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Zio 14 febbraio 2008 00:00
Lucio Musto, non hai mai spiegato bene la questione "claudio gabbani"....perchè?
DE pravato 14 febbraio 2008 00:00
te lo dico io, zio. Perché non sono cazzi tua!
Piccolissimo 15 febbraio 2008 00:00
Musto belle paroline le tue, ma rappresentano un'ipocrisia e per giunta a buon mercato. Per avere il sapore dell'onesta bisognerebbe che ti ci trovassi tu nella condizione di dire: bene , il 60% mi basta o addirittura il solo 0,5%. E poi se va male ti fai carico proprio tu di quella personcina e della sua sofferenza. Ma sei sicuro di potertene assumere la responsabilità?
zio 15 febbraio 2008 00:00
bella giustificazione....da scuola media inferiore!
Lucio Musto 15 febbraio 2008 00:00
Buonissima domanda, amico >piccolissimo<, ma la risposta mi sembra banale.

Se riesce ad assumersi la responsabilità di un 95,5% di omicidio, va poi a preoccuparsi di quello 0,5% di rischio?

Se si preoccupa così (è un suo diritto), ed è anche una persona coerente, non le resta che farsi sterilizzare o condannarsi ad una vita di assoluta castità!

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Vedo, signor zio, che lei pretende da me delle giustificazioni:
e per che cosa, di grazia, dovrei giustificarmi?
ed a quale titolo poi dovrei giustificarmi proprio con lei che non si qualifica e non dà motivazioni?

Mi scusi, ma per questa volta dò ragione al signor >DE pravato< ed al suo come al solito pittoresco linguaggio

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Cordialità ad entrambi
zio 16 febbraio 2008 00:00
il verbo &quot;giustificare&quot; sei stato tu il primo ad usarlo...io ho usato &quot;spiegare&quot; ed è ben diverso.
Sono solo un utente del forum che legge da anni i tuoi interventi e voglio sapere se la questione di cui parlo era una storia vera o la solita panzana internettiana; dato che tu eri direttamente coinvolto, saprai sicuramente dire qualcosa di più....questa è la mia motivazione.
Lucio Musto 17 febbraio 2008 00:00
X Zio

quella storia è scritta tutta nell&#39;appello fatto su queste pagine, negli interventi degli utenti di questo forum, nelle considerazioni che se ne possono trarre, e nell&#39;insegnamento morale e sociale, non so quanto edificante, che ne deduce.

Se lo ritiene almeno potenzialmente utile si rilegga attentamente tutta la storia, e non avrà bisogno di fare domande, né di chiedere spiegazioni o giustificazioni.

Non esiste una &quot;questione&quot;. Esiste un fatto riportato in un argomento di questo forum, da leggere e meditare.

Non aggiungerò altro.
Lucio Musto 17 febbraio 2008 00:00

&quot;Saluto piccolo&quot;,
il mio commento ad un recente, increscioso fatto di cronaca, l&#39;ho riportato su alcuni dei forum che frequento abitualmente.

Quasi ovunque ha suscitato numerosi interventi e contraddittorio acceso.

Solo su Dì la tua, e nella Comunity RAI, sezione politica del TG3 la discussione è andata deserta o quasi.

C&#39;è da trarre qualche utile indicazione da questa assoluta indifferenza degli utenti di questi due forum di discussione su un fatto che, con caratterizzazioni diverse, ha infiammato l&#39;Italia?

All&#39;acume di ognuno la risposta personalizzata.

Serena Domenica a tutti
Lucio Musto 18 febbraio 2008 00:00
Per solo obbligo di completezza di informazione ed a beneficio di alcuni utenti che hanno espresso dubbi di carattere legale, riporto qui, senza commentarlo e dopo averne avuto licenza dall&#39;autore, parte di intervento pubblicato da altro forum su questo stesso topic.

-------- inizia -----------

Per quanto riguarda la parola aborto in questo ambito di eventuale malformazione del nascituro si ritiene opportuno portare a conoscenza, con la presente breve nota, gli orientamenti in merito della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, richiamando altresì la dottrina.

Con la sentenza n° 14488 del 29 luglio 2004 la Corte di Cassazione ha affermato che: “la interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) e grave successivamente” ed in conseguenza il Supremo Collegio ritiene che “le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante e non in sé considerate, con riferimento al nascituro”.

