Martedì 23 giugno 2026
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Migranti e guerra e caccia ai migranti

claudio loffredo · · 4 interventi
Titolo di Repubblica:"La guerra dichiarata al nemico Migrante". E' aperta la guerra e la caccia al migrante dal Governo come organo collegiale, dai suoi singoli ministri, dai deputati e senatori della maggioranza, in nome della sicurezza voluta dal popolo e quindi dal 70% che li ha votati. Sono lieto di essere nel 30%. Ma poi basta alimentare, come alimentano, la campagna di insicurezza per scatenare la paura che legittima le politiche di guerra e di cassia al migrante in nome del popolo. Del resto esempio recente è dato dai Nazisti con gli ebrei. Ma è il popolo o sono i rappresentanti che per cavalcare le politiche di consenso alimentano queste campagne? Le campagne sono vere o sono pilotate? Siamo piuttosto di fronte ad un falso ideologico dei politici. Ciò detto cerco di farmi alle norme, visto che i politici sostengono di operare nel rispetto delle norme. Non parlo dei dettami del Vangelo e del diritto naturale ma mi richiamo al diritto positivo e quindi alle norme giuridche dello Stato italiano e vincolanti come tali per tutti, politici compresi. In particolare mi soffermo sui punti salienti della normativa internazionale sulla tratta degli esseri umani prendendo a riferimento la Convenzione del Consiglio d'Europa, Varsavia 2005.
Obiettivi principali: Una strategia unica tramite cooperazione e coordinamento tra i vari Paesi; prevenzione; azioni penali nei confronti dei responsabili; cooperazione giudiziaria; assistenza e protezione delle VITTIME.
Lo sfruttamento comprende: lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale; il lavoro o i servizi forzarti, quindi sfruttamento sul lavoro (La Convenzione dell'OIL sul lavoro forzato o obbligatorio N° 29 del 29 giugno 1930, che qualifica come forzato o obbligatorio "qualsiasi lavoro o servizio richiesto ad una persona dietro minaccia di una qualunque pena e per il quale la medesima persona non si è offerta spontaneamente); la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù (che incidono sulla proprietà della persona); la servitù (che implica una negazione di libertà con obbligo di vivere e lavorare, pagati o meno, sulla proprietà altrui e senza poter cambiare condizione); l'espianto di organi.
Ogni legislatore nazionale può individuare altre forme di sfruttamento, ma deve almeno considerare le forme di sfruttamento menzionate come elementi costitutivi della tratta di esseri umani.
In effetti, la criminalità tende a diversificare sempre di più le proprie attività per fornire persone da sfruttare in tutti i settori nei quali si presenti una domanda.
Sfruttamento consumato o tentato. Non c'è bisogno che una persona sia stata sfruttata, perché ci sia tratta di esseri umani. E' sufficiente che essa sia stata oggetto di una delle azioni indicate "a fini di sfruttamento".
La tratta di esseri umani di conseguenza esiste anche prima del reale sfruttamento della vittima.
Il consenso di una vittima della "tratta di esseri umani" allo sfruttamento considerato è irrilevante se è stato usato uno qualsiasi dei mezzi di cui si riferisce il reato.
Gli strumenti di protezione e di assistenza delle vittime costituiscono un capitolo essenziale della Convenzione. Riprende la raccomandazione delle Nazioni Unite: "i diritti fondamentali delle vittime della tratta devono determinare l'azione intesa a prevenire e a combattere la tratta e ad offrire protezione assistenza e risarcimento alle vittime"
Alcune disposizioni si applicano a tutte le vittime. Altre alle vittime presenti senza permesso di soggiorno. Altre alle persone che non sono state ancora formalmente identificate come vittime, ma che si hanno motivi ragionevoli per credere che lo siano.
In particolare: l'articolo 10 tratta dell'identificazione delle vittime della tratta che è indispensabile per poterle far beneficiare dei diritti previsti nella Convenzione; l'articolo 11, ha per tema la protezione della vita privata delle vittime; l'articolo 12, specifica le misure di assistenza a cui le vittime hanno diritto; gli articoli 13 e 14, stabiliscono, per le vittime prive di permesso di soggiorno, un periodo di ristabilimento e di riflessione ed anche un permesso di soggiorno; l'articolo 15 è relativo all'indennizzo delle vittime della tratta per il danno subito; l'articolo 16 tratta del loro rimpatrio o ritorno; l'articolo 17 è relativo alla parità tra le donne e gli uomini.
Art.10 - Identificazione delle vittime
L'identificazione delle vittime è un problema cruciale
L'articolo 10, al primo comma, richiede che le Parti si assicurino, da un lato, che le loro autorità competenti dispongano di persone che sono state formate e qualificate nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani e nell'identificazione delle vittime, specie dei minori, e nel loro sostegno, e, d'altra parte, che le stesse autorità cooperino tra di loro e con le organizzazioni che svolgono attività di assistenza.
L'identificazione di una vittima della tratta è una procedura che richiede un certo tempo.
Anche se il processo di identificazione non è terminato, non appena le autorità competenti ritengono che sussistano ragionevoli motivi per credere che la persona è una vittima, non la espellono dal territorio dello Stato di accoglienza.
La procedura d'identificazione prevista all'articolo 10 è indipendente dall'eventuale procedimento penale contro gli autori della tratta.
Non è dunque necessaria una condanna penale per iniziare o completare la procedura di identificazione.
Le vittime hanno comunque bisogno di assistenza anche prima di venire identificate come tali.
I minori hanno bisogno di speciali misure di protezione, ma che è talvolta difficile determinare se una persona sia di età inferiore o superiore ai 18 anni.
Il comma 3, di conseguenza, chiede alle Parti di presumere che una vittima sia un minore se ci sono motivi per crederlo e se esiste incertezza circa la sua età. Nell'attesa che venga verificata la sua età, al minore devono essere accordate speciali misure di protezione, in conformità ai loro diritti, così come definiti, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Minori non accompagnati. Il comma 4 prevede le misure che devono essere adottate dalle Parti quando esse hanno a che fare con casi di minori vittime della tratta non accompagnati. Così: le Parti devono provvedere a far rappresentare il minore da un tutore legale, da un'organizzazione o da un'autorità che sia incaricata di agire nel superiore interesse del minore; le Parti devono fare i necessari passi per stabilire la sua identità e nazionalità e fare ogni sforzo per ritrovare la sua famiglia quando questo sia nel suo superiore interesse.
La famiglia del minore deve essere rintracciata solo quando ciò corrisponda al superiore interesse del minore, visto che talvolta è proprio la famiglia del minore la causa della tratta.
Articolo 11 - Protezione della vita privata Lo scopo dell'articolo 11 è la protezione della vita privata delle vittime della tratta.
Questa protezione è essenziale sia per la sicurezza fisica delle vittime, visto che possono essere minacciate dagli autori del reato, ma anche per non ipotecare il loro reinserimento sociale, sia nel paese di origine che in quello di accoglienza.
Quindi massima tutela del Trattamento dei dati personali delle vittime della tratta.
L'articolo 12 (Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani) si applica a tutte le vittime della tratta, sia nazionale che transnazionale, anche alle vittime prive di permesso di soggiorno.
Lo scopo è quello di "assistere le vittime nel loro recupero psicologico, fisico e sociale".
Le misure di assistenza menzionate sono misure minime.
Le Parti sono quindi libere di concedere misure di assistenza aggiuntive.
L'obbligo è quello di fornire alle vittime condizioni di vita capaci di assicurare la loro sussistenza, attraverso misure quali: un alloggio adeguato e sicuro, l'assistenza psicologica e materiale.
La sistemazione deve essere "adatta e sicura".
E' infatti opportuno che le vittime possano usufruire di uno spazio adatto e protetto in cui possano sentirsi la sicuro dai trafficanti.
Quando si tratta di tratta di esseri umani, i rifugi speciali e protetti costituiscono una soluzione particolarmente appropriata che è stata già adottata in vari Paesi.
L'assistenza psicologica è necessaria per aiutare la vittima a superare il trauma subito ed a reintegrarla nella società.
L'assistenza materiale è prevista perché si deve tener conto del fatto che molte vittime, una volta uscita dall'ambiente della tratta, si ritrovano totalmente prive di risorse materiali.
Ecco perchè quando Berlusconi, Maroni ed altri rappresentanti del Governo, deputati e senatori della maggioranza dicono negli slogan giornalieri che non identificare i migranti e mandarli in Libia è rispettare il diritto nazionale ed internazione commettono un falso ideologico con l'aggravante dello scopo elettorale.
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