INDENNIZZO DIRETTO PROTESTANO I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRADA
Anche l'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strada si oppongono all'indennizzo diretto generalizzato, regalia a favore delle lobbies assicuratrici.
Ecco il testo del comunicato
L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, nella sua qualità di rappresentante dell'interesse collettivo delle vittime della strada in Italia,
preso atto
della rinnovata intenzione del Governo di procedere a significativa revisione dei criteri legali di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, attraverso la previsione dell'indennizzo diretto da parte della compagnia assicuratrice del danneggiato salva la rivalsa di questa avverso la compagnia del danneggiante,
letto
dagli organi di stampa dell'incontro del 18.7.2005 tra l'ANIA, alcune associazioni di consumatori e il Ministro per le Attività Produttive, ad oggetto tale previsione di riforma legislativa che ne avrebbe ottenuto parere favorevole,
richiamati
i deliberati della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo che in sinergia con l'Associazione Italiana familiari e Vittime della Strada con cui, a seguito di ripetuti convegni svoltisi presso la Camera dei Deputati ha richiamato l'attenzione delle istituzioni denunciando la prevalenza dell'interesse per i profitti assicurativi sui diritti delle vittime in tema di responsabilità civile auto e la continua realizzazione di provvedimenti governativi a carattere transitorio e sperimentale poi divenuti permanenti per mancanza di un intervento legislativo a carattere organico di pieno rispetto dei diritti umani e dei principi di diritto comune europeo,
rilevato
che le asserite esigenze di riduzione dei costi assicurativi non si intende come possano essere soddisfatte attraverso la negazione della liquidazione dell'intervento legale già in fase stragiudiziale, che costituisce invece opera di assistenza che, grazie all'apporto degli avvocati -la cui esperienza e qualificazione professionali sono garanzia di serietà ed onestà-, lungi dal poter essere qualificato come inutile o peggio strumentale, è funzionale al conseguimento della soddisfazione piena e puntuale dei diritti delle parti lese contestualmente alla legittima aspettativa delle imprese assicuratrici di non vedere dilatato il proprio obbligo risarcitorio oltre i limiti del danno corrispettivo
lamentato
che tale logica si accompagna alla intollerabile pretesa di alcune istanze di imprese di assicurazioni volte ad addossare alle vittime della strada i costi dell'assistenza legale senza garantirne il rimborso e ciò in violazione di quanto da ultimo stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 11606 del 31. 5. 2005 ha stabilito che "il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento; l'onorario di quest'ultimo è dovuto dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, indipendentemente dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni; la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, e la regolarità del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, visto che il danneggiato assume l'indiscussa veste di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate ed attrezzate,
dedotto
che il pur condivisibile intento di semplificare le procedure di risarcimento assicurativo da circolazione stradale, allo scopo del contenimento dei relativi costi delle polizze, non può realizzarsi a condizione di una eccessiva sommarizzazione dei criteri risarcitori ed a scapito del diritto di difesa dei danneggiati e, finalmente, della tutela dei loro stessi interessi, come dimostrano le statistiche che ne accertano la maggiore soddisfazione risarcitoria in caso di intervento legale,
denunciata
la intollerabile metodologia finora adottata di non consentire interlocuzione con tutti i soggetti legittimati all'esercizio dei diritti coinvolti nel progetto di riforma, tra cui certamente gli avvocati, soggetti qualificati della giurisdizione e tutori dei diritti dei cittadini,
riaffermato
che l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada deve avere voce in capitolo nei provvedimenti governativi e legislativi che riguardano appunto le sole vittime della strada, esprime la sua legittimazione al riguardo, nella logica ispiratrice di voler far sì che venga garantito alle vittime un effettivo esercizio della tutela dei diritti,
contesta
pertanto la assoluta inadeguatezza della previsione di riforma, in quanto inefficace ad ottenere gli scopi che afferma di voler perseguire e, contemporaneamente, lesiva dei diritti della difesa e della autentica tutela degli interessi dei danneggiati, delle vittime della strada,
denuncia
la intollerabilità di un intervento che ancora una volta, per risolvere problemi specifici, inciderebbe negativamente sull'accesso alla giurisdizione, limitandolo e comprimendo intollerabilmente la domanda di giustizia ed il diritto di difesa,
insiste
perchè venga sospesa una attività normativa fatta solo di provvedimenti 'spot', in attesa che sia approntata e completata, dentro e fuori il Parlamento, una fase di elaborazione e progettazione complessiva che passi per l'ineludibile apporto di confronto anche con le rappresentanze dell'Avvocatura, dei magistrati, della società civile.
