTE ABITUALE E ASSURDO
franco8627
30 luglio 2010 15:02
ienerdì 30 luglio 2010
Si è svolto ieri a Bruxelles un importante incontro tra i rappresentanti dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea. Per l'Italia c'erano i rappresentati dell'Aams. Tra i temi trattati quello del gioco transfrontaliero, del Libro Verde in materia di gioco on line, ma soprattutto quello della necessità di chiudere alcuni "buchi neri" nella legislazione comunitaria, "buchi" dai quali scaturiscono la maggior parte delle battaglie legali tra operatori e singoli Stati. Ovviamente non si è parlato di creare una direttiva comunitaria vista la sovranità degli stati membri in tema di gioco, ma piuttosto di un progetto di linee guida comuni in materia di gioco tale da evitare situazioni di confusione normativa che ancora oggi vedono scontrarsi le autorità di alcuni paesi ed operatori esteri. A Bruxelles si è anche parlato dell'impatto che hanno alcune discipline comunitarie, come quella sul settore dell'informatica, sul mercato del gioco.
franco8627
30 luglio 2010 15:05
Operatori europei: il TAR Toscana accoglie la richiesta del TULPS di un CED di Goldbet Stampa E-mail
venerdì 30 luglio 2010
Nella giornata di ieri, la seconda sezione del Tar Toscana ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento del Questore di Livorno, recante rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di un ced collegato a Goldbet. Nella sentenza si legge infatti che: "Tar Toscana, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Livorno Div. P.A.S. Cat.11E/2010 del 25 marzo 2010, recante rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di centro trasmissione dati inerenti scommesse sportive a quota fissa, ex art. 88 del T.U.L.P.S.; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso. [...] Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta fornito di fumus boni j uris, in quanto, come già affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 21 dicembre 2009, n. 3977), non appare legittimo respingere l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. con riferimento alla sola circostanza del difetto di concessione in capo al richiedente e/o alla società sua mandante; Rilevato, inoltre, che l'ora vista conclusione sembra da tener ferma nonostante gli elementi che la difesa erariale intenderebbe desumere da Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2010, n. 5914/10, giacché, ai fini che qui interessano, non pare potersi operare alcuna distinzione della mandante dell'odierno ricorrente (Goldbet Sportwetten GMBH) rispetto ad altri operatori del settore (in specie, Stanleybet Malta Limited, cui ha riguardo T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 3977/2009, cit.); Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi di cui all'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034; P.Q.M. ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Angela Radesi, Presidente, Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore".
MA SIAMO IN ITALIA O SIAMO NEL PAESE DEI BALOCCHI OGNI REGIONE IL TAR FA A CAVOLI SUOI OPPURE LA LEGGE E UGUALE PER TUTTI????????AI POSTERI LARDUA SENTENZA
agicoscommesse - 30/07/2010 - vc
franco8627
30 luglio 2010 15:10
IL TRIBUNALE DI PRATO RINVIA GLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA: le posizioni di GOLDBET e STANLEY sono equiparabili rispetto al bando BERSANI
In Leggi&Diritto
venerdì 30 luglio 2010 - 14:52:33
(Jamma) - Nessuna differenza tra le posizioni di Goldbet e Stanley rispetto al Bando Bersani: lo ha stabilito il Tribunale di Prato con ordinanza depositata il 13 Luglio 2010, rinviando gli atti alla Corte di Giustizia Europea.
chiudi X
Il procedimento si riferisce all’appello presentato dalla Procura della Repubblica di Prato in ordine alla richiesta di misure cautelari nei confronti di una serie di indagati di cui 7 titolari di Ced Stanleybet e un titolare di un Ced collegato a Goldbet Sportwetten GmbH.
La richiesta di rinvio degli atti alla CGE è stata formulata in via subordinata dalla difesa Stanleybet, laddove la difesa Goldbet, rappresentata dall’avvocato Marco Ripamonti, aveva chiesto direttamente il rigetto dell’appello del pubblico ministero.
