LE LEGGI LE FANNO I “ROCCHI” SIAMO FRE-GATTI.
LE LEGGI LE FANNO I “ROCCHI” SIAMO FRE-GATTI. LA COSTITUZIONE È’ IL “REGOLAMENTO DI CONDOMINIO” DELLO STATO ITALIANO. PER MODIFICARLO OCCORRE L’UNANIMITÀ’ DEI CONDOMINI “NOI CONTRIBUENTI” POICHÉ L’AMMINISTRATORE NON E’ IL PROPRIETARIO E SI PUÒ EVOCARE IN OGNI MOMENTO ANCHE SENZA MOTIVO.
IL DIRITTO PENALE MODERNO affonda le sue radici nel periodo dell’Illuminismo (1700), che modifica radicalmente la funzione del diritto penale in voga negli Stati monarchici, nei quali lo stesso era utilizzato come strumento di dispotismo in difesa delle classi aristocratiche. IL DIRITTO PENALE ITALIANO TRA PASSATO E FUTURO In particolare, cittadini potevano essere condannati anche per reati non espressamente previsti dalla legge, e si faceva un uso massiccio dei cd. Reati di opinione, ossia si punivano le intenzioni dei soggetti, indipendentemente dalla commissione di un fatto socialmente dannoso. Le sanzioni penali erano, per lo più, la pena di morte e la tortura, e il processo si svolgeva segretamente, senza possibilità di difesa da parte degli imputati. Con la Rivoluzione francese si affermano progressivamente i principi di libertà ed eguaglianza dei cittadini. La corrente di pensiero che inaugurerà questo nuovo corso del diritto penale è il liberalismo penale, rappresentato da Beccaria (il quale condensò il suo pensiero nel libro “Dei delitti e delle pene”) e Romagnoli, al quale seguirà la Scuola classica fondata da Carrara In particolare, il liberalismo penale afferma che:
- il diritto penale deve rispondere alle esigenze della società, e si deve ricorrere allo stesso solo quando è assolutamente necessario (extrema ratio);
- i delitti e le pene devono essere espressamente previsti da una legge (principio della riserva di legge) entrata in vigore prima del fatto commesso (principio di irretroattività);
- le pene devono essere proporzionali alla gravità del reato (principio di proporzionalità);
- la pena di morte non può far parte dello Stato di diritto.
La scuola classica e quella positivista hanno trovato un punto d’incontro nel codice penale del 1930 (cd. Codice Rocco, dal nome del Ministro dell’epoca), in vigore ancora oggi, che adotta un sistema penale misto:
- da un lato, è prevista l’applicazione delle pene (ad esempio, la reclusione in carcere) nei confronti dei soggetti imputabili;
- dall’altro, ai soggetti non imputabili, ma socialmente pericolosi, si applicano le misure di sicurezza. La finalità delle misure di sicurezza è quella di rieducare il delinquente e di impedirgli di nuocere finché resta pericoloso.
Pertanto, all’applicazione delle pene, sostenuta dalla scuola classica, si affianca l’applicazione delle misure di sicurezza, secondo quanto affermato dalla scuola positivista. È il sistema sanzionatorio del cd. doppio binario.
L’incidenza della Costituzione sul sistema penale
Il codice penale attualmente in vigore (codice Rocco), emanato nel 1930, conserva in parte l’impronta autoritaria tipica del periodo fascista. Infatti, sono stati valorizzati i reati intesi come manifestazione di opposizione al sistema (delitti contro la personalità dello Stato, reati di opinione ecc.), anche se, complessivamente, può considerarsi un codice sufficientemente garantista dei diritti dei cittadini. Ciò soprattutto a seguito:
- di una serie di modifiche normative che hanno mitigato l’eccessiva rigidità di alcune parti del codice, adeguandole ai valori costituzionali (si pensi, ad esempio, alla riforma dei reati a mezzo stampa, ex L. 4-3-1958, n. 127);
- dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (il 1° gennaio 1948), che ha imposto l’adeguamento del codice penale ai principi di libertà previsti e tutelati dalla Costituzione stessa, adeguamento che ha dato luogo alla “bocciatura” di numerose norme penali da parte della Corte costituzionale.
L’adeguamento del codice penale vigente alla Costituzione repubblicana si è reso necessario in quanto la Costituzione:
- riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti: ogni cittadino è libero di manifestare le proprie opinioni (art. 21 Cost.), di professare la propria fede religiosa, di circolare e soggiornare ovunque sul territorio nazionale, salvi i limiti che la legge può stabilire per motivi di sanità o di sicurezza (art. 16 Cost.), di associarsi, di scioperare etc.;
- consente la punibilità, mediante sanzioni penali, dei soli comportamenti lesivi di valori riconosciuti, esplicitamente o implicitamente, dalla Costituzione, o comunque non incompatibili con la Costituzione stessa (Mantovani);
- afferma con forza i principi di eguaglianza e di solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.), che il legislatore penale deve tenere ben presenti nelle scelte di politica criminale. Il diritto penale deve, pertanto, tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), e deve adottare le misure necessarie per rimuovere le disuguaglianze economico-sociali che, normalmente, predispongono alla criminalità. Inoltre, secomdo il principio della “riserva di legge”, la Costituzione attribuisce il monopolio della criminalizzazione allo Stato (Parlamento e Governo), riservando ad esso il compito di stabilire ciò che è reato e di prevedere le relative sanzioni (art. 25, 2° e 3° comma, Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge).
IL DIRITTO PENALE MODERNO affonda le sue radici nel periodo dell’Illuminismo (1700), che modifica radicalmente la funzione del diritto penale in voga negli Stati monarchici, nei quali lo stesso era utilizzato come strumento di dispotismo in difesa delle classi aristocratiche. IL DIRITTO PENALE ITALIANO TRA PASSATO E FUTURO In particolare, cittadini potevano essere condannati anche per reati non espressamente previsti dalla legge, e si faceva un uso massiccio dei cd. Reati di opinione, ossia si punivano le intenzioni dei soggetti, indipendentemente dalla commissione di un fatto socialmente dannoso. Le sanzioni penali erano, per lo più, la pena di morte e la tortura, e il processo si svolgeva segretamente, senza possibilità di difesa da parte degli imputati. Con la Rivoluzione francese si affermano progressivamente i principi di libertà ed eguaglianza dei cittadini. La corrente di pensiero che inaugurerà questo nuovo corso del diritto penale è il liberalismo penale, rappresentato da Beccaria (il quale condensò il suo pensiero nel libro “Dei delitti e delle pene”) e Romagnoli, al quale seguirà la Scuola classica fondata da Carrara In particolare, il liberalismo penale afferma che:
- il diritto penale deve rispondere alle esigenze della società, e si deve ricorrere allo stesso solo quando è assolutamente necessario (extrema ratio);
- i delitti e le pene devono essere espressamente previsti da una legge (principio della riserva di legge) entrata in vigore prima del fatto commesso (principio di irretroattività);
- le pene devono essere proporzionali alla gravità del reato (principio di proporzionalità);
- la pena di morte non può far parte dello Stato di diritto.
La scuola classica e quella positivista hanno trovato un punto d’incontro nel codice penale del 1930 (cd. Codice Rocco, dal nome del Ministro dell’epoca), in vigore ancora oggi, che adotta un sistema penale misto:
- da un lato, è prevista l’applicazione delle pene (ad esempio, la reclusione in carcere) nei confronti dei soggetti imputabili;
- dall’altro, ai soggetti non imputabili, ma socialmente pericolosi, si applicano le misure di sicurezza. La finalità delle misure di sicurezza è quella di rieducare il delinquente e di impedirgli di nuocere finché resta pericoloso.
Pertanto, all’applicazione delle pene, sostenuta dalla scuola classica, si affianca l’applicazione delle misure di sicurezza, secondo quanto affermato dalla scuola positivista. È il sistema sanzionatorio del cd. doppio binario.
L’incidenza della Costituzione sul sistema penale
Il codice penale attualmente in vigore (codice Rocco), emanato nel 1930, conserva in parte l’impronta autoritaria tipica del periodo fascista. Infatti, sono stati valorizzati i reati intesi come manifestazione di opposizione al sistema (delitti contro la personalità dello Stato, reati di opinione ecc.), anche se, complessivamente, può considerarsi un codice sufficientemente garantista dei diritti dei cittadini. Ciò soprattutto a seguito:
- di una serie di modifiche normative che hanno mitigato l’eccessiva rigidità di alcune parti del codice, adeguandole ai valori costituzionali (si pensi, ad esempio, alla riforma dei reati a mezzo stampa, ex L. 4-3-1958, n. 127);
- dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (il 1° gennaio 1948), che ha imposto l’adeguamento del codice penale ai principi di libertà previsti e tutelati dalla Costituzione stessa, adeguamento che ha dato luogo alla “bocciatura” di numerose norme penali da parte della Corte costituzionale.
L’adeguamento del codice penale vigente alla Costituzione repubblicana si è reso necessario in quanto la Costituzione:
- riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti: ogni cittadino è libero di manifestare le proprie opinioni (art. 21 Cost.), di professare la propria fede religiosa, di circolare e soggiornare ovunque sul territorio nazionale, salvi i limiti che la legge può stabilire per motivi di sanità o di sicurezza (art. 16 Cost.), di associarsi, di scioperare etc.;
- consente la punibilità, mediante sanzioni penali, dei soli comportamenti lesivi di valori riconosciuti, esplicitamente o implicitamente, dalla Costituzione, o comunque non incompatibili con la Costituzione stessa (Mantovani);
- afferma con forza i principi di eguaglianza e di solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.), che il legislatore penale deve tenere ben presenti nelle scelte di politica criminale. Il diritto penale deve, pertanto, tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), e deve adottare le misure necessarie per rimuovere le disuguaglianze economico-sociali che, normalmente, predispongono alla criminalità. Inoltre, secomdo il principio della “riserva di legge”, la Costituzione attribuisce il monopolio della criminalizzazione allo Stato (Parlamento e Governo), riservando ad esso il compito di stabilire ciò che è reato e di prevedere le relative sanzioni (art. 25, 2° e 3° comma, Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge).