Gentilissimi, Voi tutti che ci leggete,
ancora una volta potrete leggere in una mail di EMG (20.06.12) a me indirizzata che sono oggetto di “querela per diffamazione” (?), di “strumentalizzazione” (?), di “novello Ghibli” per “ottenere risultati” (?),
di “rimborso emesso ed inviato” (a chi, come e quando?), di cercare io “risultati diversi” (?) (soprattutto valori umani, non “Euro-valori”!!), e non ultimo di aver “dimenticato di allegare” nelle mie precedenti la “querela nei confronti dell’ADUC”. Sarà fatto.
Siamo alle solite: lo “stile” non cambia. Forse che come 4898° cliente la mia personale e mettiamo “unica” insoddisfazione viene schiacciata dai 4897 clienti “completamente soddisfatti”?
Ma qualcuno disse che “Parigi vale bene una messa”, quindi, anche se è la terza volta che sono giudicato “QUERELANDO”, continuerò ad esporre a chi mi può ascoltare la mia personale vicenda, fino a sua conclusione, e le altrui se già pubblicate, come sarà sicuramente avvenuto per i 4897 clienti “completamente soddisfatti”.
Napoli, 24.06.2012 Dott.Pasquale Esposito
Si allega alla presente la mail di cui in oggetto, le pregresse, e quant’altro possa essere da me considerato utile per opportuna conoscenza.
? MAILS DEL 20.06.2012
? Da:
[email protected]
Inviato: mercoledì 20 giugno 2012 22.52
? A: pasquale.alice
Oggetto: Re: "alla prima che mi fai.. ma alla seconda poi..
gentilmente, non dimentichi per conoscenza di inviare anche la querela per diffamazione a mezzo stampa che
noi abbiamo fatto nei confronti dell'aduc e quella che abbiamo preparato per lei che verra' consegnata in
casema domani mattina
Lei sta strumentalizzando e si sta intromettendo in una questione che e' gia' nelle mani dell'antitrust e che e' al
vaglio. Pubblicizza 50 casi di cui il 90 % risolti senza tenere conto dei 4897 ordini a clienti completamente
soddisfatti
Lei sinceramente, ritiene che alzando polvere possa ottenere dei risultati. La smentisco. Il suo rimborso e' stato
emesso e inviato.
Probabilmente Lei spera con questo suo fare di ottenere risultati diversi. La smentisco subito. Lei ava' quanto
dalla legge stabilito e che noi abbiamo gia' provveduto a processare. niente di piu'. cordialmente
? Da: pasquale.alice [mailto:
[email protected]]
Inviato: mercoledì 20 giugno 2012 13.15
? A: '
[email protected]'; francy. gmail (
[email protected])
Oggetto: I: "alla prima che mi fai.. ma alla seconda poi..
Innanzi tutto ringrazio Voi di “Gabibbo” perché con la mia di ieri ho subito ottenuto una risposta da EMG
(che allego), sul cui contenuto però nutro forti dubbi! Sono prevenuto? Può essere vero, ma sul web
troverete centinaia di utenti che si lamentano di irregolarità subite e promesse rese vane (vedi i miei links in
“Favole, favole”), come potrete trovare altrettanti giudizi favorevoli: ma NON ESISTE ALCUN CRITERIO DI
FILTRO PER I SITI CHE PUBBLICANO OPINIONI, come dire che “chiunque” può effettuare decine di
registrazioni e pubblicare altrettanti “GIUDIZI POSITIVI” sulla Ditta “PASQUALE” e così l’ignaro cliente, magari
pensionato come me e che voleva solo regalare un telefonino al figlio, ma al miglior prezzo, ci può cascare!
Ma almeno la verità sulla MIA VICENDA la conosco, non Vi pare? Ora invece sono io “IL LUPO CATTIVO” che
prevarica (vedi commenti diffamanti(?), violazione privacy(?), uso improprio del web(?)…). Sono prevenuto?
