Commenti
  1-30/6961 ->   >|
maryx80
7 gennaio 2016 23:45
io firmai a novembre 2011 con 440 euro d'acconto.diedi disdetta il mese dopo perchè dopo vari solleciti nulla era arrivato.e mai è arrivato.a parte 10 carte che non potevo attivare senza pc dopo che mandai disdetta per gravi inadempienze da parte loro.
le rate non le ho mai pagate su consiglio dell'avvocato forte della disdetta e delle denunce fatte da me ed altri. altre denunce,manifestazioni,condanne per loro.....com'è finita?il curatore fallimentare mi ha chiesto tutto inclusi gli interessi.mi sono affidata all'avvocato di un'associazione che mi ha fatto ridurre la cifra di dieci volte.meglio che esser dissanguata...ma l'amaro in bocca è rimasto visto che qualcuno con sti soldi ancora se la spassa.c'è chi si è suicidato grazie alla legge fallimentare italiana che tutela tutti tranne gli onesti.
ben1962
5 novembre 2015 21:15
Io conosco una persona che aveva firmato un Contratto con la Index nel 2010 .il giorno dopo a fatto disdetta e tuttora arrivava da pagare la Finanziaria ma visto che e Fallita pur non avendo ricevuto nulla ,ha contattato un Avvoccato di Milano perchè visto che l'Avvocato Curatore chiedeva una cifra astronomica si sono messi daccordo con una cifra al di sotto di quello che chiedeva L'Avvocato
diabolikit
24 settembre 2015 22:25
Per favore chi ha ottenuto qualcosa o si sta muovendo può indirizzarmi su come agire per annullare la finanziaria e/o richiedere un rimborso?

Grazie mille.
hurry2015
26 marzo 2015 18:09
ciao, anche io sono della tua situazione :(
Posso chiederti come stai proseguendo?
Grazie
uno_in_più
10 marzo 2015 17:58
Fatti consigliare dall'avvocato.

Comunque potresti rispondere che non vuoi pagare spiegandone i motivi. Loro potrebbero farti un decreto ingiuntivo. Tu allora ti appelleresti al giudice contro il decreto ingiuntivo e finireste in tribunale.
Ma non prenderlo come un consiglio. Ti espongo solo quello che potrebbe succedere.
b1rb4nt3
28 febbraio 2015 8:02
salve, pure io nel gennaio 2011 ho aderito ai servizi index , ho sempre pagato, pagato pure per alcuni mesi che non hanno fornito piu' i servizi...poi con il consiglio del commercialista ho staccato il rid e pochi mesi dopo mi e'arrivata la mail del fallimento della index e mandare prove e richieste per diventare creditore..... ora mi e' arrivata altra mail ( tramite pec) da parte dell'avvocato difensore della index che vogliono le rate non pagate..... ho chiamato il curatore che gestisce il fallimento , margiotta, e mi ha detto di rispondere dicendo che non ho più pagato per la mancanza del servizio , diceva che bastava rispondere cosi' ...... beh non e' servito a nulla... mi hanno risposto che devo pagare ugualmente.... non ho assolutamente intenzione di pagare visto che sono falliti,non erogano i servizi per cui dovrei pagare,e sono stati condannati per l'illegalita' del contratto.... qualcuno mi sa dire a chi mi dovrei rivolgere per non essere fregato per la seconda volta?grazie
Pietro Yates Moretti
3 novembre 2014 14:48
Index Europea Spa ha ricevuto pesante sanzione dell'Antitrust (pagine 35 e seguenti) per pratiche commerciali scorrette:
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4502-42-14 .html
uno_in_più
16 ottobre 2014 8:29
Abbrevio l'indirizzo per far funzionare il link postato da Underground:

http://goo.gl/P1M3fX

P.S.: che paura e che spavento!

Il sistema l'ha "trucidato".
underground
15 ottobre 2014 12:19
A volte ritornano...
http://www.expat-blog.com/forum/profile.php?id=1255542&lang= it
Aloha.
uno_in_più
2 ottobre 2014 9:34
Hanno pubblicato l'elenco dei codici clienti con il relativo saldo dei conti correnti.

http://www.imel.eu/
uno_in_più
12 settembre 2014 17:46
si ricomincia?
IndexLeaks
5 settembre 2014 6:44
www.trasformatica.it

Via Amilcare Ponchielli, 6 24040 Stezzano (BG) – Italy
Tel. (+39) 035.07.60.555 Fax (+39) 035.43.79.722 Mobile (+39) 328.39.84.766
C.F. e P.I. 04001240169 REA BG-426844

indirizzo IP 194.244.133.206

Elenco dei siti .it ospitati dallo stesso server 194.244.133.206:
contomobile.it Index Holding S.p.A.
index.it Index Holding S.p.A.
indexeuropea.it Index Holding S.p.A.
indexrent.it IndexRent
trasformatica.it Trasfomatica S.r.l.
xpayx.it XPayX - XPayXCard Imel.Eu, XPayXCode Imel.Eu
altek
2 settembre 2014 13:35
Salve,ho firmato un contratto indexpoint nel 2012 chiedendo nei giorni successivi alla firma il recesso a cui la index non ha mai dato seguito anzi ha fatto erogare dalla indexfin un finanziamento a mio nome,ad oggi anche se non ho mai ricevuto nulla dalla finanziaria mi ritrovo iscritto al CRIF con questo finanziamento in corso e con tutte le rate scadute,come posso fare per risolvere questa situazione?
xania76
29 agosto 2014 11:29
adesso che mi trovo il servizio che ho salatamente pagato chiuso e la carta su cui avevo dei soldi bloccata cosa devo fare per ottenere il risarcimento?
IndexLeaks
16 agosto 2014 21:13
FALLIMENTO INDEX EUROPEA SPA e INDEX HOLDING SPA
________________________________________________

In data 12 agosto 2012 è stato dichiarato il fallimento delle società INDEX EUROPEA SPA e INDEX HOLDING SPA.

INDEX HOLDING SPA, Stezzano (BG), codice fiscale/partita Iva: 03328640168; Fallimento n. 265/2014, udienza verifica crediti 09/12/2014, Giudice Delegato: Dott. Vitiello Mauro; Curatore Fallimentare: Dott. Pagano Carmine.