A conferma viene richiamato l’art. 1 della L. 194/78, il quale, secondo la Cassazione “pur riconoscendo il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, … una volta intervenuto il concepimento, ricollega l’interruzione della gravidanza esclusivamente alle ipotesi normativamente previste in cui sussista un pericolo per la salute o per la vita della gestante”.

Nella stessa sentenza si affrontano i problemi dell’eugenetica, e del così detto “diritto di non nascere se con la nascita si ha poi una wrongful life”.
La Corte ritiene che nel nostro ordinamento non esista l’aborto eugenetico; la legge tutela il concepito e quindi l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non verso la non nascita, per cui se di diritto vuol parlarsi, deve parlarsi di diritto di nascere.

Le motivazioni sono di particolare importanza. Il convincimento della Corte è ancorato in particolare all’art. 54 Codice Penale (stato di necessità), secondo cui con riguardo alla L. n° 194/78 “il diritto che ha la donna è solo quello di evitare un danno (serio o grave, a seconda delle ipotesi temporali) alla sua salute o alla sua vita”.

Le malformazioni fetali non fanno sorgere un diritto all’aborto, ma sono rilevanti “solo per concretizzare il pericolo alla salute e alla vita della gestante e permettere alla stessa di avvalersi della esimente costituita dalla necessità di interruzione della gravidanza”; chiarissima, poi, la conseguenza: “l’aborto non è l’esercizio di un diritto della gestante, ma un mezzo concesso a lei (e solo a lei) per tutelare la sua salute o la sua vita, sopprimendo un altro bene giuridico protetto (il diritto a nascere del concepito)”.

La suddetta sentenza della Cassazione è stata confermata dalla più recente sentenza n° 16123 del 14 luglio 2006 nella quale con molta chiarezza si stabilisce che, ai sensi dell’art. 6 lett. b) della legge n° 194/78, per procedere alla interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno non basta che siano presenti anomalie o malformazioni del nascituro, ma occorre che tale presenza cagioni processi patologici in atto che comportino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre.
Richiamiamo l’attenzione sul fatto che la norma parla di processi patologici che un medico deve accertare; si tratta quindi di malattia, e deve essere anche accertato il grave pericolo per la salute della madre.

Il Supremo Collegio, inoltre, nella sentenza n° 16123/2006 ribadisce che non è ammesso un diritto “a non nascere” o a “non nascere se non sano”, mentre nel nostro ordinamento è tutelato il diritto del concepito a nascere, anche se affetto da malformazioni.

Infine, è importante tener presente l’insegnamento della Corte Costituzionale che con sua pronunzia del 17-26 novembre 2004 n° 366 (in Giurisprudenza Costituzionale 2004, 3989) ha osservato come per ammettere l’interruzione della gravidanza dopo i primo novanta giorni non sia sufficiente l’accertamento dei processi patologici che comportino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre, ma è necessario che nel caso concreto ricorra una “ulteriore condizione prevista dall’art. 7, comma 3 stessa legge”, e cioè “che non sussista possibilità di vita autonoma del feto”.
Come è opinione comune in dottrina “l’applicabilità dell’art. 7 ultimo comma (L. 194/78) è assoluta” (cfr. Zanchetti, La legge sulla interruzione della gravidanza, pag. 192 e segg., CEDAM, 1992).
La previsione della predetta norma è molto chiara: quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto l’aborto può essere ammesso solo nel caso di grave pericolo per la vita della madre

In conclusione, non ricorrendo grave pericolo per la vita della madre rimane escluso “l’aborto di feto autonomo giustificato da anomalie o malformazioni dello stesso” (cfr. Zanchetti, op. cit. pag. 192)

----------- termina -----------

Sperando di essere stato utile.

