assegni familiari ai divorziati parte 2 (normativa completa)
L'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 "Riforma del diritto di
famiglia" ha introdotto una norma estremamente innovativa in materia di
assegni familiari: "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in
ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad
essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia
titolare l'altro coniuge" .
Al di là dell'enfasi declamatoria della disposizione sui diritti del
coniuge affidatario, controversa ne è stata l'applicazione, specie con
riguardo al settore del pubblico impiego.
La materia relativa alla prestazione dell'assegno per il nucleo
familiare per i lavoratori del pubblico impiego, è disciplinata dal
D.L. 13 marzo 1988, n. 69 "Norme in materia previdenziale, per il
miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni
urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153. L'art. 2 estende al medesimo decreto l'efficacia delle norme del
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 "Approvazione del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari", per quanto nello stesso non
espressamente previsto.
La lettura sistematica di tali norme, non consente di risolvere la
questione relativa alla legittimazione soggettiva ed al reddito di
riferimento, nel caso di separazione consensuale con affidamento di
figli a genitore non titolare di una posizione protetta (dipendente,
pensionato, ecc.).
Nel contempo, pur nel silenzio del dato legislativo, è da ritenersi che
ci si debba avvalere della prassi amministrativa, da cui è dato
desumere argomenti per la soluzione della questione esaminata.
La Circolare del Ministero del Tesoro - R.G.S. - del 27 giugno 1988, n.
31, interamente dedicata alla illustrazione delle modifiche introdotte
dall'art. 2 del D.L. n. 69/'88, conv. in legge n. 153/'88, ha
affrontato liminarmente la questione, prevedendo: a) da un lato,
l'attribuzione del diritto al genitore affidatario dei figli che non
svolge attività lavorativa e non sia titolare di pensione o esplichi
un'attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia; b)
dall'altro, in evidente contrasto con i principi fissati dall'art. 211
della legge n. 151/'75, che il reddito di riferimento è quello del
titolare lavoratore dipendente.
La stessa definisce "nucleo familiare" quello composto dai coniugi, con
esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, dai figli
ed equiparati.
E' di tutta evidenza che la mancata considerazione dei soli redditi
dell'effettivo beneficiario delle prestazioni in argomento (il coniuge
separato affidatario dei figli), lede i diritti del genitore che, a
seguito della separazione, non percepisce alcun reddito, con ingiusta
probabile perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.
In effetti, onde evitare un trattamento discriminatorio nei confronti
del coniuge separato affidatario di figli, non titolare di una
posizione protetta, occorre riferirsi ad alcune circolari dell'INPS che
disciplinano fattispecie simili.
La Circolare n. 48 del 19 febbraio 1992, inerente la corresponsione
della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi
in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i
genitori, afferma il principio che l'art. 211 della legge n. 151/'75
non può non essere applicato a tale prestazione.
Afferma, altresì, che il diritto attribuito dal citato art. 211 al
coniuge affidatario di percepire gli assegni familiari, spetta anche se
lo stesso non sia "titolare di una propria posizione protetta"
(rapporto di lavoro, pensione, ecc.).
Inoltre, continua prevedendo che "realizzatasi la condizione giuridica
per la titolarità dell'assegno del nucleo affidatario, in quel nucleo
dovranno verificarsi i requisiti di fatto (reddito familiare,
percentuale di reddito da lavoro dipendente), concorrenti nel loro
insieme alla attuazione dei previsti criteri di proporzionalità tra il
numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito". Debbono,
pertanto, essere valutati sempre i redditi del nucleo dell'affidatario
e l'assegno va rapportato oltre che a tale reddito anche al numero dei
relativi componenti.
Concorre alla definitiva e corretta individuazione delle norme
applicabili alla questione che qui ci occupa, la Circolare n. 190 del
22 luglio 1992, la quale precisa che "nel caso di procedimenti di
separazione consensuale, lo stato di separazione dei coniugi acquista
efficacia ( e può essere comprovato) solo con il decreto di
omologazione (art. 715 c.p.c.), senza il quale la separazione resta una
semplice separazione di fatto, priva degli effetti giuridici.
Ne consegue che (l'autorizzazione) al coniuge affidatario deve essere
accordata solo a far tempo dalla data del decreto di omologazione, in
mancanza di qualsiasi provvedimento giudiziale anteriore circa
l'affidamento dei figli".
Appare evidente che l'esegesi di tali disposizioni consente di
affermare con certezza che, in caso di separazione consensuale, alle
condizioni prima enunciate, il genitore affidatario sia l'unico
soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perché è
solo intorno allo stesso che si viene a formare il nuovo nucleo
familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla legge n.
153/'88.
Dottrina e giurisprudenza recenti hanno condiviso tale impostazione (1)
(2) .
