RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE TRA FRATELLI E SORELLE
In altre discussioni e forum dove ho risposto per cinque anni a tutti coloro che avevano dubbi e cercavano orientamento legale, ho anche dibattuto trovando posizioni contrarie e a favore, se i fratelli o le sorelle di extracomunitari, coniugi di cittadini UE, abbiano o no il diritto al visto di familiare al seguito o ricongiungimento familiare. In effetti la legge, in questo caso il DL 30/2007, non é molto chiara, dando adito a possibili diverse interpretazioni del suddetto diritto se non é stata letta e studiata con attenzione, ma la risposta é piuttosto chiara ed é positiva. Non esiste alcun dubbio e contrariamente a ció che pubblicano addirittura alcuni Consolati: http://www.conscasablanca.esteri.it/Consolato_Casablanca/Archivio_News/familiariUE.htm, per quanto riguarda il diritto di fratelli e sorelle di CITTADINI UE e quindi anche italiani.
Nel caso di Casablanca, ma abbiamo risposte simili anche in altre rappresentanze, si nega la possibilitá di ricongiungimento familiare, citando proprio il Decreto Legislativo 30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE. Peró il suddetto DL 30/07 detta:
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
É evidente che leggendo solamente l'art. 2, che oltrettutto non detta tutti gli aventi diritto o quelli che non li hanno, ma solamente le definizioni di alcuni familiari, i fratelli e sorelle non essendo coniugi, ne' discendenti o ascendenti diretti, non sono inclusi nelle definizioni dell'art. 2.
Come qualsiasi normativa, per capire esattamente cosa sta dettando, deve essere letta per intero ed é sufficiente arrivare all'art 3, che al contrario dell'art.2 che é intitolato ''Definizioni'', specifica gli ''aventi diritto'' dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di entrare, circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Leggiamolo insieme:
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
L'errore é quindi clamoroso, lapalissiano e gigantesco.
Quando il suddetto art. 3, specifica: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico, sta precisando inequivocabilmente e senza possibili altre interpretazioni che, ogni altro familiare che non sia descritto nelle definizioni dell'art.2, ricordiamo e riassumiamo quali siano:
a) coniuge
b) discendenti
c) ascendenti
ha il diritto al ricongiungimento familiare o familiare al seguito se a carico o ...omissis.
con OGNI ALTRO FAMILIARE, non compreso quindi tra il coniuge, i discendenti e gli ascendenti di cittadini UE. Si intende e specifica invece, ''TUTTI'' gli altri familiari se a carico, incluso ovviamente, i fratelli e le sorelle.
Chiarisce bene questo diritto ingiustamente negato, il MAI, Ministero competente e regolatore dell'immigrazione, con la Circolare del 18 luglio 2007, avente per oggetto: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, Prot. n. 200704165/15100/14865 (39),, nella quale si specifica e si chiarisce definitivamente.
Riporto testualmente: ''....L'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o...omissis.... Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell'articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione.
Oltre a non essere attenti nel dare informazioni sulle disposizioni di legge, ci si trova anche davanti a una clamorosa ''interpretazione'', assolutamente anticostituzionale, in quanto i fratelli e le sorelle si troverebbero DISCRIMINATI nei confronti di nipoti, genitori e coniuge. Discriminazione proibita appunto, dall'Art. 3 della nostra Costituzione.
Si potrebbe obbiettare che il DL parli di cittadini UE e che si tratta di familiari di cittadini UE, presumibilmente di cittadinanza UE e non di extracomunitari?
NEANCHE A DUBITARLO!!!
Le normative vanno lette per intero dal principio alla fine e a parte che giá l'art 3 succitato, riporta testualmente ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza , basta arrivare all'Art 23, per leggere:
Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
I diritti consolari sui visti quando si tratta di ricongiungimento familiare, é sempre a titolo gratuito.
Lo specifica il DL 30/2007 succitato, all'art. 5, commi 2 e 3:
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.
Sempre ci si augura che gli errori vengano corretti e in fretta, soprattutto quando l'informazione proviene da Istituzioni cosí altolocate e di gran prestigio, come un Consolato o un Ufficio Consolare italiano, quindi tutti noi ci aspettiamo, fiduciosi nelle nostre istituzioni, che l'errore d'interpretazione venga immediatamente corretto onde evitare gravi torti agli aventi diritto.
Nel caso di Casablanca, ma abbiamo risposte simili anche in altre rappresentanze, si nega la possibilitá di ricongiungimento familiare, citando proprio il Decreto Legislativo 30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE. Peró il suddetto DL 30/07 detta:
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
É evidente che leggendo solamente l'art. 2, che oltrettutto non detta tutti gli aventi diritto o quelli che non li hanno, ma solamente le definizioni di alcuni familiari, i fratelli e sorelle non essendo coniugi, ne' discendenti o ascendenti diretti, non sono inclusi nelle definizioni dell'art. 2.
Come qualsiasi normativa, per capire esattamente cosa sta dettando, deve essere letta per intero ed é sufficiente arrivare all'art 3, che al contrario dell'art.2 che é intitolato ''Definizioni'', specifica gli ''aventi diritto'' dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di entrare, circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Leggiamolo insieme:
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
L'errore é quindi clamoroso, lapalissiano e gigantesco.
Quando il suddetto art. 3, specifica: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico, sta precisando inequivocabilmente e senza possibili altre interpretazioni che, ogni altro familiare che non sia descritto nelle definizioni dell'art.2, ricordiamo e riassumiamo quali siano:
a) coniuge
b) discendenti
c) ascendenti
ha il diritto al ricongiungimento familiare o familiare al seguito se a carico o ...omissis.
con OGNI ALTRO FAMILIARE, non compreso quindi tra il coniuge, i discendenti e gli ascendenti di cittadini UE. Si intende e specifica invece, ''TUTTI'' gli altri familiari se a carico, incluso ovviamente, i fratelli e le sorelle.
Chiarisce bene questo diritto ingiustamente negato, il MAI, Ministero competente e regolatore dell'immigrazione, con la Circolare del 18 luglio 2007, avente per oggetto: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, Prot. n. 200704165/15100/14865 (39),, nella quale si specifica e si chiarisce definitivamente.
Riporto testualmente: ''....L'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o...omissis.... Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell'articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione.
Oltre a non essere attenti nel dare informazioni sulle disposizioni di legge, ci si trova anche davanti a una clamorosa ''interpretazione'', assolutamente anticostituzionale, in quanto i fratelli e le sorelle si troverebbero DISCRIMINATI nei confronti di nipoti, genitori e coniuge. Discriminazione proibita appunto, dall'Art. 3 della nostra Costituzione.
Si potrebbe obbiettare che il DL parli di cittadini UE e che si tratta di familiari di cittadini UE, presumibilmente di cittadinanza UE e non di extracomunitari?
NEANCHE A DUBITARLO!!!
Le normative vanno lette per intero dal principio alla fine e a parte che giá l'art 3 succitato, riporta testualmente ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza , basta arrivare all'Art 23, per leggere:
Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
I diritti consolari sui visti quando si tratta di ricongiungimento familiare, é sempre a titolo gratuito.
Lo specifica il DL 30/2007 succitato, all'art. 5, commi 2 e 3:
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.
Sempre ci si augura che gli errori vengano corretti e in fretta, soprattutto quando l'informazione proviene da Istituzioni cosí altolocate e di gran prestigio, come un Consolato o un Ufficio Consolare italiano, quindi tutti noi ci aspettiamo, fiduciosi nelle nostre istituzioni, che l'errore d'interpretazione venga immediatamente corretto onde evitare gravi torti agli aventi diritto.