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assegni familiari ai divorziati parte 2 (normativa completa)

claudia · · 1 interventi
L'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 "Riforma del diritto di

famiglia" ha introdotto una norma estremamente innovativa in materia di

assegni familiari: "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in

ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad

essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia

titolare l'altro coniuge" .

Al di là dell'enfasi declamatoria della disposizione sui diritti del

coniuge affidatario, controversa ne è stata l'applicazione, specie con

riguardo al settore del pubblico impiego.

La materia relativa alla prestazione dell'assegno per il nucleo

familiare per i lavoratori del pubblico impiego, è disciplinata dal

D.L. 13 marzo 1988, n. 69 "Norme in materia previdenziale, per il

miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni

urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.

153. L'art. 2 estende al medesimo decreto l'efficacia delle norme del

D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 "Approvazione del testo unico delle norme

concernenti gli assegni familiari", per quanto nello stesso non

espressamente previsto.

La lettura sistematica di tali norme, non consente di risolvere la

questione relativa alla legittimazione soggettiva ed al reddito di

riferimento, nel caso di separazione consensuale con affidamento di

figli a genitore non titolare di una posizione protetta (dipendente,

pensionato, ecc.).

Nel contempo, pur nel silenzio del dato legislativo, è da ritenersi che

ci si debba avvalere della prassi amministrativa, da cui è dato

desumere argomenti per la soluzione della questione esaminata.

La Circolare del Ministero del Tesoro - R.G.S. - del 27 giugno 1988, n.

31, interamente dedicata alla illustrazione delle modifiche introdotte

dall'art. 2 del D.L. n. 69/'88, conv. in legge n. 153/'88, ha

affrontato liminarmente la questione, prevedendo: a) da un lato,

l'attribuzione del diritto al genitore affidatario dei figli che non

svolge attività lavorativa e non sia titolare di pensione o esplichi

un'attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia; b)

dall'altro, in evidente contrasto con i principi fissati dall'art. 211

della legge n. 151/'75, che il reddito di riferimento è quello del

titolare lavoratore dipendente.

La stessa definisce "nucleo familiare" quello composto dai coniugi, con

esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, dai figli

ed equiparati.

E' di tutta evidenza che la mancata considerazione dei soli redditi

dell'effettivo beneficiario delle prestazioni in argomento (il coniuge

separato affidatario dei figli), lede i diritti del genitore che, a

seguito della separazione, non percepisce alcun reddito, con ingiusta

probabile perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

In effetti, onde evitare un trattamento discriminatorio nei confronti

del coniuge separato affidatario di figli, non titolare di una

posizione protetta, occorre riferirsi ad alcune circolari dell'INPS che

disciplinano fattispecie simili.

La Circolare n. 48 del 19 febbraio 1992, inerente la corresponsione

della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi

in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i

genitori, afferma il principio che l'art. 211 della legge n. 151/'75

non può non essere applicato a tale prestazione.

Afferma, altresì, che il diritto attribuito dal citato art. 211 al

coniuge affidatario di percepire gli assegni familiari, spetta anche se

lo stesso non sia "titolare di una propria posizione protetta"

(rapporto di lavoro, pensione, ecc.).

Inoltre, continua prevedendo che "realizzatasi la condizione giuridica

per la titolarità dell'assegno del nucleo affidatario, in quel nucleo

dovranno verificarsi i requisiti di fatto (reddito familiare,

percentuale di reddito da lavoro dipendente), concorrenti nel loro

insieme alla attuazione dei previsti criteri di proporzionalità tra il

numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito". Debbono,

pertanto, essere valutati sempre i redditi del nucleo dell'affidatario

e l'assegno va rapportato oltre che a tale reddito anche al numero dei

relativi componenti.

Concorre alla definitiva e corretta individuazione delle norme

applicabili alla questione che qui ci occupa, la Circolare n. 190 del

22 luglio 1992, la quale precisa che "nel caso di procedimenti di

separazione consensuale, lo stato di separazione dei coniugi acquista

efficacia ( e può essere comprovato) solo con il decreto di

omologazione (art. 715 c.p.c.), senza il quale la separazione resta una

semplice separazione di fatto, priva degli effetti giuridici.

Ne consegue che (l'autorizzazione) al coniuge affidatario deve essere

accordata solo a far tempo dalla data del decreto di omologazione, in

mancanza di qualsiasi provvedimento giudiziale anteriore circa

l'affidamento dei figli".

Appare evidente che l'esegesi di tali disposizioni consente di

affermare con certezza che, in caso di separazione consensuale, alle

condizioni prima enunciate, il genitore affidatario sia l'unico

soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perché è

solo intorno allo stesso che si viene a formare il nuovo nucleo

familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla legge n.

153/'88.

Dottrina e giurisprudenza recenti hanno condiviso tale impostazione (1)

(2) .

L'autore della nota alla sentenza (2) , sostiene, a ragione, che "Il

diritto del coniuge affidatario, al quale non fa capo una posizione

lavorativa protetta, ad ottenere per il nucleo familiare l'assegno

sulla posizione dell'altro coniuge è previsto dalla norma ex art. 211 l

. n. 151 del 1975 che si integra con la nuova normativa.

Balza, però, evidente che, ai fini della determinazione del reddito

complessivo del nucleo familiare, non si debba tener conto di quello

del coniuge non affidatario separato che del nucleo non fa più parte".

Il Parlamento, prendendo atto dell'esistenza di varie situazioni

giuridiche anomale, ha completato il quadro normativo sin qui

delineato, prevedendo all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre

2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che "l'assegno per il nucleo

familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto.".

Quindi, il D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2005 ha

previsto al 1° comma che: "Il coniuge non titolare di un autonomo

diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che

intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda al datore di lavoro

. che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il

nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo".

Il comma 4 successivo afferma, altresì, "Resta ferma la disciplina di

cui all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151" .

E' di tutto rilievo la portata fortemente innovativa delle norme da

ultimo citate nonché le conseguenze positive per i nuclei familiari

formatisi a seguito di separazioni consensuali, ecc.

Tali nuclei familiari sebbene in presenza di una norma specifica (art.

211 l . 151/'75), si erano visti privare per lungo tempo del diritto di

percepire l'assegno per il nucleo familiare o lo avevano percepito

superando enormi difficoltà, legate alla disponibilità dell'altro

coniuge titolare di una posizione protetta, di richiedere l'assegno e

di trasferirlo al coniuge affidatario dopo averlo percepito.

Guardando l'intero fenomeno sotto l'angolo visuale dell'intento

perseguito, si ritiene, infine, che nel caso di corresponsione della

prestazione in esame, ai fini di una omogeneizzazione dei criteri nei

settori pubblico e privato, la disciplina evidenziata debba essere

applicata interamente al settore pubblico.

Quindi, in conclusione, nel caso di genitore affidatario di figli, a

seguito di separazione consensuale "omologata" (ex art. 715 c.p.c.),

che non svolga attività lavorativa e non sia titolare di pensione o

esplichi un'attività per la quale non è previsto un trattamento di

famiglia a valere sullo stipendio del coniuge "pubblico dipendente": a)

l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto direttamente dal

coniuge non titolare di una posizione protetta; b) il nucleo familiare

ed il reddito di riferimento vanno determinati in relazione a quello

risultante dalla separazione, escludendo l'altro coniuge separato che

del nucleo non fa più parte.

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