NOTIZIE DAL TRIBUNALE PENALE SU RADIO VATICANA
Dal sito del Gevam: http://www.gevam.it/news_dettaglio.php?id=2003
"La Cassazzione stabilisce il principio che il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra nell'ambito dell'art. 674 del C.P. ...
Cass. Pen., sez. III, 26 settembre 2008 n. 36845, Pres. Lupo, Est. Franco Ric. - "L'ONDA DIVINA (DI RADIO VATICANA)" - Marcello A. MAZZOLA
Fonte: http://www.personaedanno.it/home.aspx
1. La fresca sentenza del giudice di legittimità penale non conclude la estenuante vicenda dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da Radio Vaticana, ma quanto meno pone un punto saldo che vincolerà il giudice di merito. Finalmente infatti si scrive che "il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell'ambito dell'art. 674 cod. pen.".
Certo, nel modesto art. 674 c.p. non vi rientra qualsiasi emissione (pollutions), come ci ricordano gli stessi supremi giudici, perché il "reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivo".
La estenuante vicenda dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da Radio Vaticana ha radici lontane e trova il suo culmine nello studio epidemiologico del 2002, effettuato nell'area circostante Radio Vaticana in provincia di Roma (Michelozzi P. et al., Am. J. Epidemiol., 155, 1096-1103, 2002), il quale ha messo in evidenza una aumentata frequenza di casi di leucemia infantile, leucemie e linfomi in adulti, e trends positivi per melanoma, tumore alla vescica e tumori cerebrali in adulti. Nel mentre prendeva il via il procedimento penale che ha avuto varie difficoltà, tra cui la discussione sulla competenza giurisidizionale, dapprima negata (Trib. Roma, 19 febbraio 2002, Tucci e altri, Giur. di Merito, 2002, 1320) poi superata in favore del giudice italiano da parte della Cassazione (Cass. pen., Sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516, Tucci e altri, Riv. Pen., 2004, 146, la quale ha sottolineato che "Ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 847, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. È pertanto da escludere, in base alla stessa legislazione della Chiesa, che possa essere qualificata come "ente centrale" la Radio vaticana, giacché essa, pur dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, è indicata, nella Costituzione apostolica "Pastor bonus" del 28 giugno 1988 (art. 186), soltanto come istituto che, per quanto collegato con la Santa Sede, non fa parte, tuttavia, della Curia romana, avendo la funzione di prestare un servizio ritenuto necessario ed utile al Sommo Pontefice, alla Curia ed alla Chiesa universale, allo stesso modo di altri organismi quali il Centro televisivo vaticano, la Biblioteca apostolica, le diverse Accademie pontificie, la Tipografia poliglotta, la Libreria editrice vaticana ed il giornale "L'osservatore romano"".).
Succesivamente il tribunale di Roma, con sentenza 9 maggio 2005, dichiarò il card. Tucci e mons. Borgomeo responsabili del reato loro ascritto e li condannò alla pena di dieci giorni di arresto ciascuno, con la sospensione condizionale della pena e con la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. Come si sa tuttavia, le vie del Signore sono infinite. Tant'è.
2. La corte d'appello di Roma, con sentenza del 4 giugno 2007, assolse invece gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice del gravame ritenne che la sussunzione della fattispecie di emissione di onde elettromagnetiche nella previsione di cui alla prima parte dell'art. 674 cod. pen. costituiva non una semplice interpretazione estensiva, bensì una vera e propria applicazione analogica della norma penale ad una diversa fattispecie caratterizzata dalla identità di ratio, applicazione che, come è ben noto, nel nostro ordinamento non è consentita in materia penale.
Se nonché avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma, deducendo erronea applicazione della legge penale e sostenendo, con richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'art. 674 cod. pen., con riferimento alla sua prima parte, deve applicarsi anche al fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche, non in forza di una applicazione analogica ma per mera interpretazione estensiva.
La Cassazione riconosce ora con una lunga e bella sentenza, potremmo dire profondamente laica ed equilibrata, la tesi del Procuratore generale della Repubblica.
La complessa vicenda entra finalmente nella fase finale, poiché la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che procederà ad un nuovo giudizio attenendosi agli enunciati principi di diritto.
Tuttavia come è ben noto il reato di cui all'art. 674 (Getto pericoloso di cose) c.p. che punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti" con "l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206" è tale da non incutere alcun timore, fallendo dunque la prevenzione dell'illecito. Cogliamo dunque l'occasione per domandare una profonda riforma di tale fattispecie di reato.