Forse. Ma non Vi sembra una “troppo incauta acquisizione” del logo BLTELEFONIA da parte di EMG srl,
considerando tutte la pratiche “sospese” e quindi le irregolarità della prima? Ed ancora tentare di giustificare
la lentezza (o assenza) del proprio operato per le irregolarità gestionali della prima(un po’ come fanno i ns/
governi per i precedenti)? Ed ancora, è mero caso che Via Carducci 36, S.Maria Maddalena (RO), è indirizzo
comune a BLTELEFONIA, EMG srl, MARYGAME (meglio three che one?) e che (mia personalissima
sensazione) gli stessi operatori telefonici ormai potrei riconoscerli dal tono della loro voce quando
(quando..?!) rispondono ora da EMG e prima da BLTELEFONIA? Si gioca a nascondino, mescolando le gestioni
per “menare il can per l’aia”? Perché EMG non acquista crediti di fiducia risolvendo subito le pratiche sospese
di BLTELEFONIA, ora che il logo è suo, invece di giustificarsene ma continuandone nei fatti le modalità
gestionali? Perché non effettuano un semplice, rapido e verificabile bonifico sul mio IBAN, già in loro
possesso, così come feci il 22.02.2012 per acquistare il Samsung Galaxy s2, mai pervenuto, di cui il rimborso in
oggetto?
Certamente il rimborso dovuto lo aspetto, ma comunque vadano le cose per me è già una sconfitta l’aver
sprecato fiducia, tempo, emozioni, solo per riavere (forse) un po’ di soldi che mi spettano, ma ancora più
consapevole, oramai vecchietto, che per i nostri giovani sarà sempre più arduo SOPRAVVIVERE con tali
eredità! Ancora una volta sarò considerato come “diffamante” per tali giudizi espressi ed ancora una volta il
mio “stile” sarà bollato da parte dei “legali” delle Ditte di cui sopra, ma Vi informerò comunque e subito
sull’esito della mia “pratica”.
Ancora grazie per la Vs/ attenzione. Dott. Pasquale Esposito
? MAILS DEL 19.06.2012
? Da:
[email protected]
Inviato: martedì 19 giugno 2012 19.34
? A: 'pasquale.alice'
Cc:
[email protected]
Oggetto: R: Il Gabibbo ti ringrazia
Spett.Le sig. Esposito
EPC
Striscia la notizia
Ci spiace, ma a seguito della ns. acquisizione di BL telefonia, dalla successiva presa in carico degli ordini inevasi
abbiamo provveduto ad emettere rimborso mezzo emissione di vaglia ordinario che arriverà direttamente al
Suo indirizzo.
Per quanto riguarda tutto il resto, ns. malgrado poiché non è nel ns. stile avere questo tipo di atteggiamento
con i ns. clienti, il ns. ufficio legale si sta già occupando della Sua pratica e presto riceverà ns. comunicazioni in
merito.
Distinti Saluti.
EMG srl
Gruppo E.M.G. srl
www.emg-srl.com - www.marygame.it
? Da:
[email protected]
Inviato: martedì 19 giugno 2012 12.46
? A:
[email protected]
Oggetto: SOS Gabibbo: 22.02.12 Acquisto Telefonino su BLTELEFONIA, bonifico anticipato. Ad oggi mai pervenuto apparato nè rimborso; Subentro di EMG.
TIPO: truffe
NOME: pasquale
COGNOME: esposito
INDIRIZZO: via s.giacomo dei capri 53
CITTA': napoli
TELEFONO: 3381497226
SOS: Acquisti on-line: lontani dagli occhi, lontani dal cuore?? Ebbene: Sì!!
I più anziani ricorderanno il Corriere dei Piccoli ed il sig.Bonaventura con “Alla
prima che mi fai ti licenzio e te ne vai!”. Così mi sento valutato.
I fatti:
a) mia prima opinione su BLTELEFONIA espressa su CIAO.IT il 3 giugno ’12, passati
più di due mesi dalla prima richiesta di rimborso (allegato A);
b) 4 giugno ’12, due telefonate al mio cellulare e mail al mio indirizzo da parte
di una EMG SRL, a me ignota, che annunciandomi la “acquisizione” del marchio
BLTELEFONIA, con veemenza, arroganza mi imponeva di ritrattare quanto da me
espresso su CIAO.IT perché “trattasi di pubblica calunnia del marchio EMG” (ma chi
conosceva questa trasformazione aziendale e poi la mia era indirizzata a
BLTELEFONIA!!), ed ancora “querela per diffamazione” e … sospensione punitiva del
rimborso a me dovuto già dal 26.03.2012 (allegato B);
c) mia seconda opinione sia su BLTELEFONIA che su EMG s.r.l. espressa su CIAO.IT il
4 giugno ’12 (allegato C); Effettuo R.R.R. per mettere in mora la EMG per quanto a
me dovuto e già richiesto con altra R.R.R fatta il 26.03.2012 alla BLTELEFONIA (allegato D).