Il rinvio alla CGE attiene a tutti gli aspetti di incompatibilità con la normativa comunitaria contenuti nel Bando Bersani, aspetti illustrati e denunciati anche dalla difesa di Goldbet considerandosi parte lesa.
Infatti l’ordinanza chiarise che la società austriaca ha pieno titolo per dolersi degli aspetti anticomunitari del Bando Bersani non avendovi partecipato e, partanto, il tribunale rilevandone l’illegittimità ha disposto il rinvio pregiudiziale alla CGE per tutte posizioni.
Goldbet Sportwetten GmbH ottiene così l’ennesimo risultato positivo che contribuisce a confutare ogni tesi ingiustificatamente basata sulla presunta differenza tra operatori esteri, in possesso di regolare licenza rilasciata in ambito UE, dinanzi alla legislazione italiana.
INCREDIBILE INCREDIBILE NOI COMUNI MORTALI DOBBIAMO SOPPORTARE QUESTO E TUTTO UN LAVORO CONFUSIONARIO FATTO DAL MONOPOLIO DI STATO IN QUESTI DIECI ANNI LORO HANNO LAVORATO A DIR POCO IN CONFUSIONE E QUANDO VENGONO DA NOI CI FANNO PASSARE PER DELINQUENTI ABITUALI MA IO DI CERTO NON MI FERMERO QUI MI DEVO TUTELARE LA MIA FAMIGLIA E I MIEI FIGLI
franco8627
31 luglio 2010 21:58
Italia prima in Europa per il gioco d'azzardo
In Dal Mercato
venerdì 30 luglio 2010 - 12:38:57
(Jamma) Da gennaio a luglio 2010 sui tavoli da gioco italiani sono stati lasciati circa 590 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2009. Le perdite legate alla dipendenza da gioco e scommesse sono aumentate del 13,8%. Ogni giocatore sottrae ogni anno 1.890 euro all'economia reale.
chiudi X
Ma il dato più allarmante è quello che riguarda i giocatori minorenni: sono passati da 860mila a 2 milioni.
E' il quadro che emerge da uno studio presentato ieri a Venezia da Contribuenti.it che con lo Sportello Antiusura monitora costantemente il fenomeno del gioco d'azzardo. In Italia, soltanto il gioco legalizzato sviluppa un fatturato di 54 miliardi di euro e coinvolge circa 29 milioni di persone, di cui 7 milioni gioca ogni settimana.
E lo Stato italiano non riesce ancora a riconoscere il gioco d'azzardo come una dipendenza al pari di droga e alcol. Forse perché la tassazione legalizzata sui giochi serve a rimpinguare le casse pubbliche.
Contribuenti.it chiede misure restrittive nei confronti del gioco legalizzato, sulla scia del divieto delle sigarette nei luoghi pubblici, la diminuzione dell'offerta di lotterie, il divieto del gioco d'azzardo online, l'aumento della tassazione sulle vincite al fine di renderle meno appetibili.
