Ciribiribì
27 maggio 2008 00:00
Con arzigogolate e pseudo lungimiranti deduzioni, la nostra pessima magistratura si distinque nel mondo per iniquità.
Sergio
27 maggio 2008 00:00
Caro APS, dura lex, Ciribiribì,
i temi posti investono tematiche complesse che da sempre impegnano giuristi e legislatori.
Bisogna stare attenti alle semplificazioni e a non farsi travolgere dall’apparente “buon senso”: la posta in gioco è veramente alta.
Starei anche attento a non dare soverchie responsabilità ai “sinistroidi” e ai supposti “pessimi magistrati”: prima di valutare i magistrati sarebbe opportuno valutare le leggi…
Legittima difesa. Si tratta di una normativa recentemente modificata, in modo controverso. Prima della riforma del 2006 la legittima difesa era da valutarsi in relazione all’attualità dell’offesa e alla proporzionalità tra difesa e offesa.
La nuova normativa (legge 59/2006 riforma dell’art. 52 c.p.) introduce la “presunzione di proporzionalità” nell'applicazione della legittima difesa: in caso di violazione del domicilio (o del luogo di lavoro) non è punibile chiunque, legittimamente presente in quel luogo, usi un’arma legittimamente detenuta (o altro mezzo idoneo alla difesa) per difendere
a) la propria o altrui incolumità
b) i beni propri o altrui se non vi è desistenza da parte dell’aggressore e c’è pericolo d’aggressione.
La norma così modificata (con diversi profili che mi paiono di dubbia costituzionalità) ha nei fatti ridotto l’ambito di valutazione e discrezionalità del giudice, delineando un’area in cui la presunzione di proporzionalità è affermata a priori dal legislatore, che decide così gli effetti penali di determinati fatti giuridici.
La riforma voleva affermare il diritto all’autotutela, ma in realtà non ha risolto alcuno dei problemi di applicazione della norma previgente; anzi, ne ha creati di nuovi perché ha ingenerato l’idea, falsa, della “libertà di sparare” e ha aggiunto due commi scritti male che potranno determinare nuovi casi di difficoltà applicativa. Mi riferisco in particolare all’aver deciso per legge il “luogo” in cui vale il principio di legittima difesa e il riferimento alla legittima detenzione dell’arma.
Così, nel recente caso avvenuto nei pressi di Firenze (sembra che il ladro stesse scappando), l’imputazione di omicidio volontario sembra inevitabile, ma certamente opererà la valutazione delle circostanze e si potrà giungere all’applicazione dell’art. 55 (eccesso colposo) o 59.
Non vedo in questo evento (o altri simili) “pessimi magistrati”, ma la semplice applicazione della legge attuale che, se vogliamo, possiamo criticare fino ad affermare il diritto di uccidere chiunque violi il domicilio altrui, ma intanto la legge è questa e credo che il magistrato non possa astenersi dall’applicarla.
E’, nel caso, al legislatore che dobbiamo rivolgere le nostre critiche.
L’essere aggrediti o vittime di un reato non ci pone nella condizione di porre in essere qualsiasi condotta che riteniano “giusta”: siamo comunque sempre sottoposti al principio di responsabilità e ai limiti delle leggi. Anche di ciò dobbiamo essere consapevoli quando valutiamo l’ipotesi di dotarci di mezzi di offesa e, conseguentemente, valutare anche i mezzi di difesa.
Omicidio colposo. Nel caso specifico citato (o altri similari) la condanna può giungere a 12 anni di carcere.
L’omicidio colposo è nel nostro ordinamento graduato da una serie di valutazioni circa le condotte omissive o colpose che hanno determinato l’evento delittuoso. Le nostre leggi (la guida in stato di ebbrezza è un reato) giungono anche ad ipotizzare la presunzione di volontarietà: se sei ubriaco e ti metti alla guida sai di poter potenzialmente uccidere. Norma che pone dei dubbi perché lo stato di ebbrezza crea una situazione di oggettiva alterazione della percezione delle proprie capacità. L’alcol o la droga o determinati farmaci possono creare uno stato di temporanea incapacità. Categorizzare per legge come “omicidio volontario” un fatto giuridico determinato da una condizione psicofisica alterata, per quanto l’alterazione possa essere una scelta volontaria, è più un’operazione propagandistica che giuridica: questa norma troverà sempre difficile applicazione nei tribunali. Si potrà affermare la volontarietà dell’assunzione di alcol, ma dimostrare che tale assunzione era deliberatamente finalizzata a giungere a uno stato di ebbrezza o, peggio, di ubriachezza è altra storia.
In ogni caso, un conto è l’omicidio colposo per distrazione o per una manovra errata alla guida di un mezzo in assenza di violazione delle norme del codice stradale e altra storia è uccidere commettendo alla guida più infrazioni o mettendo in atto condotte pericolose per la propria e altrui incolumità (guida in stato di ebbrezza, per esempio). In questi ultimi casi la legge è giustamente più severa. Che poi le leggi siano di difficile applicazione o non vi sia certezza della pena, queste sono valutazioni che attengono ad altri livelli. Ma eviterei di invocare sempre e comunque maggior rigore nella legge: la legge è già rigorosa; forse è la prevenzione che ancora deve fare molta strada.
In entrambi i casi ci vogliono, a mio avviso, norme chiare e facilmente applicabili che lascino al giudice la valutazione discrezionale della pena sulla base della valutazione caso per caso.
Le nostre leggi tendono sempre a una iper-regolamentazione, hanno la pretesa di voler prevedere tutte le casistiche possibili; si giunge così a un eccesso normativo che lungi dal tutelare le vittime, sulla carta ben tutelate, favoriscono l’impunità perché è sufficiente che un caso specifico non aderisca perfettamente all’ipotesi formulata dal legislatore per giungere alla non imputabilità o alla pena minima.
Se fosse semplicemente previsto per l’omicidio colposo una pena variabile da sei mesi a quindici anni, lasciando al giudice la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, penso si farebbe un’ottima cosa.
IVAN
28 maggio 2008 00:00
Caro APS, sulla contraddizione delle Leggi si può essere indignati...ma non certo <i>stupiti</i>.
Quello che segue è un concetto-base che propongo spesso, perché applicabile in svariati casi di malagiustizia.
Le Leggi sembrano venir varate come dei “Lego”, un mattoncino dopo l'altro a seconda delle circostanze del momento, ma non danno l'impressione di seguire un piano preciso e lungimirante, ovvero che includa il maggior numero possibile di variabili.
Per spiegarmi, immaginiamo di prendere i due episodi del topic SEPARATAMENTE: ciascuna sentenza può apparire IN SÉ relativamente “accettabile”; è solo quando vengono messi a <i>confronto ravvicinato</i> che emerge l'assurda DISPARITÀ di trattamento.
Procedendo in questo modo, ogni tentativo di tappare una falla nel sistema giudiziario ne aprirà inevitabilmente altre due.
Con queste premesse le contraddizioni e gli squilibri di valutazione (due pesi due misure) non sono altro che una conseguenza MATEMATICA.
Ecco perché affermo che non si può essere stupiti. L'importante è che queste contraddizioni non ci divengano talmente FAMILIARI da non farci più effetto.
Ivan