L’unica cosa da me ottenuta è stata la mortificazione fattami dalla EMG sul
cellulare, l’unica mail della stessa con le minacce ed il sottile ricatto ( ancora allegato B), poi
silenzio totale, niente rimborso e siamo armai a quattro mesi dal mio bonifico alla
BLTELEFONIA e tre dalla mia prima richiesta di rimborso per annullamento del
contratto (come da D.lgv 185 del 22.05.99). Perché non sottolineano invece la loro
efficienza con rapida e positiva conclusione della pratica, magari con le scuse per
il disservizio della BLTELEFONIA, ora acquisita da EMG???
Ma “Chi sei tu per mostrar disappunto?? Alla prima che mi fai…..!”
Grazie per l’attenzione.
Dott.Pasquale Esposito
N.B. graditi consigli sull’argomento.
? ALLEGATO A) In breve: 22.02.2012 faccio bonifico di euro 396.50 al sig.Brascia per
Samsung SII; attendo almeno 15 gg. poi mi informo per telefono, per mail e qui
comincia la "Storia Infinita": promesse, impedimenti, sarà consegnato.., mi
interesserò personalmente...
Il giorno 25.03 invio R.R.R. come da D.lgv.185/1999 (decreto ripreso anche nelle
note legali sito web BLTELEFONIA) per annullare contratto e richiesta rimborso.
Ancora promesse, vaglia veloce(?), informeremo l'Amministrazione, domani faremo,
giovedi' arriverà (?), ed ancora mie mail, telefonate, telefonate e sempre la loro
segreteria "tutti gli operatori sono...".
Ed ancora oggi 30.05 ancora nulla e per di più non rispondono più alle mie mail!!!
E da qui porgo cordiali saluti ai miei vari interlocutori BLTELEFONIA : Brascia,
Cardinale (i due capoccioni, credo) e poi Alex, Marianna, Sara ed altri ...
"giullari" (con tanto rispetto per quelli veri e seri!).
Napoli,30.05.2012
Pasquale. ID-ordine 2013205852 del 22.02.2012
NB: pare che si siano "trasformati" in una fantomatica EMG S.r.l. (??????), forse
per scomparire??
? ALLEGATO B)
Da: [email]
[email protected][/email]
Inviato: lunedì 4 giugno 2012 19.08
A: [email]
[email protected][/email]
CC [email]ufficiolegale@emg- srl.com[/email]
Spett.Le
Pasquale Esposito
Via San Giacomo dei Capri, 52
80128 – Napoli
Con La presente La EMG srl nella persona del Suo amministratore Pro Tempore La
DIFFIDA formalmente dal rilasciare scritti diffamanti in forma pubblica inerenti il
marchio di cui deteniamo la proprietà industriale comunicandoLe fin da subito che
per quanto riguarda il feedback rilasciato sul marchio EMG, persistendo tale
commento nella mattinata di domani provvederemo a sporgere regolare querela per
diffamazione a mezzo stampa, in quanto Lei non ha rilasciato un opinione
sull’azienda, bensì quello spazio è riservato a chi ha effettivamente acquistato da
[url]www.emg-srl.com[/url] sito sul quale lei non si è mai registrato e non ha mai
effettuato un acquisto.
Il fatto che la ns. società abbia acquisito un nuovo marchio non le da il diritto
di parlare impropriamente della ns. proprietà industriale.
Passi il commento sul marchio BLTELEFONIA dal quale Lei ha acquistato ma non
tolleriamo affatto che Lei doppi i commenti in maniera impropria (pratica tra
l’altro vietata anche da CIAO.it e già segnalata).
