DENUNCIA DI ACEA ELECTRABEL AD AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS DEL 29 GIUGNO 2007
Formello, 29 giugno 2007
Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas
P.za Cavour, 5
20121 Milano
FAX 02.65565230 - 02.65565266 - 06.69791444
e.mail : [email protected]
e, p. c. A Spett.le A.C.E.A. ELETTRABELL S.P.A.
e, p. c. A Procura della Repubblica di Tivoli;
e, p. c. Ad Altri.
All'attenzione dell'ufficio reclami dell'Autorità per l'energia e il gas.
Oggetto : RECLAMO E CONTESTAZIONE CONTRO IMPROPRIA, INDEBITA, ILLEGITTIMA, ILLEGALE
FATTURAZIONE A CONGUAGLIO DI A.C.E.A. ELECTRABELL SPA.
UTENZA NUMERO : 500003707
FATTURA N°500000707020 DEL 10/04/2007 e
FATTURA N°50000370707010 DEL 08/06/2007 RICEVUTA IN DATA 25/06/2007
Descrizione dei fatti secondo quanto ricostruibile dai documenti alla presente allegati e da altri eventualmente disponibili presso di me e presso la sede di ENEL SPA ed A.C.E.A. ELECTRABELL SPA.
A seguito di accordi intercorsi fra E.N.E.L. SPA ED A.C.E.A. ELECTRABELL SPA, non ricordo esattamente, ma mi pare attorno all'anno 2003/4, la rete comunale di Formello (Roma) fino ad allora gestita da ENEL veniva ceduta ad ACEA SPA.
Il fatto in sè non mi interesserebbe, se non fosse che fra gli altri cittadini di Formello ha coinvolto anche me portandomi ad essere cliente di un fornitore che io non ho scelto e che periodicamente dissangua (in maniera più o meno evidente ed eclatante) i propri succubi clienti, fatti per cui ACEA ELECTRABELL SPA è condannata.
Vedi : AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 173/05 del 3.8.2005. Ordine alla società AceaElectrabel Elettricità Spa di adottare misure a tutela dei clienti in seguito ad "erronee" fatturazioni e mancate letture. Provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, 481.
La riprova di quanto asserisco sta nei fatti che di seguito descriverò, e che per quanto mi è dato sapere ha coinvolto molti altri cittadini/utenti di Formello.
1) C'era stato un precedente di cui ACEA è ben al corrente, tanto che i dati che riporto me li ha forniti il call center di ACEA, e sono in possesso anche di ENEL SPA, oltre che in altri documenti in mio possesso : il gruppo di misura installato in corrispondenza del mio ingresso dalla pubblica via,
ed accessibile solo dalla pubblica via, è stato sostituito il giorno 03/02/2001 ed essendo stato già utilizzato da altro utente segnava come prima lettura di installazione 13.581 Kw.
2) Successivamente il giorno 24/7/2002 fornivo ad ENEL SPA una mia lettura del gruppo di lettura pari a 26.146 Kw.
3) Un anno dopo circa il 19/04/2003 altrettanto fornivo ad ENEL SPA un'altra mia lettura rispondente a 31.160 Kw.
4) Dopodichè, stanco di svolgere un lavoro a cui non sono tenuto contrattualmente, che viceversa è obbligo (pagato) che avrebbe dovuto svolgere prima ENEL SPA e poi ACEA SPA, ho deciso che era ora che svolgessero i compiti per cui sono pagati, fra cui, aspetto non secondario, anche la lettura almeno annuale dei gruppi di misura, e quindi non ho più fornito autoletture.
5) ACEA SPA finalmente, dopo tre anni e mezzo si è ricordata che forse era ora di fare una prima lettura del loro gruppo di lettura installato sulla pubblica via addossato al muro del mio ingresso, ed accessibile soltanto dalla pubblica via (vedere foto allegata), e finalmente il giorno 21/12/2006 l'incaricato di ACEA SPA verifica una lettura di 91441 Kw.
6) Dopodichè ha prodotto un lettura "calcolata" il giorno 08/02/2007 di 93.642.
7) Infine oggi 29/06/2007 io rilevo una mia lettura di 96.306 Kw (di cui allego foto).
Ora confrontando le poche, ma sufficienti letture, che si hanno a disposizione si evince quanto segue :
a) Per il periodo intercorrente da installazione gruppo di misura del 03/02/2001(lettura iniziale 13.581 kW) a mia prima lettura del 24/07/2002 (26.146 kW) si ottiene una differenza di12.565 kW che divisa per il numero dei giorni (536 gg) produce una media giornaliera di consumo di 23,44 kW/gg;
b) per il periodo intercorrente da prima lettura del 24/07/2002 (26.146 kW) a mia seconda lettura del 19/04/2003 (31.160 Kw) si ottiene una differenza di 5.014 kW che divisa per 269 gg produce una media giornaliera di consumo di 18,64 kW/gg;
c) per il periodo fra il 19/04/2003 ed il 21/12/2006 non esistono dati a disposizione, ed è il periodo di cui contesto la validità, legittimità, legalità della pretesa di pagamento;
d) per il periodo che va dalla lettura effettiva del 21/12/2004 di 91.441 kW alla lettura del 02/05/2007 da me effettuata di 95.040 kW si ottiene una differenza di 3599 kW che divisa per 190 gg. produce una media giornaliera di consumo di 18,94 kW/gg;
e) per il periodo che va dalla mia lettura del 02/05/2007 di 95.040 kW alla mia lettura in data odierna (29/06/2007) la differenza è 1266 kW che divisa per 58 gg. produce una media giornaliera di consumo di 21,83 kW/gg.
È evidente che la media del mio consumo medio è attorno ai 20 kW al giorno, sia prima del periodo contestato (anni 2001 -2003) e sia dopo il periodo contestato e cioè dopo il 21/12/2007
e precisamente si ottiene sommando le quattro medie a disposizione 23,44 + 18,64 + 18,94 + 21,83 = 82,85 diviso 4 = 20,71 kW. Dunque una media di 20,71 kW.
Ora la Delibera n. 200/99 è chiarissima in merito a quanto da me contestato e confutato dell'azione di A.C.E.A. ELECTRABELL SPA., verifichiamo che cosa afferma la norma in materia di contratti di fornitura di energia elettrica.
Articolo 3
Lettura del gruppo di misura
3.1 Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:
a) almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;
3.4 L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso. Gli esercenti sono tenuti a comunicare al cliente l'invalidità dell'autolettura effettuata.
Articolo 5
Modalita' di calcolo dei consumi
5.1 La fatturazione puo' avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.
5.3 Ciascun esercente deve rendere note ai propri clienti le modalita' di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione in acconto. Tali modalita' devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e
consumi stimati. La revisione della funzione dei consumi storici del cliente deve essere effettuata dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura.
5.4 Eventuali variazioni tariffarie devono essere imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, ..
Articolo 8
Modalita' e tempi di sospensione della fornitura
8.3 La sospensione della fornitura non potra' essere effettuata nei seguenti casi:
g) in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del
gruppo di misura, inoltrato nelle forme, modi e tempi previsti dall'esercente e comunicati al cliente secondo le modalita' stabilite ai sensi dall'articolo 18 della presente direttiva;
Articolo 9
Ricostruzione dei consumi
Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.
Articolo 10
Periodo di ricostruzione dei consumi
10.2 Se il momento in cui si e' verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non e' determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente puo' procedere alla ricostruzione dei consumi non puo' superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui e' stata effettuata la verifica del gruppo di misura e puo' comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Articolo 11
Modalita' di ricostruzione dei consumi
Articolo 18
Modalita' e procedure di reclamo
18.2 E' ammessa la possibilita' per il cliente di inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente.
Ciò anteposto, mi risulta, che esiste un specifica partita di spesa assegnata ai fornitori di energia elettrica appositamente per pagare il disturbo ai loro addetti per verificare, almeno una volta l'anno, le letture dei "gruppi di misura".
Mi risulta anche che i loro addetti nell'esercizio delle loro mansioni sono equiparabili a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (vedi Cod.Civ.artt.357, 358, 359, .
Qui alcuni fatti sono evidenti, innegabili, incontrovertibili, oggettivi :
a) i dati delle letture che non sono mai stati confutati da A.C.E.A. ELECTRABEL SPA.;
b) viceversa io confuto il consumo relativo al periodo dal 19/04/2003 al 21/12/2006;
c) e soprattutto qui denuncio (con tutte le relative responsabilità civili e penali) il carente ed omissivo operato di ACEA SPA che non ha mai adempiuto al suo preciso obbligo contrattuale di eseguire almeno una lettura del gruppo di misura l'anno.
