La Bossi-Fini: per ora solo una beffa
La Bossi-Fini: una beffa per i disoccupati italiani.
La legge Bossi-Fini (N 189 del 20/7/2002) con il suo regolamento di applicazione dell'8/3/2005 costituisce una delle peggiori beffe ai danni dei disoccupati italiani. La BF all'art. 18 prevede il diritto di precedenza nelle assunzioni a favore dei cittadini italiani e della intera UE rispetto agli immigrati extracomunitari.
Dalla Bossi-Fini:
"Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).
...
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
...
Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5."
Dal regolamento della Bossi-Fini:
"Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilita' di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) - 1. Le richieste di lavoro
subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema
informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilita'
pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la
disponibilita' di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane
sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero."
Insomma sembrerebbe che il datore di lavoro abbia come unico obbligo queloo di convocare i disoccupati italiani che vogliano fare quel lavoro, dopo di che potrebbe tranquillamente mandarli via e assumere gli extracomunitari che aveva in mente sin dall'inizio. In genere un regolamento dovrebbe essere piu' dettagliato e concreto di una legge, ma qui non si trova da nessuna parte l'enunciazione chiara e incontrovertibile dell'obbligo di assumere disoccupati italiani, o della UE, se ve ne siano di disposti a fare quel certo lavoro, ne' tanto meno si specifica, come pure era stato accennato da altre parti, ad un'assunzione "automatica" degli italiani qualora non vengano convocati.
E intanto gli uffici di collocamento continuano a non pubblicare le offerte di lavoro in base alla Bossi-Fini, come si possono trovare uffici di collocamento, ad esempio quello di Parma, che non rispetta nemmeno gli obblighi derivanti dal DLgs 297 (entro tre mesi offrire un lavoro al disoccupato), possono passare anni senza essere convocati.
Perche' la Bossi-Fini sia utile ai milioni di disoccupati, sottoccupati e lavoratori in nero italiani, per i quali i posti di lavoro offerti dalla Bosi-Fini, regolari, con tanto di stipendio come fissato da CCNL e con tutti i contributi, sono molto appetibili, occorre che si specifichi piu' chiaramente l'obbligo di assunzione e che poi la legge venga fatta rispettare, non come ha fatto finora il leghista (sic!) ministro del lavoro Maroni.
E Ciampi, invece di ciarlare sull'accogliere immigrati e sul comprare italiano (magari made in China) e di citare a sproposito l'articolo 2 della Costituzione ("doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale") dovrebbe ricordarsi che l'articolo 4 della medesima prevede il diritto al lavoro per tutti i cittadini (italiani, si suppone ...) e che la solidarieta' economica non deve essere invocata solo quando fa comodo al padronato, ma anche quando gli imprenditori licenziano i loro connazionali, delocalizzano e assumono extracomunitari.
Paolo
La legge Bossi-Fini (N 189 del 20/7/2002) con il suo regolamento di applicazione dell'8/3/2005 costituisce una delle peggiori beffe ai danni dei disoccupati italiani. La BF all'art. 18 prevede il diritto di precedenza nelle assunzioni a favore dei cittadini italiani e della intera UE rispetto agli immigrati extracomunitari.
Dalla Bossi-Fini:
"Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).
...
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
...
Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5."
Dal regolamento della Bossi-Fini:
"Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilita' di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) - 1. Le richieste di lavoro
subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema
informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilita'
pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la
disponibilita' di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane
sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero."
Insomma sembrerebbe che il datore di lavoro abbia come unico obbligo queloo di convocare i disoccupati italiani che vogliano fare quel lavoro, dopo di che potrebbe tranquillamente mandarli via e assumere gli extracomunitari che aveva in mente sin dall'inizio. In genere un regolamento dovrebbe essere piu' dettagliato e concreto di una legge, ma qui non si trova da nessuna parte l'enunciazione chiara e incontrovertibile dell'obbligo di assumere disoccupati italiani, o della UE, se ve ne siano di disposti a fare quel certo lavoro, ne' tanto meno si specifica, come pure era stato accennato da altre parti, ad un'assunzione "automatica" degli italiani qualora non vengano convocati.
E intanto gli uffici di collocamento continuano a non pubblicare le offerte di lavoro in base alla Bossi-Fini, come si possono trovare uffici di collocamento, ad esempio quello di Parma, che non rispetta nemmeno gli obblighi derivanti dal DLgs 297 (entro tre mesi offrire un lavoro al disoccupato), possono passare anni senza essere convocati.
Perche' la Bossi-Fini sia utile ai milioni di disoccupati, sottoccupati e lavoratori in nero italiani, per i quali i posti di lavoro offerti dalla Bosi-Fini, regolari, con tanto di stipendio come fissato da CCNL e con tutti i contributi, sono molto appetibili, occorre che si specifichi piu' chiaramente l'obbligo di assunzione e che poi la legge venga fatta rispettare, non come ha fatto finora il leghista (sic!) ministro del lavoro Maroni.
E Ciampi, invece di ciarlare sull'accogliere immigrati e sul comprare italiano (magari made in China) e di citare a sproposito l'articolo 2 della Costituzione ("doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale") dovrebbe ricordarsi che l'articolo 4 della medesima prevede il diritto al lavoro per tutti i cittadini (italiani, si suppone ...) e che la solidarieta' economica non deve essere invocata solo quando fa comodo al padronato, ma anche quando gli imprenditori licenziano i loro connazionali, delocalizzano e assumono extracomunitari.
Paolo