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De pravato 25 agosto 2008 00:00
L'analisi del signor Paonni non fa una grinza, ma pecca alla base.

Le Banche non sono istituti di beneficenza, ma botteghe che vendono soldi.

Concorrenza fra loro? certo!... come la Mercedes e l'AUDI!
E non hanno cercato entrambe di venderti il SUV, e la macchina diesel, e i fari alogeni?... Poi magari si scopre che i SUV inquinano troppo, il gasolio diventa caro come la benzina ed i fari alogeni danno fastidio e devono essere messi fuori legge...

E chiediamo l'intervento del Ministro?... no, perché non ha senso.

La Banca non ti ha mai imposto il mutuo a tasso fisso, né ti ha nascosto che la rata variava al variare del valore della moneta!... nessuna truffa quindi, ha solo cercato di venderti il prodotto dove guadagnava di più! come la FIAT, la Ducati ed il pescivendolo sotto casa!

Sta poi a te decidere se l'impegno che prendi lo potrai mantenere o meno e cosa fare se le condizioni diventano sfavorevoli!

Quest'anno migliaia di famiglie Italiane hanno chiesto prestiti per andarsene in vacanza. Quando non riusciranno a pagarli... se la piglieranno di nuovo col Ministro?

E se compro il brillantino alla mia amante di stasera, le rate, me le coprite voi?
Genfranco Paonni 27 agosto 2008 00:00
Caro De pravato,
con i tempi che corrono hai scelto uno pseudonimo a dir poco suggestivo.
Ho apprezzato la tua risposta per la tempestività e l'analisi cruda della realtà...Ma non posso essere d'accordo con te per molte ragioni:1)l'analisi risulta rassegnata al "sistema" immorale e monoliticamente identificato nel denaro e nella visione di un mondo capitalistico assai arido ed insulso; 2)i principi del diritto e dell'economia sono schiacciati da una logica ignorante e berlusconiana;3) una delle funzioni principali della Banca Centrale (la funzione monetaria) ignobilmente dimenticata;4) l'attuale Governo anzicchè provvedere energicamente (non certo con la burla della Robin tax) per portare spintoneamente le Banche a bloccare i propri guadagni, magari costringendo le stesse a rinegoziare a tassi fissi correnti i mutui truffa a tasso variabile, ha preferito millantare il magnifico (sic!)accordo ABI-TREMONTI;5)AVREMO MAI CONOSCENZA E PROVA CHE LE RECENTI MULTE COMMINATE AD ALCUNE DELLE MAGGIORI BANCHE DAL GARANTE DELLA CONCORRENZA SARANNO MAI PAGATE?
De pravato 27 agosto 2008 00:00
Gentile Paonni,

ancora osservazioni centrate, ma ancora inesatte, questa volta perché miopi.

Infatti sembra che schiaccino tutti i problemi del credito e delle banche ad oggi e ieri sera.

A me del berlusconismo nun me ne po' fregà de meno, ma "Magari!!!" eliminando l'attuale governo tutta la situazione di sanasse come per un colpo di bacchetta magica!

1) magari il capitalismo si chiamasse solo Berlusconi!... ormai anche la Cina e Cuba stanno diventando capitaliste della peggiore aridità ed insulsaggine!

2) magari i principi del diritto fossero solo oscurati dalla bassa ombra del nostro attuale premier!

3) magari la Banca Centrale avesse solo un momento di amnesia!

4) qui, non so rispondere. So che siamo tutti quanti bravissimi a dire "gli altri" cosa dovrebbero fare, ma assai meno poi a farle, le cose, quando è il nostro turno (ed onestamente occorre riconoscere che negli ultimi sessant'anni, è stato il turno di tutti, meno che mio e suo come Dittatori Assoluti!)

5) Non lo so. Ma non credo. Non riusciamo nemmeno a sapere se un mille volte millantato tesoretto ci fosse davvero, dove stesse ed a quanto ammontasse, figuriamoci poi delle multe!... e chi le paga, in Italia, le multe?... solo chi non conosce proprio nessuno, nemmeno un basso graduato, e nemmeno il portiere del palazzo di quel basso graduato...