Ma l'aspetto più grave della vicenda è che ACEA SPA richiede il pagamento di tutto il periodo a conguaglio, e cioè a partire dal consumo misurato dalla lettura del 19/04/2003, mentre è di tutta evidenza che il fornitore (ACEA SPA) può richiedere il pagamento a risalire a ritroso di 365 giorni a partire dal momento dell'ultima lettura, infatti egli ha l'obbligo di effettuare almeno una lettura l'anno, e se non lo fa ne risponde.
E se c'è qualcuno che si deve lamentare dell'avvenuto, questo certamente non è ACEA SPA, che aveva ed ha contrattualmente degli obblighi inderogabili, che tranquillamente ha trascurato nella più perfetta indifferenza e superficialità.
Nonostante questo suo palese inadempiente ed illegittimo comportamento che ha creato l'attuale stato di contenzioso, questa azienda, invece di tentare di trovare un civile compromesso, tentando di ricostruire i consumi (come previsto dalla delibera 200/99), in base ai consumi medi i cui dati sono provati e noti, richiede truffaldinamente il pagamento di una somma assolutamente improbabile, confutabile, legalmente indimostrabile.
Se il gruppo di misurazione ha registrato le misurazioni fin qui citate, sicuramente un malfunzionamento c'è stato, io conosco benissimo il funzionamento di un gruppo di lettura e so perfettamente che questi gruppi sono instabili nel tempo e soggetti ad una miriade di fattori esterni, in primis le scariche elettriche dovuta alle tempeste elettromagnetiche (i fulmini). Per la cronaca questo di cui si parla è il terzo o il quarto gruppo di misura che viene sostituito perché malfunzionante (chiedere ad ENEL SPA). Gli altri sono stati sostituiti perché colpiti direttamente o indirettamente da scariche di fulmini, comunque danneggiati o starati.
A ragion veduta verrebbe da pensare che anche questo apparato, seppure attualmente funzionante (funzionante?) però potrebbe avere avuto un periodo di malfunzionamento e poi un riassetto.
Di certo se un gruppo di misura viene visionato ogni tre/quattro anni le cose hanno modo di andare alla deriva oltremodo.
Fra l'altro va evidenziata la nulla volontà di aprire una trattativa con il cliente, come si evince dalla lettera prot.n.3656 del 22/05/2007, che non fa nessun riferimento alla mia lettera di reclamo del 02/05/2007, per cui
non si capisce se sia una risposta al mio reclamo o una semplice lettera di preavviso (a che titolo, una minaccia?, mah!) alla futura fattura a conguaglio (conguaglio di tre anni e mezzo!!!).
In ogni caso i trenta giorni dal mio reclamo sono trascorsi senza nessun esito, né risposta afferente il motivo del mio reclamo.
Per cui mi rivolgo a questa autorità perché intervenga a derimere la contesa e riporti a più miti pretese ACEA ELECTRABELL SPA.
Le mie richieste
a) una volta ricostruito in base alla media dei miei consumi giornalieri il consumo dell'ultimo anno a partire a ritroso dal 21/12/2006 sono disponibile ad una trattativa ratealmente l'ammontare della cifra che risulterà dal calcolo per gli ultimi 365 giorni, sono disponibile ad una immediata trattativa stragiudiziale per tentare di compensare la cifra di cui sopra con il risarcimento dei danni arrecatiti finora da questa infausta vicenda;
b) ferma restando la responsabilità penale delle omissioni di atti d'ufficio da parte dei loro addetti alla lettura dei gruppi di misura in base agli artt.328 e 358 c.p. e successivi;
c) della falsa fatturazione (in quanto solo gli ultimi 365 giorni sono fatturabili ed esigibili);
d) della tentata truffa ai danni miei e di altri art.640 c.p.;
e) richiedo altresì l'intervento di questa Autorità affinché verifichi l'operato di ACEA ELECTRABELL SPA in relazione alle fatture a conguaglio emesse in questo ultimo mese a un gran numero di clienti residenti a Formello di cui sono venuto a conoscenza.
Preannuncio che contestualmente alla richiesta di intervento questa Autorità presenterò anche denuncia- querela penale, per i motivi di cui sopra, ed ovviamente anche procedimento civile per la richiesta di risarcimento danni.
Mi auguro che l'operato di questa Autorità si solerte e rigoroso come è tenuto ad essere.
Distinti saluti
Nome di mia moglie
N.B.
Questa denuncia viene trasmessa via fax a tutti i numeri dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas e a tutti gli interessati in base al dettato del D.Lgs. 82/2005 ;
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 173/05 Ordine alla società AceaElectrabel Elettricità Spa di adottare misure a tutela dei clienti in seguito a erronee fatturazioni e mancate letture. (Provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, 481)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 agosto 2005
Visti:
. la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere a) e d);
. la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
. la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/04).
Considerato che:
. l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 200/99 ha imposto, tra l'altro, l'obbligo agli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica di effettuare, almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;
. l'articolo 54 della deliberazione n. 4/04 riconosce al cliente il diritto di rettifica di fatturazione nel caso di importi fatturati in modo erroneo dall'esercente, introducendo uno standard specifico di qualità con riferimento al tempo intercorrente tra la richiesta di rettifica da parte del cliente e il pagamento della somma dovuta;
. nel mese di marzo 2005, l'Autorità è venuta a conoscenza da notizie stampa, da un avviso alla clientela pubblicato nel sito internet della società AceaElectrabel Elettricità Spa (di seguito: AceaElectrabel) e da segnalazioni della clientela, che tale società avrebbe dato luogo a disservizi a numerosi clienti, ai quali sono state recapitate bollette relative al primo bimestre 2005 con consumi non corrispondenti a quelli effettivi;
. con comunicazioni rispettivamente in data 11 marzo 2005 (prot. Autorità RM/M05/1027) e in data 11 maggio 2005 (prot. Autorità RM/05/2020), gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto ad AceaElectrabel informazioni relative a tali disservizi;
. AceaElectrabel, con lettere in data 25 marzo 2005 (prot. Autorità n. 6613) e in data 17 giugno 2005 (prot. Autorità n. 14260), ha fornito i chiarimenti richiesti confermando di aver emesso, per il primo bimestre 2005, fatture con consumi non corrispondenti a quelli effettivi per errori nell'attività di rilevazione dei consumi medesimi determinati da un difetto del software di alcuni terminali di lettura utilizzati e delle batterie tampone impiegate nei medesimi terminali, nonché per carenze nelle procedure di controllo associate alla rilevazione delle letture;
. a fronte del disservizio evidenziato, AceaElectrabel ha dichiarato di:
a. aver provveduto alla riparazione dei terminali difettosi eliminando l'anomalia del software e sostituendo le batterie tampone;
b. aver potenziato le procedure di controllo delle letture rilevate dalle società alle quali è appaltato il servizio di lettura;
c. aver intrapreso una campagna di rilettura che ha coinvolto tutti i clienti potenzialmente interessati ai predetti disservizi, pari a 66.223;
d. aver acquisito, nell'ambito di tale campagna, la lettura effettiva di 38.938 clienti, precisando di aver attivato, laddove la lettura ha evidenziato la sussistenza di un errore, la procedura per la relativa rettifica della fatturazione;
e. non aver potuto eseguire la lettura effettiva dei rimanenti 27.285 clienti a causa della difficoltà di accedere ai relativi gruppi di misura, precisando di aver differito il recupero del dato ai fini della rettifica della fatturazione, nell'ambito dell'attività ordinaria di lettura, entro il successivo anno;
. nel corso delle attività conoscitive condotte dagli Uffici dell'Autorità, AceaElectrabel ha altresì dichiarato che, alla data del 30 novembre 2004, non risultavano eseguite letture da oltre 12 mesi per 588.299 clienti, per circa un quarto dei quali la mancata esecuzione si protraeva per più di 36 mesi;
. tali mancate letture sono state imputate da AceaElectrabel, in primo luogo, al fatto che alcuni gruppi di misura sono fisicamente accessibili solo in presenza del proprietario dell'unità immobiliare o di un soggetto delegato, e, in secondo luogo, per un consistente numero di clienti pari a circa 250.000, a imprecisioni o carenze nei dati residenti nell'archivio tecnico/commerciale necessari a consentire la localizzazione del punto di fornitura e del relativo gruppo di misura;
. al riguardo, AceaElectrabel ha precisato di aver programmato le seguenti azioni ritenute necessarie al fine di recuperare le predette mancate letture:
i. per i gruppi di misura fisicamente accessibili solo in presenza del proprietario dell'unità immobiliare o di un soggetto delegato, è stato concordato con le società che hanno in appalto le letture che, a decorrere dal mese di marzo 2005, in caso di fallimento del tentativo di lettura, venga effettuato un nuovo tentativo il mese successivo mediante preavviso con apposito tagliando;
ii. per i gruppi di misura relativi ai 250.000 clienti per i quali vi sono carenze dei dati necessari alla loro localizzazione, è stato programmato un intervento volto ad acquisire le informazioni tecnico-commerciali mancanti, intervento che si protrarrà per circa 12-18 mesi decorrenti dal settembre 2005;
. la mancanza dei dati necessari alla localizzazione dei gruppi di misura sopra evidenziata impedisce l'esecuzione dell'attività di rilevazione dei consumi per i (circa 250.000) clienti ai quali si riferisce, pregiudicando il loro diritto ad un tentativo di lettura almeno una volta l'anno;
. le misure di cui alla precedente lettera (e) ed al precedente punto (ii), programmate da AceaElectrabel al fine di porre rimedio alle situazioni ivi descritte, prefigurano tempi superiori a quelli mediamente necessari per gestire analoghi interventi; e che tale società non ha addotto, nell'ambito delle attività conoscitive degli Uffici dell'Autorità, elementi idonei a evidenziare specifiche esigenze tecnico-operative che rendano necessari i tempi indicati.
Ritenuto che:
. il disservizio imputabile ad AceaElectrabel, che ha comportato l'emissione di bollette per il primo bimestre 2005 con consumi non corrispondenti a quelli effettivi, non sia stato dalla medesima società adeguatamente riparato in quanto le letture acquisite successivamente al disservizio medesimo sono significativamente inferiori ai clienti interessati; e che il differimento del recupero del dato entro un arco temporale non giustificato da specifiche esigenze tecnico-operative pregiudichi il diritto del cliente alla rettifica della fatturazione;
. la mancata acquisizione da oltre 12 mesi di letture per i clienti per i quali AceaElectrabel non dispone dei dati necessari alla localizzazione del relativo gruppo di misura, sia direttamente imputabile al comportamento della medesima società; e che i tempi di attuazione del programma di recupero dei predetti dati, non motivati da elementi che ne supportino l'adeguatezza, determinino un aggravamento della lesione del diritto al tentativo di lettura, lesione che si protrae da un significativo periodo di tempo;
. nell'arco temporale nel quale si è svolta la illustrata attività conoscitiva degli Uffici dell'Autorità, l'esercente abbia avuto modo di fornire tutte le informazioni necessarie a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti sopra descritti, nel pieno rispetto della garanzia del contraddittorio;
. quanto sopra costituisca presupposto per l'adozione di un ordine urgente di cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti dell'utenza ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95
DELIBERA
1. di ordinare alla società AceaElecrabel Elettricità Spa (di seguito AceaElectrabel), ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti dell'utenza sopra indicati, e a tal fine, di:
a. effettuare, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento e previa adeguata comunicazione ai clienti interessati, un ulteriore tentativo di lettura per i 27.285 clienti che hanno subito il disservizio di cui alle premesse ma per i quali la società AceaElectrabel non ha acquisito la lettura, nonché di provvedere alla conseguente rettifica della fatturazione;
b. effettuare, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, un tentativo di lettura nei confronti dei circa 250.000 clienti per i quali sono state registrate imprecisioni o carenze nei dati residenti nell'archivio tecnico/commerciale necessari a consentire la localizzazione del punto di fornitura e del relativo gruppo di misura e non risulti acquisita una lettura da oltre 12 mesi, ponendo in essere tutte le azioni necessarie;
2. di disporre che AceaElectrabel informi dettagliatamente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, in ordine alle misure che intende adottare per adempiere alle prescrizioni di cui sopra, nonché, entro 30 (trenta) giorni dai termini fissati dalle precedenti lettere (a) e (b) per i relativi adempimenti, in ordine alle azioni intraprese, ai risultati ottenuti per il recupero delle letture ed ai tempi impiegati per l'eventuale rettifica di fatturazione e del numero dei conseguenti indennizzi eventualmente riconosciuti;
3. di notificare alla società AceaElectrabel, con sede legale in Piazzale Ostiense, 2, 00154 Roma, il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Formello, 02 luglio 2007
AL COMANDO STAZ. CARABINIERI "LA STORTA"
VIA CASSIA, 1781 - 00123 ROMA;
Alla Procura della Repubblica di Tivoli;
e, p. c. A Autorità per l'energia elettrica e il gas
P.za Cavour, 5
20121 Milano
FAX 02.65565230 - 02.65565266 - 06.69791444
e.mail : [email protected] ;
e, p. c. A A.C.E.A. ELETTRABEL S.P.A.;
e, p. c. Ad Altri.