Torna alle Categorie Torna alle News
News successiva
News precedente
L ITALIA PRIMA NEL GIOCO D AZZARDO CI STANNO PORTANDO ALLA ROVINA CHI SI SPENDE LO STIPENDIO CHI SI GIOCA LA PENSIONE ED IL MONOPOLIO CHE FA VIENE NEL MIO NEGOZIO CON LA GUARDIA DI FINANZA E SENZA MOTIVAZIONE MI DENUNCIA PER GIOCO DI AZZARDO SOLO PERCHE NELLA CRONOLOGIA HA TROVATO DEGLI ACCESSI AI SITI COM COME SKYSPORT365 UN BOOKMAKER CON REGOLARE LICENZA EUROPEA COSA da mattiIO CREDO CHE PORTERO LA MIA BATTAGLIA LEGALE FINO IN COMMISIONE EUROPEA
franco8627
02 agosto 2010 15:57
Gioco online transfrontaliero: si e' svolto ieri un importante incontro a Bruxelles Stampa E-mail
venerdì 30 luglio 2010
Si è svolto ieri a Bruxelles un importante incontro tra i rappresentanti dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea. Per l'Italia c'erano i rappresentati dell'Aams. Tra i temi trattati quello del gioco transfrontaliero, del Libro Verde in materia di gioco on line, ma soprattutto quello della necessità di chiudere alcuni "buchi neri" nella legislazione comunitaria, "buchi" dai quali scaturiscono la maggior parte delle battaglie legali tra operatori e singoli Stati. Ovviamente non si è parlato di creare una direttiva comunitaria vista la sovranità degli stati membri in tema di gioco, ma piuttosto di un progetto di linee guida comuni in materia di gioco tale da evitare situazioni di confusione normativa che ancora oggi vedono scontrarsi le autorità di alcuni paesi ed operatori esteri. A Bruxelles si è anche parlato dell'impatto che hanno alcune discipline comunitarie, come quella sul settore dell'informatica, sul mercato del gioco.
in dieci ormai lunghi anni AAMS NON E RIUSCITA A FORMARE UNA LINEA GUIDA PER I GIOCHI SOLO CONFUSIONE E CAUSE E RICORSI SU RICORSI POVERI CRISTI CHE SI SONO VISTI CHIUDERE L ATTIVITA PER POI ESSERE RIAPERTI IL LOCALE MA TUTTI I DANNI PATITTI ALLA FINE CHI PAGHERA'
franco8627
02 agosto 2010 15:59
Telematico e totem: il Tribunale del Riesame di Massa accoglie il ricorso di un PdC toscano Stampa E-mail
lunedì 02 agosto 2010
Con un'ordinanza del 26 luglio scorso, il Tribunale del Riesame di Massa ha annullato il sequestro e disposto la restituzione di alcune postazioni internet accessorie al tavolo per la raccolta del poker online, di un esercizio commerciale. Nell'ordinanza in questione si affrontano due temi già posti come base della misura cautelare: l'attività prevalente del PDC che secondo i procedenti sarebbe stata, in violazione di legge, quella della raccolta del gioco online (in considerazione della presenza nel locale del tavolo per il poker), e l'illegittimità dell'installazione di strumenti telematici per la raccolta del gioco. Quanto al primo punto, la difesa - rappresentata dall'avv. Marco Ripamonti - ha dimostrato come il fatturato derivante da altra attività (la presenza di newslot - comma 6) fosse notevolmente superiore rispetto all'attività di raccolta di gioco online, anche se la sala risultava in prevalenza occupata dal tavolo da poker del resto più voluminoso rispetto agli apparecchi da intrattenimento. Il Tribunale ha condiviso l'argomentazione, ritenendo quindi come sia il fatturato a determinare la prevalenza del business. Quanto alla liceità dell'installazione delle postazioni, il Tribunale ha ritenuto come il poker rientri pacificamente nel concetto di skill game e come l'affiliato operasse per conto di un soggetto munito di concessione. Da ciò la liceità dell'installazione delle postazioni per la raccolta del gioco e l'assenza di esigenze probatorie con riferimento ad altre situazioni in contestazione sul tema della pubblicità ai giochi. Questione che probabilmente sarà trattata in diversa sede.SOLO IN CAMPANIA NON SI SBLOCCANO LE SITUAZIONI NEL RESTO DITALIA SONO PERSONE PERBENE IN CAMPANIA SIAMO TUTTI DELINQUENTI SI CREDONO LORO MA LA GIUSTIZIA E LENTA MA PRIMA O POI ARRIVA
franco8627
02 agosto 2010 17:07
SCOMMESSE
CHIAVARI, SOSPENSIVA E ARCHIVIAZIONE PER CTD SKYSPORT365
chiavari, sospensiva e archiviazione per ctd skysport365 Innsbruck, 26 luglio 2010 - SkySport365 GmbH, operatore in possesso di licenza austriaca per l'accettazione delle scommesse e presente in numerosi mercati europei, desidera portare a conoscenza dei media, e delle istituzioni interessate, una nuova importante vittoria ottenuta a seguito dell'iniquità della regolamentazione italiana del settore.
Lo scorso 20 luglio, la Guardia di Finanza di Chiavari provvedeva al sequestro delle sole attrezzature informatiche presso un internet point collegato, per quanto riguarda l'accettazione delle scommesse, a Planetwin365, brand di SkySport365 dedicato al gioco. Giovedì 22 luglio, a seguito di un confronto con l'Avvocato Maria Teresa Parrelli, il Pubblico Ministero decideva non solo di dissequestrare le apparecchiature informatiche, ma di procedere direttamente all'archiviazione, riconoscendo il contenuto discriminante dell'attuale regolamentazione italiana basata su concessioni rilasciate in tempi diversi.
In attesa della decisione del GIP, che andrà ad inserirsi in una serie di sentenze ormai costantemente favorevoli all'operato di SkySport365 in Liguria, l'Avvocato Parrelli ha voluto soffermarsi sull'attuale situazione: "SkySport365 ha inviato negli scorsi giorni una lettera ai Ministeri competenti motivando la sua attuale posizione sul mercato italiano. Questo al fine di instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni, ma tenendo ben presenti e fermi i capisaldi che hanno fin qui caratterizzato la nostra posizione. Fin quando esisteranno le vecchie e discriminatorie concessioni, noi opereremo in un quadro differente". Inoltre SkySport365, forte delle proprie ragioni, il 2 agosto incontrerà a Bruxelles le competenti autorità comunitarie con l'obiettivo di presentare ufficialmente l'esposto in merito alle discriminatorie concessioni italiane presenti e future.
INVECE A ME GLI AGENTI ZELANTI DELLA GUARDIA DI FINANZA INSIEME AD ALTRI 2 ZELANTI DEL MONOPOLIO DI STATO MI HANNO DENUNCIATO E CHIUSO IL LOCALE POICHE UN COMPUTER MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO NELLA CRONOLOGIA CERANO ALCUNI ACCESSI AI SITI SKYSPORT365 E REDPK SITI STRANIERI CON REGOLARE CONCESSIONE EUROPEA
franco8627
03 agosto 2010 15:02
SONDAGGIO POKERITALIA WEB: IL 50% DEGLI ITALIANI GIOCA SUI .COM
sondaggio pokeritalia web: il 50% degli italiani gioca sui .com Il 50% degli italiani gioca sui .com. E’ un sondaggio pubblicato oggi da Pokeritalia Web a dirlo. Full Tilt, Titan Poker, Everest Poker e 888 continuano nel tempo ad avere un ottimo bacino d'utenza italiano anche senza aver la possibilità di farsi pubblicità.Uno dei motivi fondamentali per cui il giocatore italiano continua a frequentare le poker room estere, è il palinsesto e la struttura dei tornei che possono offrire. Garantiti con migliaia di dollari a tutte le ore, 24 su 24, strutture ottime e tantissime iscrizioni che portano i montepremi a salire in maniera vertiginosa, tutte componenti difficilmente riscontrabili nelle poker room online italiane, che se pur con enormi sforzi non possono di certo competere con colossi del genere che offrono il poker a tutto il mondo.Tra tutte le poker rooms .com che continuano a dominare il mercato segna il passo sicuramente Full Tilt Poker, senza dubbio una delle sale di poker online più amate dagli italiani, infatti, tra Ftops, Mini Ftops, garantiti giornalieri e domenicali sono davvero tanti gli italiani che giornalmente affollano la sala irlandese.
