OperazioneMTP
02 febbraio 2012 19:11
GENESIS VACATION CLUB
Venduto dalla società Holiday Business Consulting srl, in sigla Hbc, (già Hbc spa), nonché dalla società Hbc Europe srl (ora MediaTime Group srl) con sede, entrambe, in Milano, Piazzale Cadorna n. 10. Il prodotto veniva veicolato tramite due siti internet: www.hbcspa.com e www.hbceurope.com. Si tratta di un Club (Associazione) Trustee turistico che consente di andare in vacanza spendendo dei punti vacanza che vengono accreditati annualmente. Stando alle informazioni rese da Hbc, proprietaria del Club è la società Leisure Dimensions Limited con sede in Irlanda e appartenente al Gruppo Petchey Leisure con sedi in Inghilterra e in Spagna. L’amministrazione del Club è affidata ad una società fiduciaria tale Hutchinson & Co. Trust Company Lyd con sede all’estero, in Inghilterra. La strategia commerciale utilizzata da Hbc per veicolare il prodotto di adesione al Club consentiva di liberarsi dalla multiproprietà convertendo/rottamando la stessa in punti Genesis al fine così di poterli utilizzare per le vacanze. L’acquirente che intendeva aderire al sistema a punti Genesis con la conversione/rottamazione della propria multiproprietà al momento della stipula del contratto si impegnava contestualmente alla cessione ai fini della rottamazione della propria multiproprietà non percependo alcuna somma di denaro. Praticamente la multiproprietà veniva convertita in punti e contestualmente veniva sottoscritto il contratto di adesione al Genesis Vacation Club che prevedeva l’acquisto di Punti Vacanze. Per entrare a fare parte del Club Genesis veniva pagata una somma che poteva arrivare sino a € 22.100,00. Per tale operazione quindi l’acquirente non percepiva alcuna somma di denaro (per la rottamazione/conversione della propria multiproprietà) e al contrario provvedeva a pagare importi considerevoli oltre alla quota annuale di adesione al Club quantificata in € 295,00. Tale pratica commerciale posta in essere dalla società Hbc veniva ritenuta dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), con il provvedimento n. 18545 del 25/06/2008, scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo. L’Authority ne vietava inoltre l’ulteriore diffusione. Veniva inoltre comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 (centocinquantamila/00). Tale provvedimento veniva peraltro confermato dal Tar del Lazio con la sentenza n. 1824/09. Sentenza sospesa dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 03472/09 in sede di giudizio di appello peraltro ancora pendente.
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EXPO VACATION CLUB
AGCM - Provvedimento 22784/11 contro - HOLIDAY BUSINESS CONSULTING - MEDIATIME GROUP - EXECUTIVE TRAVEL COMPANY/OFFERTA
GENESIS VACATION CLUB - CLUB VACANZE NAVIGATOR - EXPO VACATION CLUB
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO, in particolare, l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai
provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 18545 del 25 giugno 2008 (PS 186), con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza
della pratica commerciale posta in essere dalla società Holiday Business Consulting S.r.l., consistente nel promuovere
la propria attività di “permuta” di settimane di multiproprietà in un sistema denominato “Genesis Vacation Club Gold”
al fine di usufruire di soggiorni presso residences, biglietti aerei e pacchetti viaggio, omettendo delle informazioni
rilevanti per la valutazione della convenienza dell’offerta;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento n. 18545 del 25 giugno 2008, l’Autorità ha deliberato che la società Holiday Business Consulting
S.r.l. (di seguito anche HBC), aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, e
22 del Codice del Consumo. Al riguardo, l’Autorità ha rilevato che il professionista aveva diffuso, mediante internet, dei
messaggi ingannevoli, volti a promuovere l’adesione ad un club, denominato “Genesis Vacation Club Gold”, attraverso
la cessione di settimane di multiproprietà e la conversione di queste ultime in un certo numero di punti vacanza,
utilizzabili, attraverso lo stesso “Genesis Vacation Club Gold”, al fine di usufruire di servizi turistici, senza tuttavia
fornire ai consumatori informazioni utili dai quali evincere le condizioni economiche di fruizione del servizio
reclamizzato e quindi la convenienza economica dell’offerta. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato
l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.
2. Il provvedimento è stato notificato al professionista in data 14 luglio 2008 ed è dotato di efficacia esecutiva
relativamente alla diffida ivi contenuta1.
3. Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 febbraio 2011, integrata con documentazione pervenuta in data 10
giugno 2011, uno studio legale, per conto di numerosi consumatori dallo stesso assistiti, ha segnalato che la società
Mediatime Group S.r.l. in liquidazione, denominata in precedenza HBC Europe S.r.l. (di seguito anche Mediatime
Group), ha sostanzialmente proseguito l’attività precedentemente svolta con HBC ed in stretto raccordo con la società
Executive Travel Company S.r.l. (di seguito anche ETC). Il segnalante, nell’evidenziare che i tre soggetti sopra indicati
costituiscono in realtà una medesima entità economica, ha lamentato la reiterazione della pratica commerciale oggetto
del provvedimento sopra citato.
4. L’unitarietà di gestione tra HBC (prima denominata, Holiday Business Consulting – HBC S.p.A., poi divenuta HBC
S.r.l.) e Mediatime Group è confermata dall’insieme delle evidenze acquisite.
5. Significativi elementi comuni alle due società, oltre all’attività svolta in modo coordinato (per la quale si rinvia anche
al provvedimento n. 18545, laddove si richiama anche l’attività svolta da HBC Europe S.r.l.), sono rinvenibili nella
coincidenza della sede (inizialmente localizzata in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, e poi trasferita a Bari) e
dell’amministratore, il signor Marengo Domenico, già Presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC e poi
Amministratore Unico della società Mediatime.
6. Inoltre, le evidenze raccolte, tra l’altro, provano che Mediatime Group, in seguito all’adozione del provvedimento
dell’Autorità, ha sostanzialmente proseguito l’attività precedentemente svolta da HBC, con la promozione di un’offerta
denominata “Club Vacanze Navigator”. Tale offerta risulta essere stata pubblicizzata da Mediatime Group, alla data
dell’11 settembre 2008, sul sito www.clubnavigatorcom con modalità sostanzialmente analoghe a quelle censurate
dall’Autorità, nonché mediante altri mezzi, tra cui stampati e siti internet a tutt’oggi operativi (quale il sito
www.clubvacanzenavigator.com6).
7. Successivamente, come emerso dagli accertamenti svolti d’ufficio, Mediatime Group è stata cancellata dal registro
delle imprese, cessando pertanto di esistere sotto il profilo formale dal 20 maggio 2011; al contempo, tuttavia,
l’attività pubblicizzata sul sito www.clubnavigatorcom è proseguita attraverso la commercializzazione dello stesso
prodotto da parte di altra società, ETC7, solo apparentemente distinta dalle prime due8. Ed infatti, ETC presenta
elementi di continuità economica rispetto alle precedenti sia sotto il profilo oggettivo (tipo di attività e modalità
organizzative) che soggettivo. A quest’ultimo riguardo, si osserva in particolare che ETC risulta riconducibile ad uno
stesso centro unitario, facente capo al signor Domenico Marengo, già avente funzioni di amministrazione nelle suddette
società (HBC e Mediatime Group) ed attuale amministratore unico della medesima.
8. Inoltre, l’attività c.d. di “rottamazione” di multiproprietà - commercializzata da ETC in cambio di servizi turistici dalla
stessa offerti mediante un sistema denominato “Expo Vacation Club” - risulta essere stata pubblicizzata anche
mediante altri siti internet (quale i siti www.expovacationclubcom e www.programmaexpo.com), sms inviati ai
consumatori ed altre iniziative promozionali. In tali ambiti risulta essere stata illustrata la possibilità di “scambiare” la
titolarità di diritti di multiproprietà con l’adesione al sistema “Expo Vacation Club”, dalla stessa società offerto anche
a consumatori che avevano acquistato da HBC l’analogo prodotto “Genesis Vacation Club Gold”12, oggetto di
valutazione nel provvedimento n. 18545.
9. La pratica commerciale posta in essere da Executive Travel Company S.r.l. presenta il medesimo profilo di
scorrettezza già accertato; in particolare, la promozione sopra descritta contiene una descrizione ambigua del prodotto
pubblicizzato, in quanto mancante di informazioni idonee a consentire ai consumatori di valutare il costo del servizio e
dunque la convenienza economica dell’offerta.
