L'ingiustizia dei mutui a tasso variabile
LIBERE BANCHE IN LIBERO STATO di Genfranco Paonni
dal blog http://www.liberaconcorrenza.com/
Vi siete chiesti se davvero usufruiamo di un libero mercato...!?? La scelta di un mutuo dovrebbe essere libera, anche perchè le Banche sono in concorrenza tra loro..(sic!)Avete mai provato a vedere se esiste una sostanziale differenza tra le tipologie di mutuo offerte da una banca, rispetto a quelle di altra...!?? Ora che da tre anni abbiamo sottoscritto mutui a tasso variabile ci ritroviamo tutti a pagare circa ¤. 200,00 in più ogni mese, salvo peggio...e per altri 20 - 30 anni..!? Ma non sono state le Banche (tutte d'accordo) a spingere in questi ultimi anni, il 90% della clientela verso i mutui a tasso variabile...?! Ebbene, il contratto di mutuo che muta in modo significativo i suoi termini ed il suo ammortamento con il passare del tempo, sbilancia irrimediabilmente il rapporto sinallagmatico. Ergo, la clausola contattuale, relativa alla variabilità del tasso, diventa annullabile secondo il principio "vitiatur sed non vitiat" in quanto è proprio essa a determinare lo squilibrio del contratto. In buona sostanza, chiediamo alla Magistratura se il metodo del calcolo degli interessi ed il tasso stesso devono essere annullati lasciando in vita il solo contratto di mutuo, magari con i soli interessi legali; nessuno parla di rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, forse perchè il mutuo lo si definisce un contratto aleatorio..!? Ma l'alea sarebbe afferente la sola clausola che pattuisce (sic!) il tasso variabile..! Non sarebbe il caso di chiedere anche questo alla Magistratura...! Analogicamente, essendo la scelta di un mutuo a tasso variabile (scelta spintoneamente consigliata dalle Banche) un prodotto rivelatosi speculativo, ovvero che si è dimostrato tale, non dovrebbe essere regolato dal disposto di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"..!?? Ed ancora, senza rievocare concetti di "Consideration", cari ai popoli anglosassoni, non è forse vero che le Banche sono parti dominanti del rapporto contrattuale..!?? Del resto impongono i loro schemi contrattuali a soggetti che si trovano in evidente stato di bisogno (in senso tecnico-giuridico)..! Hanno reso impossibile la scelta di altri tipi di mutuo del tutto improponibili per l'onerosità del tasso..? Tre anni fà se ci si provava a cambiare Banca non si sarebbero ottenute davvero condizioni migliori.Ma occorre rivolgersi alla magistratura per ottenere la riforma di quanto precede..!? Non vi sembra una fregatura diluita nel tempo ciò che propongono alcune Banche e talune associazioni dei consumatori, il nuovo accordo ABI-TREMONTI ..!? Rinegoziare il mutuo significherebbe,nella maggior parte dei casi, allungare solo l'ammortamento, lasciando inalterata la tipologia e l'entità del tasso ..!? Va soltanto precisato che in assenza di un auspicato provvedimento della Banca Centrale (magari su proposta dell'Authority della Concorrenza e del Mercato) la modifica delle condizioni contrattuali non può essere imposta a nessuna delle parti. Pertanto, la rinegoziazione risulta possibile solo quando Banca e debitore sono concordi sulle variazioni da apportare, sempre se ritenute convenienti dalla Banca.Che il tutto debba avvenire senza costi e atti notarili è perfino previsto e garantito dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Manovra Finanziaria 2008) secondo la quale "resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata." Da un punto di vista fiscale i benefici preesistenti verrebbero tutti mantenuti. Ma intanto... la legge Bersani ter è rimasta disapplicata dalle Banche per molto tempo, con il bene placet dell''Abi...