COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E CODICE PENALE IDIOTSINCRASIE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E CODICE PENALE
IDIOTSINCRASIE
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana...
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato e fondativa della Repubblica italiana. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano
CODICE PENALE
Il primo codice penale dell'Italia unita fu il Codice penale albertino del 1839 del Regno di Sardegna, che venne poi sostituito dal Codice penale del 1859 esteso al resto della penisola all'indomani dell'unità d'Italia. Tuttavia dal 1861 al 1889 convissero due codici penali distinti perché la Toscana continuò ad usare il proprio codice (che prevedeva l'abolizione della pena di morte dal 1853).
L'unificazione normativa avvenne con il Codice Zanardelli, che porta il nome del Ministro della Giustizia Giuseppe Zanardelli e venne promulgato il 30 giugno 1889, per entrare in vigore il 1º gennaio dell'anno seguente.
Il codice penale attualmente in vigore in Italia è il frutto di un percorso legislativo durato 5 anni, dalla promulgazione della legge 4 dicembre 1925 n. 2260, con la quale il governo venne delegato ad emendare il codice penale allora in vigore (cd. codice Zanardelli), al 19 ottobre 1930 giorno in cui venne promulgato il nuovo codice penale italiano, realizzato tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1930, n. 251, supplemento ordinario.
Il regio decreto di promulgazione riporta in calce le firme del Re d'Italia Vittorio Emanuele III, dell'allora Capo del Governo Benito Mussolini, e del Ministro della Giustizia (Guardasigilli) Alfredo Rocco; per questo il Codice penale viene chiamato Codice Rocco.
Pur variamente modificato nel corso degli anni, anche in seguito alle sentenze della Corte costituzionale, il codice del 1930 è tutt'ora sostanzialmente in vigore. Numerose sono state le Commissioni di studio che hanno redatto relazioni ed articolati per l'approvazione di un nuovo codice penale e da più parti politiche il Codice Rocco è stato ampiamente criticato
http://www.dirittoweb.com/codice_penale1.html#libro1titolo1codicepenale....
CODICE PENALE Articolo 4 - Cittadino italiano. Territorio dello Stato Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle COLONIE, i SUDDITI COLONIALI, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Articolo 9 - Delitto comune del cittadino all’estero Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [LA PENA DI MORTE O] l’ergastolo (22 c.p.), o la reclusione (23 c.p.) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (42 c.p.).
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia (128, 129 c.p.; 342 c.p.p.), ovvero a istanza (130 c.p.; 341 c.p.p.) o a querela (120-126 c.p.; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l’estradizione (697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Articolo 10 - Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [LA PENA DI MORTE O] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno,
http://www.polizia-penitenziaria.it/public%5Cdload%5Cnormativa%5Ccodice%20penale.pdf...
QUI la pena di morte citata negli articoli 9 e 10 NON E’ NEANCHE MESSA FRA PARENTESI QUADRA!!!!!!
IDIOTSINCRASIE
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana...
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato e fondativa della Repubblica italiana. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano
CODICE PENALE
Il primo codice penale dell'Italia unita fu il Codice penale albertino del 1839 del Regno di Sardegna, che venne poi sostituito dal Codice penale del 1859 esteso al resto della penisola all'indomani dell'unità d'Italia. Tuttavia dal 1861 al 1889 convissero due codici penali distinti perché la Toscana continuò ad usare il proprio codice (che prevedeva l'abolizione della pena di morte dal 1853).
L'unificazione normativa avvenne con il Codice Zanardelli, che porta il nome del Ministro della Giustizia Giuseppe Zanardelli e venne promulgato il 30 giugno 1889, per entrare in vigore il 1º gennaio dell'anno seguente.
Il codice penale attualmente in vigore in Italia è il frutto di un percorso legislativo durato 5 anni, dalla promulgazione della legge 4 dicembre 1925 n. 2260, con la quale il governo venne delegato ad emendare il codice penale allora in vigore (cd. codice Zanardelli), al 19 ottobre 1930 giorno in cui venne promulgato il nuovo codice penale italiano, realizzato tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1930, n. 251, supplemento ordinario.
Il regio decreto di promulgazione riporta in calce le firme del Re d'Italia Vittorio Emanuele III, dell'allora Capo del Governo Benito Mussolini, e del Ministro della Giustizia (Guardasigilli) Alfredo Rocco; per questo il Codice penale viene chiamato Codice Rocco.
Pur variamente modificato nel corso degli anni, anche in seguito alle sentenze della Corte costituzionale, il codice del 1930 è tutt'ora sostanzialmente in vigore. Numerose sono state le Commissioni di studio che hanno redatto relazioni ed articolati per l'approvazione di un nuovo codice penale e da più parti politiche il Codice Rocco è stato ampiamente criticato
http://www.dirittoweb.com/codice_penale1.html#libro1titolo1codicepenale....
CODICE PENALE Articolo 4 - Cittadino italiano. Territorio dello Stato Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle COLONIE, i SUDDITI COLONIALI, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Articolo 9 - Delitto comune del cittadino all’estero Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [LA PENA DI MORTE O] l’ergastolo (22 c.p.), o la reclusione (23 c.p.) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (42 c.p.).
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia (128, 129 c.p.; 342 c.p.p.), ovvero a istanza (130 c.p.; 341 c.p.p.) o a querela (120-126 c.p.; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l’estradizione (697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Articolo 10 - Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [LA PENA DI MORTE O] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno,
http://www.polizia-penitenziaria.it/public%5Cdload%5Cnormativa%5Ccodice%20penale.pdf...
QUI la pena di morte citata negli articoli 9 e 10 NON E’ NEANCHE MESSA FRA PARENTESI QUADRA!!!!!!