L'autore della nota alla sentenza (2) , sostiene, a ragione, che "Il
diritto del coniuge affidatario, al quale non fa capo una posizione
lavorativa protetta, ad ottenere per il nucleo familiare l'assegno
sulla posizione dell'altro coniuge è previsto dalla norma ex art. 211 l
. n. 151 del 1975 che si integra con la nuova normativa.
Balza, però, evidente che, ai fini della determinazione del reddito
complessivo del nucleo familiare, non si debba tener conto di quello
del coniuge non affidatario separato che del nucleo non fa più parte".
Il Parlamento, prendendo atto dell'esistenza di varie situazioni
giuridiche anomale, ha completato il quadro normativo sin qui
delineato, prevedendo all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che "l'assegno per il nucleo
familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto.".
Quindi, il D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2005 ha
previsto al 1° comma che: "Il coniuge non titolare di un autonomo
diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che
intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda al datore di lavoro
. che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il
nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo".
Il comma 4 successivo afferma, altresì, "Resta ferma la disciplina di
cui all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151" .
E' di tutto rilievo la portata fortemente innovativa delle norme da
ultimo citate nonché le conseguenze positive per i nuclei familiari
formatisi a seguito di separazioni consensuali, ecc.
Tali nuclei familiari sebbene in presenza di una norma specifica (art.
211 l . 151/'75), si erano visti privare per lungo tempo del diritto di
percepire l'assegno per il nucleo familiare o lo avevano percepito
superando enormi difficoltà, legate alla disponibilità dell'altro
coniuge titolare di una posizione protetta, di richiedere l'assegno e
di trasferirlo al coniuge affidatario dopo averlo percepito.
Guardando l'intero fenomeno sotto l'angolo visuale dell'intento
perseguito, si ritiene, infine, che nel caso di corresponsione della
prestazione in esame, ai fini di una omogeneizzazione dei criteri nei
settori pubblico e privato, la disciplina evidenziata debba essere
applicata interamente al settore pubblico.
Quindi, in conclusione, nel caso di genitore affidatario di figli, a
seguito di separazione consensuale "omologata" (ex art. 715 c.p.c.),
che non svolga attività lavorativa e non sia titolare di pensione o
esplichi un'attività per la quale non è previsto un trattamento di
famiglia a valere sullo stipendio del coniuge "pubblico dipendente": a)
l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto direttamente dal
coniuge non titolare di una posizione protetta; b) il nucleo familiare
ed il reddito di riferimento vanno determinati in relazione a quello
risultante dalla separazione, escludendo l'altro coniuge separato che
del nucleo non fa più parte.
famiglia" ha introdotto una norma estremamente innovativa in materia di
assegni familiari: "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in
ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad
essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia
titolare l'altro coniuge" .
Al di là dell'enfasi declamatoria della disposizione sui diritti del
coniuge affidatario, controversa ne è stata l'applicazione, specie con
riguardo al settore del pubblico impiego.
La materia relativa alla prestazione dell'assegno per il nucleo
familiare per i lavoratori del pubblico impiego, è disciplinata dal
D.L. 13 marzo 1988, n. 69 "Norme in materia previdenziale, per il
miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni
urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153. L'art. 2 estende al medesimo decreto l'efficacia delle norme del
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 "Approvazione del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari", per quanto nello stesso non
espressamente previsto.
La lettura sistematica di tali norme, non consente di risolvere la
questione relativa alla legittimazione soggettiva ed al reddito di
riferimento, nel caso di separazione consensuale con affidamento di
figli a genitore non titolare di una posizione protetta (dipendente,
pensionato, ecc.).
Nel contempo, pur nel silenzio del dato legislativo, è da ritenersi che
ci si debba avvalere della prassi amministrativa, da cui è dato
desumere argomenti per la soluzione della questione esaminata.
La Circolare del Ministero del Tesoro - R.G.S. - del 27 giugno 1988, n.
31, interamente dedicata alla illustrazione delle modifiche introdotte
dall'art. 2 del D.L. n. 69/'88, conv. in legge n. 153/'88, ha
affrontato liminarmente la questione, prevedendo: a) da un lato,
l'attribuzione del diritto al genitore affidatario dei figli che non
svolge attività lavorativa e non sia titolare di pensione o esplichi
un'attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia; b)
dall'altro, in evidente contrasto con i principi fissati dall'art. 211
della legge n. 151/'75, che il reddito di riferimento è quello del
titolare lavoratore dipendente.
La stessa definisce "nucleo familiare" quello composto dai coniugi, con
esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, dai figli
ed equiparati.
E' di tutta evidenza che la mancata considerazione dei soli redditi
dell'effettivo beneficiario delle prestazioni in argomento (il coniuge
separato affidatario dei figli), lede i diritti del genitore che, a
seguito della separazione, non percepisce alcun reddito, con ingiusta
probabile perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.