Mi sa che continuiamo a fare fumo, signor Paonni!
Arauto 27 agosto 2008 00:00
Il mutuo l'ho fatto anche io, due anni fa.
Il mio consulente mi ha detto di fare il tasso variabile e me ha suggerito di prendere più soldi, tanto li pagavo in trent'anni: “magari cambi macchina!”. Non ho accettato e fatto col tasso fisso(e senza altri soldi), cosa che ha causato sorpresa ai dipendenti della banca “ ma guarda che tu sei il primo che fa il tasso fisso!”. Immagino quanti hanno preso soldi oltre il necessario e fatto il variabile visto la rata minore. Ora bisogna pagare!
Ah, dimenticavo: sono extracomunitario.

Saluti
dimaco 27 agosto 2008 00:00
nel 2003 io e mia moglie abbiamo deciso di comprare casa. dopo aver fissato un appuntamento in banca, il direttoe ci decanta il tasso vaiabile come una manna caduta dal cielo
"i tassi sicuramente caleranno e voi pagherete molto meno"
" è una cosa molto positiva per una famiglia avere il tasso variabile" e altre cose del genere.
premetto che non sono uno che si fida molto delle persone sopratutto se ci sono di mezzo i soldi e se sopratutto a parlare è un tizio che lavora in banca dove tutti sappiamo bene che non regalano niente.
Io ho ascoltato una mezz'oretta intanto osservavo le reazioni di mia moglie.
Sembrava credere a quello che diceva il cravattaro (termine con cui io definisco i bancari e quelli della loro specie).
Non ci potevo credere la stava convincendo.
Poi al momento meno opportuno, cioè quando offerto adirittura un caffè il direttore comincio a mettere su un foglio le cifre. Appetibili certo, le rate molto basse gli faccio una domanda:
"E un mutuo a tasso fisso?"
"non ne vale la pena, paghereste le rate di più"
"Ma almeno non corriamo il rischio che qualcosa nell'economia vada storto e ci ritroviamo con il doppio dapgare ogni mese se non di più" ribattei.
E li ci fu un'attimo in cui mi guardo come se gli avessi tirato una coltellata tra le scapole e poi mi lanciò un'occhiata tipo chiudi la bocca.
e lì capii che c'era qualcosa sotto.
allora dissi che o facevamo un mutuo a tasso fisso o avremmo cambiato banca.
Tra mille mugugni il direttore accettò (anche per le pressioni dei miei genitori loro correntisti dal 1971 e di mio fratello imprenditore che aveva un conto molto sostanzioso) e morale della favola ora paghiamo la stessa cifra euro più euro meno di 5 anni fa.
Per curisità ho fatto un calcolo prima di rispondere al post ed è venuto fuori che oggi con il tasso variabile, invece di 600 euro del tasso fisso, avremmo pagato scarsi 1050 euro al mese a fronte di una rata iniziale di 450)
E io sono convinto che loro sapevano come andava a finire. molti hanno fatto questi mutui a tasso variabile. I miei vicini hanno venduto la casa perchè, da operai, non riuscivano più a stare dentro con le rate che erano molto più alte delle nostre in quanto avevano richiesto una cifra più alta.
Gli unici che hanno guadagnato sono le banche, come nel caso parmalat, bond argentini e cirio. Perchè loro sanno sempre quello che succede e come ho detto quelli non regalano niente. Figurarsi se corrono il rischio di perdere degli interessi
matematico 28 agosto 2008 00:00
una rata più che doppia?
impossibile, a parità di altre condizioni e solamente con le modifiche di mercato dei tassi
Genfranco Paonni 28 agosto 2008 00:00
Sono costretto a chiarire il mio pensiero....
La mia analisi provocatoria aveva sostanzialmente lo scopo di verificare e confrontare la sussistenza dei presupposti per promuovere un'azione collettiva nei confronti delle Banche: 1)sull'ipotesi di rescindibilità per eccessiva onerosità sopravvenuta o per lesione dei mutui a tasso variabile; 2)per l'esistenza dell'accordo di cartello delle Banche che hanno proposto negli anni scorsi alla clientela, quasi esclusivamente, il tasso variabile nella consapevolezza del quasi certo aumento dei tassi...oggi, purtroppo, dimostratosi quasi fisiologico. Gli Istituti di credito conoscevano la situazione finanziaria internazionale tanto da sapere che i tassi erano ai minimi storici e che potevano solo salire...;3)per verificare la sostenibilità di una interpretazione analogica al caso che ci occupa, dell'art. 21 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52