La possibilità di confrontarsi con giocatori di tutto il mondo continua a conservare un certo fascino per questo forse, pesa e tanto, l'emarginazione a cui siamo costretti giornalmente nelle .it. Soprattutto chi ha subito il passaggio si ritrova a notare evidenti differenze che magari passano inosservate agli occhi dei novizi del poker online italiano.
Per ultimo va considerato anche il cash game ancora sospeso in Italia e invece disponibile in tutte le salse nelle .com, spopola tra gli italiani infatti la versione rush poker lanciata da Full Tilt. Forse non appena arriverà anche in Italia il cash game il fenomeno delle .com subirà una botta d'arresto, almeno all'inizio saranno diversi gli amanti di questa variante che si butteranno a testa china nei tavoli online delle .it.
in italia secondo il monopolio di stato ci sono il 59per cento di delinquenti di gioco di azzardo io invece dico che solo grazie al monopolio che in questi 10 anni ha sbagliato con decreti leggi e controleggi a far si che in italia ci sia una confusione generele dei giochi io dico al governo di creare un ministero dei giochi e azzerare il monopolio di stato che in questi 10 anni ha solo generato delinquenti di gioco di azzardo cosi ci chiamano noi punti di commercializzazione ha generato confusione e decreti che con avvocati tar tribunali e soldi spesi stanno arrecando solo problemi a persone che ha cercato di creare un semplice posto di lavoro
franco8627
03 agosto 2010 15:05
TAR PUGLIA: IL TESTO DELL'ORDINANZA
tar puglia: il testo dell'ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 936 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Lecce, via L Sturzo,13;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 17 maggio 2010 n. 239/2010 Div. PAS. Cat. 23, adottato dal Dirigente della Questura di Lecce, avente ad oggetto il diniego del "nulla osta" per l'organizzazione di tornei di "Texas Hold'em Sportivo" presso l'associazione sportiva "Club Royale", notificato in data 18 maggio 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Lecce;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/07/2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Vantaggiato in sostituzione di Sartori e avv. dello Stato Pedone ;
Premesso che parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Questura di Lecce ha negato il rilascio del nulla osta alla organizzazione di tornei di Texas Hold' em Sportivo", presso l'associazione sportiva Club Royale , conformemente ad una circolare del Ministero dell'Interno del 1.09.2009;
considerato che la normativa attualmente in vigore - legge 7 luglio 2009, n.88 ( cd legge comunitaria per il 2008)- affida la disciplina puntuale del cd poker sportivo non a distanza alla emanazione di un regolamento governativo che stabilisca, in particolare, le modalità di svolgimento del gioco rispettando le quali il poker stesso assume fisionomia di gioco lecito ;
rilevato, altresì, che , in presenza di una lacuna regolamentare tuttora non colmata , sembra possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dallo stesso Consiglio di Stato con parere nr 3237/2008 del 22 ottobre 2008, con riguardo alle modalità di gioco da "torneo", alla iscrizione limitata ad un certo importo( € 30,00), a nessuna possibilità di rientro e alla previsione di premi non in denaro;
ritenuto che , nei limiti di cui sopra , il provvedimento di diniego può essere suscettibile di rivalutazione da parte della competente amministrazione di pubblica sicurezza;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, dispone che la Questura di Lecce effettui il riesame del deciso alla luce di quanto espresso in motivazione, nel termine di giorni 20 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 07/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Viola, Presidente FF
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
altri ricorsi e controricorsi perche tutto questo alla politica corrotta dico perche non andate tutti a casa dimettetevi e non vi presentate piu
franco8627
03 agosto 2010 18:28
a, 3 Agosto 2010 - Ore 18,03 - TOTEM: SISTEL, "TOTEM E COMPUTER NEI PdC TUTTORA LECITI. STIAMO PREPARANDO AZIONI LEGALI PER DIFENDERE LE NOSTRE POSIZIONI"
L'uso di totem e computer nei punti commercializzazione è tuttora lecito. E' quanto afferma il sistel in una nota inviata ai propri associati. "L’allarme suscitato dall’ultima circolare AAMS sull’uso di apparecchiature telematiche per la connessione ad internet ai fini della raccolta a distanza di giochi e scommesse e sulla reviviscenza del DD 25 giugno 2007" afferma il Sindacato, "è, a nostro avviso, totalmente ingiustificato.
Stiamo predisponendo gli atti legali a tutela degli interessi e dei diritti dei concessionari e degli altri operatori del settore per confutare l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione nella predetta circolare e, soprattutto, per impedirne un’applicazione non in linea con le disposizioni legislative e convenzionali vigenti e con i principi di diritto comunitario più volte affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Contrariamente a quanto si afferma nella richiamata circolare AAMS del 20 luglio scorso, infatti, le disposizioni del ''famigerato'' DD 25 giugno 2007 non possono trovare applicazione nei confronti dei concessionari in quanto il testo del suddetto Decreto non è mai stato preventivamente notificato alla CE in violazione delle disposizioni della Direttiva 98/34/CE la quale dispone, in tali casi, l’inopponibilità (inefficacia) delle norme non notificate.
Abbiamo già provveduto a denunciare alla CE, nei mesi scorsi, la mancata notificazione di tale provvedimento da parte dello Stato italiano e, in conseguenza di ciò, i competenti Uffici di Bruxelles hanno avviato un’istruttoria a carico dell’Italia: ciò che ci è stato puntualmente confermato dalla Commissione con una nota del 28 luglio 2010.
E’, inoltre, utile sapere che, anche in occasione di un recente ricorso al TAR Lazio il Giudice amministrativo ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui le disposizioni regolamentari e legislative non notificate alla CE ai sensi della richiamata Direttiva 98/34/CE non sono opponibili ai destinatari delle stesse.
La Circolare AAMS del 20 luglio, inoltre, sembrerebbe voler desumere dalla lettura della disposizione legislativa di cui all’art. 2, comma 2bis del DL 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.73 il divieto per i concessionari di mettere a disposizione dei propri clienti, eventualmente presso i PdC, dei Personal Computer per il collegamento ai siti internet autorizzati dalla stessa AAMS per la raccolta dei giochi.
In primo luogo facciamo rilevare che la disposizione legislativa appena richiamata si applica esclusivamente al di fuori dei casi e dei giochi disciplinati ai sensi dell’art. 24 della legge n. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008) ed è rivolta esclusivamente ai concessionari che operano la raccolta fisica, ai quali viene fatto divieto di utilizzare all’interno dei locali dedicati a tale raccolta apparecchiature tecnologiche che ne permettano la partecipazione a distanza.
Essa, inoltre, fa salve tutte le modalità di raccolta dei giochi a distanza previste dalla relativa Convenzione di Concessione. In considerazione di ciò appare evidente che, essendo richiamato quale fonte normativa dalle vigenti convenzioni di Concessione il DD 21 marzo 2006 (la cui portata applicativa è stata chiarita con Circolare AAMS dell’8 giugno 2006) in base al quale è consentito al concessionario di mettere a disposizione presso i PdC delle apparecchiature tecnologiche attraverso le quali sia consentito il collegamento ai siti internet autorizzati per la raccolta di giochi e scommesse a distanza, l’utilizzazione di simili apparecchiature non può in alcun modo, a nostro avviso, essere considerato interdetto ed è, dunque, pienamente lecito, come conferma anche la disposizione contenuta nell’art. 7 dello schema contrattuale per l’affidamento delle attività di commercializzazione approvato preventivamente da AAMS e tutt’ora vigente.
