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NON DEVE ESSERE RICONOCIMENTO DI CITTADINANZA , SINO TRANSCRIZIONE D'ATTI

tanoemilio · · 0 interventi
LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI CAMBIO NELLO STATUS CIVILE ACCADUTI A CITTADINI ITALIANI IN UNO STATO ESTERO

Il DPR 396/2000 a introdotto nuovi elementi a considerare nella trascrizione di atti di Stato civile accaduti a cittadini Italiani, Non importando se questi sono accaduti in Italia o all'Estero, in fatti prevede nell'articolo 12 comma 11 che "trattandosi d'atti di Stato Civile appartenenti a Cittadini Italiani" un chiunque vi abbia interese può chiedere la trascrizione di quattro maniere diverse a libera scelta del chiunque.

La Sostanza nelle trascrizioni non è il riconoscimento di cittadinanza alcuna, La SOSTANZA E' AGGIORNARE LA POSIZIONE ANAGRAFICA di CITTADINI Italiani.

Nei registri di Stato Civile Italiano solo si possono trascrivere atti che abbiano un collegamento con l'archivio Di Stato Civile Italiano, questo collegamento parte del dante causa della richiesta, in parole povere, non si può trascrivere un atto di matrimonio di un figlio d'italiano se prima non si trascrive l'atto di nascita di questo figlio, ma l'atto di nascita comporta SOSTANZIALMENTE, prima un cambio nella vita civile del cittadino PADRE, cosa questa che deve essere INFORMATA ALLO STATO ITALIANO SENZA INDUGIO, come in fatti segnala lo stesso DPR, e dopo, e solo dopo la sostanza della Nascita del Cittadino Figlio il quale per la sostanza della cittadinanza del padre può essere annotato come cittadino italiano o straniero, non per se senno per il diritto di sangue, sia questo diritto italiano sia questo diritto straniero, sempre diritto acquisito dei padri.

La SOSTANZA ALLORA NELLE TRASCRIZIONI di ATTI DI STATO CIVILE accaduti a cittadini italiani NON è PRIMA UN RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA DEI FIGLI E DOPO L'AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO DEI PADRI, SENNO PRIMA È L'AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO DEI PADRI e conseguentemente l'INVESTIMENTO DI STATUS DI CITTADINI ITALIANI DEI FIGLI.

La Sostanza è che gli Ufficiali del pubblico Ministero addetti agli Uffici Di Stato Civile e Anagrafe Italiano non possono allegramente ignorare i passi LEGALI per avviare una pratica in questi Uffici.

Passo Uno ACCERTAMENTO della DOCUMENTAZIONE

Passo Due: ACCERTAMENTO della VALIDITÀ di questa DOCUMENTAZIONE

Passo Tre: Accertamento di un COLLEGAMENTO VALIDO di questa DOCUMENTAZIONE per ESSERE TRASCRITTA NEL REGISTRO PUBBLICO ITALIANO DI STATO CIVILE

Passo Quattro: Accertamento del POSSESSO di un TITOLO VALIDO di questa DOCUMENTAZIONE per ESSERE TRASCRITTA NEI REGISTRI PUBBLICI ITALIANI.

Passo Cinque: Accertamento di NON IMPOSSIBILITA DI TRASCRIZIONE PER RINUNCIA O PERDITA DI CITTADINANZA ITALIANA di tutte le persone coinvolte nella richiesta di trascrizione, specialmente quando si tratta di una ricomposizione dell'albero famigliare, Cercando la CERTIFICAZIONE di non rinuncia o perdita della cittadinanza italiana, nei REGISTRI ESISTENTI NEL COMUNE PORTATORE DELLA SCHEDA ANAGRAFICA DEL DANTE CAUSA E TUTTO IL SUO GRUPPO FAMIGLIARE, IN UN TUTTO D'ACCORDO AL DPR 572/93 ARTI. 8 E 16