QUERELA PER :
1) OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO (ART. 328 C.P.);
2) ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.);
3) ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA (ART.416 C.P.);
4) TRUFFA (ART.640 C.P.);
5) E QUANT'ALTRO RAVVISABILE NEL COMPORTAMENTO E NELL'AZIONE DEI QUERELATI.
CONTRO :
1) dirigenti, amministratori, funzionari responsabili di A.C.E.A. ELECTRABEL S.P.A.;
2) SIG. PAOLO FALCONI (vedere lettera allegata prot.n.3656 del 22 maggio 2007);
3) SIG.RA RITA BIZZONI (vedere lettera allegata prot.n.4874 del 20 giugno 2007);
4) EVENTUALI ALTRI.-
UTENZA NUMERO : 500003707
FATTURA N°500000707020 DEL 10/04/2007 e
FATTURA N°50000370707010 DEL 08/06/2007 RICEVUTA IN DATA 25/06/2007
Descrizione dei fatti secondo quanto ricostruibile dai documenti alla presente allegati e da altri eventualmente disponibili presso di me e presso la sede di E.N.E.L. SPA ed A.C.E.A. ELECTRABEL SPA.
A seguito di accordi intercorsi fra E.N.E.L. S.P.A. ED A.C.E.A. ELECTRABEL S.P.A., non ricordo esattamente, ma mi pare attorno all'anno 2003/4, la rete comunale di Formello (Roma) fino ad allora gestita da ENEL veniva ceduta ad ACEA SPA.
Il fatto in sè non mi interesserebbe, se non fosse che fra gli altri cittadini di Formello ha coinvolto anche me portandomi ad essere cliente di un fornitore che io non ho scelto e che periodicamente dissangua (in maniera più o meno evidente ed eclatante) i propri succubi clienti, fatti per cui ACEA ELECTRABEL SPA è condannata.
Vedi allegato : AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 173/05 del 3.8.2005. Ordine alla società AceaElectrabel Elettricità Spa di adottare misure a tutela dei clienti in seguito ad "erronee"
fatturazioni e mancate letture. Provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, 481.
La riprova di quanto asserisco sta nei fatti che di seguito descriverò, e che per quanto mi è dato sapere ha coinvolto molti altri cittadini/utenti di Formello.
1) il gruppo di misura installato in corrispondenza del mio ingresso dalla pubblica via, ed accessibile solo dalla pubblica via, è stato sostituito il giorno 03/02/2001 ed essendo stato già utilizzato da altro utente segnava come prima lettura di installazione 13.581 Kw.
2) Successivamente il giorno 24/7/2002 fornivo ad ENEL SPA una mia lettura del gruppo di lettura pari a 26.146 Kw.
3) Un anno dopo circa il 19/04/2003 altrettanto fornivo ad ENEL SPA un'altra mia lettura rispondente a 31.160 Kw.
4) Dopodichè, stanco di svolgere un lavoro a cui non sono tenuto contrattualmente, che viceversa è obbligo (pagato) che avrebbe dovuto svolgere prima E.N.E.L. S.P.A. e poi A.C.E.A. ELECTRABEL S.P.A., ho deciso che era ora che svolgessero i compiti per cui sono pagati, fra cui, aspetto non secondario, anche la lettura almeno annuale dei gruppi di misura, e quindi non ho più fornito autoletture.
5) A.C.E.A. ELECTRABEL S.P.A. finalmente, dopo tre anni e mezzo si è ricordata che forse era ora di fare una prima lettura del loro gruppo di lettura installato sulla pubblica via addossato al muro del mio ingresso, ed accessibile soltanto dalla pubblica via (vedere foto allegata), e finalmente il giorno 21/12/2006 l'incaricato di ACEA SPA verifica una lettura di 91441 Kw.
6) Dopodichè ha prodotto un lettura "calcolata" il giorno 08/02/2007 di 93.642.
7) Infine oggi 29/06/2007 io rilevo una mia lettura di 96.306 Kw (di cui allego foto).
Ora confrontando le poche, ma sufficienti letture, che si hanno a disposizione si evince quanto segue :
a) Per il periodo intercorrente da installazione gruppo di misura del 03/02/2001(lettura iniziale 13.581 kW) a mia prima lettura del 24/07/2002 (26.146 kW) si ottiene una differenza di12.565 kW che divisa per il numero dei giorni (536 gg) produce una media giornaliera di consumo di 23,44 kW/gg;
b) per il periodo intercorrente da prima lettura del 24/07/2002 (26.146 kW) a mia seconda lettura del 19/04/2003 (31.160 Kw) si ottiene una differenza di 5.014 kW che divisa per 269 gg produce una media giornaliera di consumo di 18,64 kW/gg;
c) per il periodo fra il 19/04/2003 ed il 21/12/2006 non esistono dati a disposizione, ed è il periodo di cui contesto la validità, legittimità, legalità della pretesa di pagamento;
d) per il periodo che va dalla lettura effettiva del 21/12/2004 di 91.441 kW alla lettura del 02/05/2007 da me effettuata di 95.040 kW si ottiene una differenza di 3599 kW che divisa per 190 gg. produce una media giornaliera di consumo di 18,94 kW/gg;
e) per il periodo che va dalla mia lettura del 02/05/2007 di 95.040 kW alla mia lettura in data odierna (02/07/2007) di kW 96.346 la differenza è 1306 kW che divisa per 58 gg. produce una media giornaliera di consumo di 22,52 kW/gg.
È evidente che la media del mio consumo medio è attorno ai 20 kW al giorno, sia prima del periodo contestato (anni 2001 -2003) e sia dopo il periodo contestato e cioè dopo il 21/12/2007
e precisamente si ottiene sommando le quattro medie a disposizione 23,44 + 18,64 + 18,94 + 22,52 = 83,54 diviso 4 = 20,89 kW/gg. Dunque una media giornaliera di 20,89 kW.
Ora la Delibera n. 200/99 è chiarissima in merito a quanto da me contestato e confutato dell'azione di A.C.E.A. ELECTRABELL SPA., verifichiamo che cosa afferma la norma in materia di contratti di fornitura di energia elettrica.
Articolo 3
Lettura del gruppo di misura
3.1 Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:
a) almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;
3.4 L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso. Gli esercenti sono tenuti a comunicare al cliente l'invalidità dell'autolettura effettuata.
Articolo 5
Modalita' di calcolo dei consumi
5.1 La fatturazione puo' avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.
5.3 Ciascun esercente deve rendere note ai propri clienti le modalita' di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione in acconto. Tali modalita' devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e
consumi stimati. La revisione della funzione dei consumi storici del cliente deve essere effettuata dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura.
5.4 Eventuali variazioni tariffarie devono essere imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, ..
Articolo 8
Modalita' e tempi di sospensione della fornitura
8.3 La sospensione della fornitura non potra' essere effettuata nei seguenti casi:
g) in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del
gruppo di misura, inoltrato nelle forme, modi e tempi previsti dall'esercente e comunicati al cliente secondo le modalita' stabilite ai sensi dall'articolo 18 della presente direttiva;
Articolo 9
Ricostruzione dei consumi
Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in
eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.
Articolo 10
Periodo di ricostruzione dei consumi
10.2 Se il momento in cui si e' verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non e' determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente puo' procedere alla ricostruzione dei consumi non puo' superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui e' stata effettuata la verifica del gruppo di misura e puo' comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Articolo 18
Modalita' e procedure di reclamo
18.2 E' ammessa la possibilita' per il cliente di inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente.
Ciò anteposto, mi risulta, che esiste un specifica partita di spesa assegnata ai fornitori di energia elettrica appositamente per pagare il disturbo ai loro addetti per verificare, almeno una volta l'anno, le letture dei "gruppi di misura".
Mi risulta anche che i loro addetti nell'esercizio delle loro mansioni sono equiparabili a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (vedi Cod.Civ.artt.357, 358, 359, .
Qui alcuni fatti sono evidenti, innegabili, incontrovertibili, oggettivi :
a) i dati delle letture che non sono mai stati confutati da A.C.E.A. ELECTRABEL SPA.;
b) viceversa io confuto il consumo relativo al periodo dal 19/04/2003 al 21/12/2006;
c) e soprattutto qui denuncio (con tutte le relative responsabilità civili e penali) il carente ed omissivo operato di ACEA SPA che non ha mai adempiuto al suo preciso obbligo contrattuale di eseguire almeno una lettura del gruppo di misura l'anno.
Ma l'aspetto più grave della vicenda è che ACEA SPA richiede il pagamento di tutto il periodo a conguaglio, e cioè a partire dal consumo misurato dalla lettura del 19/04/2003, mentre è di tutta evidenza che il fornitore (A.C.E.A. ELECTRABELL S.P.A.) può richiedere il pagamento a risalire a ritroso di 365 giorni a partire dal momento dell'ultima lettura, infatti egli ha l'obbligo di effettuare almeno una lettura l'anno, e se non lo fa ne risponde.
E se c'è qualcuno che si deve lamentare dell'avvenuto, questo certamente non è ACEA SPA, che aveva ed ha contrattualmente degli obblighi inderogabili, che tranquillamente ha trascurato nella più perfetta indifferenza e superficialità.
Nonostante questo suo palese inadempiente, illegittimo ED ILLEGALE comportamento che ha creato l'attuale stato di contenzioso, questa azienda, invece di tentare di trovare un civile compromesso, tentando di ricostruire i consumi (come previsto dalla delibera 200/99), in base ai consumi medi i cui dati sono provati e noti, richiede truffaldinamente, seppur rateizzata, il pagamento di una somma assolutamente improbabile, confutabile, legalmente indimostrabile.
Se il gruppo di misurazione ha registrato le misurazioni fin qui citate, sicuramente un malfunzionamento c'è stato, io conosco il funzionamento di un gruppo di lettura e so perfettamente che questi gruppi sono instabili nel tempo e soggetti ad una miriade di fattori esterni, in primis le scariche elettriche dovuta alle tempeste elettromagnetiche (i fulmini). Per la cronaca questo di cui si parla è il terzo o il quarto gruppo di misura che viene sostituito perché malfunzionante (chiedere ad ENEL SPA). Gli altri sono stati sostituiti perché colpiti direttamente o indirettamente da scariche di fulmini, comunque danneggiati o starati.
A ragion veduta verrebbe da pensare che anche questo apparato, seppure attualmente funzionante (funzionante?) però potrebbe avere avuto un periodo di malfunzionamento e poi un riassetto.
Di certo se un gruppo di misura viene visionato ogni tre/quattro anni le cose hanno modo di andare alla deriva oltremodo.
Fra l'altro va evidenziata la nulla volontà di aprire una trattativa con il cliente, come si evince dalla lettera prot.n.3656 del 22/05/2007 (ALLEGATA), che non fa nessun riferimento alla mia lettera di reclamo del 02/05/2007 (ALLEGATA), né nella successiva lettera prot.n.4874 del 20/06/2007 (ALLEGATA) in cui si esige il pagamento di tutta la somma calcolata comprendendo il periodo che va dalla lettura del 19 aprile 2003 alla prima (ed unica) lettura effettuata da A.C.E.A. ELECTRABELL S.P.A., tutto questo in assoluto dispregio di LEGGE e di NORMA (VEDERE DELIBERA AUTORITHY 200/99).
In ogni caso i trenta giorni dal mio reclamo sono trascorsi senza nessun esito, né risposta afferente il motivo del mio reclamo, e questo è indicativo della volontà vessatoria, arrogante, illegittima, illegale di ACEA ELECTRABEL SPA.
Per cui mi rivolgo a questa Autorità perché intervenga a condannare il comportamento dei responsabili di ACEA ELECTRABEL SPA per i fatti fin qui descritti.
Richiedo altresì l'intervento di questa Autorità affinché verifichi l'operato di A.C.E.A. ELECTRABEL S.P.A. in relazione alle fatture a conguaglio emesse in questo ultimo bimestre ad un gran numero di clienti residenti a Formello di cui sono venuto a conoscenza.
Mi auguro che l'operato di questa Autorità si solerte e rigorosa come è tenuta ad essere.
Chiedo di essere mantenuta al corrente dello svolgimento delle indagini e di eventuali richieste di archiviazione.
Distinti saluti
Nome di mia moglie
ALLEGATI NUMERO ........... PER TOTALI PAGINE ..............
INOLTRE ALLEGATO CD - ROM CONTENENTE FOTO E COPIE DOCUMENTI.