Cristiano
27 novembre 2003 00:00
Gentile Kitano, hai sollevato un quesito che trovo molto interessante, ma per il quale faccio fatica ad esserti d'aiuto, in quanto non conosco molto bene la normativa in materia: sicuramente gli Avvocati dell'ADUC, preparati e disponibili come sempre, potrebbero essere più precisi. Pertanto ti dico come la penso: io credo che, ad eccezione di determinate categorie (come ad esempio i farmacisti per quanto riguarda la vendita dei farmaci dispensati dal SSN), tutti gli altri negozianti possano stabilire liberamente il prezzo di vendita dei prodotti, purché nel rispetto del DLgs.114/98. Ogni imposizione del prezzo finale da parte del produttore o di un qualsiasi altro elemento della catena di vendita penso che sia nulla, in quanto contrastante con le norme che tutelano la concorrenza del mercato (L.287/90). E' vero che alcune case produttrici "consigliano" un prezzo di vendita al venditore, ma ritengo che questi possa aumentarlo o diminuirlo, rischiando al più la perdita della concessione di vendita da parte del distributore/rivenditore. Insomma, quello che vale, secondo me, è sempre il prezzo fatto dal venditore, anche se più alto di quello originariamente riportato dal produttore sull'imballo, ma ad una condizione: che il nuovo prezzo, se superiore, "ricopra", rendendolo illeggibile", il vecchio prezzo. Infatti, se su uno stesso prodotto sono visibili più prezzi, quello che vale è il minore, in virtù di una sentenza (della Cassazione?) di cui ho sentito parlare tempo fa.