AVVOCATO
10 dicembre 2007 00:00
Provvedimento
PI5022 - WWW.MBWEBCOMPANY.COM
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tipo Chiusura istruttoria
numero 15468
data 10/05/2006
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 19/2006
Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5022 - WWW.MBWEBCOMPANY.COM
Provvedimento n. 15468
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2006;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo, pubblicato nel S.O. alla G.U. - S.G. n. 235 dell’8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 ottobre 2005, integrata in data 10 novembre 2005 con l’identificazione del committente del messaggio pubblicitario, il Movimento Consumatori, sezione di Cuneo, in qualità di associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, ora Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un’inserzione pubblicitaria diffusa sul quotidiano “La Stampa” nei giorni 24 giugno e 9 settembre 2005 dalla ditta individuale M.B. Web Company di Badii Marco, relativa ad un’offerta di lavoro domiciliare rivolta ad ambosessi per svolgere un’attività di montaggio di penne a sfera.
Nella richiesta di intervento si lamenta la presunta ingannevolezza del messaggio segnalato, in quanto, in realtà, lo stesso occulterebbe un’offerta di fornitura di materiale a carattere oneroso dissimulato dalla proposta di lavoro.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un annuncio pubblicato nello spazio riservato a “Le Ricerche di Personale Qualificato” del quotidiano “La Stampa” del 24 giugno e 9 settembre 2005 del seguente tenore letterale: “Lavoro domiciliare. Azienda ricerca ambosessi per lavoro domiciliare di montaggio penne a sfera. Telefonare 800135504; www. Webcompany.com”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 28 novembre 2005 è stato comunicato all’associazione segnalante e all’impresa individuale M.B. Web Company di Badii Marco (di seguito società Web Company), in qualità di operatore pubblicitario committente del messaggio segnalato, l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che sarebbe stata valutata l’eventuale natura pubblicitaria del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento ai sensi dell’articolo 20, lettera a), del Decreto Legislativo 206/05 e, in caso affermativo, sarebbe stata valutata la sua riconoscibilità, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del citato Decreto Legislativo, nonché in base alle affermazioni pubblicitarie ivi contenute, sarebbe stata valutata l’eventuale ingannevolezza dell’annuncio, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo n. 206/05, verificando se quanto desumibile dai destinatari trovi riscontro nella realtà, con specifico riguardo alle condizioni ed alle caratteristiche dell’offerta prospettata ed all’attività svolta dall’operatore pubblicitario.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Web Company, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti seguenti aspetti:
chiarimenti circa l’attività svolta dalla medesima M.B. Web Company di Badii Marco, con riferimento particolare all’inserzione in questione;
caratteristiche e condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa proposta ai destinatari del messaggio segnalato;
copia di contratti o accordi eventualmente intercorsi con altri soggetti che hanno risposto alle inserzioni in questione, da cui potesse risultare il tipo di rapporto di committenza di lavoro a domicilio svolto, nonché il numero delle persone che avessero trovato un’occupazione presso la ditta individuale Web Company o presso altri soggetti collegati con la stessa ovvero, in mancanza, la modulistica utilizzata dall’impresa per la formulazione delle suddette proposte di lavoro;
sussistenza di eventuali obblighi ulteriori, oneri o spese accessorie connesse all’accettazione dell’offerta prospettata; copia dell’ultimo bilancio.
Con memoria pervenuta in data 28 dicembre 2005, l’impresa individuale Web Company si è limitato a precisare quanto segue:
la fornitura del materiale da assemblare è spedita a proprie spese a chi ne avesse fatto richiesta;
per ogni penna montata veniva corrisposto il pagamento di 0,20 centesimi di euro;
nell’accordo è previsto il diritto di recesso dal rapporto in qualunque momento dietro il rimborso della somma percepita a titolo cauzionale;
non esiste alcun bilancio della società sia a causa del recente inizio dell’attività (7 gennaio 2005), sia a causa del limitatissimo numero di aderenti alla MB Web Company che hanno risposto all’annuncio.
Unitamente alla propria memoria, l’operatore ha prodotto 12 vaglia relativi al rimborso delle spese sostenute da alcune persone aderenti all’offerta in una delle quali risulta un “rimborso per rottura di collaborazione”.
Poiché gli elementi disponibili non apparivano sufficienti a valutare l’ingannevolezza del messaggio con riferimento particolare alla natura promozionale del messaggio, nonché alle condizioni ed agli eventuali limiti cui sarebbe stata subordinata l’offerta di lavoro a domicilio di montaggio di penne a sfera, in relazione all’attività svolta dall’operatore pubblicitario, l’Autorità in data 8 febbraio 2006 ha richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, di fornire prove sull’esattezza materiale delle affermazioni contenute nel messaggio segnalato, quali:“Lavoro domiciliare; Azienda ricerca ambosessi per lavoro domiciliare di montaggio penne a sfera; Telefonare […]; www. […]”.
Con memoria, presentata in data 28 febbraio 2006, l’operatore pubblicitario si è limitato a dichiarare che coloro che avevano aderito alla proposta contrattuale della ditta M.B. Web Company non avevano prestato il proprio consenso a rendere noto all’Autorità la documentazione relativa agli accordi intercorsi con l’operatore pubblicitario e, pertanto, per motivi di riservatezza non sono stati prodotti, rinviando alla documentazione precedentemente trasmessa per quanto riguarda i rimborsi effettuati. Infine, l’operatore ha specificato che l’azienda in questione avrebbe cessato l’attività in quanto l’iniziativa aziendale non avrebbe trovato adeguati riscontri economici.
