Crocefissi nelle aule dei tribunali: il TAR delle Marche si
rifiuta di pronunciarsi sul ricorso proposto dal magistrato
di Camerino Luigi Tosti
Ancona - Con sentenza n. 94 del 22 marzo scorso il TAR delle
Marche ha dichiarato che la competenza a decidere sulla
legittimità dell'esposizione dei crocefissi nelle aule di
giustizia appartiene al "Giudice ordinario" e, pertanto, ha
dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dal
magistrato di Camerino. Questo il commento di Luigi Tosti:
"Con questa non-decisione il TAR delle Marche ha sbalordito
anche l'Avvocatura dello Stato che difende il Ministro di
Giustizia, la quale non aveva in realtà avanzato alcun
dubbio sulla giurisdizione del TAR, dal momento che gli
artt. 3 e 63 del D.lgs. n. 165/2001 devolvono alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause
di pubblico impiego che riguardano i magistrati. Ma veniano
ai fatti. Col mio ricorso ho sostenuto quello che la
Cassazione penale ha peraltro già espressamente affermato
nella sentenza n. 439/2000, e cioè che la circolare del
Ministro Rocco del 1926 deve ritenersi tacitamente abrogata,
ex art. 15 preleggi, perché incompatibile col principio di
laicità delineato dalla Costituzione repubblicana, che si
fonda sull'eguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini
e di tutte le religioni. L'Avvocatura di Stato si è
costituita negando che fosse intervenuta questa tacita
abrogazione. Il compito del TAR, dunque, era soltanto quello
di stabilire se la circolare Rocco fosse o meno ancora in
vigore. Il TAR ha però preferito "lavarsene le mani",
affermando innanzitutto che non posso pretendere che il
Ministro di Giustizia rimuova i crocifissi da tutte le aule
giudiziarie, bensì soltanto da quelle del Tribunale di
Camerino. Secondo il TAR delle Marche, infatti, la tacita
abrogazione della circolare Rocco non potrebbe avere effetti
generali, bensì "limitati" al... Tribunale di Camerino!
Ciò significa, in altri termini, che, se decidessi di
trasferirmi in altra sede o se venissi applicato in qualche
altro tribunale o corte d'appello, dovrei iniziare
altrettante infinite cause contro il Ministro di Giustizia
per chiedere la rimozione dei crocifissi da queste...
"nuove" sedi! E' come se un ebreo o un "negro" impugnassero
le disposizioni che li obbligano a vivere nei ghetti o che
vietano loro di salire sui treni e i giudici, dopo aver
accertato che quelle disposizioni sono illegittime,
limitassero l'accoglimento delle loro domande... al solo
Comune di residenza o al solo treno utilizzato!!! Una
follia. Ma il TAR marchigiano non si è fermato qui. Per
evitare di pronunciarsi sul merito del mio ricorso ha visto
bene di affermare che il suo "difetto di giurisdizione"
sussiste anche per i crocifissi appesi nelle aule del
Tribunale di Camerino. E per giustificare questo suo rifiuto
ha addirittura "disapplicato" gli artt. 3 e 63 della legge
n. 165/2001 richiamando le motivazioni di una sentenza della
Corte Costituzionale (la n. 204/2004) che però riguarda
tutt'altre norme, "dimenticandosi" (si fa per dire) di
considerare che ai giudici è vietato "disapplicare" le
norme di legge che ritengano incostituzionali: in questi
casi, infatti, essi possono soltanto rimettere la questione
alla Corte Costituzionale. Le prospettive future? "Grazie" a
questa pronuncia sarò costretto a ricorrere al Consiglio di
Stato, con la sola prospettiva di una sentenza di
annullamento che rinvierà nuovamente la causa al TAR delle
Marche. Se poi dovessi adire il giudice ordinario, come
"consigliatomi" dal TAR marchigiano, quest'ultimo
declinerebbe sicuramente la propria giurisdizione
costringendomi, a quel punto, ad adire la Corte di
Cassazione per dirimere il conflitto negativo di
giurisdizione. Nella migliore delle ipotesi dovranno passare
perlomeno 20-30 anni prima che un qualche giudice decida
questo banale quesito: la circolare fascista del 1926 è
compatibile con la Costituzione?.
In estrema sintesi: "Voglia di decidere saltami addosso,
decidi tu che io non posso!"
Un'unica nota positiva: il TAR delle Marche, accogliendo la
mia tesi, ha affermato che la questione dei crocifissi negli
uffici pubblici involge diritti soggettivi assoluti e,
quindi, non ricade nella giurisdizione del giudice
amministrativo. Questo significa che l'ordinanza del giudice
Mario Montanaro, che ha suscitato le ire del Papa, di Sua
Eminenza Ruini, del Capo dello Stato, e via dicendo, era in
realtà perfettamente giusta e che, invece, è del tutto
sbagliata l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila che l'ha poi
annullata, come sono del tutto sbagliate le sentenze del TAR
del Veneto e del Consiglio di Stato che, dopo aver ritenuto
la loro giurisdizione, hanno affermato che il crocifisso è
un simbolo laico."
Luigi Tosti
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