INDEX EUROPEA SPA, Stezzano (BG), codice fiscale/partita Iva: 02234580161; Fallimento n. 266/2014, udienza verifica crediti 16/12/2014, Giudice Delegato: Dott. Vitiello Mauro; Curatore Fallimentare: Dott. Margiotta Roberto.
IndexLeaks
16 agosto 2014 8:51
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 2497 del 20 maggio 2014
_______________________________________
IP199 - INDEX HOLDING
Provvedimento n. 24937
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO l'articolo 19 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTA la propria delibera n. 24528 del 23 settembre 2013, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Index Holding S.p.A. (di seguito anche Index Holding) e dalle sue quattro controllate Index Europea S.p.A. (di seguito anche Index Europea), Indexcom S.r.l. (di seguito anche Indexcom), Index Finanziaria S.p.A. (di seguito anche Index Finanziaria) e IMEL - Istituto di Moneta Elettronica Europeo S.p.A. (di seguito anche IMEL), consistente nel frapporre ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali delle piccole imprese clienti, a fronte della mancata disponibilità dei servizi venduti alle stesse, affinché queste potessero offrirli ai propri clienti attraverso l’adesione alla rete informatica del gruppo Index;
VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento n. 24528 del 23 settembre 2013, l’Autorità ha deliberato che:
- i messaggi oggetto del provvedimento diffusi dalle società Index Holding S.p.A. e dalle sue quattro controllate Index Europea S.p.A., Indexcom S.r.l., Index Finanziaria S.p.A. e Istituto di Moneta Elettronica Europeo S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione ai sensi degli artt. 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 145 del 2 agosto 2007;
- la pratica commerciale oggetto dello stesso provvedimento, posta in essere dalla società Index Holding S.p.A., controllante dell’omonimo gruppo e dalle controllate Index Europea S.p.A. e Index Finanziaria S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
2. Il citato provvedimento n. 24528 del 23 settembre 2013, con il quale l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione o continuazione dei messaggi e della pratica accertata, risulta comunicato ai professionisti in data 11 ottobre 2013.
3. I professionisti hanno comunicato le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b) del provvedimento in argomento con una prima nota, datata 6 dicembre 2013, con cui si dava conto della pubblicazione dell’estratto del provvedimento e con una successiva relazione, datata 10 dicembre 2013, sostituita da una nuova relazione datata 20 gennaio 2014, a sua volta integrata con un ulteriore documento del 28 gennaio 2014. Nella relazione del 20 gennaio 2014 e nel successivo documento integrativo si fa presente che il gruppo Index sta riorganizzando le proprie attività. In particolare, con riferimento alle cinque imprese destinatarie del provvedimento adottato dall’Autorità sono state segnalate:
- la cessazione dell’attività di Indexcom e di Index Finanziaria, nonché l’iniziativa per un concordato ai sensi della legge fallimentare per Index Holding e per Index Europea;
- la gestione dei soli propri crediti pregressi da parte di Index Finanziaria e la gestione dei soli contratti IndexPoint in corso (gli ultimi dei quali in scadenza a giugno 2016) da parte di Index Europea;
- la soppressione dal 1° gennaio 2014 della divisione ImelPoint da parte di IMEL, che si dedica ora alle due attività di:
i) sistemi di pagamento su misura destinati ad imprese di rilevanti dimensioni e ii) carte ricaricabili ImelPay e moneta elettronica per privati e professionisti.
4. I professionisti hanno affermato, inoltre, di avere chiuso il sito www.indexpoint.net e cessato la diffusione di ogni messaggio pubblicitario relativo al marchio che al progetto “IndexPoint”, nonché di avere avviato la chiusura anticipata
– da concludere entro il mese di marzo 2014 - di tutti i contratti di adesione denominati ImelPoint in corso. Alle imprese clienti sottoscrittici di contratti sia IndexPoint che ImelPoint, che lamentano l’indisponibilità per oltre 10 giorni
dei beni o servizi acquistati, si intenderebbe offrire l’opportunità di risolvere anticipatamente il contratto con il rimborso del corrispettivo maturato dopo il ricevimento del reclamo.
5. Infine, i professionisti hanno affermato che le società Index Europea, Index Finanziaria e IMEL, insieme all’altra società del gruppo non parte del procedimento IndexGaming S.r.l., avrebbero implementato un protocollo relativo a nuove procedure interne di gestione dei reclami, con la finalità di realizzare una maggiore trasparenza verso i clienti e di dare a questi ultimi la possibilità di ricevere un’unica risposta centralizzata agli eventuali problemi che si pongono nella gestione dei contratti, nei limiti di quanto imposto dalla normativa.
6. Con una richiesta di informazioni del 21 febbraio 2014 l’Autorità ha richiesto ulteriori chiarimenti e documentazione riguardanti: 1) la chiusura anticipata dei contratti ImelPoint esistenti; 2) le imprese che hanno esercitato il diritto di risoluzione dopo il provvedimento n 24528 del 23 settembre 2013; 3) le imprese che hanno esercitato il diritto di risoluzione prima dell’adozione del citato provvedimento.
7. Con nota del 10 marzo 2014 i professionisti hanno rappresentato la loro difficoltà a dare riscontro alla richiesta di informazioni del 21 febbraio 2014 ed hanno poi risposto con una nota, pervenuta il 17 marzo 2014, in cui si afferma che, a causa dell’assoggettamento a concordato di alcune società del gruppo Index e della riduzione del personale, il processo di chiusura anticipata dei contratti ImelPoint esistenti è stato avviato soltanto nel mese di marzo 2014, mediante l’esercizio del recesso anticipato da parte di IMEL dai 116 contratti ImelPoint. Con la nota del 17 marzo 2014 sono stati prodotti un elenco e la copia a campione di alcune delle lettere di chiusura anticipata inviate ai sottoscrittori di contratti ImelPoint. Con la stessa nota, in ordine alle imprese che hanno esercitato il diritto di risoluzione dopo il provvedimento n 24528 del 23 settembre 2013, è stato prodotto un elenco dei contratti per i quali è stato esercitato il diritto di risoluzione per indisponibilità diservizi o di beni per 10 giorni, separando quelli per i quali tale diritto è stato riconosciuto e quelli per i quali tale diritto non è stato riconosciuto, distinguendo i vari contratti per le società Index Europea, IMEL e Indexfin. Infine, nella nota del 10 marzo 2014 si afferma che “si ritiene che le informazioni relative alle imprese che hanno esercitato il diritto di risoluzione prima del provvedimento riguardino o avrebbero dovuto riguardare una fase del procedimento già coperto dalla decisione di codesta Autorità sfociata nel Provvedimento finale e pertanto non inerenti la fase dell’ottemperanza in esame.Per tale ragione dette informazioni non sono fornite”.
8. Sulla base delle informazioni così acquisite è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato, anche se i professionisti sembrerebbero avere interrotto la conclusione di nuovi contratti di adesione secondo il modello imprenditoriale ritenuto non corretto con il provvedimento n. 24528 del 23 settembre 2013. Allo stato non è stata assunta nessuna iniziativa per modificare il comportamento verso tutte le microimprese nei confronti delle quali con tale provvedimento è stata accertata l’opposizione di ostacoli alla risoluzione dei contratti per inadempimento dei professionisti.
9. I professionisti in sostanza ritengono corretto non riconsiderare le richieste di risoluzione dei contratti presentate dalle microimprese nel periodo precedente all’assunzione del provvedimento n. 24528 del 23 settembre 2013. In altri termini, le società destinatarie del presente provvedimento di avvio di istruttoria ritengono di non avere obblighi di ottemperanza ulteriori rispetto al pagamento della sanzione inflitta con il provvedimento n. 24528 su citato. Inoltre, anche riguardo alle richieste di risoluzione dei contratti per inadempimento, pervenute successivamente all’adozione del citato provvedimento n. 24528, dal contenuto delle poche risposte ai clienti di cui è stata fornita copia, risulta che la sostanza del comportamento adottato in tali casi è stata modificata esclusivamente a favore dei sottoscrittori di contratti denominati ImelPoint, ai quali in ogni caso, viene riconosciuto un rimborso limitato al corrispettivo per il periodo successivo al reclamo del cliente.
10. Invece, nel caso di contratti denominati IndexPoint, i riscontri forniti, sia da parte di Index Europea che da parte di Indexfin, ai contraenti che hanno esercitato, dopo l’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento n. 24528/2013, il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento dei professionisti, risultano identici a quelli già oggetto di censura nel citato provvedimento. In altri termini, le Parti continuano a non consentire, alle microimprese che richiedono la risoluzione per inadempimento del contratto da parte dei professionisti, di sciogliere il legame contrattuale e continuano a pretendere il pagamento delle rate dei finanziamenti, minacciando prima, ed effettuando poi, anche l’iscrizione delle microimprese nel sistema di informazioni creditizie CRIF, facendole risultare cattivi pagatori con tutto quel che ne deriva.
11. Più precisamente, nelle risposte fornite da Index Europea ai reclami per inadempimento si legge:
- “Occorre innanzi tutto far chiarezza sull’offerta commerciale (..) Questa prevedeva la possibilità di aderire al progetto IndexPoint per la creazione della rete telematica distributiva dei servizi diventando punto IndexPoint per la durata di 4 anni ed in cambio l’interessato si impegnava a pre-acquistare 150 KIT DEL GIOCATORE da rivendere nell’arco dei 4 anni (..) l’onere economico si riferisce solo ai kit e non ad altra fornitura (omaggio) indicata in contratto”;
- “il contratto è tutt’ora in essere ed efficace e nessuna inadempienza può essere addossata alla scrivente Società”;
- “Licenza che il Rivenditore ha dichiarato di aver ricevuto”, secondo la quale “Index ha piena facoltà di sostituire in qualsiasi momento per qual si voglia motivo gli attuali servizi con altri ritenuti da essa idonei, anche senza darne preavviso e senza che ciò possa costituire Suo diritto di risarcimento. L’indisponibilità per qual si voglia motivo, momentanea o anche prolungata di alcuni servizi, non Le dà diritto di risarcimento”;
- “quanto lamentato in merito alle ricariche telefoniche altro non è che un’ipotesi disciplinata dal contratto. Questo prevede infatti che l’ipotesi di eventuali sospensioni dei servizi, per motivi tecnici o legali, è espressamente prevista dallo stesso”.
12. Nelle risposte fornite da Indexfin ai reclami per inadempimento si legge ancora:
- “il contratto di finanziamento ha la caratteristica di essere opzionale e, dunque, non strumentale al relativo contratto di fornitura in capo alla società ns. Convenzionata”;
- “confermiamo, allo stato dei fatti, la validità ed efficacia del contratto de quo posta l’assoluta correttezza e trasparenza dell’operato della scrivente Indexfin S.p.A., la quale ha agito a soddisfacimento della richiesta da Lei formulata, in ossequio agli accordi contrattuali statuiti”;
- “in difetto, ns. malgrado, saremo costretti a procedere per il recupero coatto del vantato credito: tutto ciò, con aggravio di spese a Suo esclusivo carico”;
- “eventuali controversie nascenti tra il ns. Convenzionato e Cliente non esonerano quest’ultimo dal corrispondere i rimborsi contrattualmente previsti e ciò in forza dell’assoluta autonomia dei due contratti stipulati dallo stesso rispettivamente con la INDEX EUROPEA S.p.A. e con la INDEXFIN S.p.A.. L’assenza di collegamento è stata altresì ribadita per iscritto, si veda in merito la clausola n. 12) – clausola che si ricorda è stata sottoscritta ed accettata ex artt. 1341 e 1342 cod. civ. – la quale attesta inequivocabilmente l’estraneità della scrivente alle vicende commerciali relative al rapporto Convenzionato, con la conseguente irrilevanza rispetto al finanziamento, di ogni eccezione relativa al contratto di fornitura. Pertanto, il ruolo di Indexfin S.p.A. si è esclusivamente limitato all’erogazione del credito, rimanendo soggetto terzo ed esterno al rapporto puramente commerciale”;