Roma, 20 luglio 2005
Il Presidente della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Ecco il testo del comunicato
L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, nella sua qualità di rappresentante dell'interesse collettivo delle vittime della strada in Italia,
preso atto
della rinnovata intenzione del Governo di procedere a significativa revisione dei criteri legali di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, attraverso la previsione dell'indennizzo diretto da parte della compagnia assicuratrice del danneggiato salva la rivalsa di questa avverso la compagnia del danneggiante,
letto
dagli organi di stampa dell'incontro del 18.7.2005 tra l'ANIA, alcune associazioni di consumatori e il Ministro per le Attività Produttive, ad oggetto tale previsione di riforma legislativa che ne avrebbe ottenuto parere favorevole,
richiamati
i deliberati della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo che in sinergia con l'Associazione Italiana familiari e Vittime della Strada con cui, a seguito di ripetuti convegni svoltisi presso la Camera dei Deputati ha richiamato l'attenzione delle istituzioni denunciando la prevalenza dell'interesse per i profitti assicurativi sui diritti delle vittime in tema di responsabilità civile auto e la continua realizzazione di provvedimenti governativi a carattere transitorio e sperimentale poi divenuti permanenti per mancanza di un intervento legislativo a carattere organico di pieno rispetto dei diritti umani e dei principi di diritto comune europeo,
rilevato
che le asserite esigenze di riduzione dei costi assicurativi non si intende come possano essere soddisfatte attraverso la negazione della liquidazione dell'intervento legale già in fase stragiudiziale, che costituisce invece opera di assistenza che, grazie all'apporto degli avvocati -la cui esperienza e qualificazione professionali sono garanzia di serietà ed onestà-, lungi dal poter essere qualificato come inutile o peggio strumentale, è funzionale al conseguimento della soddisfazione piena e puntuale dei diritti delle parti lese contestualmente alla legittima aspettativa delle imprese assicuratrici di non vedere dilatato il proprio obbligo risarcitorio oltre i limiti del danno corrispettivo
lamentato
che tale logica si accompagna alla intollerabile pretesa di alcune istanze di imprese di assicurazioni volte ad addossare alle vittime della strada i costi dell'assistenza legale senza garantirne il rimborso e ciò in violazione di quanto da ultimo stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 11606 del 31. 5. 2005 ha stabilito che "il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento; l'onorario di quest'ultimo è dovuto dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, indipendentemente dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni; la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, e la regolarità del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, visto che il danneggiato assume l'indiscussa veste di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate ed attrezzate,
dedotto
che il pur condivisibile intento di semplificare le procedure di risarcimento assicurativo da circolazione stradale, allo scopo del contenimento dei relativi costi delle polizze, non può realizzarsi a condizione di una eccessiva sommarizzazione dei criteri risarcitori ed a scapito del diritto di difesa dei danneggiati e, finalmente, della tutela dei loro stessi interessi, come dimostrano le statistiche che ne accertano la maggiore soddisfazione risarcitoria in caso di intervento legale,
denunciata
la intollerabile metodologia finora adottata di non consentire interlocuzione con tutti i soggetti legittimati all'esercizio dei diritti coinvolti nel progetto di riforma, tra cui certamente gli avvocati, soggetti qualificati della giurisdizione e tutori dei diritti dei cittadini,
riaffermato
che l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada deve avere voce in capitolo nei provvedimenti governativi e legislativi che riguardano appunto le sole vittime della strada, esprime la sua legittimazione al riguardo, nella logica ispiratrice di voler far sì che venga garantito alle vittime un effettivo esercizio della tutela dei diritti,
contesta
pertanto la assoluta inadeguatezza della previsione di riforma, in quanto inefficace ad ottenere gli scopi che afferma di voler perseguire e, contemporaneamente, lesiva dei diritti della difesa e della autentica tutela degli interessi dei danneggiati, delle vittime della strada,
denuncia
la intollerabilità di un intervento che ancora una volta, per risolvere problemi specifici, inciderebbe negativamente sull'accesso alla giurisdizione, limitandolo e comprimendo intollerabilmente la domanda di giustizia ed il diritto di difesa,
insiste
perchè venga sospesa una attività normativa fatta solo di provvedimenti 'spot', in attesa che sia approntata e completata, dentro e fuori il Parlamento, una fase di elaborazione e progettazione complessiva che passi per l'ineludibile apporto di confronto anche con le rappresentanze dell'Avvocatura, dei magistrati, della società civile.
Roma, 20 luglio 2005
Il Presidente della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni