Divorzio all'estero valido anche per gli Italiani residenti in Italia?
Considerata la diffusissima disiformazione, vediamo di chiarire in termini comprensibili da tutti.
La sentenza di divorzio, come qualsiasi altra sentenza all’estero è riconosciuta in Italia ‘’senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento’’, se si rispettano oltre altre, le condizioni dettate dagli artt. 64, 65 e 66, della Legge 31 maggio 1995, n. 218:
‘‘TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI''
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.’’.
L'autoritá competente per la trascrizione o il suo rifiuto motivato, é l'Ufficiale di Stato Civile del Municipio dove si é registrato il matrimonio. Per gli iscritti all'A.I.R.E. é possibile richiedere la trascrizione al Comune dov'é registrato il matrimonio, attraverso il Consolato o Ufficio Consolare p.sso l'Ambasciata italiana,ma la decisione dell'automaticitá e trascrizione dipende sempre dall'Ufficiale di Stato Civile.
Ogni Stato é Sovrano, come anche la sua legislazione ed eventuale applicazione in una sentenza del Tribunale di quello Stato e come tale é riconosciuto dall’Italia. Lo permette la riforma sulla legge intenazionale privata. Nemmeno un giudice italiano (com'é successo), puó interferire sulle normative che regolano la formazione o il cambiamento di uno stato civile e il conseguente certificato emesso da altre Nazioni a meno che:
1) non ci sia contrarietá all'ordine pubblico italiano, quindi non si sia arbitrariamente disposto di un diritto indisponibile oppure derogato a una norma inderogabile;
2) non si sia rispettato il diritto alla difesa;
3) non sia iniziato un procedimento in un Tribunale italiano per lo stesso oggetto e riguardante le stesse persone;
4) non ci sia una sentenza di un Tribunale italiano, che sia contrario alla sentenza del Tribunale estero;
Questi importantissimi concetti sono stati innumerevoli volte, ribaditi in sentenze della S. C. Di Cassazione e chiariti una volta per tutte, dalla Sentenza di Cassazione del 2007).
Questo non significa avventurarsi senza avere conoscenza di tutti i particolari riguardante ogni singolo divorzio e il profondo conoscimento delle modalitá e normative che lo regolano, in quel determinato Paese extracomunitario.
Per essere piú chiari, non é un divorzio del quale possono usufruirne tutte le coppie, evitando le lungaggini previste dalla legge italiana, ogni caso va studiato con molta attenzione, considerando appunto, anche la norma extracomunitaria del Paese selezionato.
Se il divorzio é a domanda congiunta e consensuale, la giurisdizione é derogabile, come ha ben specificato la Corte di Cassazione, sempre e quando il Giudice del Tribunale Estero si ritiene competente giurisdizionalmente, secondo le norme locali. L' ostacolo che si presenta piú frequentemente é che la stragrande maggioranza degli Stati Esteri per loro normativa, richiedano che almeno uno dei due divorziandi sia residente in quello Stato.
Per completezza dell'informazione la L. 218/95 non si aplica per i divorzi ''sentenziati''in uno Stato membro dell’Unione europea (ad eccezione del regno di Danimarca), casi nei quali si applica, in via esclusiva, il Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Guido Baccoli
La sentenza di divorzio, come qualsiasi altra sentenza all’estero è riconosciuta in Italia ‘’senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento’’, se si rispettano oltre altre, le condizioni dettate dagli artt. 64, 65 e 66, della Legge 31 maggio 1995, n. 218:
‘‘TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI''
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.’’.
L'autoritá competente per la trascrizione o il suo rifiuto motivato, é l'Ufficiale di Stato Civile del Municipio dove si é registrato il matrimonio. Per gli iscritti all'A.I.R.E. é possibile richiedere la trascrizione al Comune dov'é registrato il matrimonio, attraverso il Consolato o Ufficio Consolare p.sso l'Ambasciata italiana,ma la decisione dell'automaticitá e trascrizione dipende sempre dall'Ufficiale di Stato Civile.
Ogni Stato é Sovrano, come anche la sua legislazione ed eventuale applicazione in una sentenza del Tribunale di quello Stato e come tale é riconosciuto dall’Italia. Lo permette la riforma sulla legge intenazionale privata. Nemmeno un giudice italiano (com'é successo), puó interferire sulle normative che regolano la formazione o il cambiamento di uno stato civile e il conseguente certificato emesso da altre Nazioni a meno che:
1) non ci sia contrarietá all'ordine pubblico italiano, quindi non si sia arbitrariamente disposto di un diritto indisponibile oppure derogato a una norma inderogabile;
2) non si sia rispettato il diritto alla difesa;
3) non sia iniziato un procedimento in un Tribunale italiano per lo stesso oggetto e riguardante le stesse persone;
4) non ci sia una sentenza di un Tribunale italiano, che sia contrario alla sentenza del Tribunale estero;
Questi importantissimi concetti sono stati innumerevoli volte, ribaditi in sentenze della S. C. Di Cassazione e chiariti una volta per tutte, dalla Sentenza di Cassazione del 2007).
Questo non significa avventurarsi senza avere conoscenza di tutti i particolari riguardante ogni singolo divorzio e il profondo conoscimento delle modalitá e normative che lo regolano, in quel determinato Paese extracomunitario.
Per essere piú chiari, non é un divorzio del quale possono usufruirne tutte le coppie, evitando le lungaggini previste dalla legge italiana, ogni caso va studiato con molta attenzione, considerando appunto, anche la norma extracomunitaria del Paese selezionato.
Se il divorzio é a domanda congiunta e consensuale, la giurisdizione é derogabile, come ha ben specificato la Corte di Cassazione, sempre e quando il Giudice del Tribunale Estero si ritiene competente giurisdizionalmente, secondo le norme locali. L' ostacolo che si presenta piú frequentemente é che la stragrande maggioranza degli Stati Esteri per loro normativa, richiedano che almeno uno dei due divorziandi sia residente in quello Stato.
Per completezza dell'informazione la L. 218/95 non si aplica per i divorzi ''sentenziati''in uno Stato membro dell’Unione europea (ad eccezione del regno di Danimarca), casi nei quali si applica, in via esclusiva, il Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Guido Baccoli