Inoltre le comunichiamo che essendo una società a responsabilità limitata NESSUNO
di noi le ha dato autorizzazione di utilizzare i nomi di persone facenti parte
della nostra società e pertanto i dipendenti da Lei citati saranno dai carabinieri
domattina per denunciarla per violazione della privacy.
Non avendo comunque alcuna intenzione di lederla e volendo chiudere bonariamente la
questione ci auguriamo che nell’immediato il Suo commento venga rimosso/modificato,
eliminando naturalmente i riferimenti ai ns. dipendenti.
Se così non fosse provvederemo come sopra descritto senza ulteriore avviso.
Tanto Le dovevamo per Sua opportuna conoscenza. EMG srl
Amministrazione. Santa Maria Maddalena lì 04/06/2012
? ALLEGATO C)
ED OGGI 04.06.2012 ORE 18.45 (poi, alle 19.08 arriva mail, vedi allegato B) PRIMA MI TELEFONA MARIANNA DA EMG-SRL CHIEDENDOMI DI :
RITRATTARE TUTTO "PER IL BUON NOME DI EMG" E CHE OGGI HANNO EMESSO VAGLIA
ORDINARIO. ALLA MIA RISPOSTA CHE SONO DISPONIBILE, MA SOLO A RICEZIONE EFFETTIVA
DEL RIMBORSO, MI RITELEFONA UN FANTOMATICO RESPONSABILE DELLA EMG (SENZA
PRESENTARSI!!!) MINACCIANDOMI DI QUERELA PER DIFFAMAZIONE (?) DEL LORO MARCHIO
AVENDO IO ACQUISTATO DA BLTELEFONIA E NON DA EMG (BLTELEFONIA CHE LA STESSA EMG HA
AFFERMATO DI AVER RILEVATO!!!). CIOE' A DIRE IO RILEVO SOLO IL BUONO, IL MARCIO...
FATTI TUOI !!! ( poi, alle 19.08… MAIL!! – allegato B)
CON "ESTREMA AMAREZZA", dott. Pasquale Esposito N.B. qui da noi si dice: cornuto e
mazziato!!! Così siamo protetti dalle ISTITUZIONI??
? ALLEGATO D)
? RRR n* 14541002860-1 EMG srl, via Carducci 36
Del 05.06.12 45030-S.Maria Maddalena (RO)
Il sottoscritto dott.Pasquale Esposito, essendo venuto a conoscenza dalla stessa EMG srl per intercorse telefonate (giorno 04.06.12 ore 18,40 e 18,49) e successiva mail (ore 19,08) che suddetta Societa’ ha acquisito da tempo (?) il marchio BLTELEFONIA di cui era cliente regolarmente registrato già dal 20.02.12, avendo sino a ieri ignorata l’ufficialità di questa “trasformazione aziendale” (vedi ancora nessuna risposta alla sua ultima mail del 29.05.12 fatta a BLTELEFONIA, già da Voi acquisita!!), nelle more della sua R.R.R. n°14522500543 del 26.03.12 fatta a BLTELEFONIA , in calce acclusa alla presente, nonché dei fax e numerosissime mail successivamente intercorse tra il sottoscritto e BLTELEFONIA,
a) Mette in mora la EMG srl a che gli venga rimessa la somma dovuta da BLTELEFONIA già dal 26.03.12 ( vedi R.R.R. acclusa alla presente) entro 7gg. dalla ricezione della presente;
b) Sarà costretto ad adire a vie legali con beneplacito di spese e danni se tale richiesta non sarà soddisfatta;
c) I propri feedback saranno modificati nell’immediato positivamente a conclusione della pratica da parte di EMG srl e quindi a ricezione del rimborso già dovuto da BLTELEFONIA , ora acquisita da EMG srl.
