Sicurezza alimentare CONFEZIONAMENTO di SFARINATI e FARINE
con la presente desidero segnalare un tema significativo, riguardante la NON-Sicurezza alimentare (ed il vuoto legislativo italiano) circa IL CONFEZIONAMENTO DI SFARINATI e FARINE.
PREMESSA:
oggi, i molini italiani nella quasi totalità insaccano sfarinati e farine in SACCHI A VALVOLA.
I sacchi a valvola sono sacchi multistrato dotati di una "valvola", o più banalmente una apertura (cioè un angolo di sacco non incollato) nella parte superiore.
Appositi macchinari, tramite un becco metallico che entra nella apertura, sparano la farina dentro. Alla fine del riempimento il becco, semplicemente, viene estratto. Senza sigillare in alcun modo la valvola. Lasciando la farina potenzialmente a contatto con agenti esterni, sia durante lo stoccaggio che il trasporto.
La farina in questo modo, può entrare facilmente in contatto con polveri, parassiti, agenti patogeni, insetti etc.
Il sacco a valvola, insomma, non risponde alla funzione di "sigillo di garanzia" e non vale neppure come chiusura efficace del sacco.
Ma, Come è possibile tutto questo?
La legge cosa prevede per garantire e gestire l'integrità e salubrità del prodotto all'origine?
LE NORME LEGISLATIVE:
E' molto interessante analizzare sinteticamente l'excursus normativo che tratta l'argomento "Imballaggio sfarinati", a partire dalla legge del 1932, poi quella del 1967, fino a quella del 2001. Ed è interessante notare che la rigorosità normativa applicata all'imballo degli sfarinati, è andata via via scemando, fino a ridursi ad una richiesta generica di utilizzare "sacchi chiusi" ....
A) Legge 17 marzo 1932, n. 368
Art.6 e Art.7
6. I piombi o i sigilli applicati per garantire l'integrità della chiusura dei sacchi medesimi debbono portare impresso, e in modo decifrabile, il nome della ditta molitoria.
7. I cartellini e i sistemi di chiusura applicati ai sacchi contenenti le farine debbono essere conservati integri, anche se i sacchi medesimi siano collocati o depositati nei locali di lavorazione annessi ai forni, e tali debbono restare fino a che si proceda alla lavorazione delle farine.
B) Legge n° 580 del 04/07/1967
Art. 13.
[Gli sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto dell'immissione in commercio, essere contenuti in
sacchi recanti un sigillo, che identifichi la impresa molitrice ed un cartellino che ne indichi il nome o la ragione
sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato, indicandolo con le sole denominazioni di cui agli
articoli 7, 9 e 11, nonché la data di macinazione.
omissis
Qualora si adoperino, per il contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme
igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di sostituire il cartellino
di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte.
Art.54
Sono abrogate le leggi 17 Marzo 1932, n.368...omissis
C) DPR 09/02/2001 n.187
Art. 5 - Confezionamento
1. Gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.
Art. 14 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:a) gli articoli ...... 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580;
CONSIDERAZIONI FINALI
Come si può notare, nell'arco di 3 passaggi normativi si è passati dal PRETENDERE sigilli o piombi per GARANTIRE LA CHIUSURA DEI SACCHI, alla richiesta di insaccare la farina in sacchi a valvola (che, come abbiamo visto sopra, NON GARANTISCONO alcuna norma igienico-sanitaria), fino alla genericissima "vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine" - frase che vuol dire tutto e niente e che certamente NON PONE ALCUNA ATTENZIONE ALLA SALUTE DEL CONSUMATORE, NON ESSENDO IN GRADO DI GARANTIRE CHE GLI SFARINATI SIANO PROTETTI DA AGENTI PATOGENI, AGENTI ALTERANTI, POLVERI E QUANT'ALTRO.
Come conseguenza pratica di queste norme, in Italia si continua a insaccare le farine in SACCHI A VALVOLA, privando così di qualsiasi tutela i cittadini consumatori dei prodotti derivati dalle farine.
E a nulla servono gli adesivi ad acqua che alcuni molini hanno cercato di mettere per tentare di risolvere il problema: gli adesivi si scollano prematuramente proprio per la volatilità del prodotto, rendendo di fatto inutile l'applicazione dell'adesivo.
Si è arrivati quindi - UNICI STATI IN EUROPA - ad avere prodotti destinati all'alimentazione umana insaccati in sacchi a valvola, mentre la totalità dei mangimi destinati alla alimentazione animale, vengono insaccati in sacchi a bocca aperta e quindi fermamente chiusi e sigillati !
Nessun altro stato Europeo insacca oggi le farine in sacchi a valvola, proprio per le problematiche connesse a questi ultimi.
Solo l'Italia non sta affrontando con rigore questo tema (LA SALUTE DEL CONSUMATORE) e per questo mi appello a voi, come Associazione preposta alla tutela del consumatore, perché mettiate in rilievo con le dovute sensibilizzazioni di stampa e cittadini, questa tematica secondo me molto urgente.
