Giovedì 18 giugno 2026
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Chiesa e pedofilia: il 'Crimen' protegge?

Bor · · 0 interventi
Ciao a tutti,
torno sull'argomento "Crimen sollicitationis" in cerca di chiarimento.

Nel testo appare chiaro che l'obbligo al segreto si intende riguardo a ciò che avverà in giudizio, e che quindi ciò non nega alla vittima la possibilità di una denuncia anche all'autorità civile. È anche vero che nel documento non si dice mai di non farlo, e che il diritto canonico è parallelo a quello italiano e non lo esclude. Ok.

Non riesco a focalizzare il perché, ma non sono così sicuro che ciò basti a garantire la possibilità di una seconda e successiva denuncia, voi che ne dite? Voglio dire, siamo sicuri che nel farla, semplicemente le due cose non si accavallino e quindi possano coesistere? Se per assurdo io denunciassi un tizio in Italia e poi anche per dire in Francia, il segreto istruttorio mi lascerebbe comunque piena libertà di parola in entrambi i processi? O sarei invece costretto a non dire delle cose nel secondo, e quindi a renderlo inutile, a causa del primo giuramento al silenzio?

Se effettivamente ci fosse piena libertà, allora il documento davvero non 'copre' nessuno, in caso contrario implicitamente sì.

La cosa non mi è chiara, e penso che sia questo il nodo principale di tutto il caso. Qual'è il vostro parere?
❤️
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