10. Pertanto, dalle evidenze documentali risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa dal
professionista quantomeno dall’11 settembre 2008.
11. Per le considerazioni che precedono, inoltre, va tenuto conto che nel caso di specie è configurabile solo un
mutamento ininfluente di forma di una stessa impresa, ovvero dello stesso “professionista”, a fronte del quale,
ritenendosi applicabili in via analogica i principi comunitari affermatisi in materia di tutela della concorrenza, va tenuta
presente la continuità economica tra i soggetti sopra menzionati ai fini dell’imputazione dell’illecito, di modo da
assicurare un’efficace applicazione della disciplina.
12. L’inottemperanza alla precedente diffida è pertanto da ritenere imputabile a Executive Travel Company S.r.l.,
nonché al signor Marengo Domenico, nella sua qualità di persona fisica che risulta aver concorso nella realizzazione
dell’illecito, mediante l’ideazione ed organizzazione del comportamento commerciale sopra descritto, volto ad eludere
l’efficacia della diffida adottata dall’Autorità.
13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del
Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n.
18545, del 25 giugno 2008, ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società Executive Travel Company S.r.l. e al signor Domenico Marengo la violazione di cui
all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 18545 del
25 giugno 2008;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 27, comma 12, del
Codice del Consumo;
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosaria Garozzo;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la
Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da essa delegate;
e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far
pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
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CLUB VACANZE NAVIGATOR
Commercializzato dalla società MediaTime Group srl (già Hbc Europe srl), con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 10. Si tratta di un Club (Associazione) Trustee turistico che dà (a detta della società venditrice) il diritto all’associato-acquirente di usufruire di settimane di soggiorno nei resorts del Club. La società MediaTime è il Marketer del prodotto per il mercato italiano e si definisce leader nel settore commerciale del Time-Share. Il Club è di proprietà della società Leisure Dimensions Limited con sede in Irlanda e appartenente al Gruppo Petchey Leisure con sedi in Inghilterra e in Spagna. Per commercializzare il prodotto MediaTime usa il sito “www.clubvacanzenavigator.com” suddiviso in varie sezioni. La sezione sulla quale in maniera particolare abbiamo prestato attenzione è quella delle “Iniziative Speciali”. In tale sezione MediaTime utilizza il seguente motto “Liberati dalla tua multiproprietà torna a fare le vacanze come vuoi”; e poi ancora “Navigator rottama la tua multiproprietà e la trasforma in una vacanza vera”. In nessuna parte del sito si trovano però le indicazioni circa eventuali pagamenti che si devono fare nel caso in cui si decida di rottamare/convertire la multiproprietà per entrare a fare parte del Club. Cioè, per essere più chiari, non si capisce quale sia il prezzo per usufruire di tale beneficio!! L’amministrazione del Club e dei resorts è affidata ad una società fiduciaria tale Hutchinson & Co Trust Company Lyd con sede, guarda caso sempre all’estero, in Inghilterra. L’associato-acquirente che intende usufruire delle settimane di soggiorno acquistate deve inoltre pagare, in fase di prenotazione, per ogni settimana, la quota amministrativa di € 225,00. Ma come avviene la conversione/rottamazione della multiproprietà? Al momento della stipula l’acquirente-associato stipula un contratto di acquisto di compravendita di quota-vacanza impegnandosi contestualmente alla cessione ai fini della “rottamazione” delle settimane possedute in time-sharing. Per tale operazione l’acquirente-associato non percepirà alcuna somma di denaro mentre al contrario sarà tenuto a pagare, per il contratto di compravendita di quota-vacanza che va contestualmente a sottoscrivere, importi che vanno da € 6.000,00 a € 15.500,00. In considerazione delle suddette modalità sarebbe opportuno prestare la massima attenzione prima di apporre la firma e inoltre ci si deve fare consegnare, all’atto della sottoscrizione, sia il contratto che l’impegno di cessione nonché il documento informativo, la documentazione legale del Club e il catalogo dei resorts. La società MediaTime Group srl è in liquidazione dal mese di maggio 2010.