SANZIONATA CON 40.000 € DI MULTA ONEMEET S.p.A.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la società OneMeet S.p.a. gestore del sito di incontri OneMeet.net con PROVVEDIMENTO n.20416 del 28/10/2009, per il comportamento illecito della stessa.
Infatti, benché una volta forniti i propri dati, il consumatore credendo di aver acquistato l'accesso al servizio per un solo mese, lo stesso ha invece INCONSAPEVOLMENE sottoscritto un abbonamento annuale, condizione esplicitata si nel contratto di abbonamento ma che per la strutturazione del sito non sarebbe facilmente e necessariamente visibile in fase di adesione al servizio, ovvero, detto in altre parole, per come è strutturato il sito sarebbe possibile attivare il pass senza leggere tali condizioni.
Inoltre, durante la prova gratuita non sarebbe possibile rispondere alle e-mail ricevute, e dopo tale periodo gli stessi mittenti non cercherebbero più di contattare i nuovi iscritti.
L'Autority ha condannato la società OneMeet ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € ridotta a 40.000 € ... per il fatto che la società di cui sopra, ... presenta un fatturato pari a circa " 1.620.000 € " ... ed una perdita di esercizio pari a circa " 600 € " (sic!), per VIOLAZIONE dell'art 21 comma 1 lett b) e d), in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore con riferimento alle caratteristiche e al prezzo del servizio promosso e dell'art 20 CODICE del CONSUMO per "non aver tenuto quel normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere con riferimento alla prospettazione dei servizi offerti ed alla completezza delle informazioni fornite nella comunicazione commerciale. IL TESTO INTEGRALE è visibile sul "Bollettino n. 43 del 16 novembre 2009" oppure su FACEBOOK all'interno del gruppo "ONEMEET DEBUG".
Tanto vi dovevo.
CARLO
Infatti, benché una volta forniti i propri dati, il consumatore credendo di aver acquistato l'accesso al servizio per un solo mese, lo stesso ha invece INCONSAPEVOLMENE sottoscritto un abbonamento annuale, condizione esplicitata si nel contratto di abbonamento ma che per la strutturazione del sito non sarebbe facilmente e necessariamente visibile in fase di adesione al servizio, ovvero, detto in altre parole, per come è strutturato il sito sarebbe possibile attivare il pass senza leggere tali condizioni.
Inoltre, durante la prova gratuita non sarebbe possibile rispondere alle e-mail ricevute, e dopo tale periodo gli stessi mittenti non cercherebbero più di contattare i nuovi iscritti.
L'Autority ha condannato la società OneMeet ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € ridotta a 40.000 € ... per il fatto che la società di cui sopra, ... presenta un fatturato pari a circa " 1.620.000 € " ... ed una perdita di esercizio pari a circa " 600 € " (sic!), per VIOLAZIONE dell'art 21 comma 1 lett b) e d), in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore con riferimento alle caratteristiche e al prezzo del servizio promosso e dell'art 20 CODICE del CONSUMO per "non aver tenuto quel normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere con riferimento alla prospettazione dei servizi offerti ed alla completezza delle informazioni fornite nella comunicazione commerciale. IL TESTO INTEGRALE è visibile sul "Bollettino n. 43 del 16 novembre 2009" oppure su FACEBOOK all'interno del gruppo "ONEMEET DEBUG".
Tanto vi dovevo.
CARLO