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e-Bay-Intrum Justitia

LIBERTARIO · · 1 interventi
dal sito: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1090771

Garante per la protezione dei dati personali.


[doc. web n. 1090771]

Provvedimento del 24 marzo 2004

Il ricorrente può ottenere la cancellazione delle sole informazioni che lo riguardano, che vengano trattate dal titolare in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Intrum Justitia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'interessato, contattato dalla società di gestione e recupero crediti resistente in relazione al mancato pagamento di alcuni importi relativi all'attività che lo stesso avrebbe svolto "nell'ambito del sito gestito da e-Bay International A.G.", afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), con la quale, oltre ad alcune richieste non formulate in riferimento al medesimo art. 13, aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l'origine, la logica e le finalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi dell'eventuale responsabile, se designato. Lo stesso aveva, altresì, sollecitato la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha ribadito le proprie richieste nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 d.lg. n. 196/2003, con il quale ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente, con note anticipate via fax in data 25 febbraio e 1 marzo 2004, nel comunicare i dati personali relativi al ricorrente, ha illustrato le modalità e la logica del trattamento effettuato, dichiarando di:

avere ricevuto i dati personali in questione da eBay International A.G. (soggetto di cui ha indicato gli estremi identificativi) in relazione al mandato per il recupero di un credito vantato da tale società nei confronti del ricorrente, "a fronte delle attività svolte dal medesimo nell'ambito del sito web" "www.ebay.it" ;
gestire tali dati in qualità di responsabile del trattamento designato da tale società;
utilizzare gli stessi "al fine di eseguire l'incarico ricevuto per il recupero del credito della società mandante";
non essere stata in grado di rispondere tempestivamente all'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 a causa di un disguido.
Con fax del 6 marzo 2004 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro, contestando la liceità della comunicazione di dati effettuata da eBay International A.G.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da una società di recupero crediti.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. 196/2003, in riferimento alla richiesta di avere conferma dell'esistenza di dati che riguardano l'interessato, di conoscerne il contenuto e la loro origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi del relativo responsabile: la società resistente ha infatti fornito per tali profili un idoneo riscontro.

Il ricorso deve essere invece dichiarato infondato in relazione all'istanza di cancellazione dei dati, che in base all'art. 7, comma 3, lett. b), del d.lg. n. 196/2003 può essere proposta quando il trattamento dei dati è effettuato in violazione di legge.

Nel caso in questione non risultano, dalla documentazione in atti, violazioni che giustifichino la richiesta dell'interessato, tenendo anche conto della finalità per la quale i dati risultano acquisiti e allo stato utilizzati.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, de l d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. L'ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Intrum Justitia S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo, fornito dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Intrum Justitia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

________________________

Morale della favola, un utente che ha avuto la disavventura (come accaduto anche al sottoscritto) di fornire tali dati a simili società non può neppure richiedere a dette società la cancellazione di dati personali e questo anche a fronte del fatto che tra le clausole di adesione a queste società on-line non è presente quella che esclude il diritto dell'utente dei "servizi" a richiedere la cancellazione dei dati presso i loro archivi! Tutto ciò è quantomeno assurdo e preoccupante visto che tale palese arbitrio è ribadito da uno istituto che si definisce "Garante per la protezione dei dati personali"!!

Gli esperti dell'ADUC dovrebbero chiarire se società tipo e-Bay, che svolgono attività commerciale di tipo specifico (compravendita on-line tra utenti registrati), possono essere accusate di truffa, con tanto di rivalsa anche per eventuali danni morali, qualora il procedimento di ricupero crediti si dovesse rivelare infondato per palese inesistenza di debiti da parte del contraente. Anche se la società di recupero crediti ha sbagliato, la promotrice del procedimento (cioè le società tipo e-Bay) dovrebbe rispondere in prima persona degli errori e delle loro conseguenze e poi rifarsi, se vuole, sulla società di recupero crediti. Solo in questo modo si stabilirebbe il necessario deterrente a far sì che gli impiegati di queste società svolgano meglio il loro lavoro ed a spingere i responsabili a vigilare più attentamente sull'operato dei propri dipendenti. Ci sono società che tutto questo sicuramente lo fanno, anche se ciò comporta un maggior onere di gestione. La cattiva pubblicità riscossa da società poco serie finisce per colpire il mercato relativo e quindi anche gli operatori più coscienti.

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