- “ai sensi dell’articolo 4.7 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23/12/2004, n. 300) i dati relativi ai ritardi sono registrati in uno o più sistemi di informazioni creditizie indicati nell’informativa fornitaLe in fase di stipula, ove gli stessi saranno conservati per il tempo indicato nella tabella in calce all’informativa stessa. Le ricordiamo che saranno registrati nei predetti sistemi di informazioni creditizie, senza ulteriori avvisi, anche eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti che si dovessero verificare”1;
- “confermiamo, allo stato dei fatti, la validità ed efficacia del contratto de quo e la segnalazione del nominativo in
banca dati Crif, posta l’assoluta correttezza e trasparenza dell’operato della scrivente Indexfin S.p.A., la quale ha agito a soddisfacimento della richiesta formulata da parte della Sua assistita, in ossequio agli accordi contrattuali statuiti”.
13. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica commerciale attualmente posta in essere dalla società Index Holding S.p.A. e dalle controllate Index Europea S.p.A. e Index Finanziaria S.p.A. presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.
14. Infatti, la documentazione prodotta conferma l’attualità della pratica posta in essere dai professionisti, consistente nel rifiutare ogni possibilità per le microimprese clienti di far valere i disservizi lamentati come causa di risoluzione del contratto. Dalla corrispondenza prodotta emerge che il gruppo Index ha continuato ad adottare, nei confronti delle microimprese clienti che cercano di far valere i propri diritti contrattuali, una strategia, censurata con il provvedimento del 23 settembre 2013, consistente nel rinvio da una società del gruppo all’altra, attraverso l’invio di lettere spedite dalle singole società del gruppo alle microimprese clienti che lamentano una serie di disservizi o la mancata consegna dei beni promessi o che intendono avvalersi della facoltà di legge della risoluzione del contratto per inadempimento.
15. La società Index Europea oppone ostacoli alla microimpresa che intende esercitare il diritto di risolvere il contratto sostenendo l’assenza di una obbligazione ad assicurare l’effettiva disponibilità dei servizi contrattualizzati in quanto, in alcuni casi, l’oggetto del contratto sarebbe stato, in realtà limitato all’acquisto del “Kit” utile ad attivare i servizi scelti, e, comunque, la disponibilità dei servizi sarebbe stata del tutto eventuale e ad assoluta discrezione del gruppo Index. Si tratta del medesimo comportamento censurato con il provvedimento del 23 settembre 2013. La stessa Index Europea continua, inoltre, ad affermare la propria estraneità rispetto al debito contratto dal cliente con la società finanziaria del gruppo che richiede il pagamento del finanziamento. Anche in questo caso si tratta del medesimo comportamento censurato con il provvedimento del 23 settembre 2013.
16. Indexfin, a sua volta, continua ad affermare la propria estraneità rispetto alle eccezioni di inadempimento sollevate dalle microimprese che intendono risolvere il contratto di finanziamento sulla base degli inadempimenti contrattuali di Index Europa e a ribadire la validità e l’esecutività del proprio credito insistendo per il suo pagamento, in palese contrasto con la natura di mutuo di scopo, propria del finanziamento erogato, in considerazione della quale la vicenda che annulla o comunque risolve il contratto principale travolge la validità del contratto che lo ha finanziato se il denaro ha avuto come finalità esclusiva dichiarata quella del finanziamento2. Inoltre, Indexfin, a fronte delle proteste dei clienti che interrompono il pagamento delle rate del finanziamento per un prodotto non funzionante e/o per servizi non prestati, continua a minacciare, dapprima di iscrivere gli stessi negli elenchi dei sistemi di informazioni creditizie, poi a
procedere a tali iscrizioni. Si tratta ancora una volta del medesimo comportamento censurato con il provvedimento del 23 settembre 2013.
17. Le società Index Holding S.p.A., Index Europea S.p.A. e Index Finanziaria S.p.A. continuano a porre in essere la pratica commerciale censurata nel su citato provvedimento n. 24528 del 23 settembre 2013, caratterizzata da un’impostazione dei rapporti con le microimprese clienti volta a creare una serie di rinvii contrattuali tra le varie società del gruppo, che tendono di fatto a frammentare artificiosamente la responsabilità di fronte alle microimprese che hanno aderito alla rete in modo tale da non dover rispondere delle varie obbligazioni contrattuali assunte se non alla fine di una eventuale causa civile intentata dalle microimprese che si vedono negare i loro diritti contrattuali.
18. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 24528 del 23 settembre 2013 ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società Index Holding S.p.A. ed alle sue controllate Index Europea S.p.A. e Index Finanziaria
S.p.A. la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 24528 del 23 settembre 2013;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Flavio Papadia;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento, presso la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell’Autorità, dai legali rappresentanti dei professionisti ovvero da persone da essa delegate;
e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
IndexLeaks
14 agosto 2014 21:33
http://www.gioconews.it/scommesse-2/66-generale/41206-revoca ta-l-autorizzazione-all-esercizio-a-imel-eu-spa-bloccati-i-f ondi-di-migliaia-di-giocatori
_____________________________________________

"Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 agosto 2014, emanato su proposta della Banca d’Italia, è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per IMEL.EU S.p.A., con sede legale a Stezzano (BG), già in gestione provvisoria, e la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i.)".
E' l'incipit della comunicazione pubblicata sul sito internet www.imel.eu, il popolare sistema di pagamenti con Pos, carte prepagate e altri sistemi che si era imposto con forza anche nel settore del gaming legandosi ad alcuni concessionari e che è stata cancellata da questo decreto. La lettera in questione è apparsa tra la notte del 7 e l'8 agosto sul sito Imel.
Ma cosa succederà ora alle decine di migliaia di clienti del mercato italiano (qualche stima indica che il numero superi le 100.000 unità)? Il comunicato è piuttosto chiaro: "Il Commissario liquidatore procederà ad accertare i diritti della clientela e dei creditori e a effettuare restituzioni e pagamenti, nei tempi, con le modalità e secondo le prescrizioni previste dal citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". Ovviamente bisognerà capire la liquidità a disposizione di Imel e poi si procederà in base alle regole suddette.
Intanto il Ministero avvisa la clientela che dalla data odierna:
- sono bloccati i bonifici in entrata verso i Conti IMEL.EU e che eventuali bonifici in entrata
vengono respinti o stornati;
- non è più possibile ricaricare né utilizzare in alcun modo le carte (ad es. per contanti, tramite
carta di credito, e così via);
- non possono più essere eseguiti ordini di pagamento.

