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Artistiko · · 0 interventi
Scaricato da Fastweb

Quello che mi è capitato sa dell'incredibile: venerdi 29 /03/2013 il mio telefono 0541-85#### smette di ricevere telefonate ,ne vengo a conoscenza quando verso le 19:00 un mio cliente entrato nel mio negozio mi chiede spiegazioni a riguardo, è uno dei 2 numeri di telefono sottoscritto nel contratto con Fastweb e per il quale ho chiesto migrazione verso Telecom-Italia, e qui comincia l'odissea: visto l'ora tarda le 19:15 il call center di Fastweb mi consiglia di provare il giorno successivo perchè il servizio imprese è operativo fino alle 18:00.
Sabato 30/03/2013 ore 7:59 chiamo il servizio clienti Fastweb dove mi risponde una operatrice alla quale racconto ciò che mi sta succedendo cioè: non ricevo più sul N° 0541-85#### ma posso solo chiamare, che è in atto una migrazione verso Telecom-Italia e che ho assoluto bisogno di risolvere il problema perchè trattandosi l'esercizio di una pizzeria d'asporto con consegna a domicilio oltre ai miei affari andanti persi mi vedrò costretto a dovere lasciare senza lavoro qualche mio dipendente cosa che mentre scrivo ho già fatto, lei mi rincuora dicendomi che avrebbe cercato di risolvere il problema e che mi avrebbe chiamato dopo una ventina di minuti al mio arrivo in pizzeria e che nel frattempo mi consigliava di telefonare a Telecom-Italia per avere qualche chiarimento a riguardo.
Chiamo Telecom-Italia e dopo averli messi al corrente del problema mi sento rispondere che il problema non dipende da loro ma da Fastweb la quale ha interrotto il servizio di portabilità prima dell'intervento fissato per martedi 02/04/2013.
Ore 9:10 del 30/03/2013, visto che da Fastweb non ricevo risposta chiamo, mi risponde un' operatore al quale spiego il tutto, da una controllata e mi dice che dal momento che la pratica è ancora in una fase gestibile da Fastweb mi rassicura che avrebbe provveduto a farmi riavere la linea nel giro di 2 ore.
Ore 12:15 del 30/03/2013, dopo qualche tentativo telefonico constato che il servizio non è stato ripristinato e richiamo di nuovo Fastweb, mi risponde una operatrice con la quale dopo un'accesa discussione perchè voleva darmi da intendere che non essendo più loro cliente dal 27/03/2013, loro non avevano alcuna responsabilità anche se potendo ancora telefonare col suddetto numero ma non potendo ricevere più telefonate , scoprendo in un secondo momento eccetto da linea fissa Fastweb, si ritenevano in regola e che essendo ora cliente Telecom-Italia mi sarei dovuto rivolgere a loro , non mi dilungo oltre perchè dopo una breve ricerca ho trovato le risposte e a tal rigurdo ve le posto qui di seguito




Roma - Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormai pratica diffusa sia tra privati sia in ambito aziendale. Spesso però taluni gestori sono "restii" a consentire al proprio cliente di passare ad un concorrente e vanno sempre più spesso a violare l'attuale disciplina sulla cosiddetta "portabilità", e nello specifico la Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19 dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

La procedura della portabilità ruota intorno a tre soggetti: l'utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l'operatore cedente/assegnatario (cd.Donating/Donor ); l'operatore ricevente (cd. Recipient ).

Tralasciando la posizione dell'utente, rilevante perché dà impulso all'intera architettura procedurale, l'attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell'utente.In sostanza, l'operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell'utente e la "gira" all'operatore Donating . Ricevuta la documentazione necessaria così come previsto dall'art. 9 della suddetta delibera, il Donating deve procedere all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità Mobile.

Il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l'effettivo passaggio ad altro gestore ( cut over : data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso. Non tutti difatti sanno che il Donating deve provvedere a consentire il passaggio entro 5 giorni lavorativi (art 4, comma 2 Delibera CIR 19/2001).
E ciò indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

Inoltre va sottolineato che in base a quanto stabilito dall'art 3, comma 3 gli operatori (Donating ) "adeguano capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato".

Ciò vuol dire che in presenza di una copiosa richiesta di "passaggi ad altro operatore", ilDonating dovrà predisporre tutta una serie di strumenti idonei all'evasione completa e tempestiva di tutte le richieste pervenute in modo tale da rispettare il termine dei 5 giorni lavorativi sopra citati.
Inoltre, è fatto obbligo all'operatore Donating prestare il servizio all'utente richiedente il passaggio fino alla data dell'effettivo inizio delle comunicazioni con l'altro gestore.

Infine, per la corretta quantificazione dei costi, l'Autorità per la garanzia della comunicazione ha stabilito con delibera del 28 marzo 2002 n. 7 che il prezzo massimo interoperatore non possa superare i 10 euro (circa) nel suo valore massimo.

Ma se il gestore non rispetta la normativa vigente - come spesso lamentano operatori del settore che non riescono ad accontentare i propri clienti in tempi rapidi - che tipo di tutela può essere adottata?

In caso di inosservanza di quanto sopra, va presentata denuncia all'Autorità delle Comunicazioni che provvederà con idonee sanzioni a richiamare il gestore inadempiente. Ciò non esclude ovviamente azioni civili che possono essere intraprese sia dal cliente che non ha ottenuto nei tempi di legge il passaggio al gestore di suo interesse, sia da parte del gestoreRecipient che potrà ovviamente intraprendere un'azione che miri al risarcimento per la momentanea perdita di clientela nonché per concorrenza sleale.

Non in ultimo occorre considerare la posizione degli operatori che si pongono come erogatori del servizio di assistenza nel passaggio del cliente da un gestore all'altro. Spesso infatti agli occhi del cliente la colpa maggiore è proprio dell'operatore, del negoziante a cui si rivolge. In questo caso anche quest'ultimo può adire le vie giudiziarie per un risarcimento danni di perdita clienti e danno di immagine. Ovviamente i risarcimenti potrebbero far pensare a cifre irrisorie, ma riuscire a dimostrare la ripetitività da parte di taluni gestori nel resistere a lasciar andare via un cliente, potrebbero contribuire ad aumentare il risarcimento ed a "stoppare" la condotta sleale del Donating .


Ora dopo questo soddisfacente chiarimento ho deciso di interrompere altri tre contratti in essere frutto del risultato del vostro operato..
❤️
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