Napoli, 05.06.2012 Firmato
N.B. la stessa inviata tramite FAX e R.R.R. (dott.Pasquale Esposito)
RRR. N*14522500543-0 Spett. BLTELEFONIA
Del 26.03.12 Via Carducci 36
45030 S.Maria Maddalena – Occhiobello (RO)
Il sottoscritto dott.Pasquale Esposito, da Voi identificato con ID-ordine 2013205852 già dal 22 febbraio c.a., avendo eseguito nella stessa data bonifico bancario di 396,50 euro a nome Brascia Luigi (IBAN IT 37 Q 02008 63380 000101), non avendo ancora ricevuto in data 25.03.2012 l’articolo da lui richiesto né alcuna comunicazione i merito, così come indicato dal D.lgv 185 del 22.05.1999 e da Voi anche ripreso nelle note legali sul Vs/ sito web, chiede di ottenere subito rimborso della somma già inviata e descritta in precedenza, ritenendo nullo il relativo contratto.
Allega IBAN, Dott.Pasquale Esposito, IT36 D 01010 03595 00002 7000 356.
Napoli, 26.03.2012 Firmato
(Dott. Pasquale Esposito)
Dott.Pasquale Esposito, via S.Giacomo dei Capri 53, 80128 Napoli. Tel. 0815607882 / 3381497226
NB: La stessa missiva sarà a Voi inviata tramite a) FAX, b) R.R.R., c) EMAIL
? PROVVEDIMENTO PS/8019 DEL 3.05.2012 – AUTORITA’ GARANTE
Autorità Garante
Della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generate per la tutela del consumatore Prot. 003491103 del 03/05/2012 : 11.03
Direzione Energia e Industria
Rif PS/8019
Spett ,
E.M.G.-S.r.l
In persona del legale rappresentante p.t
Via Gìosuè Carducci, 36
45030 Occhiobello (RO)
Spett. ADUC
Via Cavour, 68 50 129 Firenze
OGGETTO: comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27,comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell'ari. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007 e contestuale attribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'ari. 27, comma 5 del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art 15 del Regolamento; procedimento per la sospensione provvisoria ai sensi delFart 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'alt. 9 del Regolamento;
I. La Parte
1. E.M.G. S.r.l. (di seguito anche "E.M.G."), in qualità di professionista, ai sensi dell'art, 18, lett, b), del Codice del Consumo. La società esercita attività di commercio al minuto on line di giochi, videogiochi, prodotti informatici in genere e telefonia, attraverso vari siti Internet,
2. L'associazione di consumatori ADUC, in qualità di segnalante.
IL Le pratiche commerciali
3. Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e molteplici segnalazioni di consumatori pervenute in Autorità a partire dai primi mesi del 2012, anche attraverso la Direzione Contact Center, nonché raccolte dall'Associazione di consumatori ADUC, il professionista, con riferimento ai beni (per lo più apparati di telefonia mobile) offerti in vendita e acquistati dai consumatori attraverso i siti Internet www.emg-srl.com e www.marygame.it, avrebbe posto in essere le condotte di seguito descritte.
A) Mancata o tardiva consegna, ovvero consegna di beni non conformi
4. Le condizioni generali di vendita pubblicate nei siti web della Parte prevedono che, "salvo la disponibilità sul mercato dei prodotti", la mercé ordinata sia consegnata da E.M.G. al corriere entro cinque giorni dal primo giorno lavorativo successivo all'avvenuto pagamento, distinguendo a seconda che il pagamento avvenga mediante carta di credito o mediante bonifico: nel primo caso il termine decorre dalla data dì ricezione dell'ordine, nel secondo dal "perfezionamento dell'operazione bancaria", Quanto ai tempi per la consegna da parte del corriere, è previsto che la stessa avvenga entro "24 h lavorativi (3 giorni per Calabria, Sicilia e Sardegna)*'.
5. Nella quasi totalità dei casi segnalati risulta che i beni acquistati non siano stati consegnati sebbene alla data della segnalazione fossero trascorsi periodi significativamente più lunghi rispetto a quelli sopra riportati. Anche nei casi in cui la consegna è avvenuta, la stessa sarebbe risultata tardiva rispetto ai tempi pattuiti.
6. In un certo numero di casi, i consumatori lamentano di non aver ricevuto tutti i prodotti ordinati e pagati, che il prodotto sarebbe stato consegnato incompleto (telefono privo di batteria), ovvero con caratteristiche (colore) o di tipologia (modello) diverse da quelle indicate nell'ordine.
7. Alcuni segnalanti precisano che al momento della transazione - e anche successivamente - il sito del professionista indicava una "anima disponibilità" per i prodotti acquistati.