Passo Sei: TRASCRIZIONI DI QUESTI ATTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE, e se fosse il caso per trovarsi nella richiesta di trascrizione atti di nascita, ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DEI NUOVI NASCITI

La giurisprudenza INTENDE che le formalità di trascrizione degli atti di Stato Civile incidano sulla titolarità sostanziale dei diritti stessi. Pertanto, se Tizio nato in Italia ed emigrato, ha dei cambiamenti nella Sua Vita Civile, TUTTI QUESTI CAMBIAMENTI DEVONO ESSERE INFORMATI ALLO STATO ITALIANO, per tanto quando a Caio, ufficiale del pubblico ministero degli Uffici di Stato Civile Italiani, vieni richiesta la trascrizione di questi atti,

Caio deve seguire i passi come segnalati IN FORMA SPECIFICA per procedere alla ESECUZIONE IDONEA della domanda,

Caio non può tipificare li stessi atti con diverse procedure o avviare procedure non d'accordo all'attuale ordinamento Legale Italiano, tutti i nascite dei figli di Tizio devono essere trascritti SENZA ECCEZIONE ALCUNA, al di là dell'età dei figli di Tizio, per esempio se al momento della richiesta di trascrizione Tizio ha un figlio Sempronio di 28 anni, e Nanetto di 3,

Caio deve trascrivere ambi nascite, tanto quella di Sempronio come quella di Nanetto perché si tratta SOSTANZIALMENTE di cambiamenti nella vita di Tizio

Caio non può selezionare e trascrivere l'atto di Nanetto perché al momento della trascrizione nanetto è minorenne e denegare la trascrizione del atto di nascita di Sempronio perché al momento della trascrizione Sempronio è maggiorenne, e meno può addurre che essendo Nanetto Minorenne si tratta di una trascrizione di nascita ed essendo Sempronio Maggiorenne si tratta di un "RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA"

Caio non ha né un appoggio legale per sostentare la tale posizione, né una ragione giuridica per farlo, per tanto denegando tanto solo una trascrizione per motivi non validi competerebbe un flagrante mancato atto d'ufficio, e un DISCRIMEN RAZZISTA, entrambi due delitti devono essere IMMEDIATAMENTE DENUNCIATI PER Tizio.

Caio non può né anche addurre la non trascrizione per una richiesta di un attestato consolare di non rinuncia perché così non è valido oggi accertare la non rinuncia alla cittadinanza italiana, qua, anche, Caio starebbe commettendo il grave delitto d'omissione INTENZIONALE d'atto d'ufficio, e se personale consolare appoggia questa procedura allora si può aggiungere associazione illecita per delinquere, un altro delitto che Tizio DEVE DENUNCIARE.

Caio non può né anche chiedere residenza nel comune di questo chiunque vi abbia interesse, a meno che questo chiunque vi ha interesse abbia interesse in risiedere nel comune.

Caio non può chiedere un PdS per avviare la pratica di trascrizione perché questo non è legale, questo non è contemplato nel DPR 396/2000 né in nessun altro DPR, DM, DL, o elemento legale.

Caio non può far credere, o basare la sua disposizione a non trascrivere gli atti perché si tratta di un riconoscimento di cittadinanza e non, come in fatti è, una semplice trascrizione d'atti di Stato Civile accaduti in Uno Stato estero ad un cittadino italiano e tutta sua prole nata all'Estero.

LA SOSTANZA è ATTI DI CAMBIAMENTO NELLA VITA CIVILE DI CITTADINI ITALIANI A PARTIRE DEL CAPOSTIPITE, MAI NELLA POSIZIONE DI STRANIERO, PER TANTO MAI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA ALCUNO è POSSIBILE, per tanto non essendo la SOSTANZA un riconoscimento di cittadinanza, però sì un aggiornamento anagrafico, LA SOSTANZA è SEGUIRE I PASSI LEGALI PER ARRIVARE ALLA NORMALE TRASCRIZIONE DI QUESTI CAMBIAMENTI.

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