L’evenienza, poi, impropriamente ed erroneamente prospettata nella citata Circolare AAMS, secondo cui simili apparecchiature tecnologiche (personal computer) attuerebbero una forma di intermediazione nel gioco, oltre ad essere del tutto destituita di fondamento, è stata anche di recente motivatamente smentita da ben 3 Ordinanze emesse dai Tribunali del Riesame di Venezia, Padova e Prato - continua il Sistel nella nota inviata ai propri associati - secondo i quali l’uso di tali apparecchiature non è minimamente suscettibile di integrare una qualsiasi forma di intermediazione.
Da ultimo, a scanso di equivoci, pur ritenendo che la disposizione legislativa richiamata non riguardi la raccolta a distanza dei giochi di cui all’art. 24 della legge n. 88/2009, facciamo rilevare che anche la citata disposizione legislativa (art. 2, comma 2bis, DL 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2010 ) non essendo stata preventivamente notificata alla CE ai sensi della Dir 98/34/CE (pur trattandosi di regola tecnica, o per meglio dire, di modifica di una vigente regola tecnica), risulta inopponibile e, dunque, è inefficace nei confronti dei concessionari.
In conclusione e per le ragioni sopra sinteticamente esposte riteniamo che l’uso nei PdC di personal computer e totem per il collegamento ai siti autorizzati di gioco resti attività pienamente lecita".
ennesime contestazioni altri ricorsi e controricorsi per colpa delle incapacita del monopolio di stato qui bisogna intervenire subito il governo deve aprire una commissione sul gioco se no qui finisce male siamo in comunita europea ci sono sentenze come la placanica bandi fatti su misura per i colossi lottomatica sisal snai matchpoint ed altri tutta una confusione creata da incapaci come il bando con i minimi garantiti cioe persone che hanno vinto la concessione e poi non hanno versato le quote ed ancora oggi dopo 10 anni di ticorsi e controricorsi bookmakers strqanieri come stanley golbet skysport365 con licenza comunitaria trattati come delinquenti della peggior specie io dico che e ora di finirla _______________________________________________________________________________________
franco8627
03 agosto 2010 18:34
il 70 per cento delle scommesse in italia sta in mano a tre societa e ancora oggi dicono che si fa intermediazione i bookmaker con licenza europea sono delinquenti e ora di finirla bisogna che sia il governo italiano sia la commissione europea tuteli questa situazione io non voglio passare per un delinquente abituale quando lo stato italiano sta mandando in malora tutto giocatori sull orlo dei fallimenti ludopatia giocatori depressi e disperati io dico basta
franco8627
04 agosto 2010 19:26
4 Agosto 2010 - Ore 14,23 - TOTEM: PETRIVELLI (SISTEL), "INGIUSTIFICATE REAZIONI A NOSTRO COMUNICATO. PRONTI A ADIRE LE VIE LEGALI"
L'Avv. Fernando Petrivelli, presidente del Sistel, replica alle "reazioni suscitate dal nostro comunicato" sulla circolare Aams relativa ai totem. Precisa a Agcicos che "il comunicato Sistel è stato diramato in via riservata agli iscritti, e è basato su due considerazioni. In primo luogo, l'art. 2 comma 2 bis del cosiddetto decreto Incentivi riguarda solo la raccolta di giochi e scommesse in sede fisica, come peraltro chiarito dalla stessa Amministrazione con la circolare del 19 luglio scorso. In secondo luogo, il decreto direttoriale 25 giugno 2007 è inopponibile ai concessionari in quanto mai notificato alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34 CE. E' quindi inefficace e inapplicabile sulle basi di numerose pronunce della Corte di Giustizia". E sulle reazioni manifestate in alcuni ambienti: "siamo pronti" conclude Petrivelli, " a adire le vie legali nei confronti di quei soggetti che hanno assunto posizioni ingiustificate".PER IL MONOPOLIO DI STATO AAMS ALTRE CAUSE IN ARRIVO PER CONFUSIONE E INEFFICIENZA CREATA ALTRO DENARO PUBBLICO SPRECATO IL GOVERNO FACCIA AL PIU PRESTO UNA COMMISSIONE PER I GIOCHI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI LA CONFUSIONE NE ORMAI DIFFUSA
