Martedì 30 giugno 2026
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penale cambio gestore telefonico (bersani-bis)

mario · · 4 interventi
è entrato il vigore il decreto bersani-bis il quale, all'art. 1, co. 3, recita:
"I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze
presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni."

la nuova regola è quindi che si può recedere senza spese, ma, dice la legge "senza spese non giustificate da costi dell'operatore".
ma mi chiedo:
1) quali sono questi costi dell'operatore?
2) al momento del recesso, se mi vedo addebitata una penale, come faccio a obiettare che l'operatore non ha sostenuto dei costi?

qualsiasi operatore può dire che il recesso gli ha comportato dei costi (ad es amministrativi, burocratici, che ne so) e vanificare così l'intento del decreto.
come ci si deve regolare, quindi?
❤️
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