B) Informazioni circa i diritti del consumatore
8. La disciplina del recesso del consumatore contenuta nelle "Condizioni di vendita" pubblicate nei siti del professionista suggerisce che Io stesso debba essere motivato e sembrerebbe che l'unico motivo rilevante sia Terrore sulPoggetto del contratto, là dove la disposizione legislativa sancisce il diritto di recedere senza specificarne il motivo (art. 64 del Codice del Consumo). Inoltre, nelle Condizioni di vendita è presente una indicazione in forza della quale il rimborso sembrerebbe limitato al prezzo del bene, con esclusione delle "spese di spedizione".
9. Le Condizioni di vendita rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. IL 185/99, abrogato dall'alt. 146 del Codice del Consumo.
C) Invito all’acquisto
10. Per nessuno dei prodotti offerti da E.M.G. e oggetto di mancata, ritardata o inesatta consegna sarebbero slati indicati nei siti web motivi in forza dei quali il professionista potesse ragionevolmente ritenere di non essere in grado di effettuare consegne del bene pubblicizzato al prezzo indicato e nel rispetto dei tempi contrattuali. Al contrario, come detto, risulta che in alcuni casi fosse indicata una ^disponibilità ottima^,
11. In talune ipotesi il professionista avrebbe a posteriori espressamente escluso di poter consegnare i prodotti ordinati, inducendo gli stessi clienti a formulare richieste di "annullamento" dell'ordine e di restituzione delle somme versate.
D) Ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali
12. Da numerose segnalazioni emerge una tendenziale difficoltà di interazione con il professionista. I contatti telefonici, infatti» sarebbero risultati difficoltosi a causa della presenza di una segreteria telefonica che invitava a lasciare i propri recapiti, senza però che facesse seguito alcun riscontro da parte della Società. Parimenti, molti segnalanti lamentano di non aver ricevuto risposte alle proprie e-mail.
13. Nei casi di mancata, incompleta o inesatta consegna, i denuncienti si sono attivati per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo o della quota dello stesso pari alla differenza di valore tra quanto ordinato e quanto ricevuto, A fronte di tali richieste, il professionista avrebbe per lo più omesso di riaccreditare le somme dovute, o lo avrebbe fatto soltanto a seguito di particolari circostanze (ad es,: intervento dell'Associazione segnalante) e, comunque, non in conformità con quanto previsto dalle condizioni di vendita in punto di vincoli temporali.
14. Alcuni segnalanti evidenziano che il professionista, interpellato sulle ragioni della mancata consegna, avrebbe fornito informazioni non veritiere sulla avvenuta spedizione della mercé (in alcuni casi sarebbe stato indicato il nome del corriere e il numero identificativo della spedizione, successivamente smentita dallo stesso vettore) o avrebbe fornito rassicurazioni circa l'imminenza dell'invio. Analogamente, quanto ai rimborsi, i consumatori sarebbero stati ripetutamente rassicurati in ordine all'avvenuto espletamento delle relative formalità, salvo successiva smentita nei fatti ovvero, talvolta, ad opera di contrastanti comunicazioni dello stesso professionista.
15. In caso di rimborso, il professionista avrebbe restituito il solo prezzo del bene, con esclusione delle spese di spedizione, addebitate al cliente,
16. Alcuni consumatori segnalano di aver dichiarato al professionista la propria volontà di risolvere il contratto a seguito del mancato rispetto dei tempi dì consegna, ma di aver successivamente ricevuto il prodotto ordinato o un prodotto diverso da quello ordinato.
17. Nelle ipotesi di consegna di prodotto non conforme, il professionista non avrebbe provveduto ad attivare alcuno dei rimedi previsti dall'art 130 del Codice del Consumo (riparazione o sostituzione del prodotto difettoso senza addebito di spese al consumatore).
