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Cristiano 16 dicembre 2003 00:00
Il problema è che la Legge in questione (DLgs. 24/02) non è ben chiara nemmeno agli addetti ai lavori (commercianti e centri assistenza), anche se è più probabile che la maggior parte di essi faccia - è proprio il caso di dirlo - orecchi da mercante!
Per avere un quadro completo dei diritti del consumatore relativi alla garanzia sui beni di consumo, ti conviene leggere tutto il testo del Decreto, che comunque è abbastanza breve, compresa la nota esplicativa del Ministero delle attività produttive. I punti salienti, comunque, sono questi:
- Il venditore è sempre responsabile della conformità del bene venduto per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di acquisto; inoltre, se il difetto si manifesta entro 6 mesi dalla vendita, il consumatore viene sollevato dall'onere della prova che il difetto esistesse già a tale data.
- Il consumatore deve segnalare il difetto entro 2 mesi dalla sua scoperta; questo estende in pratica a 26 mesi il periodo di tempo entro il quale il consumatore può segnalare il difetto, purché egli non affermi che esso si è manifestato la prima volta oltre 2 mesi prima della segnalazione;
- Il consumatore ha diritto alla riparazione in garanzia senza alcuna spesa a suo carico, comprese quelle di trasporto, il che è molto comodo (oltre che giusto) nel caso in cui il bene sia stato acquistato "a distanza" (es. via Internet o al telefono o per corrispondenza);
- La riparazione deve avvenire in un "congruo termine", concetto veramente troppo vasto e impreciso: per sapere qual è davvero un "congruo termine" per la riparazione di un determinato tipo di bene, e in un determinato periodo dell'anno, dovremo aspettare i primi casi di giurisprudenza.
Tutto quello sopra descritto si riferisce alla garanzia legale, cioè quella che dev'essere fornita dal venditore.
Oltre alla garanzia legale, ci può essere una garanzia convenzionale (del produttore), con caratteristiche le più svariate. Dunque il produttore NON E' TENUTO a fornire una garanzia di 2 anni, e in teoria credo nemmeno di 1 anno. Non solo: anche la riparazione in un "congruo termine" potrebbe non essere rispettata dalla garanzia convenzionale; nel caso in cui il consumatore non ottiene soddisfazione dalla garanzia convenzionale (ad esempio perché troppo lunga), egli può sempre chiedere la restituzione del bene, così da poterlo consegnare al venditore e richiedere - a diritto - che la riparazione avvenga nei termini e con le garanzie previste dal Decreto. E' importante sottolineare che, l'esistenza di una garanzia convenzionale non priva il consumatore di alcuno dei diritti derivanti dalla garanzia legale (del venditore), per far valere i quali deve sempre rivolgersi al venditore. Il problema è che il venditore facilmente si rivolgerà a sua volta ad un centro assistenza, esercitando il cosiddetto "diritto di regresso", per cui i tempi rischiano di dilatarsi anziché contrarsi. Molti venditori addirittura "se ne lavano le mani" dicendo al cliente di rivolgersi direttamente al centro assistenza, e dunque senza ottemperare ai propri doveri.
MET 17 dicembre 2003 00:00
Cristiano è quasi tutto giusto, tranne per il fatto che l'articolo 1519 quinques dice che esiste una catena contrattuale distributiva e che si collega dal produttore fino al venditore finale, in caso che un cliente privato abbia un difetto di conformità su un bene, il venditore ha diritto di regresso sul precedente venditore o produttore, salvo che quest'ultimo non abbia firmato la rinuncia alla garanzia (la legge prevede che tra professionisti si possa rinunciare alla garanzia, i privati possono solo rinunciare ad un anno).
Ricordo poi che il decredo Lg. 24 del 2/2/2002 andato in vigore il 23 Marzo dello stesso anno, si applica solo ai beni di consumo USATI.
Cristiano 18 dicembre 2003 00:00
MET, a me risulta che il DLgs.24/02 si applica ANCHE ai beni usati, purché, ai fini della determinazione del periodo residuo di garanzia, si tenga conto del tempo del pregresso utilizzo. Nel caso di beni usati, inoltre, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. Ciao!
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