FUMO TURCO OTTENEBRA ROMA
Il provvedimento del ministro Turco era un primo piccolo timido passo verso un approccio al problema droghe che non fosse solo inutilmente repressivo. Secondo i dati forniti dalle questure, i primi mesi di applicazione della Fini-Giovanardi hanno prodotto solo più arresti e segnalazioni all'autorità giudiziaria. Risultato: appesantimento ulteriore del lavoro di procure e tribunali, aumento del disagio sociale e familiare, aumento del reddito degli avvocati. La corporazione degli avvocati, con quella dei commercialisti e tributaristi, è ben presente in Parlamento. Nasce il sospetto che l'attività del legislatore sia inficiata dal conflitto di interessi e da interesse privato in atti pubblici: come si spiegherebbe diversamente la prolifica attività legislativa tanto complessa, inapplicabile, contraddittoria, incomprensibile, inefficace, criminogena, incostituzionale se non con l'interesse delle corporazioni professionali che hanno così vita facile nel procacciarsi clienti. I legislatori sono in maggioranza interessati al cattivo funzionamento della giustizia e della pubblica amministrazione.
Torniamo al provvedimento del TAR del Lazio che già dal dispositivo appare privo di pregio giuridico.
La distinzione tra consumo personale e presunto spaccio è squisitamente politica perché così la volle la legge Fini-Giovanardi che rinvia al ministro la decisione "quantitativa" senza alcun vincolo di natura tecnica.
In base quindi a quale criterio giuridico il TAR boccia la decisione del ministro Turco di innalzare la quantità di possesso di principio attivo della cannabis (Thc) se la legge non prevede alcun vincolo e condizione alla decretazione governativa? Se il provvedimento del ministro Turco è giuridicamente sbagliato allora è sbagliata sul piano giuridico la legge Fini-Giovanardi.
Ogni distinzione tra possesso personale e presunto spaccio è arbitraria: non si basa su aspetti tecnici e neanche giuridici. Insulso pretendere motivazioni tecniche alla scelta di fissare a 0,5 a 1 o a 1000 grammi la soglia della punibilità per il possesso. S'intende punire il possesso quale che sia senza alcuna altra considerazione. S'intende con una norma complessa e non immediata (la quantità di principio attivo non è desumibile dal peso della marijuana posseduta, per esempio, perché varia in funzione di molteplici aspetti - qualità, provenienza, conservazione. - e non coincide ovviamente con la quantità di erba posseduta) seminare paura tra i consumatori nell'illusione di arginare così la diffusione delle droghe leggere. Risultato: più droga, più processi, più disperazione, più criminalità.
I criminali gioiscono.
Una sentenza politica priva i politici del potere decisionale politico.
L'organo tecnico diviene politico e quello politico diviene tecnico.
Chi allora, se non i politici, potranno stabilire le soglie massime consentite di possesso di sostanze stupefacenti?
Bel problema giuridico che ovviamente i magistrati si guardano bene dal risolvere.
Torniamo al provvedimento del TAR del Lazio che già dal dispositivo appare privo di pregio giuridico.
La distinzione tra consumo personale e presunto spaccio è squisitamente politica perché così la volle la legge Fini-Giovanardi che rinvia al ministro la decisione "quantitativa" senza alcun vincolo di natura tecnica.
In base quindi a quale criterio giuridico il TAR boccia la decisione del ministro Turco di innalzare la quantità di possesso di principio attivo della cannabis (Thc) se la legge non prevede alcun vincolo e condizione alla decretazione governativa? Se il provvedimento del ministro Turco è giuridicamente sbagliato allora è sbagliata sul piano giuridico la legge Fini-Giovanardi.
Ogni distinzione tra possesso personale e presunto spaccio è arbitraria: non si basa su aspetti tecnici e neanche giuridici. Insulso pretendere motivazioni tecniche alla scelta di fissare a 0,5 a 1 o a 1000 grammi la soglia della punibilità per il possesso. S'intende punire il possesso quale che sia senza alcuna altra considerazione. S'intende con una norma complessa e non immediata (la quantità di principio attivo non è desumibile dal peso della marijuana posseduta, per esempio, perché varia in funzione di molteplici aspetti - qualità, provenienza, conservazione. - e non coincide ovviamente con la quantità di erba posseduta) seminare paura tra i consumatori nell'illusione di arginare così la diffusione delle droghe leggere. Risultato: più droga, più processi, più disperazione, più criminalità.
I criminali gioiscono.
Una sentenza politica priva i politici del potere decisionale politico.
L'organo tecnico diviene politico e quello politico diviene tecnico.
Chi allora, se non i politici, potranno stabilire le soglie massime consentite di possesso di sostanze stupefacenti?
Bel problema giuridico che ovviamente i magistrati si guardano bene dal risolvere.