Resto a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento ed invio distinti saluti.
AZ
PREMESSA:
oggi, i molini italiani nella quasi totalità insaccano sfarinati e farine in SACCHI A VALVOLA.
I sacchi a valvola sono sacchi multistrato dotati di una "valvola", o più banalmente una apertura (cioè un angolo di sacco non incollato) nella parte superiore.
Appositi macchinari, tramite un becco metallico che entra nella apertura, sparano la farina dentro. Alla fine del riempimento il becco, semplicemente, viene estratto. Senza sigillare in alcun modo la valvola. Lasciando la farina potenzialmente a contatto con agenti esterni, sia durante lo stoccaggio che il trasporto.
La farina in questo modo, può entrare facilmente in contatto con polveri, parassiti, agenti patogeni, insetti etc.
Il sacco a valvola, insomma, non risponde alla funzione di "sigillo di garanzia" e non vale neppure come chiusura efficace del sacco.
Ma, Come è possibile tutto questo?
La legge cosa prevede per garantire e gestire l'integrità e salubrità del prodotto all'origine?
LE NORME LEGISLATIVE:
E' molto interessante analizzare sinteticamente l'excursus normativo che tratta l'argomento "Imballaggio sfarinati", a partire dalla legge del 1932, poi quella del 1967, fino a quella del 2001. Ed è interessante notare che la rigorosità normativa applicata all'imballo degli sfarinati, è andata via via scemando, fino a ridursi ad una richiesta generica di utilizzare "sacchi chiusi" ....
A) Legge 17 marzo 1932, n. 368
Art.6 e Art.7
6. I piombi o i sigilli applicati per garantire l'integrità della chiusura dei sacchi medesimi debbono portare impresso, e in modo decifrabile, il nome della ditta molitoria.
7. I cartellini e i sistemi di chiusura applicati ai sacchi contenenti le farine debbono essere conservati integri, anche se i sacchi medesimi siano collocati o depositati nei locali di lavorazione annessi ai forni, e tali debbono restare fino a che si proceda alla lavorazione delle farine.
B) Legge n° 580 del 04/07/1967
Art. 13.
[Gli sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto dell'immissione in commercio, essere contenuti in
sacchi recanti un sigillo, che identifichi la impresa molitrice ed un cartellino che ne indichi il nome o la ragione
sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato, indicandolo con le sole denominazioni di cui agli
articoli 7, 9 e 11, nonché la data di macinazione.
omissis
Qualora si adoperino, per il contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme
igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di sostituire il cartellino
di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte.
Art.54
Sono abrogate le leggi 17 Marzo 1932, n.368...omissis
C) DPR 09/02/2001 n.187
Art. 5 - Confezionamento
1. Gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.
Art. 14 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:a) gli articoli ...... 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580;
CONSIDERAZIONI FINALI
Come si può notare, nell'arco di 3 passaggi normativi si è passati dal PRETENDERE sigilli o piombi per GARANTIRE LA CHIUSURA DEI SACCHI, alla richiesta di insaccare la farina in sacchi a valvola (che, come abbiamo visto sopra, NON GARANTISCONO alcuna norma igienico-sanitaria), fino alla genericissima "vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine" - frase che vuol dire tutto e niente e che certamente NON PONE ALCUNA ATTENZIONE ALLA SALUTE DEL CONSUMATORE, NON ESSENDO IN GRADO DI GARANTIRE CHE GLI SFARINATI SIANO PROTETTI DA AGENTI PATOGENI, AGENTI ALTERANTI, POLVERI E QUANT'ALTRO.
Come conseguenza pratica di queste norme, in Italia si continua a insaccare le farine in SACCHI A VALVOLA, privando così di qualsiasi tutela i cittadini consumatori dei prodotti derivati dalle farine.
E a nulla servono gli adesivi ad acqua che alcuni molini hanno cercato di mettere per tentare di risolvere il problema: gli adesivi si scollano prematuramente proprio per la volatilità del prodotto, rendendo di fatto inutile l'applicazione dell'adesivo.
Si è arrivati quindi - UNICI STATI IN EUROPA - ad avere prodotti destinati all'alimentazione umana insaccati in sacchi a valvola, mentre la totalità dei mangimi destinati alla alimentazione animale, vengono insaccati in sacchi a bocca aperta e quindi fermamente chiusi e sigillati !
Nessun altro stato Europeo insacca oggi le farine in sacchi a valvola, proprio per le problematiche connesse a questi ultimi.
Solo l'Italia non sta affrontando con rigore questo tema (LA SALUTE DEL CONSUMATORE) e per questo mi appello a voi, come Associazione preposta alla tutela del consumatore, perché mettiate in rilievo con le dovute sensibilizzazioni di stampa e cittadini, questa tematica secondo me molto urgente.
Resto a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento ed invio distinti saluti.
AZ