"Art. 21

Criteri generali.
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati."
4)non sperando in un intervento governativo, auspicavo poi un intervento d'imperio contro le Banche da parte della Banca d'Italia e dell'Authority Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il mio intervento non voleva, quindi, essere un comizio politico o una miope rappresentazione della realtà in cui viviamo. Certo mi aspettavo una critica più pertinente e magari più sagace.
CC Triggiano 19 novembre 2008 00:00
il raggiro mutui-truffa del 2/6/2008 a Triggiano era coordinato da un commercialista in accordo con vari pregiudicati ... Tutti arrestati
lucillafiaccola1796 12 dicembre 2010 17:15
banchieri al muro
bancari in miniera
stop the shit
stop wall street
investire in MELIMAGNO !
PIPPODEFIL1 14 dicembre 2010 20:26
Il mutuo è detto a tasso variabile quando la misura per il calcolo degli interessi si modifica nel tempo in relazione all’andamento del costo del denaro. La variazione seguirà quella registrata dall’indice cui il tasso stesso è stato agganciato, il più frequente dei quali è l’EURIBOR.
La revisione segue la periodicità delle rate; se il rimborso avviene con cadenza mensile, il tasso variabile avrà un riferimento temporale pari al mese e si aggiornerà con la stessa frequenza. Viene quindi meno la certezza circa l’entità delle rate e, al momento dell’accensione, non si conosce il costo complessivo che l’operazione potrà avere.
Chi richiede il mutuo a tasso variabile si espone al rischio di incrementi della rata in relazione a rincari del costo del denaro. Per contro, la misura del tasso variabile è inferiore a quella del fisso e, a parità di scadenza e di importo erogato, la rata iniziale risulta, anche in misura significativa, inferiore a quella derivante dall’applicazione di un tasso fisso.
Pertanto, la scelta del tipo di mutuo deve essere attentamente ponderata prima della sua sottoscrizione.
Il rischio di variazioni nella misura degli interessi nel tempo può comunque essere mitigato con la riduzione della durata del contratto. Di solito, il tasso variabile è associato a mutui con scadenze non molto prolungate.
Attenzione al momento i tassi variabili di partenza sono molto bassi, ma in futuro non potranno che aumentare.
acefonices.
PIPPODEFIL1 14 dicembre 2010 20:29
Il mutuo è detto misto quando consente al mutuatario di passare da una rata costante ad una invece variabile durante la vita del contratto e viceversa. Si ha quindi l’opportunità di modificare la misura iniziale degli interessi nel corso della vita del mutuo sulla base delle aspettative circa l’andamento del costo del denaro. In tal modo si ha la possibilità di gestire in modo dinamico il rischio di tasso, contenendo gli effetti dei rialzi in caso di tasso variabile ovvero di ribassi in caso di tasso fisso.
La facoltà tuttavia non è priva di costi aggiuntivi da riconoscere alla banca, i quali non sempre sono facilmente individuabili in quanto spesso impliciti nel tasso di interesse applicato.
Attenzione al momento di esercizio dell'opzione non troverete piu' il tasso fisso di partenza ma il tasso a quel momento.
Partire col tasso variabile per poi passare al fisso quando si alza equivale a scottarsi prima e poi a voler porre rimedio col ghiaccio!!!
PIPPODEFIL1 14 dicembre 2010 20:43
Nel mese di settembre 2009 ho iniziato la procedura di surroga del mutuo per la casa in precedenza stipulato con la mia banca, da trasferire presso un altro istituto bancario. La prima banca non ha provveduto a formalizzare quanto necessario alla surroga, entro un mese dalla richiesta. Sto valutando di chiedere il risarcimento del danno previsto dalla legge.
La premessa necessaria per affrontare tale problematica è quella di vedere in che cosa consiste la surrogazione del mutuo per la casa.
Ebbene, il cosiddetto decreto Bersani sulle liberalizzazioni – decreto legge 7/2007 – ha introdotto anche nel campo delle intermediazioni bancarie e finanziarie il meccanismo già previsto dall'articolo 1202 del codice civile (surrogazione per volontà del debitore) allo scopo di rendere maggiormente attivo e concorrenziale il settore. La norma codicistica non era applicabile nel caso di mutuo bancario in ragione del fatto che le banche inserivano alcune clausole nel contratto proprio per escludere tale possibilità alla clientela. Questo stato di cose è necessariamente cessato a seguito dell'introduzione, da parte del decreto Bersani, della possibilità di attivare la procedura di portabilità del mutuo presso una nuova banca.