E) Prospettazione di azioni legali nei confronti di consumatori
18. Alcuni clienti di E.M.G. hanno pubblicato valutazioni critiche nei confronti del professionista su siti Internet che mettono i propri spazi a disposizione di quanti intendono condividere le proprie esperienze di e-commerce. In particolare, talune valutazioni sono state pubblicate sul sito www.ciao.it e sul sito delPADUC. A seguito della pubblicazione di tali opinioni, alcuni degli autori sarebbero stati contattati da esponenti della E.M.G., i quali avrebbero prospettato l’esperimento di iniziative giudiziarie nei loro confronti ove le opinioni non fossero state rimosse o ritrattate. In un caso il consumatore, a seguito della telefonata, avrebbe modificato il proprio giudizio da insufficiente a eccellente.
19. Non risulta che alcuna delle opinioni pubblicate andasse oltre la mera descrizione dei fatti accaduti, né che fossero state pubblicate valutazioni offensive o diffamatorie nei confronti del professionista.
III. Possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali
20. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare altrettante distinte pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal professionista in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e g), 23, lettera e)9 24 e 25, lettere d) ed e) del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione alPofferta del professionista.
21. La pratica sub punto II, lettera A) potrebbe risultare in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo, in ragione della ingannevolezza delle indicazioni fornite dal professionista nei propri siti Internet in ordine ai tempi di consegna e alla effettiva disponibilità dei prodotti proposti, come sembrerebbe risultare sia dalle omesse consegne, che dalle consegne ritardate o inesatte (beni non conformi),
22. La pratica sub punto II, lettera B) potrebbe risultare in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettera g) del Codice del Consumo, in ragione della ingannevolezza delle indicazioni fornite dal professionista nel proprio sito Internet in ordine ai diritti del consumatore,, con specifico riguardo alla configurazione del diritto di recesso e al connesso diritto al rimborso di quanto pagato.
Il perdurante richiamo ad un testo normativo abrogato con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, inoltre, sarebbe idoneo a fornire ai consumatori un'informazione ingannevole riguardo alle fonti normative cui gli stessi possono fare riferimento per la tutela dei propri diritti.
23. La pratica sub punto II, lettera C) potrebbe risultare in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20 e 23, lettera e) del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura significativa il comportamento del consumatore il quale, ove correttamente edotto in ordine alla verosimile difficoltà di fornitura, ben avrebbe potuto rivolgersi ad altro professionista, specie in considerazione delle modalità di pagamento (immediato) adottate da E.M.G.
24. La pratica sub punto II, lettera D) potrebbe risultare in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo. Le difficoltà di interazione con il professionista, le risposte non veritiere fornite ai reclami dei consumatori, gli omessi o tardivi riaccrediti di somme dovute, l'addebito di spese ai consumatori e la mancata prestazione della garanzia legale di conformità potrebbero infatti integrare gli estremi dell'ostacolo oneroso opposto al consumatore che intenda esercitare un proprio diritto.
25. La pratica sub punto II, lettera E) potrebbe risultare in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera e) del Codice del Consumo, ove risultasse confermato il carattere lecito delle esternazioni pubblicate dai consumatori sui siti Internet.
IV. Presupposti per la sospensione provvisoria della pratica
26. Sulla base degli elementi acquisiti sussistono, nel caso di specie, i presupposti perché l'Autorità deliberi, ai sensi degli articoli 27, comma 3, del Codice del Consumo e 9 del Regolamento, la sospensione provvisoria della pratica commerciale.
27. Sotto il profilo dvlfumus boni iuris, le condotte di cui al punto II appaiono, già ad un primo esame, potersi configurare come ingannevoli e aggressive in quanto:
a) attraverso le indicazioni pubblicate sui siti Internet del professionista verrebbero fornite ai consumatori informazioni non veritiere in ordine ai tempi di consegna e alla effettiva disponibilità dei prodotti offerti;
b) le Condizioni di vendita pubblicate dal professionista potrebbero ingannare il consumatore in relazione ai contenuti del diritto di recesso e in ordine alle fonti normative della disciplina del rapporto di consumo;
e) l'invito all'acquisto effettuato dal professionista potrebbe risultare ingannevole in ragione del fatto che lo stesso non informa i destinatari circa la possibilità che il prodotto offerto non sia in realtà disponibile e, quindi, circa la possibilità che la compravendita non si perfezioni;
d) l'esercizio dei diritti dei consumatori verrebbe ostacolato sia attraverso le difficoltà di comunicazione con il professionista, sia attraverso condotte attive e omissive tenute dallo stesso;
e) l'induzione dei consumatori a ritirare, ovvero rettificare le valutazioni negative sull'azienda pubblicate attraverso siti Internet potrebbe comprimere il diritto alla libertà di espressione e falsare le opinioni che altri consumatori potrebbero ritrarre dalla consultazione di tali canali informativi.