L'unica forma di soddisfazione (comunque insufficiente) potrà forse venire dal risarcimento per le parti civili. Sempre che la fede non le abbandoni ... prosegue su: http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/011666.aspx
"La Cassazzione stabilisce il principio che il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra nell'ambito dell'art. 674 del C.P. ...
Cass. Pen., sez. III, 26 settembre 2008 n. 36845, Pres. Lupo, Est. Franco Ric. - "L'ONDA DIVINA (DI RADIO VATICANA)" - Marcello A. MAZZOLA
Fonte: http://www.personaedanno.it/home.aspx
1. La fresca sentenza del giudice di legittimità penale non conclude la estenuante vicenda dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da Radio Vaticana, ma quanto meno pone un punto saldo che vincolerà il giudice di merito. Finalmente infatti si scrive che "il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell'ambito dell'art. 674 cod. pen.".
Certo, nel modesto art. 674 c.p. non vi rientra qualsiasi emissione (pollutions), come ci ricordano gli stessi supremi giudici, perché il "reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivo".
La estenuante vicenda dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da Radio Vaticana ha radici lontane e trova il suo culmine nello studio epidemiologico del 2002, effettuato nell'area circostante Radio Vaticana in provincia di Roma (Michelozzi P. et al., Am. J. Epidemiol., 155, 1096-1103, 2002), il quale ha messo in evidenza una aumentata frequenza di casi di leucemia infantile, leucemie e linfomi in adulti, e trends positivi per melanoma, tumore alla vescica e tumori cerebrali in adulti. Nel mentre prendeva il via il procedimento penale che ha avuto varie difficoltà, tra cui la discussione sulla competenza giurisidizionale, dapprima negata (Trib. Roma, 19 febbraio 2002, Tucci e altri, Giur. di Merito, 2002, 1320) poi superata in favore del giudice italiano da parte della Cassazione (Cass. pen., Sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516, Tucci e altri, Riv. Pen., 2004, 146, la quale ha sottolineato che "Ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 847, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. È pertanto da escludere, in base alla stessa legislazione della Chiesa, che possa essere qualificata come "ente centrale" la Radio vaticana, giacché essa, pur dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, è indicata, nella Costituzione apostolica "Pastor bonus" del 28 giugno 1988 (art. 186), soltanto come istituto che, per quanto collegato con la Santa Sede, non fa parte, tuttavia, della Curia romana, avendo la funzione di prestare un servizio ritenuto necessario ed utile al Sommo Pontefice, alla Curia ed alla Chiesa universale, allo stesso modo di altri organismi quali il Centro televisivo vaticano, la Biblioteca apostolica, le diverse Accademie pontificie, la Tipografia poliglotta, la Libreria editrice vaticana ed il giornale "L'osservatore romano"".).
Succesivamente il tribunale di Roma, con sentenza 9 maggio 2005, dichiarò il card. Tucci e mons. Borgomeo responsabili del reato loro ascritto e li condannò alla pena di dieci giorni di arresto ciascuno, con la sospensione condizionale della pena e con la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. Come si sa tuttavia, le vie del Signore sono infinite. Tant'è.
2. La corte d'appello di Roma, con sentenza del 4 giugno 2007, assolse invece gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice del gravame ritenne che la sussunzione della fattispecie di emissione di onde elettromagnetiche nella previsione di cui alla prima parte dell'art. 674 cod. pen. costituiva non una semplice interpretazione estensiva, bensì una vera e propria applicazione analogica della norma penale ad una diversa fattispecie caratterizzata dalla identità di ratio, applicazione che, come è ben noto, nel nostro ordinamento non è consentita in materia penale.
Se nonché avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma, deducendo erronea applicazione della legge penale e sostenendo, con richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'art. 674 cod. pen., con riferimento alla sua prima parte, deve applicarsi anche al fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche, non in forza di una applicazione analogica ma per mera interpretazione estensiva.
La Cassazione riconosce ora con una lunga e bella sentenza, potremmo dire profondamente laica ed equilibrata, la tesi del Procuratore generale della Repubblica.
La complessa vicenda entra finalmente nella fase finale, poiché la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che procederà ad un nuovo giudizio attenendosi agli enunciati principi di diritto.
Tuttavia come è ben noto il reato di cui all'art. 674 (Getto pericoloso di cose) c.p. che punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti" con "l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206" è tale da non incutere alcun timore, fallendo dunque la prevenzione dell'illecito. Cogliamo dunque l'occasione per domandare una profonda riforma di tale fattispecie di reato.
L'unica forma di soddisfazione (comunque insufficiente) potrà forse venire dal risarcimento per le parti civili. Sempre che la fede non le abbandoni ... prosegue su: http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/011666.aspx