Le pagine dei giornali di questi giorni hanno dato ampio spazio ad una serie di disavventure che numerosi turisti, che dovevano raggiungere località diverse sia italiane che straniere, hanno dovuto affrontare. Partenze rimandate di ora in ora fino alla comunicazione, da parte della compagnia aerea, che il volo era stato annullato e che i signori viaggiatori avrebbero potuto partire l’indomani mattina.
Situazioni di questo tipo, purtroppo, accadono sempre più di frequente; per questo anche in Italia è stata recepita la direttiva europea che regolamenta i casi di ritardo o annullamento del volo.
Premettiamo che la normativa comunitaria al riguardo prevede che il vettore aereo sia tenuto a garantire a tutti i passeggeri vittime del ritardo o dell’annullamento del volo e a titolo gratuito, un’adeguata somministrazione di pasti e bevande e, se necessario, il trasferimento in hotel con relativo pernottamento, nonché a permettere di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Occorre precisare che le compagnie aeree hanno l’obbligo di prestare particolare attenzione ai bisogni delle persona con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché alle necessità dei bambini non accompagnati.
Inoltre viene riconosciuto al consumatore il diritto a ricevere un risarcimento pecuniario per i disagi subiti.
Molto spesso però, dato l’elevato numero di consumatori che contemporaneamente si trovano a dover subire ritardi di sempre maggior entità, questi stessi si trovano a dover gestire da soli una situazione di emergenza.
Che cosa fare? Il consumatore, oltre a conservare i biglietti aerei e gli altri documenti di viaggio nonché le eventuali ricevute di pagamento se ha dovuto provvedere da solo a procurarsi vitto e alloggio, deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il prima possibile (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) alla compagnia aerea dove, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere (se, appunto, avesse dovuto provvedere a procurasi vitto e alloggio a proprie spese).
Se invece il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (c.d. “pacchetti tutto compreso”), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma in caso di inadempimenti e reclami, l’interlocutore a cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator, che è sempre responsabile verso il viaggiatore degli eventuali inadempimenti dei propri fornitori di servizi, compresi i vettori aerei.
Anche in questo caso il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione relativa al pacchetto di viaggio quindi inoltrerà una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data del rientro (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) al tour operator e all’agenzia di viaggi dove ha acquistato il pacchetto di viaggio in cui, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere (se, appunto, avesse dovuto provvedere a procurasi vitto e alloggio a proprie spese).
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