franco8627
04 agosto 2010 19:30
Clamoroso: il colosso Ladbrokes abbandona l'Italia anche nell'online Stampa E-mail
mercoledì 04 agosto 2010
Ladbrokes si ritira anche dall'online, lascia così definitivamente il mercato italiano. Da fine agosto infatti - secondo quanto appreso da Agicos - il sito Ladbrokes.it non sarà più attivo. Una decisione che rientra nella strategia di dismissione dall'Italia già intrapresa nei mesi scorsi: la compagnia inglese a aprile aveva ceduto a Cogetech la propria rete fisica composta da 82 negozi e 51 corner sparsi sul territorio italiano. Un'operazione che secondo indiscrezioni si aggira sui 5 milioni di euro, valore di molto inferiore a quello effettivo. SAPETE PERCHE UN COLOSSO COME LADBROKER LASCIA L ITALIA PERCHE IN ITALIA IL COMPARTO DEI GIOCHI E UNA GIUNGLA AAMS HA CREATO UNA CONFUSIONE GENERALE NON SI CAPISCE PIU NIENTE TRIBUNALI,RICORSI CONTRORICORSI TAR CONSIGLIO DI STATO E NOI PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE CI VOGLIONO FAR CREDERE CHE SIAMO DELINQUENTI ABITUALI IO NON CI STO CON QUESTO GIOCO AL MASSACRO
franco8627
05 agosto 2010 14:12
gosto 2010 - Ore 11,22 - GIOCHI: ON. ZACCHERA (PdL) CHIEDE AL GOVERNO DI "RIDURRE LA DIFFUSIONE DEI GIOCHI STABILENDO REGOLE PIU' STRINGENTI"
Il deputato del PdL Marco Zacchera, ha presentato un'interrogazione parlamentare sul pericolo della dipendenza da gioco. L'onorevole interpella il Ministro dell'Economia sottolineando innanzitutto che "numerose ASL e enti territoriali hanno sottolineato il problema della dipendenza dei cittadini dal gioco e avviato percorsi di sensibilizzazione in argomento soprattutto tra i giovani e il recupero dei giocatori". Zacchera chiede pertanto al Governo se non "ritenga opportuno intervenire con pratiche virtuose, al fine di ridurre la dipendenza dei cittadini dai giochi" e anche se "non sia opportuno arrivare a riduzioni dei giochi, lotterie, gratta e vinci e altro offerti ovunque e a chiunque" stabilendo "regole più stringenti sulla pubblicità e diffusione". Di seguito il testo dell'interrogazione:
Al Ministro dell'economia e delle finanze
Per sapere, premesso che:
numerose ASL ed enti territoriali hanno sottolineato il problema della dipendenza dei cittadini dal gioco d'azzardo ed avviato percorsi di sensibilizzazione in argomento soprattutto tra i giovani e il recupero dei giocatori;
spesso la dipendenza dai giochi ha conseguenze catastrofiche sui bilanci famigliari costituendo una vera e propria piaga sociale -:
se non si ritenga opportuno intervenire con pratiche virtuose, al fine di ridurre la dipendenza dei cittadini dai giochi d'azzardo;
in questo caso se non sia opportuno arrivare a riduzioni dei giochi, lotterie, «gratta e vinci» e altro offerti ovunque ed a chiunque, anche alle persone caratterialmente più deboli, fissando regole più stringenti sulla pubblicità e diffusione dei giochi e delle lotterie. gira e rigira tra poco noi verremo condannati per gioco dazzardo e l italia una buona parte di giocatori padri di famiglia saranno rovinati dallo stato italiano che avra sulla coscienza tutti i giocatori altro che io e la mia famiglia condannati