Cordialità
L'INFORMATORE 19 febbraio 2008 00:00
da www.chiesavaldese.org


ATTUALITA&#39; E NEWS

Aborto, diritti in conflitto?
di Vera Schiavazzi

Un dibattito superficiale per questioni ben più complesse
L’interesse per i diritti della madre può confliggere con quello per i diritti del potenziale prematuro. Troppe aspettative dalla scienza


Come donna, come madre, come credente e come giornalista vorrei provare a formulare alcune (scomode) domande, o pensieri, che il recente dibattito sulla legge 194 che regola l’aborto volontario in Italia mi ha suscitato, e che a mio avviso tutti dovremmo porci se non vogliamo incorrere nell’errore più grave che spesso contestiamo ai nostri avversari: quello di strumentalizzare a fini politici, ideologici e culturali un’evenienza, l’aborto, che appartiene invece a una dolorosa sfera personale, che pone ai singoli e ai medici legittimi interrogativi etici. E che appartiene all’esperienza diretta e drammatica di milioni di donne, compresa quella che scrive queste righe. Sono domande (e pensieri) che vorrei fare insieme a chi, come me, difende la (buona) legge 194 e ritiene doveroso che in un paese civile una donna possa abortire, ma non per questo è disponibile a rinunciare a interrogarsi sul significato della parola «vita» o a usare la scienza e i suoi progressi come una coperta che ciascuno può tirare dove vuole per sostenere le sue tesi. Un dato per tutti: l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha fissato fin dal 1997, cioè in un’epoca nella quale la neonatologia non aveva ancora conosciuto molti degli attuali traguardi, la definizione di «feto» a 22 settimane di gestazione e 500 grammi di peso, al di là dei quali si parla invece di «prematuro».

Il legislatore che ha scritto il testo della legge 194 ha giustamente e volutamente escluso la possibilità che l’aborto terapeutico, cioè quello che può intervenire tra il quarto e il sesto mese di gravidanza, si potesse giustificare tout court come «selettivo». Il legislatore, dunque, non ha scritto che è sufficiente una diagnosi di anomalia o di malformazione del feto, ma ha precisato che per poter effettuare l’aborto oltre il terzo mese occorre che sia a rischio «la salute fisica o psichica della madre». Si è ammesso quindi, come è giusto che sia, che ciascuno di noi possa reagire diversamente a una medesima disgrazia. E che a fronte di una donna, o di una famiglia, che sente di voler accogliere un bambino malato, disabile, o che magari ha poche possibilità di sopravvivere ne esista un’altra che non vuole o non può farlo.
È giusto e sacrosanto che l’essere che la madre porta in grembo dal giorno del concepimento fino a quello del parto sia considerato dalla legge, e dal nostro comune sentire, come un essere non autonomo, sul quale un’altra persona – la madre appunto – può decidere. Questa evidenza fa parte della realtà esistenziale di ogni giorno, e difatti nessuna legge vieta a una donna incinta di fumare, bere, drogarsi, correre in auto o buttarsi dalle scale. Di più: il legislatore ha previsto, in altre norme, attenuanti per la puerpera che uccide il suo neonato, proprio perché ha riconosciuto il legame inestricabile e non sempre felice che unisce una donna al figlio.

Un parto prematuro
Le cose cambiano appena il parto avviene, e l’aborto terapeutico è a tutti gli effetti un parto (prematuro) indotto con i farmaci. Il neonato prematuro dalle 22 settimane di gravidanza in avanti uscito dal grembo materno rappresenta senza dubbio un essere giuridicamente autonomo. Il parere della madre e del padre che esercitano la patria potestà è dunque, nel suo caso, di uguale valore rispetto a quello di una madre o di una coppia chiamata dai medici a pronunciarsi sulle terapie da effettuare su un bambino di un mese, un anno o dieci in pericolo di vita. È necessario e doveroso chiederlo, ma non sempre è sufficiente. La data gestazionale indicata quando si decide l’aborto è di norma presunta, e solo il medico presente al momento dell’aborto o del parto può rendersi pienamente conto della sua esattezza.
Non dobbiamo essere ipocriti. Nella maggior parte dei casi, l’aborto terapeutico è collegato a una diagnosi di malformazione, perlopiù quella che indica la nascita di un bambino down, che arriva troppo tardi per consentire un’interruzione nei primi tre mesi. È giusto rispettare la donna (e la coppia: nella realtà spesso molte persone circondano e influenzano la donna che deve decidere) che «non se la sente» di accettare questo peso. Ma è anche giusto rispettare e sostenere chi decide di fare diversamente, e riconoscere che queste vite, quelle dei disabili, dei malformati, di chi non diventerà mai adulto sono vite rispettabili (e degne agli occhi di Dio) quanto le altre, quanto le nostre.

