Lunedì 15 giugno 2026
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D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modifiche nella L. 30.07.2010 n. 122 (Ultima legge finanziaria Tremonti per intenderci).

Radius · · 2 interventi
E' mai possibile che nessuna organizzazione sindacale, neppure la CGIL, abbia mai preso in considerazione alcuni vizi di leggimità costituzionale che, a mio parere, sono evidenti nell'ultima finanziaria di questo Governo? Intendo dire che dalla lettura del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modifiche nella L. 30.07.2010 n. 122, emergono, in più parti,indubbi elementi di illegittimità costituzionale.
In particolare, appare evidente la violazione della prima parte dell'art. 36 della Costituzione che recita: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Pertanto, il blocco del reddito individuale previsto dalla finanziaria è in netto contrasto con "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità" del lavoro prestato dal lavoratore.

Altro aspetto non meno rilevante riguarda l'art. 12 del citato D.L. (Interventi in materia pensionistica) nel quale è previsto che chi matura i requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità, a decorrere dall'anno 2011, acquisisce il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Alla luce di quanto precede, oltre ai dubbi di legittimità costituzionale con riferimento sia al già citato art. 36 della Costituzione che al successivo art. 38, nella parte in cui stabilisce che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia...", mi permetto di esporre, tra i tanti, uno solo degli esempi pratici di quanto pùò accadere se una tale norma non venisse eliminata o, almeno, modificata: un dipendente pubblico separato/divorziato decide di esercitare il proprio diritto al pensionamento di anzianità avendolo regolarmente maturato nel gennaio 2011. Lo stesso dipendente acquisirà il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza non prima del gennaio 2012. Lo stesso dipendente, tuttavia, è già sottoposto con sentenza di un giudice di questa Repubblica all'obbligo di versare gli alimenti/assegno ai propri figli minori e/o al coniuge.

Domanda: come si pensa che il dipendente possa corrispondere il relativo assegno mensile ed ottemprerare alla sentenza del giudice se non percepirà un Euro per i successivi 12 mesi? Deve forse andare a rubare? si deve prostituire? oppure deve finire in galera per aver violato gli obblighi al mantenimento?

Mi sembra chiaro che i sindacati dovrebbero seriamente considerare la possibilità di un ricorso al T.A.R. per sollevare tramite quel giudice la legittimità costituzionale degli aspetti anzidetti e di quanti altri ve ne siano nella finanziaria del Ministro Tremonti e che interessano tutti i lavoratori del pubblico impiego già vessati e maltrattati in maniera inaudita da questo Governo.
Radius
❤️
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