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LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE - Breve guida per il cittadino

Piersilvio · · 8 interventi
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Breve guida per il cittadino


Indice:

Capitolo 1 La riforma: gli obiettivi e le scelte di fondo

Capitolo 2 Il Parlamento

Capitolo 3 La forma di governo

Capitolo 4 Le competenze legislative e amministrative

Capitolo 5 Le garanzie costituzionali



CAPITOLO 1

La riforma: gli obiettivi e le scelte di fondo

La riforma mira a :

aggiornare le competenze legislative di Stato e Regioni;
modificare la forma di governo;
rinnovare il bicameralismo;
adeguare il sistema delle garanzie.
Gli obiettivi del disegno di legge costituzionale

La riforma è stata resa necessaria sia dalle riforme costituzionali intervenute tra l'approvazione della Costituzione nel 1947 ed oggi, sia per i rilevanti contributi culturali e politici di oltre vent'anni di Commissioni bicamerali per le riforme istituzionali e costituzionali.

Non si tratta pertanto di una riforma costituzionale costruita dal nulla, in una baita a Lorenzago da quattro "saggi", ma di una articolata e complessa riforma costituzionale scaturita al termine di oltre vent'anni di riflessioni, di proposte politiche, di elaborazioni culturali.

La riforma costituzionale ha quattro obiettivi generali:

completare il trasferimento delle funzioni legislative dallo Stato alle Regioni (Devoluzione);
disciplinare una nuova forma di governo basata sulla sovranità popolare, tesa a impedire i "ribaltoni";
concludere l'esperienza del cosiddetto "bicameralismo perfetto", facendo nascere un Senato federale e lasciando alla sola Camera dei deputati, come in ciascun ordinamento costituzionale europeo, il ruolo di rappresentanza politica del corpo elettorale e, almeno con riguardo ai sistemi parlamentari, il rapporto di fiducia con il governo;
adeguare il sistema delle garanzie: nuovi poteri e funzioni al Presidente della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alle opposizioni parlamentari.
Per assicurare la continuità del funzionamento delle istituzioni e la gradualità del passaggio al nuovo sistema, è stata prevista una disciplina transitoria. Per queste ragioni sono stati previsti alcuni passaggi successivi per la piena applicazione della riforma, in maniera da non incidere sul funzionamento degli organi già insediati.

Le scelte di fondo

La riforma affronta argomenti tutti compresi nella parte seconda della Costituzione.

Il progetto si compone di 57 articoli in gran parte modificativi dell'attuale teso della Costituzione.

La riforma riguarda in particolare: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, la forma di governo, le competenze e le funzioni di Stato, Regioni ed Enti locali, la composizione della Corte Costituzionale.

Nessuno dei principi affermati dalla Parte prima della Costituzione viene toccato. Per questo, i principi fondamentali, diritti e doveri previsti e disciplinati nella Parte prima costituiscono un insieme di valori comuni a maggioranza ed opposizione: da nessuno è stato proposto prima o è stato attuato ora un qualunque cambiamento della Parte prima della Costituzione.

Allorché si sente infatti affermare che con la riforma costituzionale si "attenta" alla Costituzione repubblicana è sempre opportuno ribadire che nulla è innovato in ordine a principi fondamentali, diritti e doveri di libertà, di associazione, di formazioni sociali, stabiliti nella Parte prima della Costituzione.

Le quattro scelte di fondo della riforma possono essere riassunte nel modo seguente:

"Più società, meno Stato": è affermata in pieno la priorità dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
"Più popolo, meno palazzo": gli elettori scelgono direttamente il primo ministro e la sua maggioranza;
"Più risposte locali, meno poteri lontani": si avvicina il potere legislativo ai cittadini;
"Un Parlamento più moderno, più giovane e con meno parlamentari".


CAPITOLO 2

Il Parlamento

La riforma del Parlamento, in chiave di snellimento e modernizzazione dell'organizzazione e del procedimento, riguarda essenzialmente:

l'istituzione del Senato federale della Repubblica;
il nuovo procedimento di approvazione delle leggi;
la riduzione del numero dei parlamentari.
Cosa prevede oggi la Costituzione

Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
Camera e Senato durano entrambi in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato;
i deputati sono 630, i senatori 315;
nel Senato della Repubblica vi sono anche 5 senatori a vita e gli ex Presidenti della Repubblica;
per diventare deputato occorre avere compiuto 25 anni, per diventare senatore 40 anni;
Camera e Senato svolgono la medesima funzione legislativa: per diventare legge, un progetto deve essere approvato, nell'identico testo, da entrambi i rami del Parlamento (cosiddetto "bicameralismo perfetto").
Cosa cambia con la riforma

Il Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica;
la Camera dei deputati sarà eletta per cinque anni, come adesso. I senatori saranno eletti in ciascuna Regione contestualmente ai rispettivi Consigli regionali e resteranno in carica fino alla data della proclamazione del nuovo Consiglio regionale e dei nuovi senatori;
si riduce il numero dei parlamentari: i deputati saranno 518, i senatori 252;
al posto dei senatori a vita ci saranno i deputati a vita, che scendono da 5 a 3;
per diventare deputato occorrerà avere compiuto 21 anni. Per diventare senatore 25 anni;
si rompe il meccanismo del bicameralismo perfetto e si introduce quello dei procedimenti monocamerali:m le leggi saranno normalmente approvate da uno solo dei rami del Parlamento (Camera o Senato federale), con il parere dell'altro, in base alla materia che si deve disciplinare (ad esempio, i disegni di legge sulla giustizia saranno approvati soltanto dalla Camera, mentre le leggi riguardanti il governo del territorio saranno approvate soltanto dal Senato federale).


CAPITOLO 3

La forma di governo

Il progetto di riforma:

prevede la scelta diretta, da parte del corpo elettorale, del Primo ministro e della maggioranza alla Camera dei deputati a lui collegata;
attribuisce maggiori poteri al Primo ministro;
impedisce i "ribaltoni".
Cosa prevede oggi la Costituzione

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, nomina i ministri;
il Presidente del Consiglio deve ottenere la fiducia del Parlamento;
il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo, promuove e coordina l'attività dei ministri;
il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.
Cosa cambia con la riforma

È introdotta la figura del Primo ministro, in luogo del Presidente del Consiglio;
il candidato alla carica di Primo ministro è collegato ai candidati alla Camera dei deputati. La legge deve favorire la formazione di una maggioranza collegata al premier. Sulla base del risultato elettorale, il Capo dello Stato nomina premier il candidato della coalizione vincente. Il Primo ministro troverà dunque legittimazione diretta nella volontà del corpo elettorale;
i ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro;
per l'insediamento il premier non avrà più bisogno della fiducia della Camera;
in occasione del suo insediamento, il Primo ministro illustra in Parlamento il programma che intende realizzare durante il suo mandato. In seguito, il Primo ministro presenta annualmente lo stato di attuazione del programma stesso (le cose fatte e quelle ancora da realizzare);
il Primo ministro "dirige" l'attività dei singoli ministri;
il Primo ministro può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati;
saranno impossibili i "ribaltoni": se il Primo ministro scelto dagli elettori cessa dalla carica (dimissioni, sfiducia, impedimento, ecc.), può essere nominato un nuovo Primo ministro solo con il supporto della stessa maggioranza espressa dalle elezioni. Altrimenti, si renderà necessario il ricorso ad una nuova consultazione elettorale.


CAPITOLO 4

Le competenze legislative e amministrative

Con il progetto di riforma, in sintesi:

alle Regioni è attribuita la competenza legislativa esclusiva per materie attinenti alla sanità, all'istruzione, alla polizia locale (devolution);
allo Stato è attribuita al competenza legislativa esclusiva per alcune materie non frazionabili tra le Regioni;
il Parlamento nazionale può decidere sul rispetto dell'interesse nazionale da parte delle leggi regionali.
Cosa prevede oggi la Costituzione

Allo Stato è attribuita la potestà legislativa esclusiva per determinate materie (es. giustizia, difesa, tutela del risparmio);
altre materie sono assegnate alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni >(es. grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; professioni): lo Stato individua i principi fondamentali della materia, mentre le Regioni concretizzano e danno attuazione a tali principi;
tutte le altre materie non espressamente elencate sono attribuite in via residuale alla competenza legislativa regionale;
le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per esigenze unitarie siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Cosa cambia con la riforma