E poi si prosegue così: "Con provvedimento della Banca d’Italia del 7 agosto 2014 sono stati nominati: Commissario liquidatore, la Prof.ssa Marina Brogi; componenti del Comitato di sorveglianza, il Dott. Riccardo Andriolo, l’Avv. Bruno Manzone e l’Avv. Marco Zechini.
Gli Organi liquidatori, che operano sotto la supervisione della Banca d’Italia, si sono insediati presso la società il 7 agosto 2014 con conseguente cessazione dell’attività di IMEL.EU. Si producono tutti gli effetti di legge derivanti dai richiamati provvedimenti, tra cui si segnala in particolare l’art. 83 d.lgs. n. 385/1993 che dispone, tra l’altro, che “sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi".
IndexLeaks
12 agosto 2014 22:39
www.imel.eu
************
COMUNICATO STAMPA DEL 7 AGOSTO 2014
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 agosto 2014, emanato su proposta della
Banca d’Italia, è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per IMEL.EU S.p.A.,
con sede legale a Stezzano (BG), già in gestione provvisoria, e la liquidazione coatta amministrativa
disciplinata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i.).
Con provvedimento della Banca d’Italia del 7 agosto 2014 sono stati nominati: Commissario liquidatore,
la Prof.ssa Marina Brogi; componenti del Comitato di sorveglianza, il Dott. Riccardo Andriolo, l’Avv.
Bruno Manzone e l’Avv. Marco Zechini.
Gli Organi liquidatori, che operano sotto la supervisione della Banca d’Italia, si sono insediati presso la
società il 7 agosto 2014 con conseguente cessazione dell’attività di IMEL.EU.
Si producono tutti gli effetti di legge derivanti dai richiamati provvedimenti, tra cui si segnala in
particolare l’art. 83 d.lgs. n. 385/1993 che dispone, tra l’altro, che “sono sospesi il pagamento delle
passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi”.
In relazione a ciò, si avvisa la clientela che dalla data odierna:
- sono bloccati i bonifici in entrata verso i Conti IMEL.EU e che eventuali bonifici in entrata
vengono respinti o stornati;
- non è più possibile ricaricare né utilizzare in alcun modo le carte (ad es. per contanti, tramite
carta di credito, e così via);
- non possono più essere eseguiti ordini di pagamento.
Il Commissario liquidatore procederà ad accertare i diritti della clientela e dei creditori e a effettuare
restituzioni e pagamenti, nei tempi, con le modalità e secondo le prescrizioni previste dal citato Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
uno_in_più
28 maggio 2014 17:44
Imel.eu in Gestione provvisoria.

