IndexLeaks 16 agosto 2014 8:51
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 2497 del 20 maggio 2014
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IP199 - INDEX HOLDING
Provvedimento n. 24937
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA
SUA ADUNANZA del 20 maggio 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e
successive modificazioni (di seguito, Codice del
Consumo);
VISTO l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e
dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6
luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in base al quale, in caso di inottemperanza ai
provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre
la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO l'articolo 19 del “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole
vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTA la propria delibera n. 24528 del 23 settembre 2013,
con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza
della pratica commerciale posta in essere dalla società
Index Holding S.p.A. (di seguito anche Index Holding) e
dalle sue quattro controllate Index Europea S.p.A. (di
seguito anche Index Europea), Indexcom S.r.l. (di seguito
anche Indexcom), Index Finanziaria S.p.A. (di seguito anche
Index Finanziaria) e IMEL - Istituto di Moneta Elettronica
Europeo S.p.A. (di seguito anche IMEL), consistente nel
frapporre ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali
delle piccole imprese clienti, a fronte della mancata
disponibilità dei servizi venduti alle stesse, affinché
queste potessero offrirli ai propri clienti attraverso
l’adesione alla rete informatica del gruppo Index;
VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto
segue:
1. Con provvedimento n. 24528 del 23 settembre 2013,
l’Autorità ha deliberato che:
- i messaggi oggetto del provvedimento diffusi dalle
società Index Holding S.p.A. e dalle sue quattro
controllate Index Europea S.p.A., Indexcom S.r.l., Index
Finanziaria S.p.A. e Istituto di Moneta Elettronica Europeo
S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una violazione ai sensi degli artt. 1 e 3
del Decreto Legislativo n. 145 del 2 agosto 2007;
- la pratica commerciale oggetto dello stesso provvedimento,
posta in essere dalla società Index Holding S.p.A.,
controllante dell’omonimo gruppo e dalle controllate Index
Europea S.p.A. e Index Finanziaria S.p.A., costituisce, per
le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del
Codice del Consumo.
2. Il citato provvedimento n. 24528 del 23 settembre 2013,
con il quale l’Autorità ha vietato l’ulteriore
diffusione o continuazione dei messaggi e della pratica
accertata, risulta comunicato ai professionisti in data 11
ottobre 2013.
3. I professionisti hanno comunicato le iniziative assunte
in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b) del
provvedimento in argomento con una prima nota, datata 6
dicembre 2013, con cui si dava conto della pubblicazione
dell’estratto del provvedimento e con una successiva
relazione, datata 10 dicembre 2013, sostituita da una nuova
relazione datata 20 gennaio 2014, a sua volta integrata con
un ulteriore documento del 28 gennaio 2014. Nella relazione
del 20 gennaio 2014 e nel successivo documento integrativo
si fa presente che il gruppo Index sta riorganizzando le
proprie attività. In particolare, con riferimento alle
cinque imprese destinatarie del provvedimento adottato
dall’Autorità sono state segnalate:
- la cessazione dell’attività di Indexcom e di Index
Finanziaria, nonché l’iniziativa per un concordato ai
sensi della legge fallimentare per Index Holding e per Index
Europea;
- la gestione dei soli propri crediti pregressi da parte di
Index Finanziaria e la gestione dei soli contratti
IndexPoint in corso (gli ultimi dei quali in scadenza a
giugno 2016) da parte di Index Europea;
- la soppressione dal 1° gennaio 2014 della divisione
ImelPoint da parte di IMEL, che si dedica ora alle due
attività di:
i) sistemi di pagamento su misura destinati ad imprese di
rilevanti dimensioni e ii) carte ricaricabili ImelPay e
moneta elettronica per privati e professionisti.
4. I professionisti hanno affermato, inoltre, di avere
chiuso il sito www.indexpoint.net e cessato la diffusione di
ogni messaggio pubblicitario relativo al marchio che al
progetto “IndexPoint”, nonché di avere avviato la
chiusura anticipata
– da concludere entro il mese di marzo 2014 - di tutti i
contratti di adesione denominati ImelPoint in corso. Alle
imprese clienti sottoscrittici di contratti sia IndexPoint
che ImelPoint, che lamentano l’indisponibilità per oltre
10 giorni
dei beni o servizi acquistati, si intenderebbe offrire
l’opportunità di risolvere anticipatamente il contratto
con il rimborso del corrispettivo maturato dopo il
ricevimento del reclamo.