Alle Regioni viene attribuita, in particolare, la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche); definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale;
tornano allo Stato alcune materie, non frazionabili tra le Regioni, come le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, l'ordinamento delle professioni intellettuali, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia, le norme generali sulla tutela della salute;
si reintroduce il controllo parlamentare sull'interesse nazionale. Il Governo potrà proporre l'annullamento di una legge regionale se ritiene che essa pregiudichi gli interessi preminenti ed essenziali del paese; il Parlamento in seduta comune potrà annullare la legge regionale, con deliberazione a maggioranza assoluta;
viene prevista, per la prima volta, la possibilità per gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) di ricorrere alla Corte Costituzionale per impugnare leggi statali o regionali ritenute lesive delle loro autonomia;
a Comuni, Province e Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative;
è riconosciuta l'autonoma iniziativa della società civile (sussidiarietà orizzontale).


CAPITOLO 5

Le garanzie costituzionali

Il progetto di legge costituzionale contiene numerose disposizioni riguardanti il sistema delle garanzie costituzionali, disciplinando:

le funzioni ed il ruolo del Presidente della repubblica;
la composizione della Corte costituzionale;
il ruolo delle opposizioni all'interno della Camera dei deputati.
Cosa prevede oggi la Costituzione

Il Presidente della Repubblica deve avere almeno 50 anni;
viene eletto dal Parlamento in seduta comune , integrato da tre delegati per regione;
resta in carica per sette anni;
il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale;
la Corte costituzionale, l'organo che, in particolare, verifica il rispetto della Costituzione da parte delle leggi ordinarie, è composta da 15 giudici;
un terzo dei suoi membri è nominato dal Presidente della Repubblica; un terzo dal Parlamento in seduta comune; un terzo dalla supreme magistrature (Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato).
In caso di modifica costituzionale, qualora si raggiunga nella seconda deliberazione il quorum dei due terzi dei componenti delle Camere è precluso il ricorso al referendum popolare.
Quanto al Parlamento, ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Cosa cambia con la riforma

Il Presidente della Repubblica dovrà avere almeno 40 anni;
verrà eletto da un'apposita assemblea ("Assemblea della Repubblica"), formata da deputati, senatori, Presidenti delle Regioni e da un numero di delegati per ogni Regione, proporzionale al numero degli abitanti;
il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica;
il Presidente della Repubblica nominerà:
il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura;
il presidente del CNEL;
i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.
La Corte Costituzionale sarà composta da 15 giudici, di cui quattro saranno nominati dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tre dalla Camera dei deputati, quattro dal Presidente della Repubblica e quattro dalle supreme magistrature (Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato).
Viene così attribuito alle Regioni un peso significativo, per il tramite del Senato federale, nella nomina di una parte dei giudici costituzionali. La Corte sarà così composta da giudici che esprimono tutti i livelli di produzione normativa (non solo lo Stato, ma anche le Regioni adottano leggi);
nei tre anni successivi alla conclusione del loro mandato, i giudici non potranno ricoprire incarichi di governo o cariche pubbliche.
Con riferimento al Parlamento, per la prima volta vengono inseriti in Costituzione i diritti delle opposizioni alla Camera dei deputati, da specificare tramite il relativo regolamento; gli esponenti dei gruppi di opposizione presiederanno inoltre le Commissioni o i Comitati con compiti ispettivi, di controllo e di garanzia;
il regolamento della Camera dei deputati sarà adottato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, il regolamento del Senato federale a maggioranza assoluta;
è previsto il quorum dei due terzi per l'elezione dei Presidenti delle due camere (Camera dei deputati e Senato federale). Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
Viene reso sempre possibile il ricorso alla consultazione referendaria per qualsiasi modifica di rango costituzionale, in ossequio ai principi della democrazia partecipativa. In altre parole, qualora nella seconda deliberazione il Parlamento dovesse approvare progetti di legge costituzionale con ampie maggioranze (anche pari o superiori ai due terzi dei componenti), a differenza del sistema attuale si potrà comunque procedere a referendum, se richiesto, dando l'ultima parola al potere sovrano.
E' espressamente prevista nella Costituzione la figura delle Autorità amministrative indipendenti. Questi organismi potranno essere istituiti per lo svolgimento di attività di garanzia e vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e i loro Presidenti saranno nominati dal Presidente della Repubblica.
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