In data 3 marzo 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 21 marzo 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 14 aprile 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
in considerazione della delibera dell’Autorità del 1° febbraio 2006 con la quale è stato richiesto alla ditta individuale Web Company, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/2005 di provare, attraverso l’invio di idonea documentazione, l’esattezza materiale delle affermazioni “azienda ricerca ambosessi per lavoro domiciliare di montaggio penne a sfera- telefonare 8001355004 […]”, all’esito della quale l’operatore non risulta avere trasmesso alcuna documentazione, l’onere probatorio non è da considerarsi assolto;
allo stato della documentazione in atti, la veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio segnalato non risulta essere stata dimostrata e i dati di fatto contenuti nel messaggio devono ritenersi inesatti e, di conseguenza, il messaggio deve essere ritenuto ingannevole.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame lascia intendere che l’operatore pubblicitario offra delle concrete opportunità di lavoro a domicilio per ambosessi relativamente al montaggio di penne a sfera. Peraltro, l’annuncio pubblicitario oggetto della richiesta d’ intervento è inserito nella rubrica del quotidiano “La Stampa” dedicata a “Le Ricerche di Personale Qualificato”. Per le affermazioni contenute nel messaggio in questione e per la stessa sua collocazione in una sezione appositamente dedicata alla ricerca di personale, l’inserzione pubblicitaria è idonea ad ingenerare nei destinatari il ragionevole convincimento che, telefonando al numero riportato nell’annuncio, si possa ottenere un lavoro a domicilio di montaggio di penne a sfera, il cui kit, una volta ricevuto deve essere rispedito all’operatore dietro il pagamento del corrispettivo del lavoro una volta effettuato il montaggio delle penne a sfera.
Dalle risultanze istruttorie risulta che l’operatore pubblicitario si è limitato a precisare che per ogni penna assemblata e inviata alla proponente sarebbe stato corrisposto il pagamento di 0,20 centesimi di euro. Inoltre, dalla copia dei dodici vaglia allegati nella prima memoria, risulta che tutti riguardano una sorta di non specificato rimborso il cui titolo di “rottura di collaborazione” risulta solo in un documento. Dagli atti e da quanto dichiarato dalla società Web Company non sussiste alcuna evidenza documentale in merito alla natura dell’attività svolta dal tipo di rapporto effettivamente istaurato tra la ditta M.B. Web Company e coloro che hanno risposto all’inserzione pubblicitaria.
Inoltre, richiesto di provare l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio, l’operatore pubblicitario non ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare la natura dell’attività effettivamente svolta e circa il tipo di rapporto che è stato instaurato con i soggetti che avevano risposto all’annuncio, trincerandosi dietro i motivi di riservatezza dei soggetti con i quali si era instaurato il presunto rapporto di collaborazione lavorativa.
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere omessa la prova richiesta. Da ciò consegue, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, che le indicazioni contenute nell’annuncio pubblicitario segnalato, relativamente all’offerta di lavoro domiciliare per svolgere un’ attività di montaggio di penne a sfera, devono considerarsi inesatte. Il predetto assunto, suffraga, dunque, il fatto che l’inserzione di ricerca di personale ambosessi per lo svolgimento di lavoro domiciliare di montaggio di penne a sfera, dietro un presunto pagamento di corrispettivo, in realtà cela una vera e propria inserzione pubblicitaria di vendita di kit di cartoleria per i quali coloro che rispondevano alla presunta proposta di lavoro erano costretti a pagare il prezzo del kit messo a disposizione dell’operatore pubblicitario.
Il messaggio pertanto, celando sotto l’apparente veste di una proposta di lavoro una fornitura di materiale di cartoleria a carattere oneroso, difetta dei requisiti di trasparenza imposti dall’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05.
In considerazione delle finalità commerciali dissimulate, l’inserzione pubblicitaria segnalata integra non solo una fattispecie di pubblicità non trasparente, ma anche una ipotesi di ingannevolezza in quanto l’inserzione stessa è idonea ad indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa è in grado di raggiungere, potendo così condizionarne le loro scelte con conseguente pregiudizio del loro comportamento economico, con riferimento particolare alle condizioni cui è subordinata la proposta di offerta di lavoro e al carattere oneroso del servizio reclamizzato.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto delle modalità di diffusione del messaggio e della consequenziale ampiezza di diffusione del messaggio stesso. Nel caso di specie, la gravità è connessa alla situazione di debolezza contrattuale in cui si trovano i soggetti destinatari dell’inserzione pubblicitaria che normalmente si identificano in quelle persone che cercano un lavoro le quali, dalla lettura del messaggio ritengono di rispondere ad un’offerta di lavoro che in realtà dissimula la vendita di Kit di penne a sfera da montare e che sono costrette a versare il pagamento del prezzo credendo di depositare una somma di denaro che poi verrà restituita dall’operatore. In relazione, poi, all’ampiezza ed alla capacità di penetrazione si rileva che il messaggio in esame è stato pubblicato su un giornale a tiratura nazionale.
Per quanto riguarda la durata, il messaggio risulta essere stato in diffusione per due volte nel periodo giugno- settembre 2005.
Pertanto, tenuto conto della gravità e della durata, si ritiene di irrogare una sanzione pari a 26.100 € (ventiseimilacento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo alla natura del messaggio, alla qualifica dell’operatore, nonché alle caratteristiche del servizio offerto, potendo per tale motivo pregiudicarne il loro comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dall’impresa individuale M.B. Web Company di Badii Marco, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), b) e c), e articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla ditta individuale M.W. Web Company di Badii Marco, nella persona del signor Marco Badii, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 26.100 € (ventiseimilacento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà