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Blu 10 gennaio 2008 00:00
1) Il passaggio di "carri" può essere esercitato anche con veicoli; ma se, come tu dici, questo è "tecnicamente impossibile" il problema non si pone, perché per renderlo possibile dovrebbe cambiare il contenuto della servitù che potrebbe comportare un suo "aggravamento".
2) Il proprietario del fondo servente non può parcheggiare in modo tale da impedire o rendere difficoltoso l'esercizio della servitù.
3) La servitù si perde per mancato esercizio dei relativi diritti per il tempo stabilito dalla legge (20 anni);
4) La servitù di passaggio si esercita, ovviamente, con il passaggio; parcheggiare è altra cosa. Se non è previsto nel titolo ci si può opporre.
azzurro 10 gennaio 2008 00:00
Grazie Blu
FABRIZIO 10 gennaio 2008 00:00
In aggiunta alla risposta esaustiva ed ineccepibile di BLU, va detto che il suo quesito é posto in modo un pò generico e occorrerebbe avere elementi più concreti.

Infatti, normalmente, ad esclusione di quelle servitù che sono state istituite magari 100 anni fa quando la gente non aveva auto e spesso neppure i carretti, oggi, negli atti di proprietà di immobili che usufruiscono di servitù di passaggio, si fa espressamente riferimento sia alla natura delle servitù sia ai limiti delle stesse. Mi spiego:

Io ad esempio, possiedo un box che non fa parte di un certo immobile ma che può essere solo raggiunto da un cortile di quell'immobile.
Per questo, sui rispettivi atti, si fa preciso riferimento all'esistenza della servitù, al fatto che serve a consentire il transito (mai la sosta) dell'auto, al fatto che le 2 parti non possono limitare od aggravare i reciproci impegni ecc.

Per dare una risposta precisa al suo caso occorrerebbe conoscere esattamente cosa stabiliscono i rispettivi atti di proprietà e cosa invece avviene nella pratica.

saluti
azzurro 10 gennaio 2008 00:00
Per fabrizio, speriamo che sia un po più chiaro:-
Nel rogito viene indicato che
-la servitù per il passaggio carraio serve all'altro proprietario per raggiungere dal cortile in comune la cantina ed altro locale definito da rogito "da sgombero"
- preciso comunque che per raggiungere detti locali, vi è altra entrata in comune.

Praticamente detta servitù non viene mai usata, poichè l'altro proprietario non abita da diversi anni sul posto e le poche volte che viene, se vuole scendere nel locale seminterrato uso la scala in comune, che permette l'immediato accesso, mentre se invece dovrebbe usare l'altra entrata deve fare il giro di tutto l'edificio.
Grazie comunque per avermi concesso il tuo tempo.
Blu 10 gennaio 2008 00:00
Non si esercità una servitù su una cosa che si possiede in qualità di comproprietario.
In tal caso il passaggio è manifestazione del diritto di proprietà (ius in re), non una servitù su un fondo che appartiene ad altri (ius in re aliena).
Trascrivi esattamente che cosa c'è scritto nell'atto pubblico e verifica quali sono i comproprietari del cortile comune.
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