In effetti, onde evitare un trattamento discriminatorio nei confronti
del coniuge separato affidatario di figli, non titolare di una
posizione protetta, occorre riferirsi ad alcune circolari dell'INPS che
disciplinano fattispecie simili.
La Circolare n. 48 del 19 febbraio 1992, inerente la corresponsione
della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi
in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i
genitori, afferma il principio che l'art. 211 della legge n. 151/'75
non può non essere applicato a tale prestazione.
Afferma, altresì, che il diritto attribuito dal citato art. 211 al
coniuge affidatario di percepire gli assegni familiari, spetta anche se
lo stesso non sia "titolare di una propria posizione protetta"
(rapporto di lavoro, pensione, ecc.).
Inoltre, continua prevedendo che "realizzatasi la condizione giuridica
per la titolarità dell'assegno del nucleo affidatario, in quel nucleo
dovranno verificarsi i requisiti di fatto (reddito familiare,
percentuale di reddito da lavoro dipendente), concorrenti nel loro
insieme alla attuazione dei previsti criteri di proporzionalità tra il
numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito". Debbono,
pertanto, essere valutati sempre i redditi del nucleo dell'affidatario
e l'assegno va rapportato oltre che a tale reddito anche al numero dei
relativi componenti.
Concorre alla definitiva e corretta individuazione delle norme
applicabili alla questione che qui ci occupa, la Circolare n. 190 del
22 luglio 1992, la quale precisa che "nel caso di procedimenti di
separazione consensuale, lo stato di separazione dei coniugi acquista
efficacia ( e può essere comprovato) solo con il decreto di
omologazione (art. 715 c.p.c.), senza il quale la separazione resta una
semplice separazione di fatto, priva degli effetti giuridici.
Ne consegue che (l'autorizzazione) al coniuge affidatario deve essere
accordata solo a far tempo dalla data del decreto di omologazione, in
mancanza di qualsiasi provvedimento giudiziale anteriore circa
l'affidamento dei figli".
Appare evidente che l'esegesi di tali disposizioni consente di
affermare con certezza che, in caso di separazione consensuale, alle
condizioni prima enunciate, il genitore affidatario sia l'unico
soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perché è
solo intorno allo stesso che si viene a formare il nuovo nucleo
familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla legge n.
153/'88.
Dottrina e giurisprudenza recenti hanno condiviso tale impostazione (1)
(2) .
L'autore della nota alla sentenza (2) , sostiene, a ragione, che "Il
diritto del coniuge affidatario, al quale non fa capo una posizione
lavorativa protetta, ad ottenere per il nucleo familiare l'assegno
sulla posizione dell'altro coniuge è previsto dalla norma ex art. 211 l
. n. 151 del 1975 che si integra con la nuova normativa.
Balza, però, evidente che, ai fini della determinazione del reddito
complessivo del nucleo familiare, non si debba tener conto di quello
del coniuge non affidatario separato che del nucleo non fa più parte".
Il Parlamento, prendendo atto dell'esistenza di varie situazioni
giuridiche anomale, ha completato il quadro normativo sin qui
delineato, prevedendo all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che "l'assegno per il nucleo
familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto.".
Quindi, il D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2005 ha
previsto al 1° comma che: "Il coniuge non titolare di un autonomo
diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che
intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda al datore di lavoro
. che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il
nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo".
Il comma 4 successivo afferma, altresì, "Resta ferma la disciplina di
cui all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151" .
E' di tutto rilievo la portata fortemente innovativa delle norme da
ultimo citate nonché le conseguenze positive per i nuclei familiari
formatisi a seguito di separazioni consensuali, ecc.
Tali nuclei familiari sebbene in presenza di una norma specifica (art.
211 l . 151/'75), si erano visti privare per lungo tempo del diritto di
percepire l'assegno per il nucleo familiare o lo avevano percepito
superando enormi difficoltà, legate alla disponibilità dell'altro
coniuge titolare di una posizione protetta, di richiedere l'assegno e
di trasferirlo al coniuge affidatario dopo averlo percepito.
Guardando l'intero fenomeno sotto l'angolo visuale dell'intento
perseguito, si ritiene, infine, che nel caso di corresponsione della
prestazione in esame, ai fini di una omogeneizzazione dei criteri nei
settori pubblico e privato, la disciplina evidenziata debba essere
applicata interamente al settore pubblico.
Quindi, in conclusione, nel caso di genitore affidatario di figli, a
seguito di separazione consensuale "omologata" (ex art. 715 c.p.c.),
che non svolga attività lavorativa e non sia titolare di pensione o
esplichi un'attività per la quale non è previsto un trattamento di
famiglia a valere sullo stipendio del coniuge "pubblico dipendente": a)
l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto direttamente dal
coniuge non titolare di una posizione protetta; b) il nucleo familiare
ed il reddito di riferimento vanno determinati in relazione a quello
risultante dalla separazione, escludendo l'altro coniuge separato che
del nucleo non fa più parte.