E badate bene: "Senza penali o altri oneri".
Infatti l'articolo 8 di questo decreto legge ha previsto la surrogazione del mutuo e la sua portabilità. Al comma 3-bis dell'articolo in questione è stabilito che la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.
A questo proposito, alla fine del 2007 l'Abi (Associazione bancaria italiana) aveva messo a punto una «Procedura per la portabilità nei contratti di mutuo», iter di collaborazione interbancaria volto a contribuire alla realizzazione migliore delle operazioni di portabilità del mutuo e improntato alla riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi. Tale procedura sarebbe intervenuta solo nella fase esecutiva di una operazione di portabilità del mutuo, con modalità riferibili alle fasi da attivare una volta che il cliente abbia definito con la banca subentrante le nuove condizioni di finanziamento. L'Abi chiariva anche che tale procedura non era vincolante per le banche, le quali rimanevano libere di adottarla oppure di definire soluzioni operative alternative.
Successivamente si è reso necessario regolamentare meglio la tempistica relativa alla surroga dei mutui, le cui istruttorie venivano talvolta gestite con tempi eccessivamente lunghi (forse anche a causa della forte richiesta da parte dei mutuatari per ottenere condizioni a loro maggiormente favorevoli, se non – a volte – con l'intendimento nascosto di scoraggiare, da parte degli istituti di credito, tale possibilità al fine di non perdere un fascia di clientela già acquisita).
A tal fine il decreto legge 78/2009 (poi convertito nella legge 102/2009) con l'articolo 2 ha apportato una integrazione al cosiddetto decreto anticrisi, prevedendo l'introduzione di un periodo in calce al comma 5-quater dell'articolo 2 del Dl 185/2008. La norma di cui si tratta inserisce un nuovo strumento a tutela dei soggetti interessati alla portabilità del mutuo presso un nuovo istituto bancario, prevedendo un vero e proprio risarcimento del danno in favore della clientela.
Termine perentorio
Il risarcimento è dovuto nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine perentorio di trenta giorni con decorrenza dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione.
La misura del risarcimento a cui è tenuta la banca cedente è «pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». Ma sul punto possono sorgere dubbi interpretativi, in quanto il dettato normativo non chiarisce se ci si debba riferire all'importo originario del mutuo oppure alla parte residua dello stesso che si intende surrogare (in effetti, sembrerebbe più corretto fare riferimento alla sola parte di mutuo che è oggetto della surrogazione).
Occorre anche chiedersi da quale momento sia possibile far decorrere il momento applicativo della norma in esame. Sebbene il comma 5-quater dell'articolo 2 del Dl 185/2008 stabilisca la data del 1° gennaio 2009 quale termine di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni (pecuniarie) in caso di inosservanza delle disposizioni riportate nell'articolo 8 del Dl 7/2007 (relative alla portabilità del mutuo e della surrogazione), va rilevato che la modifica normativa in questione è entrata in vigore solo in data 5 agosto 2009. E questo per espressa previsione di legge: infatti, il comma 4 dell'articolo 2 del Dl 78/2009 – come modificato dalla legge di conversione del decreto stesso – prevede che «le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».
Intermediari «coinvolti»
Vale la pena di precisare, inoltre, che, sebbene la norma faccia solo un generico riferimento alla banca cedente e alla banca cessionaria, sicuramente tale disposizione risulterà applicabile anche agli intermediari finanziari o comunque ai soggetti diversi dalle banche. Occorre anche ricordare, infine, che il legislatore non ha previsto alcuna modalità specifica per ottenere il risarcimento. Si ritiene che la richiesta alla banca cedente possa essere avanzata anche con una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Mi raccomando, se vi dovesse succedere che la banca surrogata vi metta i bastoni fra le ruote, non esitate a denunciarla e a chiedere il risarcimento danni spettante per legge.
Sulla mia pelle ho notato che molte banche sforano il termine perentorio per qualche inghippo procedurale o per scuse... e intanto maturano fior di interessi a loro favore: siamo alle solite, non ci rimettono mai!!!
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