bersanotto
28 novembre 2007 00:00
Gentile Alessio,
su questo argomento c'è molta disinformazione. La cosiddetta "portabilità" presuppone il seguente procedimento:
1) UN NUOVO MUTUO CON UN'ALTRA BANCA;
2) QUIETANZA DELLA VECCHIA BANCA;
3) ANNOTAMENTO A MARGINE DELL'ORIGINARIA IPOTECA.
Per ciascuna di queste fasi, l'atto notarile è indispensabile, in quanto:
1) La nuova Banca vuole sapere dal Notaio se l'ipoteca della vecchia Banca è stata regolarmente iscritta, se è prima in grado, e dunque le necessita la relazione notarile ventennale;
2) alla nuova Banca serve la copia esecutiva del nuovo mutuo;
3) gli annotamenti nei Registri Immobiliari necessitano l'atto pubblico.
Il riferimento "senza formalità" contenuto nella legge Bersani è estremamente oscuro, ed anche l'Agenzia del Territorio ha ribadito ciò che ho appena esposto.
L'istituto giuridico della surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) - termine tecnico di "portabilità" - è presente nel Codice Civile sin dal 1942: se la norma non è mai stata attuata ci sarà un motivo, non trova ? Glielo dico io. L'istituto è assai sgradito agli operatori del settore perchè pericoloso per la nuova Banca. Inoltre, per i Notai richiede esattamente la stessa opera di un nuovo mutuo, e cioè l'esame ventennale sullo stato ipotecario dell'immobile, di cui ogni Notaio è responsabile (è come se fosse un fideiussore del cliente).
La convenienza per il cittadino risiede in queste caratteristiche:
- non si paga nuovamente l'imposta sostitutiva (0,25% del finanziamento);
- non si pagano gli oneri per la cancellazione dell'ipoteca (che appuntop resta in vita proprio per garantire la nuova Banca).
Se ci si reca dallo stesso Notaio dal quale si è stipulato il primo mutuo, costui potrà praticare un onorario estremamente contenuto in quanto ha già compiuto gli accertamenti ipotecari sull'immobile.
Spero di aver contribuito ad un po' di chiarezza.
Gago
28 novembre 2007 00:00
Ciao Alessio, scusa ma non hai scritto che serve "una copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato come atto pubblico o come scrittura privata autenticata", io non sono informatissimo su questa quasi-novità ma da quanto tu stesso scrivi sembra necesssario il notaio soprattutto per l'atto di surrogazione che deve avvenire in forma di atto pubblico.
Inoltre le banche non si assumeranno mai il rischio di un trasferimento di ipoteca (cfr. art. 2843 c.c.) senza un notaio che ceretifichi (assumendosene il rischio) la libertà del bene da ulteriori pesi e vincoli.
Un saluto