che vuoi dire di più?

Alla fine si sono svegliati... ma ci hanno messo 15 anni.
giogiogio84
20 maggio 2014 18:39
Nessuno scrive più nulla???
IVAN.
14 febbraio 2014 23:33
Grazie, Uno_in_più.
La mia era una domanda da semplice interessato esterno alla vicenda; non sono un cliente Index.
Comunque non vedo traccia del Caliandro nel CdA riportato nel tuo link. E' già una cosa.
uno_in_più
14 febbraio 2014 7:25
Sono contento per te Michele.

Ivan:
http://goo.gl/hAq3Zj
IVAN.
13 febbraio 2014 19:21
Che figura di palta.
Si sapeva che il Caliandro non era esattamente un modello di onestà...ma inventarsi dei fakes per lodare la sua azienda su un forum di libera discussione, è proprio il fondo dello squallore.
Questo la dice tutta sulla "serietà" delle sue repliche alle critiche mosse dai commercianti scontenti dei servizi Index.
(Ma un figuro del genere è ancora AD? Non l'hanno cacciato a pedate dopo tutte le figuracce che ha fatto fare all'azienda?)
Mule' Michele
12 febbraio 2014 20:05
Tribunale di Torino condanna Caliandro Gabriele della Index Europea


I fatti risalgono al lontano 2008 quando su questo forum dell’associazione consumatori dell’Aduc io Mulè Michele condividevo con voi la esperienza e la mia opinione in merito al contratto Indexpoint della società Index Europea il cui Amministratore Delegato Unico era il Caliandro Gabriele. Durante i vari scambi di opinioni molti di voi ricorderanno che un giorno intervenne una persona che con il Nickname di “Chiaro” spacciandosi per un commerciante contento dei servizi iniziò a screditare quello che dicevamo in merito al Contratto Indexpoint, sfociando poi nell’utilizzo di termini ingiuriosi e diffamatori da parte del soggetto con Nickname “Chiaro” e successivamente anche con il Nickname “brumbrum28? nei miei confronti. Così decisi di presentare denuncia verso ignoti non sapendo chi fosse ma conoscendo solo il Nickname, e nel 2010 dopo circa due anni di indagini da parte delle Autorità risalirono all’autore di quei commenti diffamatori è offensivi che conducevano tutti a Caliandro Gabriele. Su questi fatti pendeva avanti alla Procura della Repubblica di Bergamo un procedimento penale R.G. 3407/2010 Reg. Mod. 21 e 6055/2010 reg. G.I.P., per reati di cui all’art. 595 c.p. uniti ex art. 81 cpv. c.p., che è stato poi rinviato per competenza al Tribunale di Torino e dove oggi 12 Febbraio 2014 a distanza di quasi sei anni da quando fu presentata la denuncia è arrivata la sentenza. L’imputato Caliandro Gabriele è stato condannato ad una multa di Euro 1000 (mille), al pagamento di tutte le spese processuali e ad una provvisionale nei miei confronti per risarcimento danni quantificata in Euro 10000 (diecimila).
Mule' Michele
7 dicembre 2013 17:59
Prima di postarvi quello per cui stavo intervenendo qui, avendo letto quanto scritto da Patricya per i complimenti che mi ha fatto la ringrazio. Ora andatevi a leggere qui

http://www.thedream.it/index-europea-non-adempie-a-quanto-di sposto-dall-antitrust.html

Se avete problemi con il link guardate che non ci sia qualche spazio vuoto perché qui su Aduc c'è un problema quando si mettono i link perché si genera uno spazio tra una parola e l'altra e il link non risulta completo così di conseguenza se copiate il link questo non funzionerà per via dello spazio vuoto, basta solo correggerlo, oppure in alternativa andate sul mio sito qui www.thedream.it e leggete l'articolo "Index Europea non adempie a quanto disposto dall'Antitrust "
Patricya
7 dicembre 2013 0:14
Ho letto il provvedimento dell'AGCM....sul bresciatoday ,che finalmente ha dato voce a tanti di noi che in questi anni hanno solo subito .....era tanto che non scrivevo sul forum ( mi son dovuta registrare nuovamente) ma ho seguito le vicende...certo senza molte speranze ma continuando comunque la mia lotta solitaria ....anch'io dal 2006 lotto per la difesa dei miei diritti ....ho fatto le mie rimostranze , ho sospeso i pagamenti a Carifin, presentato denunce ... seguendo le indicazioni-guida dell'avv. Ficarra, nel 2008 ho ricevuto un decreto ingiuntivo al quale ho presentato opposizione, che mi è poi stata rigettata nel 2009 ....intanto nel 2008 ho anche chiuso l'attività ...l'estate scorsa ho poi ricevuto poi una richiesta di pagamento di onorari per una perizia tecnica disposta dal giudice sul funzionamento del sistema .... oltre 3976,00 euro...ma stiamo scherzando???? Non sopporto le ingiustizie ..!!!ora aspetto la pronuncia definitiva del giudice.... sempre con questa spada di Damocle sospesa sulla testa .... Vorrei chiudere con due parole per Michele Mulè che lotta dal 2006 esponendosi in prima persona con una tenacia veramente lodevole e al quale penso dovremo dire grazie per aver cercato, ed essere riuscito, insieme a pochi altri a tenere sempre viva l'attenzione sul problema .
uno_in_più
29 novembre 2013 8:30
Che ti devo dire Luca? per il risarcimento devi fare causa quindi contatta un legale. Portagli anche il risultato dell'indagine AGCM nel mio link di qualche giorno fa.
Poi sarà lui a consigliarti.
LUCA750
27 novembre 2013 13:41
Buongiorno,
anche io come voi sono entrato nel vortice della INDEX, ho pagato per intero la finanziaria, non sono riuscito a lavorare con loro, ho attivato conti on line per le scomemsse, non mi hanno corrisposto un centesimo, non mi hanno mandato il pc gratuito etc....., c'è la possibilità di farsi risarcire da questi Signori?
Attendo Vostri consigli
Luca
uno_in_più
14 novembre 2013 10:05
http://tinyurl.com/ohleo6q
maryx80
4 novembre 2013 21:59
ci siamo ci siamo....oohhh se ci siamo!!!
Commenti
  1-30/6961 ->   >|