ISEE per il Comune di Roma
Penso che tutti abbiamo avuto a che fare con l’ISEE, questo indicatore della valenza economica delle persone la cui certificazione sempre più spesso si è tenuti a fornire ai diversi enti che forniscono servizi, ad un costo diverso a seconda, appunto, dell’indicatore stesso.
Volendo capire cosa fosse, come si calcola mi sono letto il decreto del 1998 che lo istituiva.. e vari articoli che ne parlano.. quello che mi è sembrato di capire è che lo scopo fosse di avere un unico indicatore per diversi enti fornitori e per tutti i componenti il nucleo familiare.. cos’è il nucleo familiare, come si determina? Questo è uno dei punti salienti nel decreto istitutivo sono fissati alcuni punti fermi, per quello che mi sembra..un soggetto, una persona, può appartenere ad un unico nucleo familiare e da questo poi discendono, per i minori di genitori non conviventi , di diverse regole per stabilire a quale dei nuclei il minore deve appartenere..in linea di massima, secondo il decreto legge, deve appartenere al genitore a cui è affidato o comunque al genitore con cui convive (come logica vorrebbe) …
Si legge nel decreto
“Art. 1-bis
Composizione del nucleo familiare
1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del
nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare
della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si
considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli
articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate
agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura
maggiore ai sensi dell’articolo 441 del codice civile.
Ed ancora esplicitamente al punto 5. dello stessso articolo
Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del
genitore con il quale risulta residente
il comune di Roma, avvalendosi di una discutibile prerogativa di determinare un diverso nucleo familiare (discutibile perché il decreto è piuttosto criptico, almeno per me..infatti si legge
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in
relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono
assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei soggetti
indicati nel presente articolo.”
Cosa voglia dire estratta nell’ambito dei soggetti ? Vuol dire che può determinare un diverso nucleo?), con la delibera 772 dell’11 luglio 2000 , ha deciso di comprendere nel nucleo familiare del minore comunque entrambi i genitore anche se non conviventi, ed in mancanza di una separazione e/o di sentenza di affidamento.. con un effetto dirompente sullo spirito e sulla lettera e del decreto istitutivo.. in un nucleo familiare possono esserci minori con genitori diversi, quindi viene distrutto proprio il concetto stesso di nucleo familiare…per ogni minore, anche se nello stesso stato di famiglia, ma con genitori diversi, si determinano nuclei familiari diversi… a questo punto come si fa a parlare di nucleo familiare…sarebbe più corretto di parlare di un indicatore personale, per ogni singolo soggetto fruitore di servizi… non vale più la regola che lo stesso ISEE sia utilizzabile per ogni componente il nucleo familiare, ma per ognuno ci si deve riferire ai diversi genitori e quindi diversi ISEE..inoltre se il comune di Roma può determinarsi il proprio ISEE, ovviamente lo stesso possono fare gli altri enti fornitori.. quindi invece di un unico ISEE per nucleo familiare e per ogni necessità, abbiamo una pletora di certificazioni… alla faccia della semplificazione burocratica di cui tanto si sente parlare, e per cui soprattutto il ministro Brunetta dice di adoperarsi.
Altra questione, secondo me, rilevante è la seguente : il comune di Roma stabilisce che però la dove esiste una sentenza di affidamento, il minore fa parte solo del nucleo familiare del genitore affidatario e di questo nucleo non fa parte l’altro genitore.. quindi si ha una determinazione maggiore dell’ISEE solo per quei minori i cui genitori , non avendo contratto matrimonio e non essendo incorsi in liti per i figli, non sono ricorsi al giudice per stabilire l’affidamento del minore… quindi i genitori che non convivono e che non vogliono sottostare a questa che mi pare una vera prepotenza, non rimane che ricorrere comunque ad giudice per definire l’affidamento del minore… sempre alla faccia della semplificazione burocratica… l’intento evidente del comune di Roma è ‘stanare’ quelle coppie di fatto che cercano, avvalendosi del proprio stato, di avere una tassazione inferiore… peccato che però sono le stesse coppie di fatto a cui, con la mancata approvazione dei PACS, sono stati negati i diritti delle coppie coniugate… potremmo dire che per il comune di Roma vale lo slogan :
Doveri senza diritti per le famiglie allargate.
Volendo capire cosa fosse, come si calcola mi sono letto il decreto del 1998 che lo istituiva.. e vari articoli che ne parlano.. quello che mi è sembrato di capire è che lo scopo fosse di avere un unico indicatore per diversi enti fornitori e per tutti i componenti il nucleo familiare.. cos’è il nucleo familiare, come si determina? Questo è uno dei punti salienti nel decreto istitutivo sono fissati alcuni punti fermi, per quello che mi sembra..un soggetto, una persona, può appartenere ad un unico nucleo familiare e da questo poi discendono, per i minori di genitori non conviventi , di diverse regole per stabilire a quale dei nuclei il minore deve appartenere..in linea di massima, secondo il decreto legge, deve appartenere al genitore a cui è affidato o comunque al genitore con cui convive (come logica vorrebbe) …
Si legge nel decreto
“Art. 1-bis
Composizione del nucleo familiare
1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del
nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare
della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si
considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli
articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate
agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura
maggiore ai sensi dell’articolo 441 del codice civile.
Ed ancora esplicitamente al punto 5. dello stessso articolo
Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del
genitore con il quale risulta residente
il comune di Roma, avvalendosi di una discutibile prerogativa di determinare un diverso nucleo familiare (discutibile perché il decreto è piuttosto criptico, almeno per me..infatti si legge
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in
relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono
assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei soggetti
indicati nel presente articolo.”
Cosa voglia dire estratta nell’ambito dei soggetti ? Vuol dire che può determinare un diverso nucleo?), con la delibera 772 dell’11 luglio 2000 , ha deciso di comprendere nel nucleo familiare del minore comunque entrambi i genitore anche se non conviventi, ed in mancanza di una separazione e/o di sentenza di affidamento.. con un effetto dirompente sullo spirito e sulla lettera e del decreto istitutivo.. in un nucleo familiare possono esserci minori con genitori diversi, quindi viene distrutto proprio il concetto stesso di nucleo familiare…per ogni minore, anche se nello stesso stato di famiglia, ma con genitori diversi, si determinano nuclei familiari diversi… a questo punto come si fa a parlare di nucleo familiare…sarebbe più corretto di parlare di un indicatore personale, per ogni singolo soggetto fruitore di servizi… non vale più la regola che lo stesso ISEE sia utilizzabile per ogni componente il nucleo familiare, ma per ognuno ci si deve riferire ai diversi genitori e quindi diversi ISEE..inoltre se il comune di Roma può determinarsi il proprio ISEE, ovviamente lo stesso possono fare gli altri enti fornitori.. quindi invece di un unico ISEE per nucleo familiare e per ogni necessità, abbiamo una pletora di certificazioni… alla faccia della semplificazione burocratica di cui tanto si sente parlare, e per cui soprattutto il ministro Brunetta dice di adoperarsi.
Altra questione, secondo me, rilevante è la seguente : il comune di Roma stabilisce che però la dove esiste una sentenza di affidamento, il minore fa parte solo del nucleo familiare del genitore affidatario e di questo nucleo non fa parte l’altro genitore.. quindi si ha una determinazione maggiore dell’ISEE solo per quei minori i cui genitori , non avendo contratto matrimonio e non essendo incorsi in liti per i figli, non sono ricorsi al giudice per stabilire l’affidamento del minore… quindi i genitori che non convivono e che non vogliono sottostare a questa che mi pare una vera prepotenza, non rimane che ricorrere comunque ad giudice per definire l’affidamento del minore… sempre alla faccia della semplificazione burocratica… l’intento evidente del comune di Roma è ‘stanare’ quelle coppie di fatto che cercano, avvalendosi del proprio stato, di avere una tassazione inferiore… peccato che però sono le stesse coppie di fatto a cui, con la mancata approvazione dei PACS, sono stati negati i diritti delle coppie coniugate… potremmo dire che per il comune di Roma vale lo slogan :
Doveri senza diritti per le famiglie allargate.