5. Infine, i professionisti hanno affermato che le società
Index Europea, Index Finanziaria e IMEL, insieme all’altra
società del gruppo non parte del procedimento IndexGaming
S.r.l., avrebbero implementato un protocollo relativo a
nuove procedure interne di gestione dei reclami, con la
finalità di realizzare una maggiore trasparenza verso i
clienti e di dare a questi ultimi la possibilità di
ricevere un’unica risposta centralizzata agli eventuali
problemi che si pongono nella gestione dei contratti, nei
limiti di quanto imposto dalla normativa.
6. Con una richiesta di informazioni del 21 febbraio 2014
l’Autorità ha richiesto ulteriori chiarimenti e
documentazione riguardanti: 1) la chiusura anticipata dei
contratti ImelPoint esistenti; 2) le imprese che hanno
esercitato il diritto di risoluzione dopo il provvedimento n
24528 del 23 settembre 2013; 3) le imprese che hanno
esercitato il diritto di risoluzione prima dell’adozione
del citato provvedimento.
7. Con nota del 10 marzo 2014 i professionisti hanno
rappresentato la loro difficoltà a dare riscontro alla
richiesta di informazioni del 21 febbraio 2014 ed hanno poi
risposto con una nota, pervenuta il 17 marzo 2014, in cui si
afferma che, a causa dell’assoggettamento a concordato di
alcune società del gruppo Index e della riduzione del
personale, il processo di chiusura anticipata dei contratti
ImelPoint esistenti è stato avviato soltanto nel mese di
marzo 2014, mediante l’esercizio del recesso anticipato da
parte di IMEL dai 116 contratti ImelPoint. Con la nota del
17 marzo 2014 sono stati prodotti un elenco e la copia a
campione di alcune delle lettere di chiusura anticipata
inviate ai sottoscrittori di contratti ImelPoint. Con la
stessa nota, in ordine alle imprese che hanno esercitato il
diritto di risoluzione dopo il provvedimento n 24528 del 23
settembre 2013, è stato prodotto un elenco dei contratti
per i quali è stato esercitato il diritto di risoluzione
per indisponibilità diservizi o di beni per 10 giorni,
separando quelli per i quali tale diritto è stato
riconosciuto e quelli per i quali tale diritto non è stato
riconosciuto, distinguendo i vari contratti per le società
Index Europea, IMEL e Indexfin. Infine, nella nota del 10
marzo 2014 si afferma che “si ritiene che le informazioni
relative alle imprese che hanno esercitato il diritto di
risoluzione prima del provvedimento riguardino o avrebbero
dovuto riguardare una fase del procedimento già coperto
dalla decisione di codesta Autorità sfociata nel
Provvedimento finale e pertanto non inerenti la fase
dell’ottemperanza in esame.Per tale ragione dette
informazioni non sono fornite”.
8. Sulla base delle informazioni così acquisite è emersa
la reiterazione della pratica commerciale oggetto del
provvedimento sopra citato, anche se i professionisti
sembrerebbero avere interrotto la conclusione di nuovi
contratti di adesione secondo il modello imprenditoriale
ritenuto non corretto con il provvedimento n. 24528 del 23
settembre 2013. Allo stato non è stata assunta nessuna
iniziativa per modificare il comportamento verso tutte le
microimprese nei confronti delle quali con tale
provvedimento è stata accertata l’opposizione di ostacoli
alla risoluzione dei contratti per inadempimento dei
professionisti.
9. I professionisti in sostanza ritengono corretto non
riconsiderare le richieste di risoluzione dei contratti
presentate dalle microimprese nel periodo precedente
all’assunzione del provvedimento n. 24528 del 23 settembre
2013. In altri termini, le società destinatarie del
presente provvedimento di avvio di istruttoria ritengono di
non avere obblighi di ottemperanza ulteriori rispetto al
pagamento della sanzione inflitta con il provvedimento n.
24528 su citato. Inoltre, anche riguardo alle richieste di
risoluzione dei contratti per inadempimento, pervenute
successivamente all’adozione del citato provvedimento n.
24528, dal contenuto delle poche risposte ai clienti di cui
è stata fornita copia, risulta che la sostanza del
comportamento adottato in tali casi è stata modificata
esclusivamente a favore dei sottoscrittori di contratti
denominati ImelPoint, ai quali in ogni caso, viene
riconosciuto un rimborso limitato al corrispettivo per il
periodo successivo al reclamo del cliente.
10. Invece, nel caso di contratti denominati IndexPoint, i
riscontri forniti, sia da parte di Index Europea che da
parte di Indexfin, ai contraenti che hanno esercitato, dopo
l’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento n.
24528/2013, il diritto alla risoluzione del contratto per
inadempimento dei professionisti, risultano identici a
quelli già oggetto di censura nel citato provvedimento. In
altri termini, le Parti continuano a non consentire, alle
microimprese che richiedono la risoluzione per inadempimento
del contratto da parte dei professionisti, di sciogliere il
legame contrattuale e continuano a pretendere il pagamento
delle rate dei finanziamenti, minacciando prima, ed
effettuando poi, anche l’iscrizione delle microimprese nel
sistema di informazioni creditizie CRIF, facendole risultare
cattivi pagatori con tutto quel che ne deriva.
11. Più precisamente, nelle risposte fornite da Index
Europea ai reclami per inadempimento si legge:
- “Occorre innanzi tutto far chiarezza sull’offerta
commerciale (..) Questa prevedeva la possibilità di aderire
al progetto IndexPoint per la creazione della rete
telematica distributiva dei servizi diventando punto
IndexPoint per la durata di 4 anni ed in cambio
l’interessato si impegnava a pre-acquistare 150 KIT DEL
GIOCATORE da rivendere nell’arco dei 4 anni (..) l’onere
economico si riferisce solo ai kit e non ad altra fornitura
(omaggio) indicata in contratto”;
- “il contratto è tutt’ora in essere ed efficace e
nessuna inadempienza può essere addossata alla scrivente
Società”;
- “Licenza che il Rivenditore ha dichiarato di aver
ricevuto”, secondo la quale “Index ha piena facoltà di
sostituire in qualsiasi momento per qual si voglia motivo
gli attuali servizi con altri ritenuti da essa idonei, anche
senza darne preavviso e senza che ciò possa costituire Suo
diritto di risarcimento. L’indisponibilità per qual si
voglia motivo, momentanea o anche prolungata di alcuni
servizi, non Le dà diritto di risarcimento”;
- “quanto lamentato in merito alle ricariche telefoniche
altro non è che un’ipotesi disciplinata dal contratto.
Questo prevede infatti che l’ipotesi di eventuali
sospensioni dei servizi, per motivi tecnici o legali, è
espressamente prevista dallo stesso”.
12. Nelle risposte fornite da Indexfin ai reclami per
inadempimento si legge ancora:
- “il contratto di finanziamento ha la caratteristica di
essere opzionale e, dunque, non strumentale al relativo
contratto di fornitura in capo alla società ns.
Convenzionata”;
- “confermiamo, allo stato dei fatti, la validità ed
efficacia del contratto de quo posta l’assoluta
correttezza e trasparenza dell’operato della scrivente
Indexfin S.p.A., la quale ha agito a soddisfacimento della
richiesta da Lei formulata, in ossequio agli accordi
contrattuali statuiti”;
- “in difetto, ns. malgrado, saremo costretti a procedere
per il recupero coatto del vantato credito: tutto ciò, con
aggravio di spese a Suo esclusivo carico”;
- “eventuali controversie nascenti tra il ns.
Convenzionato e Cliente non esonerano quest’ultimo dal
corrispondere i rimborsi contrattualmente previsti e ciò in
forza dell’assoluta autonomia dei due contratti stipulati
dallo stesso rispettivamente con la INDEX EUROPEA S.p.A. e
con la INDEXFIN S.p.A.. L’assenza di collegamento è stata
altresì ribadita per iscritto, si veda in merito la
clausola n. 12) – clausola che si ricorda è stata
sottoscritta ed accettata ex artt. 1341 e 1342 cod. civ. –
la quale attesta inequivocabilmente l’estraneità della
scrivente alle vicende commerciali relative al rapporto
Convenzionato, con la conseguente irrilevanza rispetto al
finanziamento, di ogni eccezione relativa al contratto di
fornitura. Pertanto, il ruolo di Indexfin S.p.A. si è
esclusivamente limitato all’erogazione del credito,
rimanendo soggetto terzo ed esterno al rapporto puramente
commerciale”;
- “ai sensi dell’articolo 4.7 del codice deontologico
sui sistemi di informazioni creditizie (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23/12/2004, n. 300) i
dati relativi ai ritardi sono registrati in uno o più
sistemi di informazioni creditizie indicati
nell’informativa fornitaLe in fase di stipula, ove gli
stessi saranno conservati per il tempo indicato nella
tabella in calce all’informativa stessa. Le ricordiamo che
saranno registrati nei predetti sistemi di informazioni
creditizie, senza ulteriori avvisi, anche eventuali
ulteriori ritardi nei pagamenti che si dovessero
verificare”1;
- “confermiamo, allo stato dei fatti, la validità ed
efficacia del contratto de quo e la segnalazione del
nominativo in
banca dati Crif, posta l’assoluta correttezza e
trasparenza dell’operato della scrivente Indexfin S.p.A.,
la quale ha agito a soddisfacimento della richiesta
formulata da parte della Sua assistita, in ossequio agli
accordi contrattuali statuiti”.
13. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la
pratica commerciale attualmente posta in essere dalla
società Index Holding S.p.A. e dalle controllate Index
Europea S.p.A. e Index Finanziaria S.p.A. presenta il
medesimo profilo di scorrettezza già accertato.
14. Infatti, la documentazione prodotta conferma
l’attualità della pratica posta in essere dai
professionisti, consistente nel rifiutare ogni possibilità
per le microimprese clienti di far valere i disservizi
lamentati come causa di risoluzione del contratto. Dalla
corrispondenza prodotta emerge che il gruppo Index ha
continuato ad adottare, nei confronti delle microimprese
clienti che cercano di far valere i propri diritti
contrattuali, una strategia, censurata con il provvedimento
del 23 settembre 2013, consistente nel rinvio da una
società del gruppo all’altra, attraverso l’invio di
lettere spedite dalle singole società del gruppo alle
microimprese clienti che lamentano una serie di disservizi o
la mancata consegna dei beni promessi o che intendono
avvalersi della facoltà di legge della risoluzione del
contratto per inadempimento.
15. La società Index Europea oppone ostacoli alla
microimpresa che intende esercitare il diritto di risolvere
il contratto sostenendo l’assenza di una obbligazione ad
assicurare l’effettiva disponibilità dei servizi
contrattualizzati in quanto, in alcuni casi, l’oggetto del
contratto sarebbe stato, in realtà limitato all’acquisto
del “Kit” utile ad attivare i servizi scelti, e,
comunque, la disponibilità dei servizi sarebbe stata del
tutto eventuale e ad assoluta discrezione del gruppo Index.
Si tratta del medesimo comportamento censurato con il
provvedimento del 23 settembre 2013. La stessa Index Europea
continua, inoltre, ad affermare la propria estraneità
rispetto al debito contratto dal cliente con la società
finanziaria del gruppo che richiede il pagamento del
finanziamento. Anche in questo caso si tratta del medesimo
comportamento censurato con il provvedimento del 23
settembre 2013.
16. Indexfin, a sua volta, continua ad affermare la propria
estraneità rispetto alle eccezioni di inadempimento
sollevate dalle microimprese che intendono risolvere il
contratto di finanziamento sulla base degli inadempimenti
contrattuali di Index Europa e a ribadire la validità e
l’esecutività del proprio credito insistendo per il suo
pagamento, in palese contrasto con la natura di mutuo di
scopo, propria del finanziamento erogato, in considerazione
della quale la vicenda che annulla o comunque risolve il
contratto principale travolge la validità del contratto che
lo ha finanziato se il denaro ha avuto come finalità
esclusiva dichiarata quella del finanziamento2. Inoltre,
Indexfin, a fronte delle proteste dei clienti che
interrompono il pagamento delle rate del finanziamento per
un prodotto non funzionante e/o per servizi non prestati,
continua a minacciare, dapprima di iscrivere gli stessi
negli elenchi dei sistemi di informazioni creditizie, poi
a
procedere a tali iscrizioni. Si tratta ancora una volta del
medesimo comportamento censurato con il provvedimento del 23
settembre 2013.
17. Le società Index Holding S.p.A., Index Europea S.p.A. e
Index Finanziaria S.p.A. continuano a porre in essere la
pratica commerciale censurata nel su citato provvedimento n.
24528 del 23 settembre 2013, caratterizzata da
un’impostazione dei rapporti con le microimprese clienti
volta a creare una serie di rinvii contrattuali tra le varie
società del gruppo, che tendono di fatto a frammentare
artificiosamente la responsabilità di fronte alle
microimprese che hanno aderito alla rete in modo tale da non
dover rispondere delle varie obbligazioni contrattuali
assunte se non alla fine di una eventuale causa civile
intentata dalle microimprese che si vedono negare i loro
diritti contrattuali.
18. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio
del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del
Codice del Consumo volto all’irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una
fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità
n. 24528 del 23 settembre 2013 ai sensi dell’articolo 27,
comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società Index Holding S.p.A. ed alle
sue controllate Index Europea S.p.A. e Index Finanziaria
S.p.A. la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del
Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera
dell’Autorità n. 24528 del 23 settembre 2013;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 27, comma
12, del Codice del Consumo;
c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Flavio
Papadia;
d) che può essere presa visione degli atti del
procedimento, presso la Direzione Energia e Industria della
Direzione Generale per la Tutela del Consumatore
dell’Autorità, dai legali rappresentanti dei
professionisti ovvero da persone da essa delegate;
e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, gli interessati possono far
pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti,
nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi
giorni dalla data di notificazione del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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