Il legislatore è, in media, un adulto, di solito maschio, di solito ben riuscito nella sua carriera. È lui che ispira e determina le norme, e lo fa, come è umano e inevitabile, lasciandosi influenzare dai propri interessi. È dunque inevitabile che le leggi, e la 194 non fa eccezione se non nella misura in cui ha risentito positivamente e più di altre dell’impegno civile e culturale di milioni di donne, riflettano questa realtà. Se una legge obbligasse la donna incinta al quinto o sesto mese ad attendere il nono mese e il parto naturale per poi dare il figlio non voluto in adozione noi protesteremmo, giustamente, perché nessuno può imporre a un altro essere umano un periodo angoscioso e pagato sulla propria pelle. Ma vogliamo ammettere, almeno sul piano etico, filosofico, per così dire, che la prevalenza di questo giusto interesse avviene a svantaggio di un altro interesse, quello del feto di cinque o sei mesi che potrebbe, solo Dio lo sa, diventare un bambino?

Scienza taumaturgica?
La nostra società è orientata, talora in modo esasperato, ad aspettarsi dalla scienza le soluzioni ai propri drammi. Ciò avviene, come sappiamo bene, anche nella lotta all’infertilità, in quel desiderio di diventare madri, o padri, che ormai siamo vicini a considerare un diritto. È ammissibile o no che alcuni bambini nati gravemente prematuri siano considerati «preziosi» (è questo il termine tecnico usato dai ginecologi che si occupano di gravidanze volute e difficili), magari perché frutto di molti e dolorosi tentativi di fecondazione artificiale, e che si cerchi in ogni modo di portarli alla vita autonoma e alla crescita, mentre ad altri, alla stessa età gestazionale, non vengono praticate se è possibile le stesse terapie? La risposta è in mano al medico, che agisce in «scienza e coscienza», sempre, e che certo non può e non deve dibattere con nessuno quando deve prendere una decisione in pochi minuti.
In conclusione, occorre essere consapevoli che quando si parla di «rianimazione dei feti» si dice una cosa imprecisa. Che si tratta di pochi, pochissimi casi – quelli nei quali il feto diventato prematuro ha reali possibilità di vita autonoma – e che in quei pochi casi decide perlopiù l’esperienza, la pietà e la capacità del medico. E che non dobbiamo consentire che la battaglia culturale e politica, che pure impegna legittimamente molti di noi, renda le nostre coscienze cieche e sorde.

Tratto da Riforma del 15 febbraio 2008








Lucio Musto 29 febbraio 2008 00:00
su un sito di letteratura e poesia ho trovato questo; per una volta copio ed incollo volentieri.


In merito alla dichiarazione a favore della legge 194
dell´Ordine dei medici.

Or son duemila anni,
figli d´Asclepio,
giuravate su Igea e su Panacea
di non fare gli aborti.
Oggi che non vi assiste più la dea
sostenete la legge che ogni anno
centomila innocenti ne fa morti.
Quanta acqua è passata sotto i ponti...

E alle sgarze che al fin della nottata
trascorsa a dondolarsi in discoteca
ebbre e discinte squadernano le terga
a chi non sanno, distese sui sedili
di un´auto fatta alcova,
dite: fai pure, che tanto l´indomani
quel che nel ventre cova
sbarazzerà la pillola solerte
che inghiottirai col latte e col caffè...

Medico (si fa per dire) ascolta:
pensa che ciò che s´agita in quel ventre,
per piccolo che sia,
non è un grano di pepe.
In quell´oscuro modo,
da quel convulso premere dei corpi
dalla febbre dell´anima obliosa
non è sorta una cosa,
è nato un uomo.

Un uomo è già. Non lo rende tale
(medico, ascolta ...)
l´iscrizione all´ufficio comunale,
quegli astratti principi
che ne confezionarono i diritti
all´ombra della ghigliottina,
l´iscrizione al partito o al sindacato:
sebbene non si senta il suo vagito
uomo è già nato.




Milano, 24/02/08
Alfonso Indelicato
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