28. Sotto il profilo dzlpericulum in mora rileva la capacità del professionista, attraverso i siti di cui dispone, di raggiungere un largo numero di potenziali acquirenti e di determinare, a loro danno e nelle more del procedimento, un significativo pregiudizio economico complessivo.
V. Modalità e termini istruttori
29. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:
a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza delle ipotesi di violazione menzionate al punto III;
b) che il respo usabile del procedimento è il dott Gilberto Guardavaccaro;
e) che il procedimento si concluderà entro 150 giorni dalla data di protocollo della presente comunicazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
d) che il responsabile del procedimento provvedere a comunicare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi delPart. 16, commi 3 e 4 del Regolamento;
f) che l'ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la tutela del Consumatore (tei. 06.85821.519). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto; g) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento della presente. Il termine indicato è ridotto a 10 giorni con riferimento a memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica.
VI. Attribuzione dell'onere della prova
30. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica l'attribuzione dell'onere della prova ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo.
31. A tal fine si invita il professionista a produrre idonea documentazione volta a dimostrare, in particolare:
a. l'avvenuta consegna di almeno 500 ordini ricevuti nel periodo gennaio 201 I-marzo 2012, ovvero l'evasione di tutti gli ordini ricevuti nello stesso periodo, se inferiori a 500; per ciascuna di tali transazioni, si chiede altresì di trasmettere copia dei documenti attestanti la consegna, del documento d'ordine, nonché i dati identificativi (nome e cognome) e i recapiti (indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail ccc.) dei clienti
b. l'avvenuto rimborso a favore di tutti i clienti interessati da ipotesi di omessa o parziale consegna; per ciascuno degli stessi clienti si chiede di trasmettere copia della documentazione bancaria relativa al rimborso e del documento d'ordine, specificando la data dell'avvenuto pagamento, nonché i dati identificativi (nome e cognome) e i recapiti (indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail ecc.) dei clienti.
32. I predetti elementi di prova dovranno essere forniti entro 20 giorni dalla data di protocollo della presente comunicazione.
33, Le informazioni e i documenti richiesti con la presente comunicazione, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico,
34, Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza
0 la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.
35. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o dì esibire
i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4,000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
36. Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'ari 27, comma 9, del Codice del Consumo, si chiede a E.M.G. S.r.l. di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.
37. Si ricorda che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo, l'Autorità può avvalersi della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.
38. Per qualsìasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, ed il riferimento PS/8019. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possìbile rivolgersi al dottor Gilberto Guardavaccaro, al numero 06.8582 L299.
Si allega informativa ai sensi dell'art 13, Decreto Legislativo n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento Gilberto Guardavaccaro
? DENUNCIA DEL 30.03.2012 DI EMG CONTRO ADUC
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? LINKS UTILI:
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? Prima opinione su BLTELEFONIA del 3.06.2012 (linexpo, 3 giugno ’12)
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http://www.striscialanotizia.mediaset.it/gabibbo/sosgabibbo.shtml
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? AUTORITA’ GARANTE: provvedimento PS/8019 del3.05.2012 http://tlc.aduc.it/generale/files/file/allegati/2012/20120530-Antitrust-Emg.pdf
? EMG: Denuncia ad ADUC , 30.03.2012 http://www.emg-srl.com/pimages/FCKeditorFiles/Image/DENUNCIA_ADUC.pdf
? ADUC: denuncia all’Autorità Garante, 02.02.2012
http://www.aduc.it/articolo/vendite+online+scorrette+aggressive+emg+srl_19942.php
? ADUC: 28.03.2012, prima integrazione a denuncia A.G. del 2.02.2012
http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2012/i20120328-ntegrazione%20esposto%20antitrust%20emg.pdf
? ADUC: 06.06.2012, seconda integrazione a denuncia A.G. del 2.02.2012
http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2012/20120606-emg-integrazione.pdf